Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di modifica regolamentare muove dall'esigenza di adeguare al sistema elettorale introdotto dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, la formulazione del comma 2 dell'articolo 14 del regolamento, che disciplina la facoltà dell'Ufficio di Presidenza di autorizzare la costituzione di un gruppo con meno di venti iscritti, in deroga a quanto stabilito dal comma 1.
I requisiti in presenza dei quali può essere concessa la deroga (presentazione di liste con il medesimo contrassegno in non meno di venti collegi e conseguimento di almeno un quoziente in un collegio e di una cifra elettorale nazionale non inferiore a trecentomila voti) fanno riferimento al sistema elettorale abrogato, e il problema dell'applicabilità della disposizione dopo l'entrata in vigore della legge n. 277 del 1993 si è posto fin dall'inizio della XII legislatura.
La questione venne sottoposta alla Giunta per il regolamento, la quale nella seduta del 27 aprile 1994 espresse un orientamento prevalente nel senso di ritenere non più applicabile il comma 2 dell'articolo 14, orientamento che venne rappresentato dal Presidente della Camera all'Ufficio di Presidenza nella riunione del giorno successivo.
A tale orientamento l'Ufficio di Presidenza si è successivamente attenuto, tanto nella XII quanto nella XIII legislatura, rigettando le richieste di costituzione di gruppi presentate ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 e disponendo lo scioglimento dei gruppi scesi al di sotto della soglia numerica di venti iscritti prevista dal comma 1.
È vero che le conseguenze dell'interpretazione della Giunta, fatta propria dall'Ufficio di Presidenza, sono state mitigate dalla possibilità, introdotta con le modifiche regolamentari del 24 settembre e del 4 novembre 1997, di autorizzare la costituzione di componenti politiche in seno al gruppo misto e di riconoscere a tali componenti una pur limitata rilevanza esterna.
È però altrettanto vero che, in presenza di determinati requisiti, appare opportuno ripristinare la possibilità di dare vita a gruppi di consistenza numerica inferiore a quella minima prevista dal comma 1 dell'articolo 14, al fine di evitare che formazioni politiche diffuse in tutto il territorio nazionale e con una significativa consistenza elettorale siano private della possibilità di costituire un gruppo parlamentare.
La presente proposta mira dunque a ripristinare l'efficacia della previsione del comma 2 dell'articolo 14, introducendo le modifiche necessarie a rendere la disciplina ivi prevista compatibile con il nuovo sistema elettorale.
Si prevede anzitutto che la concessione della deroga da parte dell'Ufficio di Presidenza sia non più una facoltà discrezionale, bensì un atto dovuto, previo accertamento della sussistenza dei requisiti stabiliti.
Quanto a questi ultimi, si prevede che il gruppo debba consistere di almeno dieci iscritti e debba rappresentare una formazione politica organizzata a livello nazionale. In tal modo sarà possibile restituire adeguata rappresentanza istituzionale a soggetti politici che rappresentano una parte tutt'altro che marginale del paese.
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