Riformulare l'articolo 16-bis
escludendo, al comma 1, che i componenti del Comitato debbano essere necessariamente scelti fra i componenti della Giunta per il regolamento (in accoglimento delle proposte Boccia n. 22 e Cananzi n. 23);
prevedendo, al comma 3, che il parere del Comitato sia espresso nei termini ordinariamente previsti per l'attività consultiva;
chiarendo, attraverso un coordinamento tra i commi 3 e 4, che il parere del Comitato è reso soltanto se esplicitamente richiesto (in accoglimento della proposta Guerra n. 47);
elevando, al comma 4, il quorum per la formulazione della richiesta del parere del Comitato ad un quinto dei componenti della Commissione (in parziale accoglimento della proposta Cananzi n. 23);
inserendo la previsione che per i lavori del Comitato siano apprestate forme di pubblicità, secondo le vigenti norme regolamentari (in parziale accoglimento della proposta Carmelo Carrara ed altri n. 17);
prevedendo la possibilità di riunioni congiunte con la Giunta per il regolamento, ove ne sorga la necessità.
Riformulare l'articolo 24
prevedendo che le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti ivi previste siano computate in via tendenziale e all'atto della programmazione (in accoglimento delle proposte Mattarella n. 18 e Signorino e Campatelli n. 48);
elevando alla metà, al comma 3, la quota di tempo che può essere destinata all'esame dei disegni di legge di conversione (in accoglimento delle proposte Mattarella n. 18 e Campatelli e Signorino n. 26);
escludendo, al comma 4, i progetti di legge già approvati dalla Camera dal novero dei provvedimenti di cui non si tiene conto ai fini del calcolo delle quote di tempi e di argomenti previste dal comma 3 (in accoglimento della proposta Berruti n. 31).
Riformulare l'articolo 69 prevedendo
a) che - qualora nell'ambito della Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la prevista maggioranza dei tre quarti - la deliberazione sull'urgenza debba essere sottoposta all'Assemblea purché riguardi progetti di legge inseriti nel programma dei lavori;
b) che l'Assemblea deliberi al riguardo a maggioranza semplice con votazione nominale (in accoglimento della proposta Mattarella n. 18);
c) che in ciascun programma dei lavori dell'Assemblea non possano essere inseriti più di cinque progetti di legge dichiarati urgenti, se il programma è trimestrale, e più di tre, se il programma è bimestrale;
d) che non possa essere dichiarata l'urgenza relativamente ai progetti di legge costituzionale e ai progetti di legge - menzionati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo - ai quali non venga applicata la nuova disciplina sul contingentamento dei tempi in ragione della loro eccezionale rilevanza politica, sociale o economica.
Riformulare l'articolo 79
prevedendo, al comma 1, che i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti siano stabiliti, di norma, dopo la scelta del testo base (in accoglimento della proposta Deodato n. 32);
sostituendo, al comma 4, la dettagliata elencazione dei profili che debbono essere presi in considerazione nel corso dell'istruttoria con una indicazione più accorpata e sintetica (in parziale accoglimento della proposta Mattarella n. 18);
prevedendo inoltre, al comma 6, che il termine entro il quale il Governo deve comunicare i dati e le informazioni richiestigli in relazione ad un progetto di legge sia fissato dopo aver sentito al riguardo il Governo medesimo (in accoglimento della proposta Mattarella n. 18);
prevedendo altresì, al comma 10, che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti per ciascun gruppo (in accoglimento delle proposte Deodato n. 32 e Armaroli n. 8);
prevedendo infine, al comma 11, l'opportunità di indicare espressamente le norme oggetto di abrogazione (in parziale accoglimento della proposta Bicocchi n. 1).
Riformulare l'articolo 81 specificando, al comma 1, che il termine di due mesi vale per la presentazione della relazione sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea (in accoglimento della proposta Frattini n. 36).
Sopprimere l'articolo 84 (in accoglimento della proposta Mattarella n. 18).
Riformulare l'articolo 85-bis
prevedendo che, qualora si proceda a votazioni riassuntive o per princìpi in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, il numero di emendamenti presentati dai deputati appartenenti a ciascun Gruppo di cui è comunque garantita la votazione sia calcolato con riferimento all'intero progetto di legge, nella misura media, per ciascun articolo, di un decimo dei componenti del Gruppo per i progetti di legge ordinari e di un quinto per i decreti-legge e per i relativi disegni di legge di conversione, qualora il Gruppo stesso segnali tali emendamenti prima dell'inizio delle votazioni (in accoglimento della proposta Becchetti n. 35);
escludendo l'applicazione dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, per i progetti di legge costituzionale e per quelli - indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo - ai quali non venga applicata la nuova disciplina sul contingentamento dei tempi in ragione della loro eccezionale rilevanza politica, sociale o economica (in parziale accoglimento della proposta Diliberto n. 27).
Riformulare l'articolo 154
prevedendo che alla discussione delle proposte di riforma costituzionale previste dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applichi la disciplina vigente in materia di contingentamento, escludendosi pertanto la possibilità di contingentare i tempi fin dal primo calendario quand'anche vi fosse al riguardo unanimità di consensi nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo (in parziale accoglimento della proposta Bicocchi n. 1);
precisando che le presenti modifiche regolamentari entreranno in vigore il 1o gennaio 1998 (in accoglimento delle proposte Migliori n. 19 e Guerra n. 47);
prevedendo che la Giunta presenti una relazione sull'attuazione della riforma entro il 31 gennaio 1999 (in parziale accoglimento della proposta Liotta n. 38).
(Proposta n. 51)I relatori.
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