Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di marted́ 16 giugno 1998


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Martedì 16 giugno 1998. - Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta inizia alle 13,40.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Mario PEPE, in attesa del senatore Pinggera, relatore sui disegni di legge S. 2073, 2440 e 3308, propone una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame del disegno di legge S. 1874.

Conviene la Commissione.

Disegno di legge:
MANFREDI ed altri. Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (S. 1874).
(Parere alla XIII Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Giorgio BORNACIN, relatore, riferisce che il disegno di legge in esame si propone di fare ordine e chiarezza tra le competenze dei vari soggetti interessati all'attività di prevenzione, previsione e spegnimento degli incendi boschivi. Sino ad ora queste attività vedevano una continua sovrapposizione di competenze tra lo Stato, le regioni, i vigili del fuoco e il Corpo forestale, derivante dalla mancanza di un reale coordinamento di natura legislativa tra tutti questi soggetti. La logica che ha dominato questo settore è stata quella dell'emergenza: nonostante l'esistenza di una legge n.47 del 1o marzo 1975), fino al 1993 si è proceduto con ordinanze del Dipartimento della protezione civile e successivamente con appositi decreti-legge per tamponare situazioni contingenti aventi il carattere dell'emergenza. La Corte costituzionale prima, con sentenza n.157 dell'8 maggio 1995, e il Parlamento poi, in sede di conversione del decreto-legge 10 luglio 1995, n.275, hanno invece insistito sulla necessità di porre mano quanto prima a questa materia, con la redazione di una legge che specificasse in via definitiva le competenze dei vari organi coinvolti nel settore.
Il relatore passa quindi all'esame dell'articolato, nel quale viene confermato il principio della competenza fondamentale delle regioni e delle province autonome per quanto riguarda la lotta agli incendi e le relative attività di prevenzione e vigilanza con mezzi a terra e mezzi aerei leggeri. Ad esse si affiancano il Corpo forestale dello Stato per le aree naturali e protette e il Dipartimento della protezione


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civile per l'utilizzo dei mezzi aerei pesanti (i Canadair).
L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge.
L'articolo 2 specifica le competenze dei vari soggetti coinvolti nella lotta agli incendi (Stato, tramite l'organo per il coordinamento della protezione civile, regioni e province autonome, Corpo forestale dello Stato) secondo la suddivisione di cui sopra.
L'articolo 3 elenca le attività di previsione, stabilendo, in particolare, le norme per la redazione delle carte di pericolosità, emanate dall'organo di vertice statale preposto al coordinamento della protezione civile, di concerto con il Corpo forestale dello Stato, e redatte dall'Istituto geografico militare.
Nell'articolo 4 si specificano gli interventi volti alla attività di prevenzione e vigilanza, stabilendo che i ministeri della pubblica istruzione e per le politiche agricole programmino ogni anno campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e corsi di formazione ed aggiornamento tecnico di insegnanti ed operatori del settore. Nel comma 3 del medesimo articolo vengono poi elencati diversi interventi di specifica competenza delle regioni e delle province autonome per prevenire il rischio di incendi.
L'articolo 5 chiarisce ulteriormente le prerogative dei vari soggetti nell'ambito delle attività di spegnimento, ribadendo l'esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome per quelle svolte con mezzi a terra e aerei leggeri (definiti dal comma 5 quelli con capacità di carico di liquido fino a mille litri), e quella del Dipartimento della protezione civile per l'utilizzo dei mezzi aerei pesanti. Particolarmente importante alla luce di quanto avvenuto in questi ultimi mesi, è la previsione del comma 6, in cui si stabilisce che l'organo statale preposto al coordinamento della protezione civile affidi la gestione operativa della flotta di Canadair a società privata, con scelta da effettuarsi secondo le vigenti norme di appalto.
Nell'articolo 6 è prevista l'organizzazione delle risorse di cui si avvalgono le regioni per le attività ad esse istituzionalmente affidate. In particolare, si tratta di: risorse e mezzi propri, organizzati nell'ambito del servizio antincendio, risorse dei Corpi forestale e dei vigili del fuoco, personale volontario organizzato in associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, operai stagionali, imprese, società, cooperative o associazioni con scopo di lucro, con la sola esclusione per queste ultime delle attività di spegnimento. Questo, ovviamente, per evitare una vera e propria «industria dell'incendio boschivo».
L'articolo 7 disciplina le prescrizioni e i divieti, prevedendo al comma 1 l'obbligo di segnalazione al servizio antincendio per chiunque avvisti un fuoco in un bosco o in una zona ad esso limitrofa. Per scongiurare una delle principali cause degli incendi dolosi, i commi 2 e 3 stabiliscono il divieto di costruzione nelle aree boscate distrutte o danneggiate dal fuoco, e il mantenimento della destinazione urbanistica preesistente all'incendio per un periodo non inferiore ai vent'anni. Il comma 4 obbliga i sindaci a compilare e trasmettere alla regione di appartenenza e al ministero dell'ambiente una planimetria in scala 1:10 mila del territorio comunale percorso dal fuoco.
L'articolo 8 prevede, ferme restando le competenze statali e regionali previste dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, la possibilità per le regioni di stipulare apposite convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi all'interno delle aree protette.
L'articolo 9 contiene sostanziali inasprimenti di pena per chi cagiona dolosamente o colposamente gli incendi, introducendo nel codice penale l'apposito articolo 423-bis. Sono previste come aggravanti il fatto che dall'incendio derivi pericolo per edifici o danno su aree protette e il verificarsi di disastro ecologico.
L'articolo 10, infine, elenca le norme abrogate dal disegno di legge.


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Il Presidente Mario PEPE, conclusa la relazione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 17 giugno.

Disegni di legge costituzionale:
CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (S. 2073).
TAROLLI Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (S. 2440).
Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (S. 3308),
(approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri).
(Parere alla I Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo.

Il senatore Armin PINGGERA, relatore, riferisce che sono sottoposti alla Commissione tre disegni di legge, dei quali l'atto S. 3308 è stato approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati lo scorso 29 maggio.
Si soffermerà quindi, soprattutto, su tale disegno di legge, nel quale sono confluiti i testi dei progetti di legge costituzionale presentati alla Camera. Esso tende, come già il titolo indica, a valorizzare la minoranza ladina nelle due province autonome di Trento e di Bolzano e la minoranza di lingua tedesca nel Trentino in concreta attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, che prevede che la Repubblica tuteli con apposite norme le minoranze linguistiche. Egli ricorda che le popolazioni ladine abitanti sulle Alpi sono stanziate in varie regioni ed in particolare nel territorio altoatesino, in quello trentino e in quello bellunese, oltre ai retoromanzi del cantone dei Grigioni. Per quanto riguarda lo Stato italiano, vi è una fortissima disparità di trattamento tra i ladini delle varie regioni ed anche una forte disparità di trattamento della popolazione ladina nella regione Trentino-Alto Adige.
Tutte le proposte di legge in esame, pertanto, tendono a ridurre le differenze in atto tra i ladini in Alto Adige e quelli che abitano nel Trentino, per dare una più equilibrata e comunque migliore tutela su tutto il territorio regionale. La tutela dei ladini in Alto Adige è molto più accentuata di quanto non lo sia quella dei ladini nel Trentino. Uno degli scopi più evidenti del disegno di legge è di assicurare la presenza dei ladini negli organismi provinciali e regionali e di fornire più accentuate garanzie per la lingua e la cultura ladina. Le garanzie di tipo culturale e giuridico vengono estese anche alle minoranze germanofone dei Cimbri e dei Mòcheni in provincia di Trento, per le quali le modifiche dello statuto di autonomia costituiranno anche una importante valorizzazione e riconoscimento a livello dell'ordinamento costituzionale. Va senz'altro riconosciuto che il disegno di legge costituzionale in esame, che modifica alcuni articoli del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, è certamente un passo importante in direzione della protezione delle minoranze linguistiche nella regione medesima.
Il relatore passa quindi all'esame dell'articolato.
L'articolo 1 assicura che la provincia di Trento destini mezzi finanziari in misura idonea per la promozione della tutela e dello sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra, insediate nel territorio trentino.


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L'articolo 2 aggiunge un'ulteriore comma all'articolo 25 del citato testo unico assegnando un seggio del collegio provinciale di Trento al territorio coincidente con i comuni di insediamento del gruppo linguistico ladino dolomitico di Fassa.
L'articolo 3 modifica gli articoli 30 e 32 del citato testo unico, nel senso di aumentare i vicepresidenti del consiglio regionale da uno a due e di prevedere, pur mantenendo fermo il principio secondo cui il presidente per metà della legislatura appartiene al gruppo di lingua italiana e per l'altra metà al gruppo di lingua tedesca, che con l'assenso della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco cui spetta in quel periodo la presidenza, possa essere eletto anche un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino. Siccome i vicepresidenti apparterranno a gruppi linguistici diversi da quello del presidente, è in sostanza garantito in futuro che un vicepresidente sarà sempre ladino, salvo nei casi in cui già il presidente è ladino.
L'articolo 4 assicura al gruppo linguistico ladino la rappresentanza nella giunta regionale. Si tratta di una modifica molto rilevante che costituisce una forte valorizzazione dei ladini.
L'articolo 5 aumenta a due i vicepresidenti del Consiglio provinciale di Bolzano e l'articolo 6 introduce la possibilità per l'elezione a presidente del Consiglio provinciale di Bolzano di un ladino (non si prevede altrettanto per il Trentino), quando il gruppo linguistico a cui spetterebbe la presidenza dà l'assenso alla nomina di un ladino a presidente del consiglio provinciale.
L'articolo 7 introduce la possibilità che il gruppo linguistico ladino possa essere rappresentato nella giunta provinciale anche in deroga alle rappresentanze proporzionali, e in tal caso, ove vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale, egli non può però nel contempo anche accettare la carica di presidente o di vicepresidente del Consiglio provinciale. Questa normativa trova applicazione soltanto nella provincia di Bolzano.
L'articolo 8 prevede la facoltà per i cittadini di impugnare presso il tribunale regionale amministrativo di Trento atti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mòchena e cimbra residenti nella provincia di Trento.
L'articolo 9 reca modifiche all'articolo 102 del testo unico ed assicura le tutele per le attività culturali delle minoranze ladine, mòchene e cimbre nel Trentino, garantendo l'insegnamento della lingua e della cultura delle minoranze suddette.
Il disegno di legge in esame reca quindi notevoli modifiche allo Statuto della regione del Trentino-Alto Adige ed all'assetto costituzionale delle province autonome di Trento e di Bolzano, aumentando significativamente la tutela della popolazione ladina nella provincia di Bolzano ma recando anche notevoli miglioramenti per le minoranze linguistiche nel Trentino.
Il relatore ricorda che il trattato De Gasperi-Gruber riconosceva agli abitanti di lingua tedesca della provincia di zano ed a quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, quelle tutele e quelle garanzie di uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana dirette a salvaguardare lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca. Proprio su tale accordo annesso al trattato di pace di Parigi venne basata anche l'autonomia concessa alla popolazione del Trentino. Egli è dell'avviso, quindi, che sia anche urgente potenziare la tutela delle popolazioni ladine e di quelle di lingua tedesca nel Trentino, e aumentare la tutela per gli abitanti di lingua ladina in entrambe le province. Siccome per il tardo autunno nella regione Trentino-Alto Adige è prevista l'elezione del Consiglio regionale e con ciò anche quella dei Consigli provinciali, giudica utile e importante varare la legge costituzionale in esame in tempo utile per renderla applicabile per le suddette elezioni. Il relatore propone pertanto alla Commissione di concedere un parere favorevole per il


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disegno di legge e di raccomandare un iter preferenziale per il varo della normativa in esame.
Per quanto attiene al disegno di legge S. 2440, di iniziativa del senatore Tarolli, il relatore rileva che esso prevede all'articolo 1 la formazione di un seggio nel collegio di Bolzano da attribuire con il sistema maggioritario. Ciò non tiene conto del fatto che nella provincia di Bolzano è prevista la dichiarazione di appartenenza linguistica e pertanto tale meccanismo non è necessario per l'elezione di un consigliere regionale ladino, mentre in Trentino, ove non è prevista analoga dichiarazione di appartenenza, ciò è necessario per rendere probabile l'elezione di un consigliere ladino. Inoltre, si prevede che alla carica di presidente del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Bolzano vi sia un avvicendamento ogni venti mesi così da assicurare l'accesso alla presidenza ai tre gruppi linguistici. Si prevede infine che la scelta del vicepresidente vicario avvenga sulla base dell'anzianità, criterio che il relatore giudica troppo rigido rispetto a quello che rimette la scelta al presidente. In conclusione egli ritiene complessivamente preferibile il testo già approvato dalla Camera.

Il deputato Riccardo MIGLIORI sottolinea la delicatezza del compito affidato alla Commissione quando la modifica degli statuti speciali coinvolge il profilo della legislazione elettorale. Nel ricordare come nel caso dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia non fu possibile intervenire con le conseguenze, in termini di difficoltà istituzionale, ora rese evidenti dalle elezioni appena svoltesi, giudica errato proporre una corsia preferenziale a favore della modifica dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e non farlo, invece, per lo statuto sardo. I due progetti di legge costituzionale devono, a suo avviso, procedere di pari passo. Ritiene inoltre opportuno svolgere audizioni degli esponenti della regione Trentino-Alto Adige su due questioni meritevoli di approfondimento: anzitutto, il problema del rapporto tra l'istituzione di un collegio ad hoc per taluni comuni del Trentino e il sistema elettorale di tipo proporzionale, che potrebbe risultare surrettiziamente modificato in senso maggioritario; inoltre, l'esigenza di garantire una completa parità di trattamento ai ladini nell'accesso alla carica di presidente delle assemblee consiliari, una volta riconosciuta l'esistenza di tre gruppi linguistici. Su tali questioni ribadisce la sua richiesta di procedere ad apposite audizioni.

Il senatore Armin PINGGERA, relatore, rileva che il disegno di legge S. 3308 è già stato con larga maggioranza approvato dalla Camera, dopo approfondito esame in commissione; tale circostanza giustifica la sua richiesta di un iter particolarmente spedito.

Il deputato Eugenio DUCA osserva che l'esame del disegno di legge costituzionale di modifica dello statuto della regione Sardegna è stato rinviato proprio sulla base di una richiesta del collega Migliori. Nel ribadire che il disegno di legge S. 3308 è già stato approvato da un ramo del Parlamento in un testo che oltretutto unifica diversi progetti di legge costituzionale, giudica necessario procedere celermente nell'esame, senza peraltro con ciò pregiudicare l'iter della modifica dello statuto sardo.

Il deputato Mario VALDUCCI osserva che, come ha dimostrato il caso del Friuli-Venezia Giulia, è necessario che il Parlamento agisca con la massima tempestività laddove si riscontri l'esigenza di assicurare alle regioni la formazione di esecutivi stabili. Ritiene quindi necessario esaminare tempestivamente sia la proposta di modifica dello statuto sardo, per la quale si è in presenza di un'unica iniziativa legislativa, sia i disegni di legge di modifica dello statuto del Trentino-Alto Adige, rispetto ai quali condivide la richiesta di un approfondimento tramite apposite audizioni.

Il senatore Giovanni Pietro MURINEDDU, senza entrare nel merito delle


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particolari questioni sollevate con riferimento alla modifica dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, ritiene che anche l'esame del disegno di legge costituzionale di modifica dello statuto della regione Sardegna debba procedere senza perdite di tempo.

Il senatore Giorgio BORNACIN si associa alla richiesta formulata da altri colleghi in ordine allo svolgimento di audizioni con i rappresentanti della regione Trentino-Alto Adige.

Il Presidente Mario PEPE, nel ritenere accoglibile la richiesta di svolgimento delle audizioni, su cui conviene la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disegno di legge:
DE CAROLIS ed altri. - Legge quadro per l'artigianato (S. 3194).
(Parere alla X Commissione del Senato).
(Rinvio dell'esame).

Il Presidente Mario PEPE comunica che, a causa dell'indisponibilità del relatore Guido Dondeynaz, l'esame del disegno di legge in titolo è rinviato alla seduta di domani 17 giugno alle 13,30.

La seduta termina alle 14,50.