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Doc. XXIII n. 17


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Documento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 10 aprile 1997, n. 97, relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile.

Nell'ambito della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal Vicepresidente Gerardini, che si occupa della normativa contenuta nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 («decreto Ronchi»), e del suo impatto sulla pubblica amministrazione, sugli operatori e sulle imprese. Il gruppo di lavoro ha affrontato, in diverse riunioni, le tematiche relative all'applicazione di una serie di sistemi di gestione ambientale connessi, in particolare, al regolamento CEE 1836/93 ed alla registrazione dei siti EMAS, predisponendo uno schema di documento sugli incentivi da assicurare alle imprese perché esse accedano a tale strumento di politica ambientale.
A causa della complessità del documento, si è reso necessario ascoltare su di esso il parere di alcuni degli organismi interessati, che hanno espresso numerosissime osservazioni in seguito trasfuse nel testo: in particolare, nella seduta della Commissione del 16 luglio 1998 si è svolta l'audizione dei rappresentanti della sezione Emas Italia, del CNEL, dell'ANPA, del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, del comitato Ecolabel-Ecoaudit e dell'ENEA, mentre, nella seduta del 28 luglio 1998, sono stati ascoltati i rappresentanti della Confindustria, della CNA, della Confapi, della Lega delle cooperative, delle associazioni dei consumatori, di Legambiente, WWF, Ambiente e/è vita e Amici della terra.
Esaurita la fase istruttoria, il documento è stato illustrato dal relatore Gerardini nella seduta della Commissione dell'8 ottobre 1998 e nella successiva seduta del 21 ottobre 1998 si è svolta la discussione. A conclusione di tale attività, il testo, che consta di una parte introduttiva e di una parte dedicata all'articolato, si sottopone alla deliberazione della Commissione, perché eserciti la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 10 aprile 1997, n. 97.
Nella sua più recente evoluzione lo sviluppo industriale ha avuto come obiettivo l'adozione di tecnologie sempre più sofisticate per abbattere il costo di fabbricazione dei prodotti, migliorarne la qualità e introdurne di nuovi per soddisfare i crescenti bisogni di consumo della società.
I costi esterni delle imprese sono in realtà a carico di tutta la società e sono stati valutati in una percentuale non trascurabile dei PIL sia dei Paesi dell'OCSE sia, in maniera ancora maggiore, dei Paesi in via di sviluppo.


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Questo tipo di sviluppo, sotto la spinta della conquista del mercato, ha portato al limite lo sfruttamento delle risorse naturali, il cui consumo, nel conto economico dell'impresa, è stato finora considerato a costo nullo.
Nel corso degli ultimi decenni tuttavia, sulla base della constatazione delle condizioni di acuto degrado dell'ambiente naturale, sia a livello locale, sia a livello planetario, si è manifestata da parte dei cittadini, con un'intensità gradualmente crescente e specialmente nei confronti dell'industria, una forte domanda di protezione e salvaguardia dell'ambiente.
Si è di fatto imposto il criterio che le risorse naturali debbano essere, nella misura più ampia possibile, restituite all'ambiente nelle stesse condizioni di prelievo e che l'inquinamento residuo debba rientrare nelle capacità di autorigenerazione della natura. L'utilizzo dell'aria, dell'acqua, del territorio, delle materie prime, dell'energia entra quindi con i suoi costi nel conto economico delle imprese, che devono operare per ridurne il peso al fine di preservare la loro competitività.
Inoltre, è da considerare la necessità di ridurre l'utilizzo preponderante delle risorse naturali da parte dei Paesi sviluppati, consentendo ai Paesi in via di sviluppo una disponibilità crescente delle risorse stesse.
Nei Paesi dell'Unione europea, così come in Italia, per ottenere questo cambiamento di atteggiamento da parte delle imprese, le autorità preposte hanno adottato negli ultimi anni una legislazione ambientale sempre più rigida, basata sulla regolamentazione dei singoli aspetti della protezione dell'ambiente: emissioni nell'atmosfera di sostanze inquinanti, scarichi idrici, rifiuti, rumori, eccetera.
Ciò ha creato, per le imprese, la necessità di modificare gli impianti ed i relativi sistemi di monitoraggio per soddisfare requisiti sempre più numerosi e qualificati: alle autorità preposte, invece, è attribuito il compito di svolgere controlli difficili e complessi, spesso concretamente eseguibili solo in maniera episodica ed incompleta.
I risultati di questa impostazione della politica ambientale ed industriale non sono stati e non sono tuttora soddisfacenti. Anche se si registrano progressi sul fronte della difesa dell'ambiente, la situazione locale e globale è lungi dall'essere ottimale.
Si sta quindi affermando una nuova politica che, più che contare sulla repressione del mancato rispetto dei limiti ambientali imposti dalle leggi, affida un ruolo importante all'azione di prevenzione, sollecitando un comportamento volontario e responsabile di tutti gli operatori e degli stessi cittadini.
Si deve utilizzare a tal fine lo stesso stimolo della competitività e del mercato, verso il quale la sensibilità delle imprese è massima. Occorre, in altre parole, modificare la situazione generale in modo che, per conquistare il mercato e sopravvivere, le imprese non debbano solo più fornire buoni prodotti a basso costo, ma debbano spontaneamente rendere le loro tecnologie ed i loro metodi di produzione, nonché i loro prodotti, nell'intero ciclo di vita, compatibili con la salvaguardia delle risorse naturali e quindi dell'ambiente.
Il sistema europeo EMAS (Environmental management and audit scheme), istituito nel 1993 con il regolamento 1836, è forse

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l'espressione più evidente di questo nuovo indirizzo che l'UE ha fornito ai Paesi membri.
Esso si propone l'obiettivo di favorire una riorganizzazione ed una razionalizzazione della gestione ambientale dell'azienda, basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto, ma su un rapporto nuovo tra la stessa impresa, le istituzioni ed il pubblico.
I nuovi elementi di riferimento, che devono sostituire il vecchio rapporto conflittuale e repressivo tra il potere pubblico ed il mondo produttivo, sono quindi l'adesione volontaria delle imprese al progetto di miglioramento dell'ambiente, la cooperazione con l'amministrazione, il supporto reciproco e la trasparenza dei comportamenti nei confronti del pubblico.
Essi rappresentano la nuova linea, fortemente innovativa, secondo cui dovrebbe evolvere la politica industriale ed ambientale dell'Europa e quindi anche dell'Italia.
Già nell'attuale regolamento comunitario 1836/93, all'articolo 13, è riportato che «gli Stati membri possono promuovere la partecipazione delle imprese al sistema di ecogestione ed audit in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), organizzando o promuovendo azioni e strutture di assistenza tecnica intese a mettere a disposizione di queste imprese la competenza ed il sostegno necessari per l'osservanza delle regole, delle condizioni e delle procedure definite nel presente regolamento, in particolare per l'introduzione di politiche, programmi e sistemi di gestione dell'ambiente, per eseguire l'audit, e predisporre le dichiarazioni e la relativa convalida».
Questa disposizione assume particolare importanza per l'Italia, dove le PMI rappresentano una quota molto alta del sistema produttivo e costituiscono una specificità rispetto ad altri Paesi.
La Commissione dell'UE, nell'ambito della revisione in corso del regolamento EMAS, ha esteso l'invito a considerare la rilevanza dell'argomento, chiedendo agli Stati membri di inserire nella legislazione nazionale semplificazioni normative a favore delle imprese EMAS. Essi devono, infatti, adoperarsi per una grande diffusione dei sistemi di certificazione ambientale, perché solo attraverso un'applicazione generalizzata di tali sistemi è possibile conseguire reali vantaggi sull'intero ambiente e non solo miglioramenti locali.
Lo scopo evidente di tale invito è quello di attribuire alla registrazione EMAS, ancorché ottenuta su base volontaria, un valore che sia preso in considerazione dalle autorità preposte al controllo ed alle autorizzazioni in campo ambientale, al fine di concedere semplificazioni procedurali e tempi più certi alle imprese EMAS, nonché ogni altro beneficio che possa costituire un concreto incentivo alla diffusione del sistema EMAS.
L'altro aspetto da non sottovalutare, emerso chiaramente nel corso dell'audizione svolta nella Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, è il contributo che EMAS può fornire in termini di deterrenza nei confronti della criminalità o, più in generale, di comportamenti poco rispettosi, se non illeciti, sul lato della protezione ambientale.
Un elemento essenziale di EMAS è, infatti, la trasparenza verso l'esterno circa le proprie prestazioni ambientali e l'impegno alla

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ricerca di soluzioni adeguate ad eventuali problemi ambientali riscontrati. Questo sistema favorisce l'apertura di canali di comunicazione tra impresa, pubblico ed autorità di controllo in uno spirito di reciproca fiducia. Tutto ciò è in evidente contrasto con le attività criminali, che per loro natura trovano alimento in situazioni di poca chiarezza e di scarso rispetto per la popolazione.
Il Parlamento italiano già con la legge n. 70 del 1994, all'articolo 5, comma 5, ha stabilito che «il Ministero dell'industria può promuovere accordi di programma con le organizzazioni di categoria interessate per l'applicazione del regolamento CEE 1836/93 (EMAS) al fine di introdurre semplificazioni procedurali ed agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle già stabilite dalla legislazione vigente».
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario rivedere la legislazione vigente nell'ambito di un provvedimento quadro che risponda in maniera completa alle esigenze evidenziate dall'UE.
Nell'istituire questo tipo di incentivazione va tenuto conto del fatto che in altri Paesi dell'Unione europea già molte imprese hanno registrato i loro siti produttivi secondo il regolamento comunitario 1836/93, adottando nella loro politica aziendale gli indirizzi di politica ambientale dei rispettivi governi. Al riguardo, si ricorda che il nostro Paese ha aderito al protocollo di Kyoto sottoscrivendo l'impegno, in particolare, per la riduzione del CO2 e quindi dei consumi di energia di origine fossile. Anche le piccole imprese dovranno adottare, nei loro programmi di ottimizzazione ambientale, specifici miglioramenti quantitativi compatibili con gli obiettivi nazionali.
Merita inoltre di essere considerato ed incentivato anche il sistema di etichettatura ecologica dei prodotti introdotto con il regolamento comunitario 880/92 (Ecolabel). Il sistema Ecolabel si propone di «promuovere la concezione, la produzione, la commercializzazione e l'uso di prodotti aventi un minore impatto ambientale e di fornire ai consumatori una migliore informazione sull'impatto ambientale dei prodotti, senza compromettere la sicurezza degli stessi o dei lavoratori né incidere in modo significativo sulle qualità che rendono il prodotto idoneo all'uso».
Il sistema Ecolabel è volto, quindi, ad incentivare la presenza sul mercato di prodotti puliti e prende in considerazione la vita del prodotto «dalla culla alla tomba»: dalla produzione, compresa la selezione delle materie prime, alla distribuzione, al consumo ed all'uso, fino all'eliminazione dopo l'utilizzo.
Il sistema ha effetti positivi per l'ambiente, per i consumatori e per le imprese, creando una convergenza ed un circolo virtuoso del tutto particolare. In un mercato complesso, in cui il consumatore si trova in una situazione di difficoltà nel valutare obiettivamente le caratteristiche del prodotto, l'Ecolabel è una fonte di informazione attendibile e valida in tutta Europa, e può rappresentare, quindi, un importante fattore di sviluppo e concorrenza per le imprese.

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Art. 1.

(Finalità)
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1. La presente legge ha la finalità di incentivare l'applicazione in Italia del regolamento CEE n.1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit ((EMAS) e del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel), con l'obiettivo di favorire il costante miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese e dei prodotti, e di ridurre il loro impatto ambientale.
2. Per piccola impresa si intende quella così definita dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, articolo 1, comma 1, secondo capoverso, lettere a), b) e c), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1o ottobre 1997, n. 229.
3. Per imprese artigiane si intendono quelle di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 2.

(Informazione)
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1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone, nell'ambito dei programmi di informazione su temi istituzionali, campagne informative sul sistema di ecogestione ed audit, e sul marchio europeo e nazionale di qualità ecologica, con la finalità di diffondere la conoscenza e l'applicazione del regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 e del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, e ne cura l'attuazione. Tali campagne informative possono essere anche estese agli standards internazionali di qualità ISO 9000 e ISO 14001.


Art. 3.

(Sostegno alle piccole imprese ed alle imprese artigiane)
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1. Le spese sostenute dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per l'introduzione e l'attuazione di un sistema di gestione ed audit ambientale, in conformità al regolamento CEE 29 giugno 1993, n.1836, possono essere assistite da un cofinanziamento secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Ai sensi del comma 1, possono essere assistite dal contributo le spese sostenute per promuovere costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale dell'impresa, in particolare per le seguenti azioni ed


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attività, quali risultano meglio definite dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento CEE 29 giugno 1993, n. 1836:

  1. introduzione ed attuazione di politiche, programmi e sistemi di gestione dell'ambiente in relazione ai siti dove è svolta l'attività d'impresa;

  2. valutazione sistematica, obiettiva e periodica, dell'efficienza di tali elementi;

  3. informazione al pubblico sull'efficienza ambientale.

2-bis. L'ENEA, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua il monitoraggio delle migliori tecnologie esistenti sul mercato e mette a disposizione delle piccole imprese e delle imprese artigiane, senza oneri, i risultati di tale attività.
3. Le regioni possono istituire un proprio fondo e definire il relativo meccanismo di erogazione, integrato con le disponibilità finanziarie di cui al comma 5, destinato al pagamento di una quota delle somme corrisposte dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per le attività di cui al comma 2 e per l'implementazione del sistema EMAS nel suo complesso, ivi comprese quelle per la convalida della dichiarazione ambientale.
3-bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 3 è altresì utilizzabile per contributi per le spese sostenute dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per l'implementazione del sistema Ecolabel nel suo complesso, ivi comprese quelle per l'introduzione o adattamento di nuove tecnologie a minore impatto ambientale, per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi a minore impatto ambientale e per le analisi di mercato relative all'Ecolabel.
3-ter. Le regioni comunicano al comitato Ecolabel-Ecoaudit le iniziative finanziate per la promozione dei sistemi Ecolabel ed EMAS.
4. Le summenzionate agevolazioni sono cumulabili con le agevolazioni previste ai fini della realizzazione dei piani di adeguamento ambientale e per la sicurezza e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, mediante apposita sezione del fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al cofinanziamento delle attività previste dal presente articolo, nonché, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al trasferimento delle relative somme alle regioni che abbiano predisposto il meccanismo di erogazione del fondo di cui al comma 3.
6. Il Ministero dell'ambiente, con il supporto dell'ANPA e con la collaborazione dell'ENEA, del comitato EMAS-Italia, del comitato Ecolabel-Ecoaudit e delle associazioni delle piccole imprese e delle imprese artigiane, provvede a definire ed aggiornare, sulla scorta di specifici studi ed indagini nei diversi settori produttivi, le linee guida relative ai percorsi formativi per i consulenti ambientali ed i requisiti minimi che devono possedere.


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Quota parte dei cofinanziamenti di cui all'articolo 3 può essere destinata alle spese sostenute dalle piccole imprese e dalle imprese artigiane per la consulenza, destinata alla promozione ed all'attuazione delle attività di cui al comma 2 del citato articolo 3, da parte di organizzazioni o di singoli professionisti inseriti nella lista nazionale dei consulenti ambientali prevista dal successivo comma 7.
7. L'ANPA provvede a pubblicare ed aggiornare la lista nazionale dei consulenti ambientali.

Art. 3-bis.

(Incentivi alle imprese)
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1. Le regioni, a valere sui propri bilanci, possono istituire incentivi per promuovere l'applicazione, a titolo sperimentale, di EMAS a tutte le imprese piccole, medie o grandi, operanti in settori diversi da quello industriale.
2. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del suo bilancio ordinario, può erogare incentivi per l'adesione ad EMAS prioritariamente alle imprese piccole, medie o grandi, operanti all'interno di parchi naturali o in zone ad alto pregio paesaggistico.
3. I crediti d'imposta di cui alla legge n.449 del 1997 (legge finanziaria 1998), articolo 4, comma 9, possono essere incrementati di tre milioni di lire qualora le imprese beneficiarie:

a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione ed audit previsto dal regolamento CEE n. 1836 del Consiglio del 29 giugno 1993;

b) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992.

Art. 4.

(Semplificazioni amministrative)
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1. Il rispetto delle norme legislative e regolamentari che regolano l'esercizio delle attività produttive e degli obblighi derivanti dalle stesse è accertato dalle competenti autorità amministrative, in sede di istruttoria dei procedimenti autorizzativi e di controllo, utilizzando la documentazione tecnica predisposta dalle imprese il cui sito produttivo sia stato registrato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CEE 29 giugno 1993, n. 1836.
2. Ai fini di cui al comma 1, le competenti autorità verificano l'effettiva attuazione degli obiettivi ambientali previsti ai sensi del regolamento CEE 29 giugno 1993, n. 1836, che perseguano livelli di efficienza ambientale dell'impresa superiori a quelli previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
3. La documentazione tecnica di cui al comma 1 può essere utilizzata dalle imprese ai fini delle procedure di valutazione e verifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,


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n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, ed al comma 6 dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi, modifiche ed integrazioni, a condizione che sia conforme alle disposizioni che regolano le suddette procedure.

Art. 5.

(Appalti, lavori, forniture e servizi pubblici)
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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato un atto di indirizzo destinato alle amministrazioni pubbliche, sia a livello centrale che locale, con la finalità di considerare, tra i requisiti richiesti alle imprese, per appalti, lavori, forniture e servizi pubblici, a parità delle altre condizioni, fattore di priorità la registrazione secondo il regolamento CEE n.1836/93 (EMAS) e, per i prodotti, il possesso dell'etichettatura secondo il regolamento CEE n.880/93 (Ecolabel), ovvero il marchio ecologico nazionale.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)
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1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 20 miliardi per il triennio 1999-2001, si provvede mediante un corrispondente incremento dell'apposito capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 5, pari a lire 20 miliardi per il triennio 1999-2001, si provvede tramite il corrispondente utilizzo, nei medesimi anni, delle disponibilità esistenti per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3-bis, comma 3, si provvede, per il triennio 1999-2001 e per una somma non superiore a lire 20 miliardi, mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento previsto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

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