Doc. II, n. 27




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La Giunta per il Regolamento presentò il 25 luglio 1996 una proposta (Doc. II, n. 8) intesa a modificare l'articolo 14 del Regolamento, sopprimendo la norma che consente all'Ufficio di Presidenza di autorizzare la costituzione di un Gruppo parlamentare in deroga al requisito minimo di venti iscritti, e introducendo contestualmente una disposizione volta a consentire, previa autorizzazione del medesimo organo, la costituzione di un Gruppo di consistenza numerica inferiore nel caso in cui ciò venisse richiesto da tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che siano espressione di tali minoranze, nelle zone in cui queste sono tutelate.
Una concorrente proposta, volta ad adeguare alla nuova legislazione elettorale i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 14 per l'autorizzazione alla costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti, venne presentata dall'onorevole Tassone il 18 settembre 1996 (Doc. II, n. 12).
La proposta presentata dalla Giunta per il Regolamento e da essa, in ultimo, rifor-mulata nella seduta del 27 febbraio 1997, venne esaminata dall'Assemblea: nella seduta del 29 luglio 1996 si svolse la discussione sulle linee generali, il 24 luglio 1997 furono illustrate le proposte di princìpi e criteri direttivi presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del Regolamento, poste successivamente in votazione nella seduta del 31 luglio. La votazione finale ebbe luogo nella seduta del 24 settembre 1997: la proposta risultò respinta, non avendo conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Camera, prescritta dall'articolo 64, primo comma, della Costituzione.
Nella stessa seduta è stata invece approvata la proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 20, recante disciplina per la costituzione di componenti politiche nel Gruppo misto, nel testo riformulato dalla Giunta per il Regolamento, nella seduta dell'11 settembre 1997, sulla base dei princìpi e criteri direttivi precedentemente approvati dall'Assemblea. Questa prevede, all'articolo 14, comma 5, che i deputati appartenenti al Gruppo misto possano chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati, ovvero di almeno tre deputati, purché rappresentanti un partito o movimento politico, esistente alla data delle elezioni per la Camera dei deputati, che vi abbia partecipato con liste di candidati ovvero con candidature nei collegi uninominali, anche presentate congiuntamente con altri partiti o movimenti.
Le due proposte di modificazione al regolamento sopra richiamate costituivano, nell'intendimento della Giunta, che le aveva elaborate, un intervento coordinato inteso a conferire al Gruppo misto un nuovo assetto, corrispondente alla mutata realtà parlamentare, che vede in esso raccolti deputati aderenti a diversi partiti o movimenti, ciascuno dei quali connotato da una propria identità politica, al tempo stesso attribuendo ai rappresentanti di minoranze linguistiche la possibilità di costituirsi in Gruppo autonomo, valorizzandone la specificità - riconosciuta e tutelata dalla Costituzione e dalla legge - anche nelle forme organizzative interne della rappresentanza parlamentare.
La reiezione di una delle due proposte che concorrevano a comporre tale organico complesso ha comportato un evidente squilibrio nella disciplina recata dalle novelle regolamentari concernenti il Gruppo misto: ne è conseguita infatti l'impossibilità, rebus sic stantibus, di far emergere come tale, nell'interna articolazione di questo Gruppo, la componente delle minoranze linguistiche in esso tradizionalmente presente. La Giunta per il Regolamento ha pertanto ritenuto opportuno proporre all'Assemblea un'ulteriore modificazione all'articolo 14 del Regolamento, volta ad inserirvi espressamente la facoltà di formare all'interno del Gruppo misto una sola componente politica specificamente destinata alla rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e dalla legge, a condizione che vi aderiscano non meno di tre deputati a queste appartenenti, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse costituiscano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. Con ciò rimane integro, nella sostanza, l'obiettivo sin da principio perseguito dalla Giunta, quello cioè di valorizzare la specificità rappresentativa delle minoranze linguistiche attraverso un'appropriata riorganizzazione dell'assetto del Gruppo misto.
La Giunta ha ritenuto altresì opportuno intervenire sull'articolo 13, comma 2, estendendo al rappresentante della componente delle minoranze linguistiche costituita nel Gruppo misto la possibilità d'intervenire alle riunioni della Conferenza dei presidenti di Gruppo, su invito del Presidente della Camera, ove la straordinaria importanza delle questioni da esaminare lo richieda.
Le modificazioni qui illustrate sono state ovviamente coordinate con quelle recate ai medesimi articoli dal doc. II, n. 20, che - come si è detto - l'Assemblea ha approvato nella seduta del 24 settembre 1997.
Il contenuto della presente proposta è evidentemente diverso da quello del precedente doc. II, n. 8, respinto dall'Assemblea, in quanto la disciplina da essa recata non conferisce alla formazione nella quale si raccolgono i rappresentanti delle minoranze linguistiche l'esterna rilevanza derivante dal riconoscimento quale Gruppo parlamentare, ma opera nel più ristretto ambito dell'articolazione interna del Gruppo misto. Non sussiste pertanto alcun impedimento a che essa venga sottoposta all'esame dell'Assemblea, nel rispetto delle deliberazioni che sulla programmazione dei lavori di questa riterrà di assumere la Conferenza dei presidenti di Gruppo.

Mauro GUERRA e
Alberto LEMBO, Relatori.


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