Doc. II, n. 20, allegato




TESTO DEL REGOLAMENTO
TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO SULLA BASE DEI PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA IL 31 LUGLIO 1997
Art. 13.
Art. 13.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i Presidenti delle Commissioni parlamentari. 2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.
Art. 14.
Art. 14.
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non inferiore a tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali.
Art. 15.
Art. 15.
I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Ciascun Gruppo nella prima riunione nomina il Presidente, uno o più Vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio Presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera. Nel Gruppo misto la costituzione degli stessi organi deve avvenire in modo da rispecchiare le varie componenti politiche del Gruppo stesso. 2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.
(Si veda l'articolo 15-bis, comma 1).
3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. 3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
Art. 15-bis.
(Si veda l'articolo 15, comma 2). 1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera.
2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza.
Art. 24.
Art. 24.
Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
8. Ove si proceda alla ripartizione dei tempi per le discussioni ai sensi dei commi 6 e 7, il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica.
Art. 83.
Art. 83.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.
Art. 85.
Art. 85.
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ciascuno di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno.

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo misto, che facciano richiesta d'intervenire, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.

Il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo. 7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.
Art. 116.
Art. 116.
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Hanno facoltà di fare dichiarazione di voto un deputato per Gruppo nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi. 3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.
Art. 118-bis.
Art. 118-bis.
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo e dei deputati che intendono esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, la discussione è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio. 4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio.
Art. 119.
Art. 119.
Il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale tra tutti i Gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. 7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti di Gruppo non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale fra tutti i Gruppi, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. Il tempo riservato al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avuto riguardo alla loro consistenza numerica. In tale ripartizione è altresì determinato il tempo riservato ai deputati che chiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna delle predette componenti.
Art. 125.
Art. 125.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117. 2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, stabilendone le modalità e i limiti di tempo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.


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