Doc. II, n. 2




TESTO PROPOSTO

All'articolo 23 del Regolamento della Camera dei deputati, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I lavori della Camera sono organizzati in sessioni della durata di quattro settimane ciascuna. Nell'ambito di ogni sessione sono previste tre settimane di attività ed una di sospensione dei lavori. Una delle tre settimane di attività è esclusivamente dedicata all'esame di proposte e disegni di legge, allo svolgimento di atti di sindacati ispettivo e ad attività di indagine conoscitiva attinenti ad uno specifico argomento individuato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo. Le restanti due settimane di attività sono invece dedicate alla conversione in legge di decreti-legge ed alla trattazione degli argomenti di volta in volta individuati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, senza vincolo di materia. La Conferenza dei presidenti di Gruppo delibera altresì sulla programmazione dei lavori delle Commissioni, sentito il parere di queste ultime, formulato attraverso i rispettivi Uffici di Presidenza.
2. L'articolo 25-bis del Regolamento è abrogato.


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