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ALLEGATO 1
ABRUZZO | Delibera di giunta n. 2573 del 10.12.1999. |
BASILICATA | Delibera consiglio regionale n. 128 del 5.12.1995.
Delibera di giunta regionale n. 1959 del 1999 (30 agosto). |
CALABRIA | |
CAMPANIA | Delibera giunta regionale marzo 1997 n. 1078 pubblicata bollettino regionale n. 19 del 14 aprile 1997. |
EMILIA ROMAGNA | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | Decreto presidente giunta regionale 11 ottobre 1996, n. 0376/pres. |
LAZIO | Delibera giunta regionale n. 5892 del 10.11.1998 pubblicato bollettino regione Lazio del 10.6.1999 supplemento ordinario n. 4. |
LIGURIA | Delibera consiglio regionale del 20.12.1996, n. 105. |
LOMBARDIA | Delibera giunta regionale 22.9.1995, n. 62490 (piano protezione e decontaminazione).
Delibera giunta regionale 22.5.1998, n. 633262 (approvazione linee guida). |
MARCHE | Delibera giunta regionale n. 3496 del 30.12.1997 |
MOLISE | |
PIEMONTE | Delibera giunta regionale del 26.7.1999, n. 7627931 |
PUGLIA | Delibera giunta regionale n. 4409 del 29.12.1998 |
SARDEGNA | Delibera giunta regionale del 20.12.1995, n. 61/81 |
SICILIA | Decreto presidente della regione del 27.12.1995 |
TOSCANA | Delibera giunta regionale dell'8.4.1997, n. 102 - bollettino regione Toscana giugno 1997 n. 51. |
TRENTINO ALTO ADIGE | Delibera giunta provinciale di Trento n. 12801 del 20 novembre 1998.
Delibera giunta provinciale Bolzano del 27.1 1997, n. 274 |
UMBRIA | |
VALLE D'AOSTA | |
VENETO | Delibera giunta regionale del 3.12.1996, n. 5455 pubblicata nel bollettino della regione Veneto n. 6 del 21.1.1997.
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Leggi Nazionali.
Decreto ministeriale 20 dicembre 1999 - Approvazione, con le relative istruzioni, della dichiarazione modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000 (27).
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999 N. 549 - Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente (28).
Decreto legislativo 4 agosto 1999, N. 372 - Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (29).
Decreto legislativo04 agosto 1999, n. 372 (Allegato III ) - Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (30).
O.M. 31 maggio 1999, n. 6 - Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana (31).
Decreto ministeriale 26 maggio 1999 - Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del Decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia (32).
31 marzo 1999 - Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999 (33).
Decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 - Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (34).
Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (35) - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
Decreto ministeriale 20 agosto 1999 (36) - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
CIPE 6 agosto 1999 - Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (articolo 3 della L. n. 144/1999.) (Deliberazione n. 141/99) (37).
Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485 (38).
Decreto ministeriale 31 maggio 1999 - Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 giugno 1997, n. 196 (39).
Decreto ministeriale 19 maggio 1999 - Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti (40).
Decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni (41).
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 - Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (42).
Decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 - Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (43).
Decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (44).
Decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (45).
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (46).
Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 - Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196 (47).
Decreto ministeriale 29 agosto 1997 (48).
Decreto ministeriale 12 febbraio 1997 - Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto (49).
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (50).
Decreto ministeriale 14 maggio 1996 (51). - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».
Legge 5 gennaio 1996, n. 25 (52).
Decreto ministeriale 26 ottobre 1995. - Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili (53).
Decreto ministeriale 28 marzo 1995, n. 202 - Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (54).
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114 - Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (55).
Legge 3 novembre 1994, n. 640 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991 (56).
Decreto ministeriale 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto (57).
Decreto ministeriale 5 settembre 1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie (58).
Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (59).
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 - Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato (60).
Legge 22 febbraio 1994, n. 146 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (61).
Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 - Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (62).
Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti (63).
Legge 4 agosto 1993, n. 271 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (64).
Decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 - Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (65).
Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 - Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE (66).
Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (67).
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 (68).
Leggi Regionali
Legge regionale 30 agosto 1996, n. 75 - Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (72).
Legge regionale 24 agosto 1992, n. 79, Prime norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti e per il riutilizzo delle materie prime secondarie in attuazione dell'articolo 2, comma VI, della legge 9 novembre 1988, n. 475 (73).
Delib. G.P. 16 gennaio 1995, n. - Direttiva concernente l'impiego di prodotti ecocompatibili negli edifici pubblici (evitare prodotti contenenti formaldeide e solventi) (81).
D.P.G.P. 14 gennaio 1992 n. 2 - Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Direttive per l'edilizia scolastica» (82).
Delib. C.R. 11 dicembre 1996, n. 497 - Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione di smaltimento o di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Proposta della giunta regionale in data 29 ottobre 1996, n. 2580) (91).
Delib. G.R. 29 ottobre 1996, n. 2580 - Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (92).
Delib. G.R. 28 febbraio 1995, n. 593 - Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo (articolo 2, Legge regionale 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni) (93).
Legge regionale 18 aprile 1992, n. 21 - Norme concernenti le Materie prime secondarie (M.P.S.) in attuazione della legge 9 novembre 1988, n. 475 (94).
Reg. Friuli-Venezia Giulia
D.P.G.R. 14 dicembre 1999, 0398/Pres - Legge regionale n. 13/1998, articolo 16, comma 1. Modifica del regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto (95).
Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 - Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 (96).
D.P.G.R. 17 giugno 1999 0192/Pres - Legge regionale n. 13/1998, articolo 16, comma 1. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto (97).
Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999) (98).
Legge regionale 09 novembre 1998, n 13 - Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate (99).
D.P.G.R. 04 novembre 1998, 0385/Pres. - Modifica attribuzione risorse finanziarie a specifiche voci di spesa del «Piano di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto» (100).
D.P.G.R. 17 giugno 1998, 0224/Pres. - Legge regionale n. 22 del 1996, articolo 8, comma 1. Adozione del Progetto di Piano regionale di smaltimento dei rifiuti. Sezione rifiuti solidi urbani (101).
D.P.G.R. 11 ottobre 1996, 0376/Pres. - Approvazione del «Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (102).
Legge regionale 03 settembre 1996, n. 39 - Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto (103).
D.P.G.R. 08 ottobre 1991, 0502/Pres. - Revoca del D.P.G.R. 6 maggio 1988, n. 0160/Pres. ed approvazione del nuovo «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni (104).
Delib. G.R. 06 maggio 1997, 2575 - Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (111).
derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992 n. 257) (120).
Delib. G.R. 03 dicembre 1997, 4911 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Costituzione Gruppo di Lavoro (121).
Delib. G.R. 17 ottobre 1997, 4099 - Lavori socialmente utili - Progetto Amianto (122).
Delib. C.R. 20 dicembre 1996, 105 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (123).
Legge regionale 21 febbraio 1995, n. 11 - Disciplina delle attività di smaltimento (124).
Legge regionale 20 aprile 1994, n. 22 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (125).
Circ. P.G.R. 22 novembre 1993, n. 10 - Circolare interpretativa dell'articolo 21-quater della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1, come modificata dalla legge regionale 23 agosto 1993, n. 40 (126).
Delib. C.R. 24 novembre 1992, n. 124 - Programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento di cui all'articolo 5, decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in L. 9 novembre 1988, n. 475 (127).
Legge regionale 08 gennaio 1990, n. 1 - Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento (128).
regionale n. 40/1974 titolo II - Piano intervento ordinario fondi bilancio anno 2000 (130).
Delib. G.R. 29 dicembre 1999, 6/47553 - Approvazione del progetto globale di bonifica del settore 2 relativo al progetto di recupero ambientale delle aree industriali dismesse ex acciaierie Falck (Area Vobarno) nel territorio comunale di Vobarno, trasmesso dalla Società Progetto Vobarno s.r.l., in ottemperanza all'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'Area Vobarno in attuazione della Legge regionale n. 30/1994 e della Delib. C.R. 7 marzo 1995, n. V/1419, approvato con D.P.G.R. 23 febbraio 1998, n. 53299 (131).
Delib. G.R. 19 novembre 1999, 6/46391 - «Linee di indirizzo per la predisposizione del 2o Piano generale triennale 1999/2001 e del Piano di attuazione relativo alla prima annualità 1999 ai sensi della L. 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 4 »Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi di edilizia scolastica«» (132).
Delib. C.R. 27 ottobre 1999, VI/1357 - Piano annuale di intervento ordinario per l'edilizia scolastica per l'anno 1999 formulato ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 «Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica» (133).
Delib. G.R. 22 maggio 1998, 6/36262 - Approvazione delle linee guida per la gestione del rischio amianto (134).
Delib. C.R. 08 aprile 1998, VI/848 - Progetto obiettivo «Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia - 1998-2000» (135).
Circ. 10 marzo 1998, 16 - Circolare esplicativa delle disposizioni contenute nella Legge regionale 28 aprile 1997, n. 13, «Disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della L. 28 dicembre 1995, n. 549» (136).
Legge regionale 08 settembre 1997, n. 35 - Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali (137).
Delib. G.R. 07 giugno 1996, 6/14095 - Approvazione delle modalità procedurali di attuazione della Procedura A (valutazione di impatto ambientale di livello regionale) e della Procedura B (verifica di applicabilità della procedura di VIA) da applicarsi ai relativi progetti di piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como (articolo 5 della L.
2 maggio 1990, n. 102, e D.P.C.M. 4 dicembre 1992). Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'unità operativa organica VIA del servizio programmazione per l'area degli interventi sul territorio del settore urbanistica e territorio (138).
Circ. 18 dicembre 1995, 47 - Procedure per l'individuazione degli interventi prioritari da parte delle amministrazioni provinciali - Settore istruzione - Formazione professionale e lavoro - Termini di presentazione domande di contributo per l'edilizia scolastica minore - Legge regionale n. 70 del 1980 articolo 3 ex Legge regionale n. 40 del 1974 - Titolo II - Piano intervento ordinario fondi bilancio anno 1996 (139).
Delib. G.R. 15 dicembre 1995, 6/6393 - Distretto N. 8 - Sebino Bergamasco - Integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/64928 del 7 marzo 1995 concernente l'approvazione dei programmi di sviluppo dei distretti industriali predisposti in base alla legge regionale n. 7/1993 e concessione dei contributi regionali per l'attuazione dei relativi progetti d'intervento (140).
Delib. G.R. 11 dicembre 1995, 6/6096 - Riconoscimento alle provincie delle funzioni amministrative in materia di raccolta delle comunicazioni relative al trattamento allo stoccaggio o al riutilizzo dei residui inerti e sostitutivi dei materiali di cava e miniera (esecutiva con provvedimento della CCAR n. 674/1147 del 21 dicembre 1995) (141).
Delib. G.R. 22 settembre 1995, 6/2490, - Adozione del «Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto» (142).
Delib. G.R. 25 luglio 1995, 6/444 - Approvazione del piano della riserva naturale «Pian di Gembro»(articolo 14 della Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86) (143).
Circ. 05 giugno 1995, 38790 - Settore ambiente ed energia - Circolare prot. n. 38790 del 5 giugno 1995 - decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. Smaltimento di rifiuti costituiti da cemento-amianto (144).
Circ. 05 giugno 1995, 38790 - Settore ambiente ed energia - Circolare prot. n. 38790 del 5 giugno 1995 - decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. Smaltimento di rifiuti costituiti da cemento-amianto (145).
Delib. G.R. 07 marzo 1995, 5/64968 - Approvazione dei «Criteri di ammissibilità alle agevolazioni fiscali ex articolo 11, 6o comma, n. 102 del 1990» e dell'allegata modulistica in attuazione al punto
5.2.1. del piano di ricostruzione e sviluppo delle provincie di Bergamo, Brescia e Como (146).
Delib. G.R. 03 agosto 1994, 5/56372 - Attuazione articolo 12 legge 2 maggio 1990, n. 102 - «Approvazione del bando per la presentazione delle domande ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie» e della allegata modulistica in attuazione del punto 5.2.1 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como - Assunzione impegno di spesa per la divulgazione del bando (147).
Delib. G.R. 25 gennaio 1994, 5/47583 - Determinazioni in ordine all'attuazione del decreto-legge 5 novembre 1993, n. 433, reiterato con modifiche ed integrazioni col decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 12 «Disposizioni in materia di utilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione» ed alle correlate procedure amministrative - «Deliberazione della giunta regionale del 25 gennaio 1994 - n. 5/47583) (esecutiva con provvedimento della CCAR n. spec. 169/013/147 del 3 febbraio 1994) (148).
Delib. G.R. 16 aprile 1993, 5/35101 - Tariffario delle prestazioni fornite dalle unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) (149).
Circ. 18 marzo 1993 - Settore sanità e igiene - Delib.G.R. 19 febbraio 1993, n. 33170 «Campagna di controlli straordinari e altri provvedimenti urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico» (150).
Circ. 04 febbraio 1993, 4 - Settore sanità e igiene servizio igiene pubblica - Criteri di classificazione ai fini dello smaltimento in discarica dei rifiuti di cui alle lettere a) e b) della tabella allegata alla legge 27 marzo 1992, n. 257 recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» (151).
Delib. G.R. 30 luglio 1991, 5/12183 - Autorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 e artt. 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 all'Azienda generale servizi municipalizzati di Verona (ASM) e all'Azienda servizi municipalizzati di Brescia (ASM) comproprietarie della «Centrale termoelettrica del Mincio», con sede legale in Brescia, via Lamarmora 230, alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio, conto proprio, di grunerite di amianto (amosite) nell'insediamento produttivo sito in via S. Nicolò, Comune di Ponti sul Mincio (MN) (152).
Delib. C.R. 31 maggio 1989, IV/1373 - Piano di interventi per l'individuazione dei rischi connessi all'uso di componenti di amianto
nel trattamenti fonoassorbenti di edifici scolastici e ospedalieri di ogni ordine e grado, pubblici e privati - Piano di indagine per le strutture ad uso collettivo pubbliche e private - Dimensionamento del problema (153).
Delib. G.R. 04 dicembre 1984, 3/45485 - Istituzione Commissione tecnica per lo studio e la predisposizione di un programma regionale di interventi inteso all'individuazione e all'eliminazione dei rischi connessi all'uso di componenti di amianto nei trattamenti fono-assorbenti di alcune strutture dei plessi scolastici di ogni ordine e grado (154).
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (162).
Legge regionale 07 aprile 2000, n. 42 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.) Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71 (163).
Delib. C.R. 01 marzo 2000, 627-3800 - Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica). Approvazione del piano triennale 1999/2001 e del piano annuale 1999 per gli interventi di edilizia scolastica (164).
Delib. G.R. 11 ottobre 1999, 36-28343 - Formazione Professionale - Direttiva concernente i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di Formazione per il conseguimento della qualifica di «Responsabile Tecnico» al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. - Approvazione (165).
Delib. C.R. 29 luglio 1999, 548-9691 - Approvazione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 relativa a «Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)» (166).
Delib. C.R. 29 luglio 1997, 436-11546 - Piano regionale di gestione dei rifiuti (167).
Delib. G.R. 09 ottobre 1995, 34 - Criteri relativi allo smaltimento ed al riutilizzo di rifiuti contenenti amianto (168).
Circ. P.G.R. 01 luglio 1992, 17/ECO - Smaltimento rifiuti - Criteri per l'assimilabilità di rifiuti speciali a rifiuti inerti ai fini del collocamento in discarica 2A - Criteri per la collocabilità di rifiuti speciali in discarica di 1a categoria come agente coprente o infrastrato - Possibilità di riutilizzo di residui quali scorie o ceneri o terre o sabbie o polveri o materiali sterili di laveria provenienti, ad esempio, da fonderie, processi di combustione, di sbavatura e sabbiatura, di lucidatura - Smaltimento rifiuti contenenti amianto (169).
vani o 5.000 mc e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura (171).
D.P. Reg. 27 dicembre 1995 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (180).
Circ. Ass. 17 marzo 1995, n. 798 - Normativa e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (181).
Dec. Ass. 05 agosto 1994 - Allegato A Elenco delle attività produttive e delle lavorazioni - Individuazione delle attività produttive e delle lavorazioni che non possono essere intraprese e autorizzate senza il preventivo nulla osta all'impianto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 (182).
Circ. Ass. 22 ottobre 1992, 664 - Direttive sulla sorveglianza sanitaria del laboratori in applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (183).
Circ. Ass. 10 aprile 1987, 14854 - Legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, articolo 24 - Scarichi degli insediamenti civili esistenti - Modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - Realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri (184).
Circ. Ass. 30 giugno 1983, 132 - Censimento delle attività produttive e compilazione mappe di rischio (185).
Dec. Ass. 02 giugno 1982, 201 - Individuazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, delle attività produttive e delle lavorazioni da non potersi intraprendere ed autorizzare senza il preventivo nulla osta all'impianto (186).
Legge regionale 01 ottobre 1956, n. 54 - Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione (187).
Delib. C.R. 17 febbraio 1999, 41 - Piano sanitario regionale 1999-2001 (189).
Delib. C.R. 07 aprile 1998, 88 - Legge regionale n. 4 del 1995, articolo 5 - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Approvazione 1o stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati (190).
Delib. C.R. 08 aprile 1997, 102 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Articolo 10, legge 27 marzo 1992, n. 257 e decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (191).
Delib. G.R. 30 settembre 1997, 6250.
Decreto legislativo n. 22/1997, artt. 30 e 57. Modifica disposizioni autorizzative - Determinazioni in merito alle procedure per la gestione del periodo transitorio (199).
Delib. G.R. 22 ottobre 1996, 7485 - Piano regionale per l'amianto di cui alla Delib.G.R. n. 9426/1995; direttive sullo smaltimento dei rifiuti e materiali contenenti amianto (200).
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto) (208).
Dec. 28 ottobre 1998, 2000/66 66 - Decisione della Commissione relativa agli aiuti che l'Italia intende concedere all'impresa siderurgica Acciaierie di Bolzano Spa (209).
Concl. 07 aprile 1998 - Conclusioni del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto (210).
Dir. 27 gennaio 1998, 98/12 12 - Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (211).
Dir. 24 settembre 1996, 96/61 61 - Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (212).
Dir. 23 luglio 1996, 96/49 49 - Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (213).
Racc. 08 giugno 1995, 95/216 216 - Raccomandazione della Commissione sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti (214).
Reg. (CE) 21 marzo 1994, 665/94 94 - Regolamento del Consiglio relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie in favore della Bulgaria, della Repubblica Ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, applicabili fino al 31 dicembre 1994, e dirette a tener conto dell'unificazione tedesca (215).
Cadenza (in mesi) | Esami specialistici | Esami di laboratorio |
12 | Visita medica del lavoro | Espettorato per corpus asbesto |
12 | Esame spirometrico | Espettorato per siderucili |
36 | Rx torace | Esame emocromocitometrico |
12 | Visita cardiologica | Creatininemia |
12 | Elettrocardiogramma | Transaminasi GOI e GPI |
Esame completo urine |
Com'è noto, l'amianto è stato utilizzato nel nostro Paese fino agli anni ottanta sia sotto forma di miscele amianto-cemento, sia come fibra. Ancora oggi, pur essendo proibita l'estrazione, la produzione di manufatti, la commercializzazione, l'utilizzo in genere, la presenza del minerale e/o delle sue miscele si può riscontrare in strutture e manufatti, specificamente nei pannelli di rivestimento di soffitti e pareti, nei controsoffitti, nelle coperture di capannoni, nei contenitori per acqua potabile, nei rivestimenti degli impianti termici e negli isolamenti di strutture industriali.
È noto altresì che l'esposizione dell'uomo a fibre libere di amianto a seguito di inalazione può comportare asbestosi, carcinoma del polmone, mesotelioma del peritoneo e della pleura. Già negli anni sessanta era chiaramente documentato, attraverso studi epidemiologici, che erano ad alto rischio di contrarre malattie tumorali i lavoratori utilizzati per la manipolazione di manufatti o impiegati per spruzzare amianto, per estrarlo dalle miniere o per la preparazione di miscele di polvere di amianto con silicati, fluoruri, solfati. Sono anche documentati casi di insorgenza di mesotelioma nei familiari degli operai che hanno lavorato nelle industrie estrattive (ad esempio, lo spazzolamento della polvere sulle tute dei lavoratori ha comportato l'esposizione a fibre libere, con il conseguente insorgere nel tempo del mesotelioma).
L'amianto, essendo stato utilizzato in quantità notevoli finchè consentito, ha avuto le applicazioni più disparate, tant'è che ancora oggi vi è la possibilità che fibre libere si possano ritrovare sia in ambenti confinati che nelle pareti di insediamenti civili ed industriali, urbani ed extraurbani. A tale proposito, è da ricordare che l'Organizzazione mondiale della sanità, sulla base di studi scientifici ed epidemiologici, ha considerato che il rischio di contrarre malattie può essere considerato trascurabile quando vi sono esposizioni alle concentrazioni di amianto nell'aria assai basse. In tali condizioni, essendo assai difficile stabilire un livello di sicurezza, si è fissato, per la popolazione esposta, un livello di una fibra per litro di aria.
Nelle operazioni che comportano manutenzione, nonchè ristrutturazione di manufatti civili ed industriali, la rimozione dell' amianto e delle miscele cemento-amianto è considerata un'operazione ad alto rischio, cui si impongono determinate regole, per evitare che conduzioni improprie possano far aumentare la concentrazione negli ambienti di lavoro di fibre libere e conseguentemente il rischio di malattie da amianto. A seguito della rimozione dell'amianto, si pone il problema dello smaltimento corretto dei rifiuti in tutte le sue fasi, quali stoccaggio temporaneo, trattamento, trasporto, stoccaggio provvisorio,
discarica controllata. Nel documento è stata illustrata la normativa di riferimento per ciò che riguarda la protezione in tutte le attività lavorative che comunque comportano esposizione all'amianto (decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991), nonché quella relativa alla legge n. 257 del 1992 che detta norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto. Si ritiene utile fornire di seguito alcuni suggerimenti e considerazioni per chi è chiamato ad operare rimozioni, bonifiche, smaltimenti di amianto e sue miscele con altri materiali leganti.
Piano di lavoro.
Ogni intervento di smantellamento e rimozione dell'amianto ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 277 del 1991 deve essere preceduto dalla predisposizione di un piano di lavoro che sarà comunicato alla ASL competente e da questa autorizzato. Al fine di minimizzare i rischi di esposizione a fibre libere di amianto, occorrerà procedere con il rispetto di tutte le norme di sicurezza.
Come riconoscere i materiali che contengono amianto nelle strutture industriali ed edilizie.
Nelle strutture industriali l'amianto, oltre che come copertura di capannoni (miscela cemento-amianto), può ancora trovarsi come isolante di linee di trasferimento di prodotti (es. olio combustibile), come ritardante del rammollimento di strutture in ferro che possono fondere a seguito di incendi e su cui è stato spruzzato, come isolante in apparecchiature di laboratorio (es. muffole), come isolante nelle caldaie per la produzione di vapore, come coibentante nei forni di processo, come fonoassorbente nelle pareti, ecc. Nelle strutture edilizie civili ed industriali, fino al suo utilizzo da solo o in miscela con altre sostanze, l'amianto ha assolto per lungo tempo a compiti di antincendio, anticondensa, fonoassorbenza, isolamento termico.
Come campionare i materiali contenenti amianto.
Il campionamento si effettua in zone accessibili, in cui il danneggiamento sia facilmente riconoscibile, avendo cura di evitare la dispersione di fibre libere nell'ambiente circostante. Durante le fasi di prelievo potrà risultare utile la documentazione video-fotografica e l'operatore dovrà adottare ogni forma di protezione individuale (mascherine, guanti a perdere ecc.). Sarà utile prelevare un numero di tre campioni per ogni prelievo. Il campione, una volta prelevato, sarà messo in una busta di plastica a sigillatura ermetica e sarà corredato da un' etichetta o scheda di prelievo in cui saranno indicate le condizioni della struttura da cui è stato prelevato, la data,
l'ubicazione. Il campione sarà quindi avviato all'analisi. Non sempre, scoperta la presenza di amianto, si interverrà per rimuoverlo; ciò infatti dipenderà dalla possibilità che il manufatto rilasci nell'ambiente fibre libere. Ove questo rischio non sussista, al fine di evitare l'ulteriore degrado della struttura che contiene amianto, lo si potrà incapsulare con idonei agenti chimici o confinare (vedi bonifica).
Mappa dell'amianto.
Ultimate le analisi, si provvederà alla stesura di una mappa che indichi le aree ove sono presenti miscele cemento-amianto o amianto sotto forma di polvere, floccato, ecc. Tale mappa sarà di estremo aiuto quando sul manufatto occorrerà intervenire drasticamente per rimuoverlo totalmente o per ristrutturazioni.
Come valutare il rischio.
L'amianto presente in un edificio va rimosso solo se esiste il pericolo che si liberino fibre inalabili o se il manufatto è seriamente danneggiato. Per valutare il rischio di esposizione a fibre libere, si effettua un esame dello stato in cui si trova l'installazione (manufatto, struttura, tubazione ecc.) per verificare quale può essere il rilascio di fibre. A tale esame seguirà il prelievo e la conseguente misurazione della concentrazione di fibre libere in aria all'interno della struttura. Per avere un quadro completo di informazioni (in qualche caso le fibre si possono liberare per danneggiamenti casuali delle strutture o per cause spontanee) si devono ispezionare e valutare visivamente il tipo e le condizioni dei materiali, i fattori che possono comportare il degrado, e quelli che possono influenzare la diffusione e la dispersione di fibre. Su un'apposita scheda di sopralluogo, dovranno essere riportare tutte le considerazioni che concorreranno alla valutazione di rischio, che va fatta per ogni ambiente in cui è presente l'amianto e mai cumulativa. La valutazione di rischio potrà evidenziare almeno tre situazioni:
quella in cui non vi è alcun pericolo di rilascio di fibre sia in atto che potenziale, ai fini dell' esposizione degli occupanti di un edificio, dei lavoratori in aree interne o esterne. In tal caso non si richiedono particolari, interventi sulla struttura, ma solo un controllo periodico dei materiali e un' idonea procedura di manutenzione;
quella in cui vi è il pericolo che potenzialmente possano essere rilasciate fibre di amianto. In tal caso, si rende necessario il controllo periodico ed un intervento atto ad evitare il danneggiamento dei materiali o a minimizzarlo per quanto possibile;
quella in cui vi è il pericolo di rilascio di fibre e di esposizione dei lavoratori o degli occupanti. In tal caso, si potranno rendere necessarie azioni di restauro del manufatto o della struttura (consistenti,
ad esempio nel riparare le aree danneggiate eliminando nel contempo le potenziali cause che hanno portato al danneggiamento della struttura), oppure azioni di rimozione e bonifica.
Quali metodologie di bonifica adottare.
Le operazioni di bonifica di una struttura o di un manufatto che contiene amianto, in cui è accertato il rischio di perdita di fibre libere nell'ambiente con grave danno per la salute degli operatori esposti, si possono effettuare con le seguenti modalità.
Con la rimozione immediata dell'amianto: in tal caso viene allestito un cantiere idoneo ad evitare la dispersione di fibre nell'ambiente ed a garantire la salute dei lavoratori addetti, che comunque saranno dotati di idonee apparecchiature di protezione. Tale procedura è la più costosa di tutte le altre che prevedono interventi di incapsulamento e confinamento. È notevole in tal caso la produzione di rifiuti pericolosi, che vanno idoneamente raccolti, stoccati, eventualmente trattati, trasportati e smaltiti in una discarica controllata. A tale proposito, si rimanda al presente documento per ciò che riguarda i criteri di classificazione.
Con il confinamento dell'amianto: tale intervento riguarda la predisposizione di una «barriera» a perfetta tenuta che sia in grado di separare fisicamente le zone in cui è presente l'amianto dalle rimanenti aree della struttura. Quasi sempre è pratica comune associare tale intervento a quello di incapsulamento dell'amianto. I costi di confinamento sono modesti se non si renderanno necessarie modifiche agli impianti (di ventilazione, idraulico, elettrico, ecc).
Con incapsulamento dell'amianto o sue miscele: esistono sul mercato diversi prodotti chimici con potere di penetrazione o di ricoprimento. Si tratta spesso di resine, vernici, sostanze catramose, eccetera, che hanno la capacità di fissare ed inglobare, immobilizzandole, le fibre di amianto. L'accortezza nell'uso di tali materiali consiste nel ripulire le superfici asciutte da incapsulare e nell'evitare che vi rimangano particelle di polvere o tracce di umidità, affinchè venga garantita la maggiore aderenza del prodotto sul manufatto contenente amianto. Il sistema funziona bene se il manufatto non è molto friabile. Si rende necessario un controllo periodico della struttura incapsulata, specie in corrispondenza di variazioni termiche stagionali che possono provocare stress nei materiali, con possibili fessurazioni e compromissione dello strato di incapsulamento.
Come si deve vigilare su ogni cantiere di bonifica.
L'autorità preposta al controllo dovrà vigilare su tutte le operazioni che riguardano sia la rimozione che l'incapsulamento o il confinamento. Le fasi di vigilanza e controllo possono qui riassumersi.
Predisposizione del capitolato lavori e scelta della ditta che effettua la bonifica: il controllore potrà, in sede di valutazione del piano di lavoro, fornire suggerimenti per migliorare l'intervento ed imporre integrazioni sul capitolato, preparato ovviamente dal soggetto committente i lavori.
Valutazione del piano di lavoro: in tale piano vanno indicati i luoghi dell'intervento, le tecniche di bonifica, le misure di protezione dei lavoratori addetti, le procedure di sicurezza del cantiere, i sistemi di smaltimento, le tecniche di decontaminazione.
Vigilanza sui cantieri: consiste nel verificare le modalità di avvio del cantiere (controllando le tenute dei sistemi di confinamento dell'area di lavoro i sistemi di depressione), nonchè il sistema di rimozione dell'amianto, le metodologie di stoccaggio e di confinamento dei rifiuti rimossi, la decontaminazione delle strutture, i controlli analitici effettuati. Inoltre il controllore verificherà la corretta tenuta dei registri dei lavoratori esposti ed il registro degli infortuni, il giornale di lavoro, la vigilanza ed il monitoraggio ambientale, nonché quella sul corretto smaltimento dei rifiuti, la validità - attraverso campionamenti delle fibre libere nell'ambiente dopo la bonifica e la conseguente certificazione - dell'avvenuta bonifica dell'area restituita all'utilizzo.
Le misure di sicurezza da adottare durante le operazioni di bonifica.
Sono molteplici e consistono innanzitutto nell'isolare l'area di lavoro e nell'allestire il cantiere. Tutta l'area interessata ai lavori di rimozione e bonifica viene isolata con teli di politene (pavimenti, pareti, ecc). Ogni arredo deve essere rivestito di politene. Un idoneo sistema di estrazione dell'aria provvederà a mettere in leggera depressione l'ambiente di lavoro, in modo da evitare flussi esterni verso l'interno dell'area di lavoro e nello stesso tempo impedire la fuoriuscita di fibre dal cantiere. Gli operatori usufruiranno di un'unità di contaminazione, preferibilmente costituita da due percorsi di entrata e uscita separati. Appositi spogliatoi, e docce saranno in dotazione a tale unità. Le acque di scarico delle docce saranno captate e filtrate prima di pervenire in fognatura ed i residui avviati allo smaltimento. La tenuta del cantiere sarà controllata a mezzo di sostanze fumogene e tramite il collaudo delle pompe di aspirazione dell'aria. I lavoratori saranno dotati di mezzi di protezione delle vie respiratorie ed indosseranno indumenti protettivi.
A fine bonifica, l'area di lavoro dovrà essere decontaminata e pulita attraverso una serie di interventi che comportano, per come visto prima, la rimozione dei rifiuti, la nebulizzazione dell'area di lavoro, la spruzzatura sui teli di politene di un prodotto sigillante per trattenere eventuali fibre di amianto, la rimozione e l'imballaggio dei teli utilizzati, con successivo smaltimento. Un campionamento
finale di aria nelle zone operative assicurerà l'assenza di fibre nell'aria o il rispetto del limite fissato dall'OMS di una fibra per litro.
Come smaltire i rifiuti di amianto.
I residui saranno stoccati temporaneamente in sacchi di politene o big bags, imballati, sigillati ed etichettati se vanno direttamente allo smaltimento, o verranno avviati, sempre sigillati, ad impianti on site o off site per il trattamento di inertizzazione, al fine di declassarli e poterli avviare a discariche di categoria 2B piuttosto che 2C, ottenendo quindi una riduzione dei costi di smaltimento. Il trasportatore e la ditta di trattamento e smaltimento finale dovranno essere regolarmente iscritti all'albo degli smaltitori e debitamente autorizzati.
Vigilanza sanitaria.
Con l'entrata in vigore della legge n.257/92, nonostante sia stata proibita l'estrazione, l'importazione e l'utilizzo dei materiali contenenti amianto, vi è da rilevare, per come sopra detto (operazioni di smantellamento, bonifica, smaltimento ) che non è da trascurare ancora il rischio di esposizione professionale alle fibre inalabili. Pertanto, per i lavoratori addetti, vi è l'obbligo della sorveglianza sanitaria con accertamenti (ai sensi del decreto ministeriale 21 gennaio 1987 ed in particolare ai sensi dell'articolo 157) per l'idoneità fisica, che vanno effettuati almeno qualche giorno prima dei lavori, o comunque entro cinque giorni dall'inizio delle operazioni, e ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno a cura e spese del datore di lavoro.
Casi pratici.
Le lastre saranno adeguatamente bagnate prima di ogni intervento o manipolazione o movimentazione, per ridurre il rischio di liberazione di fibre dalla matrice cementizia. A volte si utilizzano soluzioni diluite di liquidi incapsulanti. Le lastre non debbono essere rotte e molta cura va impiegata per rimuovere chiodi, viti, grappette. Occorre, in ogni caso, evitare l'utilizzo di trapani o martelli pneumatici. Non è consigliabile l'uso di seghetti o altri materiali che distruggano la matrice e liberino fibre. Tra una lastra e l'altra è buona norma interporre lastre di plastica e sigillare l'intero carico dopo averlo pallettizzato. Non si devono assolutamente frantumare le lastre. I lavoratori addetti a tali operazioni saranno dotati di mezzi
di protezione, per come sopra descritto. Lo smaltimento di tali manufatti avverrà in discariche controllate, secondo quando detto nel presente documento.
I cassoni, se ancora in buone condizioni, possono essere utilizzati come riserva di acqua non potabile e comunque, se presentano delle screpolature, vanno verniciati con vernici incapsulanti, oppure conservati in attesa di smaltimento. Se le condizioni del manufatto mostrano segni di degrado, la ditta incaricata dell'intervento dovrà sottoporre alla ASL un piano di lavoro, ottenerne l'autorizzazione e quindi procedere a tutte le fasi di cantiere: delimitare l'area, dotare di mezzi di protezione i lavoratori, avvolgere i cassoni in teli di politene, effettuare la pulizia dei locali, procedere al corretto smaltimento del cassone e dei materiali di risulta.
Il mercato nazionale relativo allo smantellamento di strutture contenenti amianto, in termini di costi di manodopera e di cantiere, è variabile a seconda che si tratti di amianto floccato o di miscele cemento-amianto. Nel periodo che va dalla fine del 1982 ad oggi il mercato dello smaltimento dell'amianto e delle miscele cemento-amianto, comprensivo dei costi dello smantellamento, si è caratterizzato con un susseguirsi di fasi diverse.
Ad una fase iniziale, in cui vi erano poche aziende specializzate e poca concorrenza in un mercato assai scarso, è seguita una seconda fase in cui il mercato in espansione vedeva ancora poca concorrenza e quindi situazioni di monopolio. La terza fase ha visto tanta concorrenza ed un mercato in consistente allargamento, con una diminuzione dei costi, per arrivare ad oggi in cui in un mercato assai vivace, in espansione, è aumentata la concorrenza anche da parte di ditte poco specializzate e prive di scrupoli ambientali, spesso legate alla malavita organizzata, che in qualche area del Paese agiscono in regime di monopolio applicando prezzi che non hanno alcuna giustificazione tecnica, in considerazione soprattutto di smaltimenti del tutto illegali (ad esempio interramenti, abbandono lungo le strade, smaltimento in discariche di categoria non idonea).
È ovvio che, per come si è visto nel documento, a fronte di una normativa primaria carente in relazione ai criteri classificatori del rifiuto (si ricorda, a tale proposito, che il nostro Paese ha proposto in sede comunitaria un criterio classificatorio, assai semplice ma efficace, basato sull'indice di rilascio delle fibre; la proposta è ancora rimasta inascoltata) e di una normativa secondaria che presenta ancora gravi lacune in riferimento ai disciplinari tecnici (strumento importante per dare certezze operative ai soggetti più credibili sul mercato), si è finora favorita un'ingiustificata applicazione dei costi di smaltimento, a volte un'immotivata lievitazione e, ancora peggio, si è dato il via ad una forte illegalità in tale settore, enfatizzata anche dalla scarsa disponibilità di siti idonei di smaltimento. Per tale motivo, la Commissione si farà promotrice presso gli organi competenti affinchè si proceda ad una più idonea definizione del concetto di rifiuto e dei conseguenti criteri classificatori, mentre si adopererà affinchè vengano superate le difficoltà di concertazione tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'ambiente per l'approvazione dei disciplinari tecnici predisposti dal CNR, che regolamentando, tra l'altro, l'inertizzazione del rifiuto o la sua completa
trasformazione tramite processi di ceramizzazione o vetrificazione, ridurrebbero notevolmente o eliminerebbero la pericolosità dei manufatti ottenuti e comporterebbero di conseguenza l'abbassamento drastico dei costi di mercato.
La contrattualistica.
La contrattualistica dei servizi di smantellamento e smaltimento dei materiali di amianto o contenenti amianto vede una netta distinzione nei costi, nella tipologia delle aziende, nelle operazioni, a seconda che si tratti di amianto floccato o di miscele cemento-amianto. Si rilevano tre tipologie di costi, per la manodopera, di cantiere e di smaltimento.
Costi della manodopera.
La manodopera utilizzata è nella maggior parte dei casi specializzata e sottoposta a specifici controlli, con un costo che oscilla da lire 45.000/ora per un'azienda normale a 30.000 lire/ora per una cooperativa. Per un'unità di riferimento di mille metri quadrati su cui intervenire, che consista in stanze, corridoi e soffitti, senza alcuna difficoltà operativa (per la presenza ad esempio di curve, soppalchi, rientranze, tubazioni, ecc.), si richiedono circa due mesi di lavoro (quaranta giorni lavorativi) e l'impiego di cinque persone. Nel caso in cui vi siano particolari difficoltà operative, per come sopra detto, e data anche la precarietà degli ambienti di lavoro, il costo può aumentare, del 20 per cento circa. Si può affermare che l'incidenza della manodopera sul lavoro totale oscilli tra il 40 ed il 45 per cento.
Costi di cantiere.
Sono compresi in tale voce le attrezzature (teli di politene, nastro adesivo, cabine, spogliatoi, incapsulanti, aspiratori e filtri, analisi e monitoraggio, amministrazione, ecc.). A titolo di esempio, i singoli costi, riferiti sempre ad un intervento su una superficie di mille metri quadrati, sono i seguenti.
Piano di lavoro: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
Monitoraggio: lire 500.000/giorno.
Affitto cabina di scoibentazione: lire 250.000/giorno.
Costo fisso ARPA: lire 200.000-300.000 /pratica.
Incapsulante e primer: lire 2.500-3000/metro quadro.
Aspiratore (acquisto): da lire 1.700.000 a lire 10.000.000.
Il costo globale di cantiere oscillerà tra lire 40.000.000 a lire 60.000.000.
Fino al 1996-1997 sito quasi esclusivo di smaltimento dell'amianto floccato è stato quello di Orbassano (discarica di tipo 2C «La Barricalla»). Il regime pressoché di monopolio imponeva lungaggini sui tempi di smaltimento, con aggravi dei costi. A fronte di un prezzo di mercato di lire 600.000 a metro cubo, il costo di conferimento si aggirava anche sulle 400.000 lire a metro cubo. Inoltre l'accesso alla discarica era limitato a pochi operatori. Dalla fine del 1998 ad oggi si è attivata una via di smaltimento all'estero, in particolare in Germania. Il costo «nazionale» di smaltimento in impianti esteri, per quanto sopra detto, si è abbassato fino a lire 200.000 /metro cubo per grandi quantità e lire 300.000/ metro cubo per piccole quantità. Attualmente nella discarica «La Barricalla», se si escludono i conferimenti delle società ad essa collegate (Servizi Industriali, Unieco ), sono diminuiti i conferimenti da parte di altri operatori. I conferimenti in Germania avvengono direttamente con gli operatori che gestiscono aree di stoccaggio provvisorio o attraverso società intermediarie commerciali.
Costi di smaltimento delle miscele cemento-amianto.
Considerando che parecchie regioni hanno individuato apposite discariche di bacino in cui smaltire tali miscele, il costo di conferimento è notevolmente più basso che per l'amianto floccato ed oscilla da lire 200 a lire 250 per chilogrammo, comprensivo di ecotassa e di trasporto. In alcune regioni non provviste di discariche di bacino, il costo aumenta in quanto vi è un'incidenza più alta a causa dei costi di trasporto fuori regione.
In sintesi, si rileva che la bonifica da amianto e da miscele cemento-amianto, comprensiva di manodopera, operazioni di cantiere e smaltimento, presenta i seguenti costi: miscela cemento amianto lire 20.000-30.000/metro quadro, amianto floccato lire 150.000-300.000/metro quadro.
Costi di intervento per incapsulamento.
Il costo per incapsulamento, con resine, vernici o prodotti catramosi, si aggira mediamente, a livello nazionale, intorno a lire 25.000-28.000/metro quadro, per una superficie di 500 metri quadri. L'operazione di incapsulamento è quindi più costosa dello smantellamento, in quanto sono assai costosi sul mercato i prodotti per l'incapsulamento. Si consideri che, quando si effettua un'operazione di incapsulamento, occorre comunque pagare i costi della manodopera e dell'allestimento del cantiere, eccettuato ovviamente lo smantellamento.
Difficoltà per i cittadini e per le aziende nel reperire ditte e siti di smaltimento idonei.
Uno dei problemi concreti che si pone per i cittadini, per le piccole aziende, per i contadini, per i piccoli artigiani che debbono smaltire cassoni per l'acqua potabile o che vogliono sostituire coperture in cemento-amianto di piccoli capannoni, di casupole, di manufatti nei campi, è quello di non sapere cosa fare e a chi rivolgersi sia per lo smantellamento corretto che per lo smaltimento. A volte, tali soggetti rimangono vittime di aziende o intermediari senza scrupoli, che approfittando della paura dei soggetti e della scarsa conoscenza del fenomeno applicano costi operativi di gran lunga più alti di quelli del mercato, costringendo spesso i proprietari dei manufatti a disfarsene in maniera non corretta o, il che è ancora più grave, affidando a costi alti ad aziende improvvisate lo smaltimento che non verrà mai effettuato. La Commissione ha riscontrato infatti, in più occasioni, che tali aziende senza scrupoli effettuano il servizio in maniera del tutto illegale, interrando i rifiuti nei campi, nelle cave, oppure scaricandoli in mare o nei fiumi.
La Commissione ritiene pertanto che gli elenchi delle aziende iscritte all'albo dei trasportatori e degli smaltitori (ossia di coloro che trattano, stoccano, smaltiscono in discarica) di amianto e miscele cemento-amianto debbano essere affissi in maniera ben visibile in apposite bacheche presso gli uffici della regione, della provincia, delle ASL e soprattutto dei comuni, in considerazione dei motivi sopra detti che riguardano i costi, ma anche delle conseguenze che uno smaltimento non corretto può comportare sulla salute della popolazione esposta, a causa della liberazione di fibre inalabili, pericolose per l'ambiente.
La visita della Commissione.
La Commissione ha effettuato un sopralluogo a Balangero l'11 dicembre 2000, incontrando successivamente il sindaco, i tecnici della RSA srl (preposta alla bonifica) e la popolazione presso la sala del consiglio comunale. Nel corso della visita sono stati acquisiti informazioni e documenti sulla storia del sito e sulle azioni che si stanno predisponendo per avviare i lavori di bonifica. Si deve precisare che il territorio interessato riguarda sia il comune di Balangero che quello di Corio.
La storia del sito.
Anche se il sito minerario di Balangero S.Vittore era noto già alla fine del 1800, tuttavia la vera attività estrattiva iniziava nel 1918 con macchinari di provenienza canadese. Già nel 1928 si estraevano dalla miniera 5000 tonnellate di minerale. Dopo il secondo conflitto mondiale, veniva costituita la società amiantifera di Balangero e veniva aumentata la produzione che, nel corso degli anni, ha toccato valori di 100.000 tonnellate (1967) e di 165.000 tonnellate (1974), per poi decrescere. Nel 1985 gli addetti alla miniera erano 294, di cui 220 operai, e venivano prodotte 140.000 tonnellate nel momento in cui il consumo mondiale di amianto era di 4 milioni di tonnellate. Vi è da ricordare che il contenuto di fibra di amianto nel serpentino di Balangero era compreso nel range 6-8 per cento. Il volume dei residui sterili del minerale stoccato nelle discariche di Corio ha raggiunto nel tempo i 50 milioni di metri cubi ed i 15 milioni di metri cubi nella discarica del versante di Balangero.
L'altezza dello scavo è stata di 290 metri su un'area, data in concessione, di 20 Km quadrati, in cui vi erano strade per un totale di venti Km. Il massimo consumo di esplosivo utilizzato è stato di 300.000 Kg/anno ed il consumo di metano per l'essiccazione del minerale di 15 milioni di metri cubi. La superficie dei capannoni industriali, a valle della miniera, ha raggiunto un massimo di 60.000 metri quadri. Dall'inizio degli anni ottanta, il settore dell'amianto ha cominciato ad accusare segnali di crisi in quanto la ricerca scientifica mondiale ha messo in guardia dai rischi connessi all'inalazione delle fibre libere. A fronte di un fatturato di 38,5 miliardi di lire nel 1985, già nel 1987 le perdite di esercizio della società amiantifera di Balangero ammontavano a 4,5 miliardi di lire. Il lavaggio del minerale dava luogo a residui che venivano avviati verso il rio Pramollo in cui
decantavano e dove ancora sono presenti, anche se in parte, negli anni scorsi, sono stati venduti, in Piemonte ed in Lombardia, per un utilizzo molteplice.
La chiusura della miniera.
Nel 1990 la miniera è stata dismessa ed abbandonata, con conseguente licenziamento dei lavoratori addetti. Con la legge n. 257 del 1992, sono state emanate apposite norme per la cessazione dell'utilizzo dell'amianto, prevedendo all'articolo 11 di stanziare la somma di 30 miliardi di lire per il risanamento ambientale della miniera.
Il progetto di bonifica del sito.
Il Ministero dell'ambiente, il 2 dicembre 1992, si è fatto quindi promotore di un apposito accordo di programma tra i Ministeri della sanità e dell'industria, la regione Piemonte, la provincia di Torino, la comunità montana delle valli di Lanzo, i comuni di Corio e di Balangero. La regione Piemonte è stata chiamata a redigere un progetto di massima per la bonifica del sito, mentre nell'ambito dell'accordo di programma è stato istituito un comitato tecnico operativo di coordinamento. Il progetto originario della regione prevedeva una spesa di circa 53 miliardi, in seguito decurtata dal comitato tecnico, che rimandava ad altri finanziamenti la messa in sicurezza totale dell'area e dei capannoni dove si effettuavano le lavorazioni del minerale. La rielaborazione del progetto (e la sua compatibilità con le somme assegnate dal finanziamento dello Stato) veniva affidato alla RSA srl (società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio), che già nel marzo 1995 lavorava su specifici progetti utilizzando le prime risorse derivanti dai finanziamenti (ad oggi sono stati già spesi circa 9 miliardi di lire). I primi interventi consistevano nello spruzzamento di prodotti collanti idonei a prevenire il liberarsi delle fibre libere di amianto nell'atmosfera e nell'installazione di una stazione di monitoraggio dell'aria per il controllo delle fibre e delle polveri, nonchè di una stazione meteorologica. I progetti messi in cantiere dalla RSA consistono nello specifico in operazioni di riassetto fondiario, idraulico, forestale, con l'obiettivo della riqualificazione dell'area, del consolidamento dei terreni franosi, della rivegetazione delle superfici con sperimentazione di piante adatte al consolidamento dei terreni franosi ad alto contenuto di inerti della lavorazione mineraria. Nell'oggetto sociale della RSA è anche compresa la formazione professionale, l'occupazione stabile di addetti ed un rilancio economico dell'area anche a fini turistici per i due comuni di Balangero e Corio.
I rilevamenti di fibre nell'aria.
Il centro regionale amianto dell'ARPA Piemonte ha eseguito nel periodo 13-17 luglio 1998 un'indagine mirata alla rilevazione delle fibre di amianto nell'aria nei comuni di Balangero e Corio. Sono state conteggiate le fibre asbestosimili (ossia le fibre che hanno caratteristiche ottiche e morfologiche degli amianti con lunghezza |Lf5|gmm, diametro |Ld3|gmm ed un rapporto |Lf3). Il range di fibre totali, espresso in fibre/litro, rilevate in diverse postazioni del comune di Balangero, varia da 0.52 a 5.95, quello delle fibre asbestosimili da |Ld0.17 a 0.93, mentre valori singoli di amianto, ottenuti con la tecnica SEM, sono 0.28 (scuola di Balangero, 13 luglio 1998), |Ld0.26 (vasca a monte Pramollo) e 0.28 (scuola Balangero, 16 luglio 1998). Per ciò che riguarda il comune di Corio, si sono invece ottenuti valori nel range 1.38-7.92 per le fibre totali, nel range 0.17-3.96 per gli asbestosimili, mentre valori puntuali di amianto al SEM sono stati di 0.26 (municipio, 13 luglio 1998) e |Ld0.26 (municipio, 14 luglio 1998).
La caratterizzazione del sito ai sensi del DM n. 471/99.
Come previsto dal decreto ministeriale n.471/99, prima di procedere alle operazioni di bonifica occorre effettuare una caratterizzazione del sito. Questa è stata effettuata di recente a cura dell'ARPA Piemonte ed ha fornito i valori seguenti.
amianto, fibre libere mg/Kg-1 |
accettabili (dlgs 471/99) | ||
minimo | massimo | ||
Suolo | 1.420 | 53.671 | 1000 |
Sottosuolo | 19.045 | 23.033 | 1000 |
Fanghi | |||
1000 | |||
Suolo originario | 1000 | ||
Acque superficiali
materia totale in sospensione | valore minimo rilevato | valore massimo rilevato | valore limite accettabile dlgs 114/95 |
3.15 | 4.4 | 30 | |
Acque sotterranee | |||
Materia totale in sospensione |
1.1 |
7.4 |
30 |
Le difficoltà sorte a seguito del fallimento della società amiantifera di Balagero.
Conclusioni e proposte.
La Commissione, sulla base di quanto ascoltato nel corso della riunione presso la sala del consiglio comunale e di quanto osservato nel corso del sopralluogo alla miniera, ritiene che sia urgente e non più prorogabile nel tempo l'intervento di messa in sicurezza del sito ed in particolare dei versanti dal lato Corio, in cui i detriti, a causa del dilavamento e delle frequenti alluvioni degli ultimi tempi, rischiano di franare rovinosamente a valle, con gravi rischi per l'assetto geologico della zona e per la salute pubblica, in considerazione della possibilità che nell'aria potrebbero liberarsi fibre di amianto ancora in essi contenute; che si debbano dotare i comuni di Corio e Balangero di due centraline fisse per la misura continua delle polveri e per programmare una serie di monitoraggi periodici di fibre libere di amianto nell'area circostante alla miniera; che tra gli interventi di messa in sicurezza debba prioritariamente riprendere lo spruzzamento di sostanze collanti anti-erosione, per minimizzare la dispersione nell'aria di polveri; che vengano affrontati e risolti definitivamente i problemi occupazionali ed economici (mancata corresponsione delle somme spettanti per fine lavoro) che tanta difficoltà hanno creato agli operatori della miniera sin dal momento del fallimento della società amiantifera di Balangero.
Gli interventi di bonifica hanno subìto rallentamenti anche a causa del fallimento della società amiantifera di Balangero e delle notevoli complicazioni burocratiche. È previsto il completamento parziale delle progettazioni entro il 2000. Presso il Ministero dell'ambiente, il 19 dicembre 2000, si è svolta una riunione in cui sono stati discussi i seguenti argomenti: progetto definitivo per la sistemazione statica, idrogeologica ed idraulica del versante Fandaglia, lato Corio, considerato approvabile con la definizione di una fascia di rispetto alla base della discarica, sul cui dimensionamento dovrà esprimersi entro sessanta giorni la segreteria tecnica promossa dal Ministero dell'ambiente; progetto definitivo di messa in sicurezza e risanamento ambientale delle vasche di decantazione «Rio Pramollo», approvato per la messa in sicurezza in emergenza; progetto definitivo del canale scolmatore dell'invaso naturale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio, approvato con raccomandazioni operative; opere di progettazione a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 sul versante meridionale del sito, approvate per una spesa di 180 milioni circa.
La futura approvazione dei progetti sopra esposti farà parte di una specifica conferenza dei servizi, che permetterà l'avvio delle opere per un totale di circa 15 miliardi.
(27) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305, S.O.
(28) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2000, n. 67.
(29) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1999, n. 252.
(30) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1999, n. 252.
(31) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 giugno 1999, n. 132.
(32) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 1999, n. 194, S.O.
(33) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86, S.O.
(34) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1999, n. 48, S.O.
(35) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1999, n. 293, S.O.
(36) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1999, n. 249. V. anche il comma 1 dell'articolo 5, L. 27 marzo 1992, n. 257.
(37) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 1999, n. 257.
(38) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.
(39) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 1999, n. 161.
(40) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 1999, n. 208.
(41) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 1998, n. 258.
(42) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1998, n. 288, S.O.
(43) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 276 e rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1998, n. 298.
(44) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1998, n. 109. V., anche, Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, emanata da: Ministero dell'ambiente.
(45) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 1998, n. 110. V. anche Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, emanata da: Ministero dell'ambiente.
(46) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. e corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116. V. anche Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998, emanata da: Ministero dell'interno; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 20 agosto 1998, n. 192, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 23 ottobre 1998, n. 223, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 20 novembre 1998, n. 239, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 11 dicembre 1998, n. 250, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).
(47) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.
(48) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 1997, n. 214.
(49) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 marzo 1997, n. 60.
(50) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. V. anche Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, emanata da: Ministero dell'ambiente; Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E, emanata da: Ministero delle finanze.
(51) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 1996, n. 251 , S.O.
(52) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1996, n. 16.
(53) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1996, n. 91 , S.O.
(54) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123.
(55) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 1995, n. 92.
(56) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 novembre 1994, n. 273, S.O.
(57) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 1994, n. 220 , S.O.
(58) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 1994, n. 220, S.O. e ripubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1994, n. 288, S.O., dopo la registrazione alla Corte dei conti.
(59) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1994, n. 251.
(60) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255. V. Circ. 20 giugno 1996, n. 128, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).
(61) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n. 52, S.O. V. Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 17 febbraio 1996, n. 40/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 14 novembre 1996, n. 29, emanata da: Ministero per i beni culturali e ambientali.
(62) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 1994, n. 69.
(63) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224, S.O. V. Circ. 22 febbraio 1997, n. 41, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).
(64) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 181.
(65) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130.
(66) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 1992, n. 188, S.O. V. Circ. 17 ottobre 1996, n. 10/29, emanata da: Ministero di grazia e giustizia.
(67) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O. V., anche, il regolamento approvato con decreto ministeriale 28 marzo 1995, n. 202, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. V. Circ. 30 giugno 1998, n. 295, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 21 giugno 1997, n. 139, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 2 agosto 1997, n. 181, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 5 marzo 1997, n. 49, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 11 ottobre 1996, n. 196, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 11 febbraio 1998, n. 35, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 29 marzo 1996, n. 69, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 5 giugno 1998, n. 120, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).
(68) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200, S.O. V. Circ. 14 novembre 1996, n. 29, emanata da: Ministero per i beni culturali e ambientali; Circ. 12 marzo 1996, n. 60, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).
(69) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 giugno 2000, n. 16.
(70) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 aprile 2000, n. 5, Suppl.
(71) Pubblicata nel B.U. del 14 novembre 1997, n. speciale Politiche comunitarie.
(72) Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1996, n. 30 Speciale.
(73) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 settembre 1992, n. 28.
(74) Pubblicata parzialmente nel B.U. Basilicata 13 settembre 2000, n. 58 e interamente nel B.U. Basilicata 18 settembre 2000, n. 60.
(75) Pubblicata nel B.U. Basilicata 13 settembre 1999, n. 52.
(76) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 settembre 1999, n. 53.
(77) Pubblicata nel B.U. Basilicata 5 febbraio 1999, n. 8.
(78) Pubblicata nel B.U. 1 febbraio 2000, n. 5, I suppl.
(79) Pubblicata nel B.U. 4 agosto 1998, n. 32.
(80) Pubblicato nel B.U. 30 luglio 1996, n. 34, II suppl. ord.
(81) Pubblicata nel B.U. 21 febbraio 1995, n. 8.
(82) Pubblicato nel B.U. 3 marzo 1992, n. 10, I suppl. ord.
(83) Pubblicata nel B.U. Calabria 6 dicembre 1999, n. 118, Ed. Straord.
(84) Pubblicata nel B.U. della Regione Calabria 8 aprile 1999, n. 36.
(85) Pubblicata nel B.U. 11 aprile 1995, n. 39.
(86) Pubblicata nel B.U. Calabria 8 aprile 1972, n. 15, S.O.
(87) Pubblicata nel B.U. 18 giugno 1998, n. 35.
(88) Pubblicata nel B.U. 14 luglio 1997, numero speciale.
(89) Pubblicata nel B.U. 14 aprile 1997, n. 19.
(90) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 21 marzo 2000, n. 47.
(91) Pubblicata nel B.U. 17 febbraio 1997, n. 18.
(92) Pubblicata nel B.U. 17 febbraio 1997, n. 18.
(93) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 8 maggio 1995, n. 83.
(94) Pubblicata nel B.U. 23 aprile 1992, n. 52.
(95) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2000, n. 6.
(96) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 8 settembre 1999, n. 36, supplemento straordinario n. 7.
(97) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 luglio 1999, n. 30.
(98) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 16 febbraio 1999, n. 6, supplemento straordinario n. 3.
(99) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 10 novembre 1998, n. 17 supplemento straordinario.
(100) Pubblicato nel B.U. 30 dicembre 1998, n. 52.
(101) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 settembre 1998, n. 4, I S.O. al B.U. 16 settembre 1998, n. 37.
(102) Pubblicato nel B.U. 9 dicembre 1996, n. 36, S.S.
(103) Pubblicata nel B.U. 6 settembre 1996, n. 24 S.S.
(104) Pubblicato nel B.U. 10 marzo 1992, n. 33.
(105) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 1999, n. 24, S.O. n. 2.
(106) Pubblicata nel B.U. della Regione Lazio 10 giugno 1999, n. 16, S.O. n. 4; pubblicazione disposta con Delib. G.R. 23 febbraio 1999, n. 745.
(107) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 ottobre 1998, n. 29, S.O. n. 3.
(108) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 luglio 1998, n. 21, S.O. n. 2.
(109) Pubblicata nel B.U. Lazio 25 maggio 1998, n. 14, S.O. n. 5.
(110) Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1998, n. 20.
(111) Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1997, n. 17, S.O. n. 1.
(112) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, supplemento.
(113) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.
(114) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.
(115) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.
(116) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.
(117) Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1.
(118) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.
(119) Pubblicata nel B.U. 24 giugno 1998, n. 25, parte II.
(120) Pubblicata nel B.U. Liguria 1 aprile 1998, n. 13, S.O.
(121) Pubblicata nel B.U. Liguria 1o aprile 1998, n. 13, S.O.
(122) Pubblicata nel B.U. Liguria 1o aprile 1998, n. 13, S.O.
(123) Pubblicata nel B.U. Liguria 5 febbraio 1997, n. 6.
(124) Pubblicata nel B.U. della Regione Liguria 15 marzo 1995, n. 5.
(125) Pubblicata nel B.U. 4 maggio 1994, n. 11.
(126) Pubblicata nel B.U. 9 dicembre 1993, n. 49.
(127) Pubblicata nel B.U. 12 maggio 1993, n. 19.
(128) Pubblicata nel B.U. Liguria 17 gennaio 1990, n. 2.
(129) Pubblicata nel B.U. Lombardia 21 marzo 2000, n. 12, I S.S.
(130) Pubblicata nel B.U. Lombardia 31 gennaio 2000, n. 5.
(131) Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 gennaio 2000, n. 4, II S.S.
(132) Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 dicembre 1999, n. 50.
(133) Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 novembre 1999, n. 48.
(134) Pubblicata nel B.U. 25 giugno 1998, n. 25, III suppl. straord.
(135) Pubblicata nel B.U. Lombardia 19 maggio 1998, n. 20, I S.S.
(136) Pubblicata nel B.U. 27 marzo 1998, n. 12, IV suppl. straord.
(137) Pubblicata nel B.U. Lombardia 11 settembre 1997, n. 37, I S.O.
(138) B.U. 30 luglio 1996, n. 31, I Suppl. Straord.
(139) Pubblicata nel B.U. Lombardia 5 gennaio 1996, n. 1, II suppl. straord.
(140) B.U. 20 gennaio 1996, n. 3, IV suppl. straord.
(141) B.U. 1 febbraio 1996, n. 5, II suppl. straord.
(142) B.U. 1 dicembre 1995, n. 48, III suppl. straord.
(143) B.U. 3 ottobre 1995, n. 40, I suppl. straord.
(144) B.U. 6 novembre 1995, n. 45.
(145) B.U. 6 novembre 1995, n. 45.
(146) Pubblicato nel B.U. Lombardia 27 aprile 1995, n. 17, I S.S.
(147) B.U. 29 settembre 1994, n. 39, I Suppl. Straord.
(148) B.U. 2 aprile 1994, n. 13, VI suppl. straord.
(149) Pubblicata nel B.U. Lombardia 12 giugno 1993, n. 23, III S.S.
(150) B.U. 8 maggio 1993, n. 18, 4 S.S.
(151) B.U. 17 aprile 1993, n. 15, 3 S.S.
(152) B.U. 21 gennaio 1992, n. 4, I suppl. straord.
(153) Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 settembre 1989, n. 37.
(154) Pubblicata nel B.U. Lombardia 17 aprile 1985, n. 16.
(155) Pubblicata nel B.U. Marche 25 gennaio 2000, n. 7.
(156) Pubblicata nel B.U. Marche 5 novembre 1999, n. 107.
(157) Pubblicata nel B.U. della Regione Marche 22 luglio 1999, n. 74, suppl. n. 15.
(158) Pubblicata nel B.U. Marche 29 maggio 1997, n. 31.
(159) Pubblicata nel B.U. 16 settembre 1992, n. 78.
(160) Pubblicata nel B.U. Molise 15 novembre 1997, n. 22.
(161) Pubblicata nel B.U. Piemonte 31 maggio 2000, n. 22.
(162) Pubblicata nel B.U. Piemonte 3 maggio 2000, n. 18.
(163) Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 aprile 2000, n. 15, Supplemento.
(164) Pubblicata nel B.U. Piemonte 5 aprile 2000, Suppl. al n. 14.
(165) Pubblicata nel B.U. Piemonte 20 ottobre 1999, n. 42.
(166) Pubblicata nel B.U. Piemonte 1o settembre 1999, n. 35, suppl.
(167. Pubblicata nel B.U. Piemonte 29 settembre 1997, III S.S. al n. 38.
(168) Pubblicata nel B.U. 8 novembre 1995, n. 45.
(169) Pubblicata nel B.U. 8 luglio 1992, n. 28.
(170) Pubblicata nel B.U. Puglia 10 giugno 1996, n. 61, S.O.
(171) Pubblicato nel B.U. Puglia 6 aprile 1988, n. 64.
(172) Pubblicata nel B.U. della Regione Sardegna 22 maggio 1999, n. 16, Suppl. straord. n. 18.
(173) Pubblicata nel B.U. Sardegna 5 ottobre 1993, n. 38.
(174) Pubblicata nel B.U. 22 maggio 1990, n. 19.
(175) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 agosto 2000, n. 36, S.O. n. 19. Emanato dal Commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti.
(176) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 luglio 2000, n. 34. Emanata dall'Assessore della sanità.
(177) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 giugno 2000, n. 26, s.o.
(178) Decreto dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 12 dicembre 1998, n. 62.
(179) Circolare dell'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 ottobre 1997, n. 55.
(180) Decreto del Presidente della Regione, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 marzo 1996, n. 10.
(181) Circolare dell'Assessorato regionale per la sanità ed Assessorato per il territorio e l'ambiente, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 22 aprile 1995, n. 21.
(182) Decreto dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 ottobre 1994, n. 51.
(183) Circolare dell'Assessorato regionale per la sanità, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 5 dicembre 1992, n. 57.
(184) Circolare dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 3 ottobre 1987, n. 43.
(185) Circ. dell'Assessorato Regionale per la sanità, non pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic.
(186) Decreto dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 26 giugno 1982, n. 28.
(187) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 18 ottobre 1956, n. 67.
(188) Pubblicata nel B.U. Toscana 1o marzo 2000, n. 9, Suppl. straord n. 30, Parte seconda.
(189) Pubblicata nel B.U. Toscana 14 aprile 1999, n. 15, Suppl. straord. n. 40.
(190) Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1998, n. 18.
(191) Pubblicata nel B.U.R. 4 giugno 1997, n 22, Supplemento straordinario.
(192) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 novembre 1999, n. 50.
(193) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 ottobre 1999, n. 48.
(194) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 12 gennaio 1999, n. 3.
(195) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 14 marzo 1995, n. 11, suppl. ord. n. 3.
(196) Pubblicato nel B.U. 31 agosto 1993, n. 40, I suppl. ord.
(197) B.U. 17 settembre 1991, n. 40.
(198) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 agosto 2000, n. 41.
(199) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 novembre 1997, n. 54.
(200) Pubblicata nel B.U. Umbria 4 dicembre 1996, n. 54.
(201) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 31 marzo 1959.
(202) Pubblicata nel B.U. Veneto 25 luglio 2000, n. 67.
(203) Pubblicata nel B.U. Veneto 25 gennaio 2000, n. 8.
(204) Pubblicata nel B.U. Veneto 28 marzo 2000, n. 29.
(205) Pubblicata nel B.U. Veneto 13 agosto 1999, n. 70.
(206) Pubblicata B.U. 16 febbraio 1999, n. 14.
(207) Pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 157. Entrata in vigore: V. l'articolo 49 della presente decisione.
(208) Pubblicata nella G.U.C.E. 6 agosto 1999, n. L 207. Entrata in vigore il 26 agosto 1999.
(209) Pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.
(210) Pubblicate nella G.U.C.E. 7 maggio 1998, n. C 142.
(211) Pubblicata nella G.U.C.E. 18 marzo 1998, n. L 81. Entrata in vigore il 7 aprile 1998.
(212) Pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257. Entrata in vigore 30 ottobre 1996.
(213) Pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. L 235. Entrata in vigore il 17 settembre 1996.
(214) Pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 1995, n. 134. Entrata in vigore il 9 giugno 1995.
(215) Pubblicato nella G.U.C.E. 26 marzo 1994, n. 83. Inizio applicazione l'1 gennaio 1994.