VIII Commissione - Mercoledì 6 dicembre 2000


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ALLEGATO 1

Disposizioni in campo ambientale (C. 7280 Governo, approvato dal Senato e abbinate C. 5939 Lorenzetti e C. 5943 Foti).

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge n. 183 del 1989).

1. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso,» sono sostituire dalle seguenti: «o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente,»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone fra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi ed i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti. Su proposta del Ministro dell'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a istituire un organismo di supporto tecnico alle autorità di bacino e di coordinamento tra le medesime».

1-bis. All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da: «del Ministro dei lavori pubblici» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente»;
b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente:» ed è soppressa la lettera d).

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri dei lavori pubblici, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati: dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo».

3. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fanno inoltre parte del comitato tecnico il direttore


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dell'Agenzia di protezione civile, di cui agli articoli da 79 a 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAST) di cui all'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, ovvero, fino all'effettiva operatività di quest'ultima, il direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico».

4. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il presidente del comitato istituzionale sulla base delle designazioni pervenutegli».

5. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del presidente, ed è scelto tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore. La carica di segretario generale ha durata quinquennale».

6. All'articolo 16 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ove non altrimenti disposto, con delibera di giunta, dalle regioni interessate, ai bacini regionali compresi in una singola regione è preposta un'unica Autorità di bacino che opera per il coordinamento dei singoli piani di bacino, avendo particolarmente riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere».

7. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«1. I programmi d'intervento sono adottati dai competenti comitati istituzionali».
18. 16 (seconda versione)Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 29. 1 del Governo

Nell'emendamento 29. 1 del Governo, sostituire le parole: a lire 61.750 milioni per l'anno 2001 e a lire 29.950 milioni per l'anno 2002 con le seguenti: a lire 60.850 milioni per l'anno 2001 e a lire 29.050 milioni per l'anno 2002.
0. 29. 1. 1.Il Relatore.

ART. 29.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 26, pari a lire 57.400 milioni per l'anno 2000, a lire 67.250 milioni per l'anno 2001 e a lire 35.450 milioni per l'anno 2002, con le seguenti: pari a lire 1.600 milioni per l'anno 2000, a lire 61.750 milioni per l'anno 2001 e a lire 29.950 milioni per l'anno 2002.
29. 1.Il Governo.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 18, che entrano in vigore a decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
29. 01.Il Relatore.


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Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18, che entrano in vigore a decorrere dalla data del decreto di nomina del rimo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
29. 01. (Seconda versione)Il Relatore.


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ALLEGATO 2

Contributo dell'Italia al Fondo multilaterale di Montreal per la protezione della fascia di ozono. C. 6898 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 6898, recante «Erogazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono»,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi. Nuovo testo C. 6874 Duca.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 6874, recante «Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi»;
considerato il ruolo rilevante nella gestione del sistema di controllo del traffico marittimo in questione riconosciuto al Ministro dell'ambiente della legge del 28 febbraio 1992, n. 220, e della legge 23 dicembre 1996, n. 647;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 6, comma 1, sia previsto il concerto con il Ministro dell'ambiente per l'emanazione dei decreti relativi alle disposizioni attuative del sistema VTS di controllo dei traffici marittimi.


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ALLEGATO 4

Espropriazione forzata immobiliare.
Emendamenti nuovo testo C. 3273 Parrelli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al nuovo testo della proposta di legge C. 3273, recante «Espropriazione forzata immobiliare»;
valutati gli aspetti che investono maggiormente le competenze della VIII Commissione e, in particolare, gli emendamenti Marotta 2.1 e 4.11 del relatore;
tenuto conto che l'emendamento Marotta 2.1 prevede che il giudice affidi ad un esperto tecnico la verifica e la conseguente certificazione relativa alla destinazione urbanistica;
considerato che quanto previsto dall'emendamento 4.11 del relatore, che stabilisce l'inopponibilità delle locazioni stipulate dal debitore nell'anno anteriore al pignoramento, provocherebbe un rilevante danno per il conduttore, anche qualora lo stesso abbia stipulato il contratto di locazione in buona fede,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Marotta 2.1

con la seguente condizione:
l'emendamento Marotta 2.1 sia riformulato nel senso di sostituire la parola: «certificazione» con la seguente: «attestazione» o, comunque, in modo da evitare che la disposizione sia interpretata nel senso di affidare ad un esperto tecnico la certificazione relativa alla destinazione urbanistica, che è invece di competenza degli enti locali;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.11 del relatore
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'emendamento 4.11 del relatore in modo da tutelare la situazione giuridica del conduttore che abbia stipulato il contratto di locazione in buona fede, sia pure nell'ambito temporale indicato dal medesimo emendamento, inserendo, in fine, le seguenti parole «, salva prova della buona fede del conduttore»;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti approvati dalla Commissione di merito in linea di principio.