Onorevoli Colleghi! - La Commissione parlamentare per le questioni regionali è organo bicamerale, composto da deputati e senatori, istituito dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione, che, prevedendone la funzione consultiva nel procedimento per lo scioglimento dei consigli regionali, confermata anche negli statuti delle regioni ad autonomia speciale, ne demanda la disciplina alla legge statale. La sua composizione e le attribuzioni ad essa conferite sono conseguentemente determinate nella legge 10 febbraio 1953, n. 62, riguardante la costituzione e il funzionamento degli organi regionali. Ulteriori competenze consultive e di controllo sono state introdotte da successive disposizioni di legge.
Anche i regolamenti parlamentari hanno attribuito a questa Commissione speciali compiti, aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dalle norme costituzionali e legislative. L'articolo 102, comma 2, del regolamento della Camera e l'articolo 137, comma 1, del regolamento del Senato prevedono infatti che essa esprima il proprio parere nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 127, quarto comma, della Costituzione, promuova la questione di merito per contrasto d'interessi su una legge regionale. L'articolo 118-bis, comma 1, del regolamento della Camera e l'articolo 125-bis, comma 1, del regolamento del Senato prevedono altresì che il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo sia deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale nell'ordinamento della Camera esprime un vero e proprio parere, mentre secondo le norme vigenti presso il Senato ha facoltà di formulare osservazioni.
L'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato attribuisce infine alla Commissione una funzione consultiva generale e obbligatoria nel procedimento legislativo, in relazione ai progetti di legge vertenti su una delle materie che la Costituzione o gli statuti speciali adottati con legge costituzionale attribuiscono alla competenza regionale, ovvero intesi a disciplinare aspetti riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle regioni.
La mancanza di una disposizione analoga a quest'ultima nel regolamento della Camera dei deputati determina una diversa collocazione cronologica dell'intervento compiuto dalla Commissione all'interno dei procedimenti legislativi a seconda non già della natura dell'atto d'iniziativa, sibbene della Camera presso la quale esso sia presentato. La questione venne già prospettata in passato con la presentazione di proposte di modificazione al regolamento della Camera - nella IX legislatura da parte dei deputati Bassanini ed altri (doc. II, n. 1, sostenuto da un voto approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta del 31 gennaio 1984: doc. XVI-bis, n. 1); nella X legislatura da parte del deputato Matteoli (doc. II, n. 18: analoga misura era contenuta, fra numerose altre, nelle proposte presentate dai deputati Teodori ed altri, doc. II, n. 12, e Ferrara ed altri, doc. II, n. 14) - intese ad adeguarne il disposto a quanto è previsto dal regolamento vigente presso l'altro Consesso.
A questo medesimo fine l'onorevole Mario Pepe, presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ha presentato, il 12 giugno 1997, la proposta doc. II, n. 25, con l'intento - espresso nella relazione da lui premessavi - di «allineare il regolamento della Camera a quello del Senato, per consentire alla Commissione di esercitare la sua funzione consultiva sempre "in prima lettura", potenziandone così indirettamente il ruolo istruttorio unitario».
La Giunta per il regolamento ha esaminato la proposta, ad essa deferita a norma dell'articolo 16, comma 2, del regolamento, nella seduta del 30 settembre 1998. I relatori nominati il precedente 15 settembre hanno riferito sul suo contenuto, convenendo circa l'accoglimento della disposizione già esistente nel regolamento del Senato, ed esprimendo invece riserve sull'opportunità di proporre all'Assemblea l'introduzione di un'ulteriore norma - contenuta nel testo presentato dal proponente - volta a prevedere che la Commissione esamini periodicamente gli atti del Governo relativi alla legislazione regionale. A questo proposito si è infatti rilevato come fin dal 1975 il Governo sia solito trasmettere alla Commissione gli atti - visti e rinvii - relativi al controllo da esso esercitato sulla legislazione regionale. L'esame di tali atti, come precisato dal Presidente del Senato con lettera dell'8 luglio 1982 diretta al presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, può dar luogo alla presentazione di una relazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento della Camera, e dell'articolo 50, comma 1, del regolamento del Senato. Una disposizione intesa a formalizzare la richiamata prassi sanzionando un obbligo in tal senso a carico del Governo potrebbe trovare idonea collocazione non già nei regolamenti parlamentari, ma in apposita norma di legge. Inoltre, l'introduzione di una modifica regolamentare nel senso proposto dal presentatore del doc. II, n. 25, potrebbe produrre - proprio nel momento in cui si ovvia, per altro verso, ad una disparità esistente fra le due Camere - un'ulteriore difformità rispetto al vigente regolamento del Senato. A quest'ultimo proposito, la Giunta ha ritenuto opportuno incaricare i relatori di assumere informazioni presso l'altro ramo del Parlamento circa l'eventuale intendimento di apportare una modifica al regolamento di quel Consesso nel senso testé descritto.
Essendosi accertato che non risulta essere stata presentata al Senato alcuna proposta di modificazione al regolamento intesa a questo fine, la Giunta, nella seduta del 12 novembre, non ha ritenuto di accogliere integralmente l'ipotesi contenuta nel testo ad essa deferito.
La Giunta ha pertanto deliberato di presentare all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del regolamento, la presente proposta di modificazione al regolamento della Camera, con la quale si prevede di aggiungere all'articolo 102 il comma 3, riguardante la trasmissione dei progetti di legge contenenti disposizioni in materie d'interesse regionale alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, affinché essa, nei termini stabiliti dall'articolo 73, comma 2, esprima il proprio parere, da allegare alla relazione che la Commissione competente per il merito presenta all'Assemblea. La particolare natura del parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la cui disciplina risulta dalle sole norme introdotte con la presente modificazione, esclude ovviamente l'applicabilità delle disposizioni relative alla richiesta di parere su un progetto di legge da parte della Commissione cui questo sia assegnato in sede referente (articolo 73, comma 1, ultimo periodo) e alla possibilità di illustrare oralmente il parere reso dinanzi alla Commissione cui esso è destinato (articolo 73, comma 4, primo periodo).
Rimane altresì esclusa la possibilità di conferire al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei procedimenti in sede legislativa o redigente, gli effetti previsti, rispettivamente, dagli articoli 93, commi 3 e 3-bis, e 96, comma 4, del regolamento.
La procedura consultiva così istituita si applicherà soltanto ai progetti di legge che verranno assegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. A questo fine si è prevista l'introduzione di apposita norma transitoria (articolo 154, comma 6).
La Giunta raccomanda pertanto l'approvazione della presente proposta di modificazione al regolamento della Camera.
Elsa SIGNORINO e Mario TASSONE,
Relatori.
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