Doc. II, n. 14




TESTO DEL REGOLAMENTO
MODIFICA PROPOSTA
Art. 96-bis.
Art. 96-bis.
3. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione da cui consegua la verifica del numero legale, sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per Gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto di intervenire per non più di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio Gruppo. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di trenta deputati o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della Commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica e la votazione da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione si intende respinto. 3. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione da cui consegua la verifica del numero legale, sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per Gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto di intervenire per non più di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio Gruppo. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di trenta deputati o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della Commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica e la votazione da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Nel caso che tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse.



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