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Nell'ambito della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal Vicepresidente Gerardini, che si occupa della normativa contenuta nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 («decreto Ronchi»), e del suo impatto sulla pubblica amministrazione, sugli operatori e sulle imprese. Il gruppo di lavoro ha affrontato, in diverse riunioni, le tematiche relative all'applicazione di una serie di sistemi di gestione ambientale connessi, in particolare, al regolamento CEE 1836/93 ed alla registrazione dei siti EMAS, predisponendo uno schema di documento sugli incentivi da assicurare alle imprese perché esse accedano a tale strumento di politica ambientale.
A causa della complessità del documento, si è reso necessario ascoltare su di esso il parere di alcuni degli organismi interessati, che hanno espresso numerosissime osservazioni in seguito trasfuse nel testo: in particolare, nella seduta della Commissione del 16 luglio 1998 si è svolta l'audizione dei rappresentanti della sezione Emas Italia, del CNEL, dell'ANPA, del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, del comitato Ecolabel-Ecoaudit e dell'ENEA, mentre, nella seduta del 28 luglio 1998, sono stati ascoltati i rappresentanti della Confindustria, della CNA, della Confapi, della Lega delle cooperative, delle associazioni dei consumatori, di Legambiente, WWF, Ambiente e/è vita e Amici della terra.
Esaurita la fase istruttoria, il documento è stato illustrato dal relatore Gerardini nella seduta della Commissione dell'8 ottobre 1998 e nella successiva seduta del 21 ottobre 1998 si è svolta la discussione. A conclusione di tale attività, il testo, che consta di una parte introduttiva e di una parte dedicata all'articolato, si sottopone alla deliberazione della Commissione, perché eserciti la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 10 aprile 1997, n. 97.
Nella sua più recente evoluzione lo sviluppo industriale ha avuto come obiettivo l'adozione di tecnologie sempre più sofisticate per abbattere il costo di fabbricazione dei prodotti, migliorarne la qualità e introdurne di nuovi per soddisfare i crescenti bisogni di consumo della società.
I costi esterni delle imprese sono in realtà a carico di tutta la società e sono stati valutati in una percentuale non trascurabile dei PIL sia dei Paesi dell'OCSE sia, in maniera ancora maggiore, dei Paesi in via di sviluppo.
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha la finalità di incentivare l'applicazione in Italia del regolamento CEE n.1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit ((EMAS) e del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel), con l'obiettivo di favorire il costante miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese e dei prodotti, e di ridurre il loro impatto ambientale.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone, nell'ambito dei programmi di informazione su temi istituzionali, campagne informative sul sistema di ecogestione ed audit, e sul marchio europeo e nazionale di qualità ecologica, con la finalità di diffondere la conoscenza e l'applicazione del regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 e del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, e ne cura l'attuazione. Tali campagne informative possono essere anche estese agli standards internazionali di qualità ISO 9000 e ISO 14001.
1. Le spese sostenute dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per l'introduzione e l'attuazione di un sistema di gestione ed audit ambientale, in conformità al regolamento CEE 29 giugno 1993, n.1836, possono essere assistite da un cofinanziamento secondo le disposizioni del presente articolo.
2-bis. L'ENEA, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua il monitoraggio delle migliori tecnologie esistenti sul mercato e mette a disposizione delle piccole imprese e delle imprese artigiane, senza oneri, i risultati di tale attività.
Art. 3-bis.
1. Le regioni, a valere sui propri bilanci, possono istituire incentivi per promuovere l'applicazione, a titolo sperimentale, di EMAS a tutte le imprese piccole, medie o grandi, operanti in settori diversi da quello industriale.
Art. 4.
1. Il rispetto delle norme legislative e regolamentari che regolano l'esercizio delle attività produttive e degli obblighi derivanti dalle stesse è accertato dalle competenti autorità amministrative, in sede di istruttoria dei procedimenti autorizzativi e di controllo, utilizzando la documentazione tecnica predisposta dalle imprese il cui sito produttivo sia stato registrato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CEE 29 giugno 1993, n. 1836.
Art. 5.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato un atto di indirizzo destinato alle amministrazioni pubbliche, sia a livello centrale che locale, con la finalità di considerare, tra i requisiti richiesti alle imprese, per appalti, lavori, forniture e servizi pubblici, a parità delle altre condizioni, fattore di priorità la registrazione secondo il regolamento CEE n.1836/93 (EMAS) e, per i prodotti, il possesso dell'etichettatura secondo il regolamento CEE n.880/93 (Ecolabel), ovvero il marchio ecologico nazionale.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 20 miliardi per il triennio 1999-2001, si provvede mediante un corrispondente incremento dell'apposito capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per piccola impresa si intende quella così definita dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, articolo 1, comma 1, secondo capoverso, lettere a), b) e c), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1o
3. Per imprese artigiane si intendono quelle di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
(Informazione).
(Sostegno alle piccole imprese ed alle imprese artigiane).
2. Ai sensi del comma 1, possono essere assistite dal contributo le spese sostenute per promuovere costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale dell'impresa, in particolare per le seguenti azioni ed
attività, quali risultano meglio definite dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento CEE 29 giugno 1993, n. 1836:
3. Le regioni possono istituire un proprio fondo e definire il relativo meccanismo di erogazione, integrato con le disponibilità finanziarie di cui al comma 5, destinato al pagamento di una quota delle somme corrisposte dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per le attività di cui al comma 2 e per l'implementazione del sistema EMAS nel suo complesso, ivi comprese quelle per la convalida della dichiarazione ambientale.
3-bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 3 è altresì utilizzabile per contributi per le spese sostenute dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per l'implementazione del sistema Ecolabel nel suo complesso, ivi comprese quelle per l'introduzione o adattamento di nuove tecnologie a minore impatto ambientale, per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi a minore impatto ambientale e per le analisi di mercato relative all'Ecolabel.
3-ter. Le regioni comunicano al comitato Ecolabel-Ecoaudit le iniziative finanziate per la promozione dei sistemi Ecolabel ed EMAS.
4. Le summenzionate agevolazioni sono cumulabili con le agevolazioni previste ai fini della realizzazione dei piani di adeguamento ambientale e per la sicurezza e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, mediante apposita sezione del fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al cofinanziamento delle attività previste dal presente articolo, nonché, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al trasferimento delle relative somme alle regioni che abbiano predisposto il meccanismo di erogazione del fondo di cui al comma 3.
6. Il Ministero dell'ambiente, con il supporto dell'ANPA e con la collaborazione dell'ENEA, del comitato EMAS-Italia, del comitato Ecolabel-Ecoaudit e delle associazioni delle piccole imprese e delle imprese artigiane, provvede a definire ed aggiornare, sulla scorta di specifici studi ed indagini nei diversi settori produttivi, le linee guida relative ai percorsi formativi per i consulenti ambientali ed i requisiti minimi che devono possedere.
Quota parte dei cofinanziamenti di cui all'articolo 3 può essere destinata alle spese sostenute dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per la consulenza, destinata alla promozione ed all'attuazione delle attività di cui al comma 2 del citato articolo 3, da parte di organizzazioni o di singoli professionisti inseriti nella lista nazionale dei consulenti ambientali prevista dal successivo comma 7.
7. L'ANPA provvede a pubblicare ed aggiornare la lista nazionale dei consulenti ambientali.
(Incentivi alle imprese).
2. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del suo bilancio ordinario, può erogare incentivi per l'adesione ad EMAS prioritariamente alle imprese piccole, medie o grandi, operanti all'interno di parchi naturali o in zone ad alto pregio paesaggistico.
3. I crediti d'imposta di cui alla legge n.449 del 1997 (legge finanziaria 1998), articolo 4, comma 9, possono essere incrementati di tre milioni di lire qualora le imprese beneficiarie:
a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione ed audit previsto dal regolamento CEE n. 1836 del Consiglio del 29 giugno 1993;
b) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992.
(Semplificazioni amministrative).
2. Ai fini di cui al comma 1, le competenti autorità verificano l'effettiva attuazione degli obiettivi ambientali previsti ai sensi del regolamento CEE 29 giugno 1993, n. 1836, che perseguano livelli di efficienza ambientale dell'impresa superiori a quelli previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
3. La documentazione tecnica di cui al comma 1 può essere utilizzata dalle imprese ai fini delle procedure di valutazione e verifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, ed al comma 6 dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi, modifiche ed integrazioni, a condizione che sia conforme alle disposizioni che regolano le suddette procedure.
(Appalti, lavori, forniture e servizi pubblici).
(Copertura finanziaria).
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 5, pari a lire 20 miliardi per il triennio 1999-2001, si provvede tramite il corrispondente utilizzo, nei medesimi anni, delle disponibilità esistenti per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3-bis, comma 3, si provvede, per il triennio 1999-2001 e per una somma non superiore a lire 20 miliardi, mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento previsto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.