Doc. II, n. 28




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di modificazione al Regolamento della Camera è stata formulata dalla Giunta per il Regolamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, nella seduta del 30 settembre 1998. Essa è volta ad adeguare le disposizioni concernenti il procedimento di verifica dei poteri, per un verso, alla nuova legislazione elettorale e, per altro verso, ad esigenze di varia natura manifestatasi nel corso del tempo.
La proposta di modifica regolamentare risulta connessa alla proposta di regolamento della Giunta delle elezioni che, presentata da tale organo il 30 aprile 1998, è stata esaminata dalla Giunta per il Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e infine da quest'ultima trasmessa all'Assemblea in un testo parzialmente modificato il 23 luglio scorso (v. doc. II-bis, n.1-A).
Anche la presente proposta trae origine da un'elaborazione che ha avuto inizialmente luogo nell'ambito della Giunta delle elezioni, traducendosi non nella formale presentazione di un testo, ma solo nell'invio di esso alla Giunta per il Regolamento. Tale testo è stato poi rielaborato dai relatori e quindi esaminato e approvato dalla Giunta - come si è detto - nella seduta del 30 settembre.

* * *

La proposta reca modifiche agli articoli 3 e 17 e l'introduzione dell'articolo 17-bis.
Per quanto concerne l'articolo 3, la modifica riguardante il comma 1 è volta ad adeguare la disciplina della proclamazione dei deputati subentranti alla vigente legislazione elettorale, che contempla la possibilità di candidarsi sia in collegi uninominali sia nella quota proporzionale, ma non per entrambi i rami del Parlamento. Si propone inoltre di aggiungere, al comma 2, una norma intesa a recepire la prassi finora osservata in materia di attribuzione delle funzioni di presidente e di segretario della Giunta delle elezioni provvisoria.
Le modifiche all'articolo 17 hanno carattere meramente formale per quanto attiene al comma 1, nel quale viene esplicitato che la Giunta delle elezioni deve riferire all'Assemblea non solo sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ma altresì su quelle di decadenza. La modifica riguardante il comma 3 dello stesso articolo 17 prevede a sua volta la possibilità, per i membri della Giunta delle elezioni, di essere sostituiti qualora siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.
L'articolo 17-bis prevede, al comma 1, che sulle proposte della Giunta delle elezioni fondate esclusivamente sul risultato di accertamenti numerici non si proceda a votazioni, salvo che non venga chiesto, con ordine del giorno motivato e sottoscritto da almeno venti deputati, lo svolgimento di ulteriori verifiche da parte della Giunta. Si tratta di una modifica che, recependo istanze da più tempo e da più parti avanzate, è volta a conferire la massima oggettività alle pronunzie in materia di verifica dei poteri.
Il comma 2 dello stesso articolo 17-bis prevede che l'Assemblea prenda atto, senza procedere a votazioni, delle dimissioni motivate dalla volontà di optare per una carica incompatibile.
I successivi commi 3 e 4 recano, rispettivamente, la disciplina da applicarsi per la attribuzione dei seggi relativi alla quota proporzionale rimasti vacanti per qualsiasi causa e la previsione della possibilità di convocazione della Camera anche successivamente al suo scioglimento per deliberare su proposte della Giunta delle elezioni.

* * *

Sull'illustrata proposta di modificazione al Regolamento si è registrato, nell'ambito della Giunta, un consenso unanime. La Giunta confida, conseguentemente, che essa venga favorevolmente valutata da parte dell'Assemblea.

Paolo ARMAROLI e Tullio GRIMALDI,
Relatori


Frontespizio Testo articoli