IX Commissione - Marted́ 4 luglio 2000

TESTO AGGIORNATO AL 6 LUGLIO 2000


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ALLEGATO 1

Interrogazione Savarese n. 5-04199.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione cui si risponde si ritiene opportuno premettere che il problema dell'anticipo conversazioni riguarda unicamente i clienti della TIM che scelgono il contratto di abbonamento (con esclusione quindi di tutti gli acquirenti di carte prepagate) e, tra questi, solamente coloro che scelgono di effettuare il pagamento delle bollette senza l'utilizzo di carte di credito convenzionate.
Ciò premesso, si fa presente che la materia dell'anticipo conversazioni è stata regolata dal decreto ministeriale n. 152 dell'8 novembre 1993, con lo scopo di fornire al gestore adeguati strumenti operativi per porre un freno al crescente fenomeno dell'insolvenza e delle frodi effettuate da parte dell'utenza.
Ai sensi di tale decreto l'anticipo conversazioni corrisponde al valore economico del traffico che l'utente presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi, dopo 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento, che il traffico effettivamente svolto, rapportato all'intero periodo di fatturazione, superi del 75%, ovvero di 500.000 lire, il valore economico presunto e dichiarato alla stipula del contratto di abbonamento.
In ordine ai lamentati ritardi nella restituzione della somma versata a titolo di anticipo per conversazioni interurbane, la società TIM ha precisato che dal suddetto anticipo deve essere detratto quanto eventualmente ancora dovuto per chiamate effettuate e non comprese nell'ultima fatturazione o in fatture pregresse.
A tal fine, ha affermato la società, è necessario eseguire un approfondito accertamento delle somme dovute dal cliente, comprese quelle spettanti ai gestori esteri per il traffico internazionale eventualmente svolto; questo accertamento, che non può prescindere dalla collaborazione dei gestori esteri interessati, necessita di determinati tempi tecnici.
Tutto ciò vale sia per il servizio GSM, istituzionalmente abilitato alla funzione di roaming internazionale, sia per il servizio TACS, posto che non è infrequente che chiamate originate dall'estero e terminate su radiomobili TACS siano effettuate con addebito a carico del chiamato (cosiddette collect call).
Il riscontro del traffico da parte dei gestori esteri comporta dei ritardi nella restituzione dell'anticipo conversazioni. La società ha assicurato di essere fortemente impegnata, per quanto di propria competenza, nella riduzione dei tempi di restituzione, che attualmente sono nell'ordine di sei mesi.
Alla disdetta del contratto l'anticipo versato viene rimborsato attraverso la compensazione, e fino all'azzeramento dell'importo delle due bollette di cessazione, emesse a distanza e non ancora fatturate.
Il periodo suddetto è necessario per l'accorpamento delle somme dovute dal cliente, soprattutto in relazione all'effettuazione di traffico tramite gestori esteri e con addebito al chiamato. Nel caso di utenti GSM, inoltre, i regolamenti internazionali definiti dalla GSM MOU Association prevedevano fino allo scorso mese di aprile che i dati di traffico effettuato all'estero dovevano essere resi disponibili


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al gestore che deve effettuare la fatturazione al cliente finale «entro 60 giorni dalla data della conversazione», per cui la suddetta TIM necessitava di due mesi per attendere eventuali addebiti da trasferire all'abbonato; tale termine è stato recentemente ridotto a 30 giorni.
Il rimborso avviene attraverso un assegno emesso da parte dì un istituto di credito a cui la società ha dato mandato in tal senso. Da ciò deriva che i tempi necessari per la completa determinazione dell'anticipo da restituire sono, di norma, circa sei mesi dalla cessazione dell'abbonamento, cui vanno aggiunti i tempi necessari all'emissione dell'assegno da parte dell'istituto di credito ed all'invio per posta dello stesso.
Sono state, comunque, già effettuate modifiche ai sistemi informativi che permettono, a partire dalle linee TACS family cessate nel mese di maggio 1998 e TACS business, cessate nel mese di giugno, un risparmio di circa 2 mesi sui tempi suddetti, che vengono così ridotti a circa 4 mesi.
Per quanto concerne la mancata corresponsione di interessi legali dalla data di attivazione del contratto, la concessionaria ha fatto presente che l'anticipo per conversazioni ha carattere infruttifero in base alla normativa vigente. Infatti, anche a voler configurare l'anticipo conversazioni quale deposito cauzionale (ossia come somma di denaro che ha la funzione di garantire, in caso di mancata esecuzione del contratto derivante da fatto imputabile all'utente, l'adempimento delle obbligazioni cui questo è tenuto) come ha fatto il giudice di pace di Roma, lo stesso sarebbe pur sempre infruttifero (decisione del TAR Lazio dell'8 novembre 1990, n. 1966, e del Consiglio di Stato del 3 ottobre 1992, n. 842), poiché si tratterebbe di un pegno irregolare e come tale non produttivo di interessi.
Nelle ipotesi di deposito cauzionale l'obbligo di restituzione si determina solo al momento della scadenza del rapporto; in altre parole, chi ha costituito la cauzione non ha, in pendenza di rapporto, un credito esigibile per l'immediata restituzione, e da tale inesigibilità del credito di restituzione consegue l'improduttività di interessi ai sensi della normativa vigente (articolo 1282 del codice civile).
Va tuttavia evidenziato che nelle nuove condizioni di abbonamento - in vigore dal 1o novembre 1998 - è previsto che dalla data di effettiva cessazione del contratto di abbonamento e fino alla restituzione dell'anticipo conversazioni, decorreranno per sei mesi in favore del cliente gli interessi nella misura del 5% all'anno e, quindi, dello 0,416% al mese. Qualora la restituzione dell'anticipo o del suo residuo ritardi oltre i sei mesi, il cliente avrà, diritto, da tale data e fino alla restituzione, al riconoscimento degli interessi moratori sulla somma predetta, in misura pari all'1,2% per ogni mese di ritardo.


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ALLEGATO 2

Interrogazione Rizza n. 5-03769.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione cui si risponde si fa presente che la società Poste Italiane - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha significato che l'agenzia postale di Priolo (SR) appare in grado di soddisfare le esigenze della locale clientela.
D'altra parte, dall'esame degli indicatori socio-economici della zona da servire non sono emersi elementi tali da giustificare l'apertura di un nuovo ufficio postale.
Per fronteggiare particolari necessità operative, in determinati periodi dell'anno, tuttavia, la medesima società ha precisato che la competente sede Sicilia ha fatto ricorso all'assunzione di unità a tempo determinato - come peraltro previsto dall'articolo 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro - nonché alla richiesta di prestazioni di lavoro straordinario.
Si osserva, tuttavia, che le rilevazioni in possesso dell'Azienda e relative al primo quadrimestre dell'anno in corso, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, evidenziano un calo dei flussi della cosiddetta corrispondenza «descritta» (raccomandate, assicurate, espressi), con un lieve incremento del corriere espresso e della posta prioritaria.
Sensibile è risultato il ridimensionamento del traffico dei servizi di telecomunicazioni (telegrafo e fax) che, nel periodo che va da gennaio ad aprile 2000, hanno subito una contrazione superiore al 60 per cento rispetto ai dati registrati nello stesso periodo del 1999. Sempre con riferimento agli stessi periodi dell'anno in corso, rapportati all'anno precedente, anche il traffico dei telegrammi ha subito una visibile riduzione, che è stata valutata intorno al 30 per cento. Al fine di evidenziare con maggiore chiarezza i dati di traffico si rinvia alla tabella allegata.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RISPOSTA
Primo quadrimestre 2000 Primo quadrimestre 1999
Prodotti postali Volumi Volumi
Posta ordinaria 30.446 24.942
Raccomandate, assicurate, espressi 11.338 12.482
Corriere espresso 1.022 886
Prodotti TLC
Telegrammi
170 235
Telegrafo e fax di servizio 324 946


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ALLEGATO 3

Interrogazione Vascon n. 5-03799.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione cui si risponde si ritiene opportuno precisare che, allo stato delle attuali possibilità offerte dalla tecnologia, il servizio di documentazione può avere per oggetto:
a) la documentazione di tutte le comunicazioni interdistrettuali ed internazionali (con prefisso 0 e 00); il costo del servizio è di lire 1000 di canone bimestrale, comprensivo delle prime 60 conversazioni documentate, mentre la documentazione delle eventuali comunicazioni successive ha un costo di lire 25 per ciascuna;
b) la documentazione gratuita di tutte le comunicazioni in uscita con un addebito superiore a quattro scatti.

Quanto sopra indicato riguarda la generalità.
Per quanto riguarda invece la questione specifica del costo delle prestazioni relative all'attività di fornitura di tabulati che gli operatori telefonici sono chiamati a fornire all'Autorità giudiziaria, si significa che sono sorti dubbi interpretativi in relazione all'articolo 7, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il quale stabilisce le modalità di remunerazione di tali prestazioni.
Da parte del Ministero della giustizia si è ritenuto, infatti, che la norma in questione abbia operato una distinzione tra le attività di intercettazione telefonica e fornitura di tabulati - per la prima, e cioè per l'intercettazione telefonica, sarebbe prevista una remunerazione - mentre le attività di fornitura di tabulati nonché di informazioni riguardanti il traffico telefonico dovrebbero invece essere fornite a titolo gratuito. Tale interpretazione del ministero della giustizia è stata contestata dalla concessionaria, per cui il Governo sta esaminando la possibilità di introdurre una norma chiarificatrice in merito.
Nelle more dell'introduzione di tale disposizione, i listini riguardanti le suddette prestazioni da parte delle società TIM, OPI, e Telecom non sono stati approvati e, conseguentemente, non si è in grado di indicare l'onere che dovrà essere sopportato per compensare l'attività svolta dai predetti operatori del servizio telefonico fisso e mobile nei confronti dell'Autorità giudiziaria.