Onorevoli Colleghi! - L'istituto dell'interrogazione a risposta immediata è stato introdotto nel nostro regolamento, a somiglianza di analoghe procedure (question-time) già esistenti nella prassi parlamentare britannica e nel regolamento dell'Assemblea nazionale francese, con la deliberazione adottata dalla Camera nella seduta del 12 ottobre 1983, quando fu approvata la proposta della Giunta per il regolamento volta a disciplinare con nuova apposita norma questo particolare tipo di interrogazioni. Un'analoga norma fu, poi, adottata anche al Senato nella seduta del 30 novembre 1988, con l'aggiunta dell'articolo 151-bis al regolamento di quel Consesso.
Tuttavia, presso entrambe le Camere, l'istituto non ha dato i risultati sperati. È da ritenere che di tale insuccesso sia stata causa così la farraginosità del sistema per la scelta degli strumenti, come la difficoltà di assicurare l'ordinato svolgimento delle richieste di precisazione che potevano essere rivolte al Governo dopo la sua risposta.
La pratica di tale forma di interrogazioni cadde pertanto in desuetudine, per essere, poi, ripresa nel 1993 con l'adozione sperimentale di una forma di organizzazione del dibattito la quale prevedeva che lo svolgimento di queste interrogazioni avvenisse su un tema, avente carattere d'urgenza o di attualità politica, stabilito dal Presidente sulla base di unanime accordo intervenuto presso la Conferenza dei presidenti di gruppo e d'intesa con il Governo. Anche tale esperimento ebbe però breve durata, probabilmente per l'artificiosa necessità, da esso indotta, di predeterminare ogni settimana un diverso argomento di «attualità politica» e per l'estraneità del metodo di trattazione sintetica dei quesiti rispetto all'abitudine politica corrente.
Con questa proposta di modifica del regolamento si propone, quindi, di riformare la disciplina vigente dello svolgimento d'interrogazioni a risposta immediata, con l'intento di ovviare alle difficoltà fino ad oggi manifestatesi. In particolare si è previsto che un deputato per ciascun gruppo possa presentare, per il tramite del presidente del gruppo cui appartiene, un'interrogazione su argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza e attualità politica e rientrante nelle competenze che la Costituzione propriamente riserva al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente della Camera invita a rispondere il Presidente o il vicepresidente del Consiglio dei ministri. Si è introdotta la possibilità di svolgere una breve illustrazione di ciascuna delle interrogazioni presentate. Sono stati, altresì, lievemente ampliati i tempi di intervento previsti, per renderli idonei a consentire una più compiuta espressione delle posizioni sia del Governo sia degli interroganti, senza con ciò far venir meno il carattere di immediatezza e sintesi che contraddistingue questo tipo di interrogazioni. È stato infine previsto che il Presidente della Camera disponga la trasmissione televisiva - diretta o differita - dello svolgimento di queste interrogazioni. La presentazione di questa proposta è stata preceduta dalla sperimentazione di una procedura, in parte dissimile da quella testé descritta, attuata, con l'unanime consenso della Conferenza dei presidenti di gruppo, nella seduta del 24 ottobre, nella seduta pomeridiana del 28 novembre e nella seduta del 5 dicembre 1996.
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