Onorevoli Colleghi! - Con questa proposta di modifica al regolamento si vuole innanzitutto ribadire il principio generale, implicito nel nostro ordinamento costituzionale, secondo il quale, ferma restando l'assoluta libertà rispetto ai contenuti dell'esercizio della rappresentanza politica, è dovere di ogni deputato partecipare ai lavori della Camera, siano questi sedute dell'Assemblea o sedute di Giunte e Commissioni.
A questa prima finalità se ne accompagna una seconda, che è quella di trasporre nel dettato regolamentare i princìpi già enunziati nell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Tale norma, che opera al di fuori dell'ambito della disciplina relativa all'indennità spettante ai membri delle Camere in base all'articolo 69 della Costituzione, rimette agli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera la competenza a stabilire le modalità per la corresponsione della diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma e per la determinazione delle ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
Si è ritenuto necessario presupposto per l'attuazione di tali princìpi prevedere espressamente che l'Ufficio di Presidenza possa definire, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica delle presenze dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. A ciò si è provveduto con il comma 2 della presente proposta. Sulla base della presenza così rilevata potrà farsi luogo a ritenute sulla diaria, secondo la disciplina stabilita dallo stesso Ufficio di Presidenza. La corrispondente norma, contenuta nel comma 3, attribuisce al medesimo, in relazione a ciò, anche la competenza a determinare le cause ammesse di assenza, per le quali non si dà luogo a trattenuta.
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