Doc. II, n. 24




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Il controllo sulle nomine di competenza governativa è esercitato in via generale dal Parlamento, con modalità diverse secondo la natura dell'incarico da attribuire. Mentre, infatti, la nomina degli amministratori di enti pubblici, anche economici, non aventi incarichi di vertice, nonché dei dirigenti generali delle amministrazioni pubbliche, e il conferimento a tempo determinato di incarichi di pari livello retti dalle norme di diritto privato sono soggetti, a norma, rispettivamente, dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al solo obbligo di comunicazione alle Camere, le proposte di nomina dei presidenti e vicepresidenti di istituti ed enti pubblici, anche economici, debbono invece essere sottoposte al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo quanto è disposto dall'articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978. A questo fine, il Governo deve dare conto della procedura seguìta per la designazione del candidato e fornire, anche con presentazione di un curriculum vitae della persona designata, gli elementi che la giustificano in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione dell'istituto o ente pubblico al quale s'intende preporre il soggetto.
Procedure analoghe sono state previste dalla legislazione con la quale si è venuto sviluppando nell'ordinamento italiano il sistema delle autorità di settore e degli organi di garanzia, nei casi in cui la nomina dei loro componenti sia stata affidata al Governo. Così, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, con il quale fu istituita la Commissione nazionale per le società e la borsa, dispone, all'articolo 1, comma 3, che i componenti della medesima vengano nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa deliberazione del Consiglio stesso. La nomina è soggetta a parere parlamentare secondo la disciplina della legge n. 14 del 1978; la norma prevede espressamente che le Commissioni parlamentari competenti possono procedere all'audizione delle persone designate, quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari. Similmente, la legge 14 novembre 1995, n. 481, nel disciplinare l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità - e, in modo particolare, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas -, ha disposto che i componenti di esse sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali, com'è espressamente statuito dalla legge all'articolo 2, comma 7, possono procedere all'audizione delle persone designate. Le norme contenute nella legge n. 14 del 1978 si applicano altresì alla complessa procedura di nomina dei presidenti delle autorità portuali, istituite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, per l'adempimento delle funzioni di garanzia e regolazione dello svolgimento delle attività economiche nell'ambito dei porti e di programmazione e coordinamento del loro sviluppo, con l'esercizio dei pubblici poteri a ciò spettanti.
Come appare anche da questa sommaria ricostruzione, il legislatore ha inteso garantire con appropriati strumenti l'effettività del controllo parlamentare sulle nomine dei principali responsabili di istituti, enti e altri organismi pubblici, effettuate dal Governo, disponendo che le Commissioni competenti ad esprimere il parere sulle relative proposte siano messe a conoscenza degli elementi di fatto necessari per giudicare dell'adeguatezza del candidato, delle sue esperienze professionali e della sua competenza nel settore in cui opera l'ente al quale si prevede che questi venga preposto.
Al medesimo fine, appare congruo prevedere attraverso apposita norma regolamentare che, in tutti i casi nei quali le Commissioni parlamentari siano chiamate ad esprimersi su atti del Governo concernenti nomina, proposta o designazione, esse possano deliberare di procedere all'audizione della persona designata, così da poter acquisire dallo stesso candidato indicazioni ulteriori sui programmi e gli indirizzi che egli intenda osservare nella gestione dell'istituto, ente od organismo al quale si riferisce la proposta di nomina.
Tale è il contenuto della proposta di modificazione al regolamento che qui si presenta, attraverso la quale troverebbe altresì collocazione nel regolamento parlamentare - la sede più adeguata anche sotto l'aspetto del corretto riparto di competenze tra fonti normative - la norma, contenuta nel decreto-legge n. 75 del 1974, all'articolo 1, comma 3, e nella legge n. 481 del 1995, all'articolo 2, comma 7, sopra richiamati, che dà facoltà alle Commissioni parlamentari di procedere all'audizione dei candidati alla nomina a componenti di talune autorità di settore. La presente proposta, riferita all'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, nel quale è già disciplinata la procedura per l'espressione di siffatti pareri, estende tale possibilità a tutte le procedure consultive aventi ad oggetto proposte di nomina formulate dal Governo, con vantaggio per la compiutezza e l'effettività del controllo esercitato dal Parlamento.
Procedura analoga, ma da svolgersi in successiva fase, si prevede di istituire per le nomine, proposte o designazioni di competenza del Governo, le quali non siano soggette al preventivo parere parlamentare ma soltanto all'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 9 della legge n. 14 del 1978 e dall'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. Ciò consentirebbe infatti di rendere possibile il sindacato delle Camere su importanti scelte governative che, pur non riferite ad incarichi di vertice, interessano comunque la direzione di grandi articolazioni organizzative della pubblica amministrazione, rispetto alle quali deve pertanto potersi esercitare, ancorché in forma successiva, un controllo parlamentare che renda effettiva la responsabilità politica del Governo per gli atti di alta amministrazione da esso compiuti.


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