Doc. II, n. 9




TESTO PROPOSTO

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
Il Giustizia;
III Affari esteri e comunitari;
IV Difesa;
V Bilancio, tesoro e programmazione;
VI Finanze;
VII Cultura, scienza e istruzione;
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X Attività produttive, commercio e turismo;
XI Lavoro pubblico e privato;
XII Affari sociali;
XIII Agricoltura;
XIV Affari dell'Unione europea e politiche comunitarie.

Art. 2.

1. Agli articoli 125, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 127-bis, sostituire le parole:
Commissione speciale per le politiche comunitarie con le seguenti: Commissione per gli affari dell'Unione europea e per le politiche comunitarie.
agli stessi articoli, sostituire le parole: Commissione speciale con la seguente: Commissione.

2. Sopprimere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 126.

3. All'articolo 126-bis, comma 1, sopprimere le seguenti parole: pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Art. 3.

1. All'articolo 75, sostituire il comma 1 con il seguente:
«La Commissione affari costituzionali, la Commissione lavoro e la Commissione per gli affari dell'Unione europea e per le politiche comunitarie, quando ne sono richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale, su quelli concernenti il pubblico impiego e sulla compatibilità con l'ordinamento comunitario. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato»;
al comma 2 dopo le parole: Commissione lavoro aggiungere le seguenti: e della Commissione per gli affari dell'Unione europea e per le politiche comunitarie.

2. All'articolo 93, sostituire il comma 2 con il seguente:
«I progetti di legge implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, come quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale, per gli aspetti concernenti il pubblico impiego nonché quelli di compatibilità con l'ordinamento comunitario sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali, alla Commissione lavoro e alla Commissione per gli affari dell'Unione europea e per le politiche comunitarie».
Al comma 3, dopo le parole: Commissione lavoro aggiungere le seguenti: o della Commissione per gli affari dell'Unione europea e per le politiche comunitarie.

3. All'articolo 94, comma 3, dopo le parole: per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono aggiunte le seguenti: e per gli aspetti di compatibilità con l'ordinamento comunitario;
allo stesso comma 3, dopo le parole: Commissione lavoro aggiungere le seguenti: e alla Commissione per gli affari dell'Unione europea e per le politiche comunitarie.

4. All'articolo 96, comma 2, dopo le parole: e lavoro, aggiungere le seguenti:e per gli affari dell'Unione europea e per le politiche comunitarie;
al comma 4, dopo le parole: Commissione lavoro aggiungere le seguenti: o della Commissione per gli affari dell'Unione europea e per le politiche comunitarie; dopo le parole: o lavoro aggiungere le seguenti: o per gli affari dell'Unione europea e per le politiche comunitarie.


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