Al 1o comma dell’articolo 65, dopo la parola «resoconti» aggiungere la parola «stenografici».
Alla fine del 1o comma dell’articolo 65 aggiungere: «Alla stessa forma di pubblicità
sono sottoposti i lavori dell’Ufficio di Presidenza, del Collegio dei deputati Questori, della Conferenza dei presidenti di Gruppo e degli altri organi collegiali. I resoconti stenografici sono pubblicati nel Bollettino degli organi collegiali».
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