Doc. II, n. 31




Testo del regolamento
Modifica proposta
Art. 12.
Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.
1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno. 1. Identico.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato. 2. Identico.
3. L'Ufficio di Presidenza, con provvedimenti resi esecutivi mediante decreti del Presidente: nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera; emana le norme relative all'amministrazione e alla contabilità interna, all'ordinamento degli uffici, alla carriera giuridica ed economica e alla disciplina dei dipendenti della Camera; decide in via definitiva i ricorsi che attengono allo stato e alla carriera giuridica ed economica dei dipendenti della Camera; delibera sulle condizioni di ammissibilità degli estranei nella sede della Camera. 3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:
a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;
b) l'amministrazione e la contabilità interna;
c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, determinando altresì le attività il cui svolgimento può essere affidato a soggetti estranei alla Camera, in quanto non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;
d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera;
e) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti terzi, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera.
(Si veda il comma 3). 4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.
(Si veda il comma 3). 5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.
(Si veda il comma 3). 6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera e) del comma 3.
4. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60. 7. Identico.
5. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea. 8. Identico.
Capo XI

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

Capo XI

Sostituire la rubrica con la seguente:

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE
E DELLA POLIZIA DELLA CAMERA
Art. 62.
Sostituire l'articolo 62 con il seguente:

Art. 62.
1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari. 1. Identico.
2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. 2. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per le Aule degli organi parlamentari bicamerali, l'ordine è dato dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.
3. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alla sede della Camera, né ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa, se non per ordine o previa autorizzazione del Presidente. Non può accedere a locali nei quali abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per ordine o previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.
4. Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attività di essa, non possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli effetti sulle attività istituzionali della Camera.



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