ALLEGATO
EMENDAMENTI ALL'A.C. 4354 ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA ART. 1.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei Comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti di imposte.
2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni di cui alle norme vigenti in materia alla medesima data.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.
1. 0. 5 (nuova formulazione).
Il relatore.
ART. 4.
Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis.
1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personale computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software è riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.
2. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, con il ministro dell'università e della ricerca scientifica saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di commissioni al beneficio, nonché le procedure
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di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.
3. Il ministro delle comunicazioni, d'intesa con il ministro dell'università e ricerca scientifica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità d'accesso ad internet, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.
4. Il contributo viene erogato nel limite massimo di 10 miliardi di lire. All'onere corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento in Tab. A, Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 1998.
4. 0. 1.
Il relatore.
ART. 11.
Subemendamenti all'emendamento 11. 1861.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al n. 18), della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica» sono sostituite dalle seguenti: «beni e servizi attinenti le campagne elettorali, commissionati dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione».
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
«I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura dell'onere, rispetto al loro complessivo ammontare, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».
0. 11. 1861. 4.
Balocchi, Giorgetti, Bianchi Clerici.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al n. 18), della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica» sono sostituite dalle seguenti: «beni e servizi attinenti le campagne elettorali, commissionati dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione».
Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. A decorrere dal 10 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.
Conseguentemente all'articolo 17, comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare di un punto percentuale l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 fino a totale copertura dell'onere.
0. 11. 3681. 3.
Balocchi, Giorgetti, Bianchi Clerici.
Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Segue compensazione n. 5 e n. 19.
0. 11. 1861. 6.
Molgora, Terzi, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Roscia, Ballaman, Frosio Roncalli, Bagliani, Pagliarini, Apolloni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Segue compensazione n. 5 e n. 19.
0. 11. 1861. 7.
Molgora, Terzi, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Roscia, Ballaman, Frosio Roncalli, Bagliani, Pagliarini, Apolloni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Nell'articolo 11, al comma 2 aggiungere la lettera g), che così recita:
Comuni, imprese associazioni che abbiano assunto, oltre la quota prevista dalla legge per il collocamento degli invalidi, persone disabili in misura superiore al 20 per cento della quota prevista dalla suddetta.
0. 11. 1861. 10.
Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.
Compensazioni CDU.
All'articolo 11 al comma 2 aggiungere la seguente lettera g)
g) comuni, imprese, associazioni che abbiano assunto persone disabili.
0. 11. 1861. 11.
Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.
Compensazioni CDU.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-ter. Nella tabella A. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte seconda relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento aggiungere:
41-quinquies) Prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio; conseguentemente sopprimere le stesse parole al numero 120 della tabella A parte III.
Conseguentemente si fa fronte agii oneri del presente articolo in parte con le maggiori imposte introitate dall'aumento del volume d'affari e in parte con le previsioni di cui all'articolo 50-bis.
0. 11. 1861. 34.
Bono, Valensise, Armani.
Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-quater - Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte seconda relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento aggiungere:
41-sexies) Somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso, compresi quelli alberghieri.
Conseguentemente sopprimere le stesse parole al numero 121 della tabella A, parte III.
Conseguentemente si fa fronte agli oneri del presente articolo in parte con le maggiori imposte introitate dall'aumento del volume d'affari e in parte con le previsioni di cui all'articolo 50-bis.
0. 11. 1861. 35.
Bono, Armani, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il IV comma aggiungere il seguente:
IV-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze è autorizzato a emanare un decreto per consentire la rivalutazione monetaria dei beni ammortizzabili iscritti nell'apposito registro alla data del 30 settembre 1997 e dei relativi fondi di ammortamento, per adeguare il valore contabile dei cespiti al nuovo sistema monetario derivante dall'entrata in vigore dell'Euro.
La rivalutazione monetaria entrerà in vigore a decorrere dall'esercizio 1999.
Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente articolo si farà fronte con la riduzione dell'1 per cento del personale dipendente dell'Amministrazione centrale rispetto all'organico in servizio al 31 dicembre 1998.
0. 11. 1861. 27.
Bono, Armani, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia.
Sopprimere i commi dal 5 all'8 e sostituire come segue:
Nella Tabella A, allegata dl decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte terza, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:
128) Materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03. 65.04, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.
129) Calzature.
Conseguentemente, si fa fronte agli oneri derivanti dal presente articolo in parte con le maggiori imposte introitate dall'aumento del volume d'affari e parte con le previsioni di cui all'articolo 50-bis.
0. 11. 1861. 36.
Bono, Armani, Valensise.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5 sostituire le parole da: Gli esercenti fino a: n. 662, con le seguenti: Tutti gli esercenti attività di commercio, che hanno subito un aumento IVA sui loro prodotti pari al 25 per cento (legge ............).
0. 11. 1861. 1.
Fei.
Copertura AN 50.02.
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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
L'imposta sul valore aggiunto sui materiali tessili e loro manufatti e calzature è ridotta al 10 per cento.
0. 11. 1861. 5.
Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.
Compensazioni CDU.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
Per le vendite di prodotti tessili, abbigliamento e calzature eseguite nei confronti di privati, direttamente dalle imprese artigiane nei laboratori e nei luoghi di produzione, è possibile diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997 e l'imposta relativa alle cessioni dei medesimi prodotti risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.
0. 11. 1861. 9.
Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.
Compensazioni CDU.
Al IX comma sopprimere il secondo periodo.
0. 11. 1861. 32.
Bono, Lo Presti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile per il periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono comprese anche le spese per l'istruzione presso le istituzioni scolastiche parificate e legalmente riconosciute per l'ammontare lordo di 7 milioni di lire.
0. 11. 1861. 8.
Bianchi Clerici, Giorgetti.
Segue compensazione n. 16.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'impresa può richiedere che l'opzione di cui al quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitata per il 1998 abbia effetto anche per il trimestre ottobre-dicembre 1997.
0. 11. 1861. 12.
Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finan- ziamento
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di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
0. 11. 1861. 13.
Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Scoca.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il 10-bis:
L'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 è così modificato:
«Per i beni e servizi, attinenti alle campagne elettorali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA dal 4 per cento.
Nel numero 18) della tabella A parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "beni e servizi, attinenti le campagne elettorali"».
0. 11. 1861. 14.
Peretti, Giovanardi, Fabris.
Segue compensazione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1) sono aggiunte, in fine, le parole: «beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione».
0. 11. 1861. 15.
Peretti, Giovanardi, Fabris.
Segue compensazione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finanziamento di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
0. 11. 1861. 26.
Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Panetta, Carmelo Carrara, Grillo.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero:
«27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte della CRI e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266».
Conseguentemente, all'A.C. 4355, alla tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione (17.1.2.2. - RAI - cap. 1381):
1998: - 3 miliardi;
1999: - 3 miliardi;
2000: - 3 miliardi.
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi (7.1.3.5. - Fondi da ripartire per oneri del personale - cap. 6682):
1998: - 10 miliardi;
1999: - 10 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
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Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio (legge finanziaria 1980), articolo 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30. - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: articolo 12 - Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 [liquidazione enti soppressi (3.1.2.30. - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585)]:
1998: - 5 miliardi;
1999: - 5 miliardi;
2000: - 5 miliardi.
0. 11. 1861. 33.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finanziamento di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
Conseguentemente si fa fronte co le previsioni di cui all'articolo 50-ter.
0. 11. 1861. 37.
Bono, Armani, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia.
Il dodicesimo comma è soppresso.
0. 11. 1861. 31.
Bono, Lo Presti.
Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo (da: Tuttavia a: precedente periodo).
0. 11. 1861. 2.
Scalia.
Il XIV comma è soppresso.
0. 11. 1861. 28.
Bono, Lo Presti.
Il XV comma è soppresso.
0. 11. 1861. 29.
Bono, Lo Presti.
Il XVI comma è soppresso.
0. 11. 1861. 30.
Bono, Lo Presti.
Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:
L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, è abrogato.
0. 11. 1861. 16.
Peretti, Giovanardi, Frabris.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:
L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, è abrogato.
0. 11. 1861. 25.
Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Pag. 31
Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:
L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, è abrogato.
0. 11. 1861. 38.
Bono, Armani, Valensise, Mazzocchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere il seguente comma:
Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 328 del 29 settembre 1997 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 qualora l'operazione si riferisca ad una opera pubblica e l'aggiudicazione dell'appalto sia intervenuta in data antecedente la data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
0. 11. 1861. 17.
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere il seguente comma:
Le somme versate dagli iscritti a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti in occasione della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, quale differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e le somme versate dalle gestioni originarie di appartenenza, costituiscono onere deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno di pagamento.
0. 11. 1861. 18.
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.
Seguono compensazioni n. 16, n. 2, n. 4.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere il seguente comma:
1-bis. Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui ai nn. 21 e 39 della tabella A parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari.
0. 11. 1861. 24.
Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
e-ter) i premi corrisposti per le polizze sanitarie per un importo non superiore a lire 1.000.000 per ogni componente il nucleo familiare.
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 800 miliardi in ragione d'anno rispetto al loro ammontare totale per il 1998 intentendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
1998: -300 miliardi;
1999: -200 miliardi;
2000: -100 miliardi.
Ministero del tesoro:
1998: -300 miliardi;
1999: -200 miliardi;
2000: -100 miliardi.
Pag. 32
Ministero dei trasporti:
1998: -150 miliardi;
1999: -100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.
Ministero per le politiche agricole:
1998: - 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
Ministero del lavoro:
1998: -300 miliardi;
1999: -200 miliardi;
2000: -100 miliardi.
Ministero degli affari esteri:
1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.
0. 11. 1861. 19.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino, Massidda.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) le spese per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria ed universitaria in misura non superiore a lire 3.000.000.
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 400 miliardi in ragione d'anno rispetto al loro ammontare totale per il 1998 intentendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, tabella A, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.
Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:
Presidenza del Consiglio dei ministri:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero del tesoro:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero dei trasporti:
1998: - 150 miliardi;
1999: - 100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.
Ministero per le politiche agricole:
1998: - 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
Ministero del lavoro:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero degli esteri:
1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.
0. 11. 1861. 20.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino, Aprea.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 11, dopo il comma 18, aggiungere:
1. L'IRPEF si applica in ragione di due aliquote, rispettivamente del 20 per cento e del 35 per cento.
Pag. 33
2. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i volumi di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annui, con previsione di un abbattimento alla base per minimo vitale e di un volume complessivo per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annui. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e sociali individuate e documentate.
3. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è fissata nella misura del 33 per cento.
4. La previsione di minore entrata va effettuata tenendo conto dell'incremento della produzione e di conseguenza della base imponibile determinata dai commi precedenti nonché dalla riduzione dell'evasione fiscale per effetto della riduzione dell'aliquota.
5. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono soppressi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.
6. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
7. Conseguentemente al disegno di legge Camera n. 4355, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.
8. All'articolo 30 comma 2 le parole: «non inferiore all'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 2,5 per cento».
9. Al disegno di legge Camera n.4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:
Presidenza del Consiglio dei ministri:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero del tesoro:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero dei trasporti:
1998: - 150 miliardi;
1999: - 100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.
Ministero per le politiche agricole:
1998: - 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
Ministero del lavoro:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero degli esteri:
1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.
10. Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello
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Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
0. 11. 1861. 21.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 15, aggiungere:
L'applicazione di quanto previsto dai commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rinviata di dodici mesi.
0. 11. 1861. 22.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 15 aggiungere;
1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148.
0. 11. 1861. 23.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11-bis.
1. I numeri 75) e 83) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:
75) mosti di uva parzialmente fermentati anche utilizzati con metodi diversi con aggiunta di alcole, mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07, 22.04, ex 22.05);
83) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05).
Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, sostituire le cifre: 2500; 3000;3500 rispettivamente con le seguenti: 2.600, 3.100, 3.600.
0. 11. 1861. 39.
Bono, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148.
0. 11. 1861. 40.
Armani, Valensise, Bono.
Inammissibile per estraneità di materia.
7. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
8. I trasferimenti destinati all'Ente poste italiane come determinati dalla presente legge sono soppressi.
9. Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
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sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
0. 11. 1861. 41.
Armani, Bono, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia.
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11.
(Disposizioni fiscali varie).
1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 06.04)".
2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) esercenti attività turistica;
g) esercenti attività di estetista;
h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico di mobili alimenti e bevande.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 e in quello successivo.
4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2.
5. Gli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza
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tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.
6. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile relativi al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativi alle cessioni dei prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonché nei confronti degli stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l'imposta da versare o aumentando l'eccedenza di imposta detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva n. 95/59/CE. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.
10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.
11. All'articolo 3, comma 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "dei commi da 86 a 95" sono aggiunte le seguenti: "nonché a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialità.". Il
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termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo 3, comma 88 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 30 giugno 1998.
12. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 99 è sostituito dal seguente: "I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere alienati dall'amministrazione finanziaria quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora
quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal successivo comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni, il comune dove il bene è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i 15 giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione.
13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 gennaio 1998. L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario di attività di cui alla parte prima del presente comma, sarà effettuata sulla base di uno o più specifici progetti definiti sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il Ministero delle finanze potrà avvalersi della banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso standard tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e 60 miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento, nonché, per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti sull'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14. Nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 3, comma 37 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, le aliquote del 4 e del 3 per cento previste dalla lettera b) dei commi 1 e 3 sono rispettivamente ridotte all'1 ed allo 0,75 per cento. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996».
15. All'articolo 78, comma 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 22 è sostituito dal seguente:
«22. Per le attività di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di
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lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché a quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che hanno stipulato le convenzioni previste dal comma 13-bis, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso viene erogato direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21, inviate all'Amministrazione stessa. Il pagamento del compenso è disposto in relazione al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici di cui al comma 21, ovvero trasmesse per via telematica, che l'Amministrazione elabora entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi. È consentita a favore di ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale, dietro presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti dal direttore tecnico del Centro di assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede ai competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'erogazione in via provvisoria di una quota pari all'ottanta per cento del compenso spettante. L'erogazione del compenso provvisorio è disposta entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture e degli elenchi riassuntivi. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con Decreto del Ministero delle Finanze di concerto, con il Ministro del Tesoro da emanarsi e pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modalità di corresponsione del compenso per l'anno 1997 sono stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro da emanarsi e pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1998. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, all'interno del decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro di cui sopra, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT, rilevato nell'anno precedente».
16. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. La norma di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437».
17. I contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso abitazione, concessi, anteriormente al 1o gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di cui all'articolo 48, comma 2o, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. La norma ha effetto anche per i contributi erogati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 21, è aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis.
(Riapertura dei termini per la riscossione).
1. Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti previsti dall'articolo 97, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facoltà è condizionato alla preventiva autorizzazione
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della Direzione Regionale competente per territorio e al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna delle quote per le quali viene esercitata.
2. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel precedente periodo relativamente a crediti già compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facoltà di revocare tali domande entro il 10 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998. L'esercizio di tale facoltà è condizionato al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento dell'importo complessivo di ogni domanda revocata.;
all'articolo 45, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il termine per la regolarizzazione delle società semplici che svolgono attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, differito al primo dicembre 1997 dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, è prorogato al 1o dicembre 1998.
2-ter. Il termine di cui al comma 75-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 1o dicembre 1998.;
all'articolo 22-bis, comma 6, primo periodo, le parole: nella misura del 60 per cento, entro il 30 giugno 1998; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 40 per cento, entro il 30 settembre 1998; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di pari importo, entro il 30 gennaio e il 30 giugno 1999».
11. 1861 (nuova formulazione).
Il relatore.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al n. 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica» sono sostituite dalle seguenti: «beni e servizi attinenti le campagne elettorali, commissionati dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione».
Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.
Conseguentemente all'articolo 17, comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare di un punto percentuale l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.
11. 77.
Balocchi, Giorgetti, Bianchi Clerici.
Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al n. 18) della tabella A, parte 11, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica» sono sostituite dalle seguenti: «beni e servizi attinenti le campagne elettorali, commissionati dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione.
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
«I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura dell'onere, rispetto al loro complessivo ammontare, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».
11. 76.
Balocchi, Giorgetti, Bianchi Clerici.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
1-bis Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui ai nn. 21 e 39 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari.
11. 56.
Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Segue compensazione n. 5 e n. 19.
11. 17.
Molgora, Terzi, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Roscia, Ballaman, Frosio Roncalli, Bagliani, Pagliarini, Apolloni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Nella tabella A, seconda parte relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater è aggiunto il seguente:
41-quinquies: basilico, rosmarino e salvia destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07).
Conseguentemente le aliquote di accisa sull'alcool etilico e sugli alcolici intermedi sono aumentate in proporzione all'attuale gettito fino a concorrenza degli oneri derivanti dal presente emendamento.
11. 122.
Repetto.
Inammissibile per estraneità di materia.
Pag. 41
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui ai nn. 21 e 39 della tabella A parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari.
Conseguentemente ridurre di pari importi alla tabella B la voce Ministero del tesoro ..........
11. 121.
Repetto.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 1998 la percentuale di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 13 per cento per i vini di uve fresche, con esclusione di quelli liquorosi e di quelli alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 2205);
Conseguentemente le aliquote di accisa sull'alcool etilico e sugli alcolici intermedi sono aumentate in proporzione all'attuale gettito fino a concorrenza degli oneri derivanti dal presente emendamento.
11. 27.
Ferrari.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, con-vertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
11. 17.
Molgora, Terzi, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Roscia, Ballaman, Frosio Roncalli, Bagliani, Pagliarini, Apolloni.
Segue compensazione n. 5 e n. 19.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti.
Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000 con le seguenti: a lire 250 miliardi per l'anno 1998, a lire 470 miliardi per l'anno 1999 e a lire 487 miliardi per l'anno 2000».
11. 103.
Romani.
Inammissibile per estraneità di materia.
Pag. 42
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-ter. Tutti i beni e servizi relativi al settore della multimedialità (tra i quali la TV digitale, l'editoria elettronica, i servizi telematici, l'industria informatica e di elettronica di consumo) sono soggetti ad IVA del 4 per cento.
Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000 con le seguenti: a lire 250 miliardi per l'anno 1998, a lire 470 miliardi per l'anno 1999 e a lire 487 miliardi per l'anno 2000».
11. 102.
Romani.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 2, sopprimere le parole: Con esclusione degli impianti igienici.
11. 23.
Casinelli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2, aggiungere le seguenti lettere:
g) esercenti attività di estetista;
h) esercenti attività di produzione.
Con vendita diretta al pubblico di mobili, alimenti e bevande.
11. 126.
Cherchi, Manzini, Barbieri, Campatelli, Chiamparino, De Simone, Di Rosa, Guerra, Rabbito, Susini, Vozza, Zani.
Inammissibile per carenza si compensazione.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze è autorizzato a emanare un decreto per consentire la rivalutazione monetaria dei beni ammortizzabili iscritti nell'apposito registro alla data del 30 settembre 1997 e dei relativi fondi di ammortamento, per adeguare il valore contabile dei cespiti al nuovo sistema monetario derivante dall'entrata in vigore dell'Euro.
La rivalutazione monetaria entrerà in vigore a decorrere dall'esercizio 1999.
Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente articolo si farà fronte con la riduzione dell'1 per cento del personale dipendente dell'Amministrazione centrale rispetto all'organico in servizio al 31 dicembre 1998.
11. 42.
Bono, Armani, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-ter. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento aggiungere:
41-quinquies) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio.
Conseguentemente sopprimere le stesse parole al numero 120 della tabella A, parte III.
Conseguentemente si fa fronte agli oneri del presente articolo in parte con le maggiori imposte introitate dall'aumento del volume d'affari e in parte con le previsioni di cui all'articolo 50-bis.
11. 41.
Bono, Valensise, Armani.
Inammissibile per estraneità di materia.
Pag. 43
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-quater. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento aggiungere:
41-sexies) Somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso, compresi quelli alberghieri.
Conseguentemente sopprimere le stesse parole al numero 121 della tabella A, parte III.
Conseguentemente si fa fronte agli oneri derivanti dal presente articolo in parte con le maggiori imposte introitate dall'aumento del volume d'affari e in parte con le previsioni di cui all'articolo 50-bis.
11. 40.
Bono, Armani, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia.
Sostituire i commi dal 5 all'8 con i seguenti:
Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte terza, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:
128) Materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65. 01, 65. 02, 65. 03, 65. 04, 68. 13-A e 13-B e 70. 20-B della tariffa stessa, nonché di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni;
129) Calzature.
Conseguentemente, si fa fronte agli oneri derivanti dal presente articolo in parte con le maggiori imposte introitate dall'aumento del volume d'affari e parte con le previsioni di cui all'articolo 50-bis.
11. 45.
Bono, Armani, Valensise.
Inammissibile per carenza si compensazione.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 non si applicano ai premi per le assicurazioni dei crediti alle esportazioni per le operazioni commerciali a breve termine.
11. 104.
Danese, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. Per i prodotti vitivinicoli e derivati i pagamenti relativi all'aumento dell'aliquota IVA di cui al decreto-legge 28 settembre 1997, n. 328 sono differiti di 120 giorni, rispetto alle scadenze previste dalla legislazione vigente, per i contratti stipulati prima dell'aumento dell'aliquota.
11. 101
Marras, Cicu.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile per il periodo d'impresa successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono comprese anche le spese per l'istruzione presso le istituzioni scolastiche parificate e legalmente riconosciute per l'ammontare lordo di 7 milioni di lire.
11. 78.
Bianchi Clerici, Giorgetti.
Segue compensazione n. 16.
Inammissibile per estraneità di materia.
Pag. 44
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
10-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione fiscale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attuazione del trasferimento del carico fiscale dal costo del lavoro all'utilizzazione di risorse naturali per i processi produttivi nonché ai danni ambientali causati dall'uso di tali risorse;
b) riduzione degli oneri per le imprese che dimostrino di adottare strumenti per la tutela e la salvaguardia ambientale quali tecnologie pulite, sistemi di gestione ambientali, analisi del ciclo di vita dei prodotti, etichetta ecologica, bilanci ecologici;
c) introduzione di agevolazioni fiscali per gli investimenti tecnologici a basso impatto ambientale;
d) imposizione fiscale su tutti i prodotti energetici, differenziata in base al quantitativo di CO2 prodotto dalle emissioni inquinanti;
e) introduzioni di agevolazioni fiscali per le iniziative volte a risparmio energetico, all'efficienza energetica, all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, così come previsto dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) imposizione fiscale sui consumi energetici e sulle emissioni in atmosfera di sostanze responsabili dei fenomeni di acidificazione e dei cambiamenti climatici;
g) definizione di criteri per la determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, tali da garantire, oltre la copertura dei costi dei servizi, il costo ambientale dello smaltimento dei rifiuti;
h) concessione di agevolazioni fiscali a coloro i quali svolgano attività di recupero, riciclaggio e raccolta differenziata dei rifiuti;
i) definizione di una politica tariffaria sulle risorse idriche volta alla riduzione dei consumi e al finanziamento degli interventi destinati al risanamento idrogeologico del territorio;
j) adozione di misure fiscali al fine di incentivare il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, attraverso un piano di potenziamento della rete ferroviaria;
k) adozione di misure volte alla riduzione del trasporto privato in ambito urbano, destinando le eventuali risorse da esse derivanti al potenziamento delle reti tramviarie urbane e al parco degli automezzi pubblici;
l) adozione di incentivi fiscali alle aziende di trasporto pubbliche per l'acquisto di mezzi di trasporto ecologici;
m) adozione di incentivi fiscali per favorire lo sviluppo di un'agricoltura eco-compatibile;
n) introduzione della deducibilità ai fini Irpef ed Irpeg delle somme conferite sotto forma di erogazione liberale ad enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni e organizzazioni non-profit legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano attività in campo ambientale.
11. 64.
De Benetti, Scalia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere dopo il comma 10, il seguente:
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la
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tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finanziamento di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
11. 60.
Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Panetta, Carmelo Carrara, Grillo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
10-bis. All'articolo 10 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti lettere l-ter) e l-quater):
l-ter) le spese sostenute per il pagamento del canone di base dei servizi di erogazione del gas, dell'energia elettrica, del servizio telefonico sempreché si tratti di utenze per uso domestico;
l-quater) la spesa sostenuta per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Alla lettera l) le parole: «due milioni di lire» sono sostituite con: «un milione di lire cinquecento mila lire».
11. 112.
Nocera, De Franciscis.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Aggiungere, dopo il comma 10, il seguente:
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finanziamento di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
Conseguentemente, si fa fronte con le previsioni di cui all'articolo 50-ter.
11. 49.
Bono, Armani, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere, dopo il comma 10, il seguente:
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finanziamento di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
11. 60.
Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Panetta, Carmelo Carrara, Grillo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile per il periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono comprese anche le spese per l'istruzione presso le istituzioni scolastiche parificate e legalmente riconosciute
Pag. 46
per l'ammontare lordo di 7 milioni di lire.
11. 78.
Bianchi Clerici, Giorgetti.
Segue compensazione n. 16.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero:
27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte delle associazioni senza scopo di lucro e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse.
Conseguentemente, all'A.C. 4355, alla tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione... (17.1.2.2. - RAI - cap. 1381):
1998: -3 miliardi;
1999: -3 miliardi;
2000: -3 miliardi.
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi... (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri del personale - cap. 6682):
1998: -10 miliardi;
1999: -10 miliardi;
2000: -10 miliardi.
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio... (legge finanziaria 1980) - articolo 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali - articolo 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Liquidazione enti soppressi - 3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585):
1998: -5 miliardi;
1999: -5 miliardi;
2000: -5 miliardi.
11. 7.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.
11. 120.
Repetto.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero:
27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte della CRI e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Conseguentemente, all'A.C. 4355, alla tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione... (17.1.2.2. - RAI - cap. 1381):
1998: -3 miliardi;
1999: -3 miliardi;
2000: -3 miliardi.
Pag. 47
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi... (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri del personale - cap. 6682):
1998: -10 miliardi;
1999: -10 miliardi;
2000: -10 miliardi.
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio... (legge finanziaria 1980) - articolo 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali - articolo 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Liquidazione enti soppressi - 3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585):
1998: -5 miliardi;
1999: -5 miliardi;
2000: -5 miliardi.
11. 5.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo il numero 41-ter) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
41-quater) acquisto di ambulanze da parte della CRI e delle associazioni divolontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.
11. 4.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero:
27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte della CRI e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.
11. 6.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'aliquota agevolata di 20 lire al metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano è applicata anche alle strutture ospedaliere.
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Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.
11. 1.
Covre, Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10-bis. Dopo il numero 41-ter) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "41-quater) acquisto di ambulanze da parte della C.R.I. e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266"».
Conseguentemente, all'A.C. 4355, alla tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 99 del 1990: Ratifiche ed esecuzione ... (17.1.2.2. - Rai - cap. 1381).
1998: -3 miliardi;
1999: -3 miliardi;
2000: -3 miliardi.
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi ... (7.1.3.5. - Fondi da ripartire per oneri del personale - cap. 6682).
1998: -10 miliardi;
1999: -10 miliardi;
2000: -10 miliardi.
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio ... (legge finanziaria 1980) - art. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30. - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: art. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi 3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
1998: -5 miliardi;
1999: -5 miliardi;
2000: -5 miliardi.
11. 3.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero: "27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte delle associazioni senza scopo di lucro e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse"».
Conseguentemente, all'A.C. 4355, alla tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione ... (17.1.2.2. - Rai - cap. 1381).
1998: -3 miliardi;
1999: -3 miliardi;
2000: -3 miliardi.
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi ... (7.1.3.5. -
Pag. 49
Fondi da ripartire per oneri del personale - cap. 6682).
1998: -10 miliardi;
1999: -10 miliardi;
2000: -10 miliardi.
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio ... (legge finanziaria 1980) - art. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30. - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: art. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi 3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
1998: -5 miliardi;
1999: -5 miliardi;
2000: -5 miliardi.
11. 7.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:
«11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'impresa può richiedere che l'opzione di cui al quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 esercitata per il 1998 abbia effetto anche per il trimestre ottobre-dicembre 1997».
15. 830.
Repetto.
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:
«11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'impresa può richiedere che l'opzione di cui al quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 esercitata per il 1988 abbia effetto anche per il trimestre ottobre-dicembre 1997».
15. 829.
Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.
Alla fine dell'articolo 11 è aggiunto il seguente comma: Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 dopo le parole: e le indennità sostitutive sono aggiunte le parole: corrisposte agli addetti ai cantieri edili, nonché ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo, individuate con decreto del ministro delle finanze.
11. 107.
Benvenuto, Targetti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finanziamento di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
11. 110.
Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.
Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 è così modificato:
Per i beni e servizi, attinenti alle campagne elettorali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA dal 4 per cento.
Nel numero 18) della tabella A parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «beni e servizi, attinenti le campagne elettorali».
11. 113.
Peretti, Giovanardi, Fabris.
Segue compensazione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1) sono aggiunte, in fine, le parole «beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione».
11. 114.
Peretti, Giovanardi, Fabris.
Segue compensazione.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:
11 Al fine di adeguare il carico fiscale sul gasolio da riscaldamento ai parametri previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, dal 19 ottobre 1992, garantendo l'invarianza del gettito, l'aliquota dell'accisa relativa alla benzina senza piombo è aumentata in misura pari al delta misurato nei confronti dell'aliquota relativa alla benzina con piombo. Il maggior gettito così ottenuto, rapportato al gettito attuale derivante dall'aliquota dell'accisa sul gasolio da riscaldamento, definisce la misura di riduzione dell'accisa di quest'ultimo.
12. La misura dell'aumento dell'accisa sulla benzina senza piombo e della riduzione dell'accisa sul gasolio da riscaldamento sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 25.
Bressa, Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Benvenuto, Crema, Saonara, Rogna, Manzini, Cerulli Irelli, Pistelli, Repetto, Mazzocchin, Corsini, Schmid, Olivieri, Prestamburgo.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 11, aggiungere in fine il seguente comma:
Alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo la parola: «prestazioni» sono soppresse le parole: «e le indennità».
11. 116.
Repetto, Pasetto, Boccia, Niedda.
Nell'articolo 11, dopo l'ultimo comma, inseriere il seguente:
L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, è abrogato.
* 11. 109.
Peretti, Giovanardi, Fabris.
Inammissibile per estraneità di materia.
Pag. 51
Nell'articolo 11, dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:
L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, è abrogato.
* 11. 68.
Testa.
Inammissibile per estraneità di materia.
Nell'articolo 11, dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:
L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, è abrogato.
* 11. 57.
Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:
11. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, si interpreta nel senso che tutte le operazioni, escluse le attività commerciali, effettuate dalle organizzazioni del volontariato, di cui all'articolo 3 della legge medesima, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, nonché quelle effettuate nei loro confronti da fornitori di beni o prestazioni di servizi, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
11. 61.
Sbarbati, Mazzocchin, Testa.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere il seguente comma:
Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 328 del 29 settembre 1997 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 qualora l'operazione si riferisca ad una opera pubblica e l'aggiudicazione dell'appalto sia intervenuta in data antecedente la data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
11. 12.
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:
11. Al fine di adeguare il carico fiscale sul gasolio da riscaldamento ai parametri previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, l'aliquota dell'accisa relativa alla benzina senza piombo è aumentata in misura superiore dell'1 per cento rispetto al delta misurato nei confronti dell'aliquota relativa alla benzina con piombo. Il maggior gettito così ottenuto, con l'esclusione della maggiorazione dell'1 per cento rapportato al gettito attuale derivante dall'aliquota dell'accisa sul gasolio da riscaldamento, definisce la misura di riduzione dell'accisa di quest'ultimo.
12. La misura dell'aumento della benzina senza piombo e della riduzione dell'accisa sul gasolio da riscaldamento sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le maggiori entrate derivanti dalla manovra di cui al precedente comma sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
11. 25.
Bressa.
Aggiungere il seguente comma:
Le somme versate dagli iscritti a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti in occasione della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, quale differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
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e le somme versate dalle gestioni originarie di appartenenza, costituiscono onere deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno di pagamento.
11. 13.
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.
Seguono compensazioni nn. 16, 2 e 4.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:
L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, è abrogato.
11. 52.
Bono, Armani, Valensise, Mazzocchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
Le entrate proprie dell'Ente Nazionale per le Strade, ente pubblico economico, derivante dai canoni dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 18, comma 1, del D.P.R. 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 1998 ed aggiornati ogni anno, con atto dell'Amministrazione dell'Ente, in base a delibera del Consiglio, da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitarsi entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine l'atto dell'Amministrazione dell'Ente è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto.
Conseguentemente, all'A.C. 4355, alla tabella A, Ministero dell'interno, variare gli importi come segue:
1998: + 65.000;
1999: + 110.000;
2000: + 115.000.
11. 0. 11.
Cherchi, Lorenzetti, Barbieri, Campatelli, Chiamparino, De Simone, Di Fonzo, Di Rosa, Guerra, Rabbito, Susini, Vozza, Zani, Bandoli, Cappella, De Biasio Calimani, Fumagalli, Gerardini, Izzo, Manzato, Pittella, Pompili, Siola, Vigni, Zagatti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:
Art. 11-ter.
(Detraibilità assicurazioni sanitarie).
1. All'articolo 13-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
«e-ter) I premi corrisposti per polizze sanitarie per un importo non superiore a lire 1.000.000 per ogni componente il nucleo familiare».
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 800 miliardi in ragione d'anno rispetto al loro ammontare totale per il 1998 intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
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Conseguentemente, al disegno di legge Camera n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:
Presidenza Consiglio dei ministri:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero Tesoro:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero Trasporti:
1998: - 150 miliardi;
1999: - 100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.
Politiche Agricole:
1998: - 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
Ministero Lavoro:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero Esteri:
1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.
11. 0. 15.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino, Massidda.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11-bis.
1. I numeri 75) e 83) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:
75) mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi con aggiunta di alcole, mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
83) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenuti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05).
Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, sostituire le cifre: 2.500; 3.000; 3.500 rispettivamente con le altre: 2.600; 3.100; 3.600.
11. 0. 7.
Bono, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148.
11. 0. 10.
Armani, Valensise, Bono.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Parità scolastica).
1. All'articolo 13-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) le spese per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria ed universitaria in misura non superiore a lire 3.000.000.
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti
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di complessivi 400 miliardi in ragione d'anno rispetto al loro ammontare totale per il 1998 intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Conseguentemente, al disegno di legge Camera n. 4355, articolo 2, comma 3, Tabella C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.
Conseguentemente, al disegno di legge Camera n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:
Presidenza Consiglio dei ministri:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero Tesoro:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero Trasporti:
1998: - 150 miliardi;
1999: - 100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.
Politiche Agricole:
1998: - 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
Ministero Lavoro:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero Esteri:
1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.
11. 0. 17.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino, Aprea.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148.
*11. 0. 13.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Riduzione delle aliquote impositive).
1. L'IRPEF si applica in ragione di due aliquote, rispettivamente del 20 per cento e del 35 per cento.
2. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i volumi di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annui, con previsione di un abbattimento alla base per minimo vitale e di un volume complessivo per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annui. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e sociali individuate e documentate.
3. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è fissata nella misura del 33 per cento.
4. La previsione di minore entrata va effettuata tenendo conto dell'incremento della produzione e di conseguenza della base imponibile determinata dai commi precedenti nonché dalla riduzione dell'evasione fiscale per effetto della riduzione dell'aliquota.
5. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono soppressi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della
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programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle norme percepite nell'anno 1997.
6. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
7. Conseguentemente al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.
8. All'articolo 30 comma 2 le parole: non inferiore all'1 per cento sono sostituite dalle seguenti: non inferiore al 2,5 per cento.
9. Al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:
(miliardi di lire)
| 1998 | 1999 | 2000 |
- Presidenza Consiglio dei Ministri |
| -300 | -200 | -100 |
- Ministero Tesoro |
| -300 | -200 | -100 |
- Ministero Trasporti |
| -150 | -100 | -50 |
- Politiche Agricole |
| -30 | -20 | -10 |
- Ministero Lavoro |
| -300 | -200 | -100 |
- Ministero Esteri |
| -90 | -60 | -30 |
10. Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurano la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
11. 0. 16.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11-bis.
L'applicazione di quanto previsto dai commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è rinviata di dodici mesi.
11. 0. 14.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.
Inammissibile per estraneità di materia.
7. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
8. I trasferimenti destinati all'Ente poste italiane come determinati dalla presente legge sono soppressi.
9. Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
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sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, dalla legge 23 dicembre 1996, n.662».
11. 0. 9.
Armani, Bono, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11-bis.
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacità finanziaria degli iscritti all'albo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all'entità delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore è comunque indispensabile la capacità tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi.
2. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:
a) all'articolo 33, comma 3, ultimo periodo, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».
11. 0. 12.
Danese.
Inammissibile per estraneità di materia.
ART. 2.
All'articolo 2 comma 14, sostituire le parole: di lire 80 miliardi, con le seguenti: di lire 120 miliardi;
aggiungere in fine, il seguente periodo: È altresì prorogato al 31 dicembre 1998 il termine per la riassegnazione della quota stabilita per l'anno 1997.
2. 3.
IV Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
ART. 3.
Al secondo comma dell'articolo 3 sostituire le parole: con particolare riferimento ai nuclei familiari con le seguenti: per i nuclei familiari con figli, con particolare riferimento a quelli.
3. 6.
XI Commissione.
Al secondo comma dell'articolo 3 sostituire le parole: con particolare riferimento ai nuclei familiari con le seguenti: per i nuclei familiari con figli con particolare riferimento a quelli.
3. 1.
Lucà, Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Bastianoni, Stelluti.
Alla tabella A, Presidenza del Consiglio, modificare gli importi come segue:
1998: +43.000;
1999: +50.000;
2000: +50.000.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade - articolo 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - funzionamento (5.1.2.1. - Ente nazionale per le strade - cap. 2102), modificare gli importi come segue:
1998: -43.000;
1999: -50.000;
2000: -50.000.
Tab. A. 107.
I Commissione.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Pag. 57
Alla tabella A, Presidenza del Consiglio, modificare gli importi come segue:
1998: +20.000;
1999: +20.000;
2000: +20.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, modificare gli importi come segue:
1998: -20.000;
1999: -20.000;
2000: -20.000.
Tab. A. 108.
I Commissione.
Alla tabella A, Presidenza del Consiglio, modificare gli importi come segue:
1998: -;
1999: + 7.000;
2000: +171.000.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade - articolo 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - funzionamento (5.1.2.1. - Ente nazionale per le strade - cap. 2102), modificare gli importi come segue:
1998: -;
1999: - 7.000;
2000: -171.000.
Tab. A. 109.
I Commissione.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella A, Presidenza del Consiglio, modificare gli importi come segue:
1998: - 65.000;
1999: -110.000;
2000: -115.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero dell'interno, modificare gli importi come segue:
1998: + 65.000;
1999: +110.000;
2000: +115.000.
Tab. A. 110.
I Commissione.
Alla tabella A, Presidenza del Consiglio, modificare gli importi come segue:
1998: +20.000;
1999: +20.000;
2000: +20.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, modificare gli importi come segue:
1998: -20.000;
1999: -20.000;
2000: -20.000.
Tab. A. 40.
I Commissione.
Alla tabella A della legge finanziaria, Ministero degli affari esteri, variare gli importi come segue:
+ 100 milioni.
Conseguentemente, alla tabella C della legge finanziaria, Ministero degli affari esteri, legge n. 1612 del 1962 (Istituto agronomico per l'oltremare), variare gli importi come segue:
- 100 milioni.
Tab. A. 111.
III Commissione.
Alla tabella A variare gli importi delle seguenti voci:
Ministero del Tesoro
1998:-;
1999: - 10.000;
2000: - 10.000.
Pag. 58
(*) Ministero delle finanze
1998:-;
1999: + 10.000;
2000: + 10.000.
(*) Aumento finalizzato all'approvazione della legge per incentivi fiscali per il rimboschimento.
Tab. A. 127.
VI Commissione.
Alla tabella A, Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:
1998: - 5.000;
1999: - 5.000;
2000: - 5.000.
Conseguentemente, alla stessa tabella A, Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:
1998: + 5.000;
1999: + 5.000;
2000: + 5.000.
Tab. A. 112.
VII Commissione.
Alla tabella A, dopo la voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale è aggiunta la seguente voce: Ministero dell'industria, commercio e artigianato:
1998: 45.000.
Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:
1998: - 45.000.
Tab. A. 113.
X Commissione.
Alla tabella A, apportare le seguenti modifiche: Ministero del commercio con l'estero:
1998: + 4.700;
1999: + 7.000;
2000: + 5.000.
Conseguentemente alla tabella F apportare le seguenti variazioni: Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):
articolo 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3.2.1.8 - Sviluppo dell'esportazione e della domanda estere - cap. 7775):
1998: - 2.000;
1999: - 3.500;
2000: - 2.500;
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995:
articolo 2, comma 1: Fondo per contributo conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro: 3.2.1.8 - Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera - cap. 7775):
1998: - 2.000;
1999: - 3.500;
2000: - 2.500.
Tab. A. 114.
X Commissione.
Inammissibile per idoneità della copertura.
Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
1998: + 10.000;
1999: + 10.000;
2000: + 15.000.
Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro:
1998: - 10.000;
1999: - 10.000;
2000: - 15.000.
Tab. A. 115.
X Commissione.
Pag. 59
Alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
1998: - 2.000;
1999: - 2.000;
2000: - 2.000.
Conseguentemente, alla tabella A, inserire la voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e modificare gli importi come segue:
1998: + 2.000;
1999: + 2.000;
2000: + 2.000.
Tab. A. 116.
X Commissione.
Alla Tabella A, alla voce: Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:
1998: - 50.000;
1999: - 50.000;
2000: - 50.000.
Conseguentemente, alla stessa tabella, alla voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:
1998: + 50.000;
1999: + 50.000;
2000: + 50.000.
Tab. A. 117.
XI Commissione.
Alla tabella A, Ministero per le politiche agricole, modificare gli importi come segue:
1998: + 30.000;
1999:- ;
2000:- .
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del commercio con l'estero, alla voce: Riordino ICE, modificare gli importi come segue:
1998: - 30.000;
1999:- ;
2000:- .
Tab. A. 124.
XIII Commissione.
Alla tabella A, Ministero per le politiche agricole, modificare gli importi come segue:
1998: + 20.000;
1999: + 20.000;
2000: + 20.000.
Conseguentemente, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, alla voce: Legge n. 146 del 1980: ISTAT, modificare gli importi come segue:
1998: - 20.000;
1999: - 20.000;
2000: - 20.000.
Tab. A. 125.
XIII Commissione.
Alla tabella A, Ministero per le politiche agricole, modificare gli importi come segue:
1998: + 12.000;
1999: + 12.000;
2000: + 12.000.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Enas (cap.2102), modificare gli importi come segue:
1998: - 12.000;
1999: - 12.000;
2000: - 12.000.
Tab. A. 126.
XIII Commissione.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella B, Ministero per le politiche agricole, modificare gli importi come segue:
1998: + 20.000;
1999: + 20.000;
2000: + 20.000.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: Decreto
Pag. 60
legislativo n. 143 del 1994: Enas (cap. 2102), modificare gli importi come segue:
1998: - 20.000;
1999: - 20.000;
2000: - 20.000.
Tab. B. 136.
XIII Commissione.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni: Ministero del tesoro:
1998: - -;
1999: - 100.000;
2000: - 100.000.
Conseguentemente alla medesima tabella: Ministero dei trasporti e della navigazione:
1998: -;
1999: 100.000;
2000: 100.000.
Tab. B. 135.
XII Commissione.
Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni: Ministero del tesoro:
1998: - -;
1999: - 100.000;
2000: - 100.000.
Conseguentemente alla medesima tabella: Ministero dei lavori pubblici:
1998: -;
1999: 100.000;
2000: 100.000.
Tab. B. 134.
XII Commissione.
Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: articolo 6, comma 1 (Industria: 6.2.1.9 - Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile - cap. 7076):
+ 20.000.
Conseguentemente, alla tabella B apportare le seguenti variazioni:
Ministero del tesoro:
1998: - 20.000;
1999:-;
2000:-.
Tab. B. 133.
X Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Alla tabella B, Ministro dell'industria, apportare le seguenti variazioni:
1998: + 30.000;
1999: + 30.000;
2000: + 30.000.
Conseguentemente alla tabella B, Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:
1998: - 30.000;
1999: - 30.000;
2000: - 30.000.
Tab. B. 132.
X Commissione.
Al comma 2, tabella B, Ministero del tesoro, sono apportate le seguenti modificazioni:
1998: - 50 miliardi.
Conseguentemente al comma 2, tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono apportate le seguenti modificazioni:
1998: + 50 miliardi.
Tab. B. 131.
X Commissione.
Pag. 61
Alla tabella B, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apportare le seguenti variazioni:
1998: + 25.000;
1999: + 25.000;
2000: + 25.000.
Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:
1998: - 25.000;
1999: - 25.000;
2000: - 25.000.
Tab. B. 130.
X Commissione.
Alla tabella B, alla voce Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:
1998: + 10.000;
1999: + 5.000;
2000: + 5.000.
di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
1999: + 5.000;
2000: + 5.000.
Conseguentemente, nella medesima tabella B, alla voce Ministero dei Trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:
1998: - 10.000;
1999: - 5.000;
2000: - 5.000.
di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
1999: - 5.000;
2000: - 5.000.
Tab. B. 128.
VII Commissione.
Alla Tabella A, alla voce: Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:
1998: - 30.000;
1999: - 30.000;
2000: - 30.000.
Conseguentemente, alla stessa tabella, alla voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:
1998: + 30.000;
1999: + 30.000;
2000: + 30.000.
Tab. A. 118.
XI Commissione.
Alla Tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
1998: - 70.000;
1999: -;
2000: -.
Conseguentemente, alla medesima tabella A, alla voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:
1998: + 70.000;
1999: -;
2000: -.
Tab. A. 119.
XI Commissione.
Alla Tabella A, alla voce: Ministero del tesoro modificare gli importi come segue:
1998: - 40.000;
1999: - 50.000;
2000: - 60.000.
Conseguentemente, alla stessa tabella, alla voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:
1998: + 40.000;
1999: + 50.000;
2000: + 60.000.
Tab. A. 120.
XI Commissione.
Alla Tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:
1998: + 15;
1999: + 57;
2000: + 271.
Pag. 62
Conseguentemente ridurre di pari importo gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro.
Tab. A. 121.
XII Commissione.
Alla Tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:
1998: + 20;
1999: + 20;
2000: + 20.
Conseguentemente ridurre di pari importo ci accantonamenti relativi al Ministero del tesoro.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tab. A. 122.
XII Commissione.
Alla tabella A, apportare le seguenti modificazioni: Ministero del tesoro:
1998: - 100.000;
1999: - 100.000;
2000: - 100.000.
Conseguentemente alla medesima tabella: Ministero del lavoro:
1998: 100.000;
1999: 100.000;
2000: 100.000.
Tab. A. 123.
XII Commissione.
Alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:
1998: -10.000;
1999: -10.000;
2000: -10.000.
Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
1998: +10.000;
1999: +10.000;
2000: +10.000.
Tab. A. 101.
Bono, Valensise.
Alla tabella A, Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:
1998: +150.000;
1999: +150.000;
2000: +150.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
1998: -75.000;
1999: -75.000;
2000: -75.000.
Ministero del tesoro:
1998: -75.000;
1999: -75.000;
2000: -75.000.
Tab. A. 100.
Bono, Valensise.
Alla tabella B, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:
1998: +50.000;
1999: +50.000;
2000: +50.000.
Conseguentemente, alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:
1998: -50.000;
1999: -50.000;
2000: -50.000.
Tab. A. 95.
Bono, Valensise.
Alla tabella B, Ministero dell'industria, apportare le seguenti variazioni:
1998: +1.500;
1999: +1.500;
2000: +1.500.
Pag. 63
Conseguentemente, alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:
1998: -1.500;
1999: -1.500;
2000: -1.500.
Tab. A. 94.
Mazzocchi, Bono, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli.
Alla tabella B, Ministero dell'industria, apportare le seguenti variazioni:
1998: +50.000;
1999: +50.000;
2000: +50.000.
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:
1998: -50.000;
1999: -50.000;
2000: -50.000.
Tab. A. 92.
Mazzocchi, Bono, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli.
Al comma 5, modificare le parole: 655,500 miliardi con le parole: 830,500 miliardi.
Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere:
Legge n. 526 del 1982 - articolo 30: Artigiancassa:
1998: 175.000.
Conseguentemente, alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:
1998: -175.000.
Tab. A. 129.
Mazzocchi, Bono, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli.
Alla tabella B, apportare le seguenti modifiche:
Ministero dei lavori pubblici:
1998: +15.000;
1999: +15.000;
2000: +15.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università: Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana (4.2.1.1. - Ricerca scientifica - cap. 2109):
1998: -15.000;
1999: -15.000;
2000: -15.000.
Tab. B. 31.
Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Galli, Paolo Colombo, Guerra.
Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana (4.2.1.1. - Ricerca scientifica - capp. 7504, 7527):
1998: -30.000;
1999: -30.000;
2000: -30.000.
Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
1998: +30.000;
1999: +30.000;
2000: +30.000.
Tab. B. 44.
Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.
Alla tabella B, di cui all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti variazioni:
Presidenza del Consiglio dei ministri:
1998: +70.000 milioni.
Pag. 64
Conseguentemente:
Ministero del tesoro:
1998: -70.000 milioni.
Tab. B. 2.
Ciapusci, Parolo, Giancarlo Giorgetti.
Alla tabella B, di cui all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dei lavori pubblici:
1998: +200.000 milioni;
1999: +200.000 milioni;
2000: +200.000 milioni.
Conseguentemente:
Ministero del tesoro:
1998: -200.000 milioni;
1999: -200.000 milioni;
2000: -200.000 milioni.
Tab. B. 6.
Comino, Barral, Giancarlo Giorgetti.
Alla tabella B, di cui all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dei lavori pubblici:
1998: +233.000 milioni;
1999: +233.000 milioni;
2000: +233.000 milioni.
Conseguentemente:
Ministero del tesoro:
1998: -233.000 milioni;
1999: -233.000 milioni;
2000: -233.000 milioni.
Tab. B. 14.
Fongaro, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.
Alla tabella B, Ministero dell'industria, apportare le seguenti variazioni:
1999: +100 miliardi;
2000: +100 miliardi.
Alla tabella D, sotto la voce «Legge 266 del 1997 - Interventi urgenti per l'economia - articolo 8, comma 2», aumentare di 200 miliardi lo stanziamento per il 1998.
Alla copertura del fabbisogno si provvede mediante utilizzo di parte degli accantonamenti previsti nell'analoga Tabella B, sotto la voce Ministero del tesoro:
1998: -300 miliardi;
1999: -100 miliardi;
2000: -100 miliardi.
Tab. B. 102.
Bono, Valensise, Armani.
Rifinanziamento del Fondo speciale innovazione tecnologica (FIT) ex articolo 14 della legge n. 46 del 1982.
Alla tabella B, Ministero dell'industria, apportare le seguenti variazioni:
1999: -200 miliardi;
2000: -200 miliardi.
Alla tabella D, inserire la voce «Fondo per l'innovazione tecnologica, legge 46/82, art. 14» prevedendo per il 1998 un rifinanziamento di 200 miliardi.
Alla copertura del fabbisogno si provvede mediante utilizzo di parte degli accantonamenti previsti nell'analoga Tabella B, sotto la voce Ministero del tesoro:
1998: -300 miliardi;
1999: -200 miliardi;
2000: -200 miliardi.
Tab. B. 101.
Bono, Valensise.
Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
1999: +100.000;
2000: +100.000.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo
Pag. 65
n. 143 del 1994, articolo 3, unità previsionale di base 5.2.1.3:
1999: -100.000;
2000: -100.000.
Tab. B. 109.
Bono, Valensise, Armani.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, legge n. 185 del 1982: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.1.3), apportare le seguenti variazioni:
1998: +70.000;
1999: +70.000;
2000: +70.000.
Conseguentemente, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, apportare le seguenti variazioni:
1998: -70.000;
1999: -70.000;
2000: -70.000.
Tab. C. 138.
Bono, Valensise, Armani.
Nella tabella C apportare le seguenti variazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri - legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (19.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - Cap. 7900):
1998: -40.000 milioni;
1999: -40.000 milioni;
2000: -40.000 milioni.
Ministero del tesoro: legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (art. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 9010):
1998: +40.000 milioni;
1999: +40.000 milioni;
2000: +40.000 milioni.
Tab. C. 32.
Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Giancarlo Giorgetti.
Alla tabella D, legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 20: Presidenza del Consiglio dei Ministri: 17.1.2.1 - Fondo per le integrazioni tariffarie postali - cap. 1232), apportare la seguente variazione:
1998: +200.000.
Conseguentemente, alla tabella C, articolo 2, comma 3, apportare la seguente variazione: Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965... Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):
1998: -200.000.
Tab. C. 59.
Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.
Alla tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche: Rubrica: Ministero del bilancio e della programmazione economica - legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988): Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (3.2.1.3 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7510):
1998: -10 miliardi.
Conseguentemente alla stessa tabella C, apportare le seguenti modifiche: Rubrica:
Pag. 66
Ministero dell'interno - Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236):
1998: +10 miliardi.
Tab. C. 51.
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Molgora, Apolloni.
Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 6682), apportare le seguenti variazioni:
1998: -60 miliardi;
1999: -60 miliardi;
2000: -60 miliardi.
Conseguentemente, nella stessa tabella C, Ministero dell'interno: Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) apportare le seguenti variazioni:
1998: +60 miliardi;
1999: +60 miliardi;
2000: +60 miliardi.
Tab. C. 55.
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Molgora, Apolloni.
Alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:
1998: -50 miliardi;
1999: -50 miliardi;
2000: -50 miliardi.
Conseguentemente, nella stessa tabella C, Ministero dell'interno: Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) apportare le seguenti variazioni:
1998: +50 miliardi;
1999: +50 miliardi;
2000: +50 miliardi.
Tab. C. 56.
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Molgora, Apolloni.
Alla tabella C, Ministero dell'ambiente, alla voce legge n. 979, del 1982: Disposizioni per la difesa del mare, (8.2.1.2. Mezzi navali e aerei (cap. 8630) modificare gli importi come segue:
1998: + 2000;
1999: + 2000;
2000: + 2000.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, alla voce legge n. 305 del 1899 - art. 1, comma 4: finanziamento programma triennale (4.2.1.1.) Piani disinquinamento cap. 8501: modificare gli importi come segue:
1998: - -;
1999: - -;
2000: - 2000.
e nella tabella E, inserire la seguente voce: Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia, art. 3, comma 10:
1998: - 2000;
1999: - 2000;
2000: - -.
Tab. C. 151.
VIII Commissione.
Pag. 67
Alla tabella C della legge finanziaria, Ministero del tesoro, legge n. 7 del 1981, legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990 (fondo rotativo per la Cooperazione allo sviluppo), modificare gli importi come segue:
- 20 miliardi.
Conseguentemente, alla medesima tabella C, Ministero degli affari esteri, voce Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (Stanziamenti aggiuntivi per i Paesi in via di sviluppo), modificare gli importi come segue:
+ 20 miliardi.
Tab. C. 150.
III Commissione
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella C, apportare le seguenti variazioni: Ministero del commercio con l'estero, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43 contributi ad enti ed altri organismi, capitolo 1608):
1998: + 10.000;
1999: + 14.000;
2000: + 10.000.
Conseguentemente alla tabella F apportare le seguenti variazioni: Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): all'articolo 9, comma 6, Fondo per il rifinanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3.2.1.8, Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera, capitolo 7775):
1998: - 5.000;
1999: - 7.000;
2000: - 5.000;
decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995. All'articolo 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro 3.2.1.8 - Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera - capitolo 7775):
1998: - 5.000;
1999: - 7.000;
2000: - 5.000.
Tab. C. 152.
X Commissione.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella C, apportare le seguenti variazioni Ministero del commercio con l'estero - legge n. 106 del 1989: Riordino dell'Istituto nazionale del commercio estero (4.1.2.1. - Istituto commercio estero - cap 1606):
1998: + 5.000;
1999: + 5.000;
2000: + 5.000.
Conseguentemente, alla tabella F, apportare le seguenti variazioni: legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): articolo 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: 3.2.1.8. - Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera - cap. 7775):
1998: - 2.500;
1999: - 2.500;
2000: - 2.500;
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 - Articolo 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro: 3.2.1.8 - Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera - cap. 7775):
1998: - 2.500;
1999: - 2.500;
2000: - 2.500.
Tab. C. 153.
X Commissione.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Pag. 68
Alla tabella C, Presidenza del Consiglio, legge n. 292/90 (ENIT - 14.1.2.1.) incrementare gli importi come segue:
1998: + 5 miliardi;
1999: + 5 miliardi;
2000: + 5 miliardi.
Conseguentemente, alla stessa tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 143/94, (Ente strade, articolo 3 - 5.1.2.1) ridurre come segue:
1998: - 5 miliardi;
1999: - 5 miliardi;
2000: - 5 miliardi.
Tab. C. 154.
X Commissione.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella C, Ministero del tesoro, alla voce: Decreto-legge n. 694 del 1981 (settore bieticolosaccarifero), modificare gli importi come segue:
1998: + 73.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994 - funzionamento Enas (cap.2102), modificare gli importi come segue:
1998: - 73.000.
Tab. C. 155.
XIII Commissione.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella C, Ministero del tesoro, alla voce: Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (cap. 8317), modificare gli importi come segue:
1998: + 80.000;
1999:-;
2000:-.
Conseguentemente, alla medesima tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (cap. 7272/p), modificare gli importi come segue:
1998: - 80.000;
1999:-;
2000:-.
Tab. C. 156.
XIII Commissione.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Enas - altre spese in conto capitale (cap. 7272/p), modificare gli importi come segue:
1998: - 20.000;
1999:-;
2000:-.
Conseguentemente, alla tabella D, alla voce: Legge n. 817 del 1971: Cassa per la formazione della proprietà contadina, modificare gli importi come segue:
1998: + 20.000.
Tab. C. 157.
XIII Commissione.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella C riguardante gli stanziamenti al Ministero dei Lavori Pubblici per il successivo trasferimento all'Anas, i finanziamenti indicati sul capitolo 2102 e sul capitolo 7272/p per la parte relativa alle altre spese in conto capitale sono unificate in un unico capitolo.
Tab. C. 160.
Il relatore.
Pag. 69
Alla tabella C riguarda gli stanziamenti al Ministero dei lavori pubblici per il successivo trasferimento all'ANAS i finanziamenti indicati sull'unità previsionale di base 5121 (Capitolo 2102) e sull'unità previsionale di base 5213 (capitolo 7272/p) per la parte relativa alle altre spese in conto capitale sono unificati in un'unica unità previsionale di base previa riduzione di 20 miliardi dello stanziamento per il 1998 destinato alla spesa corrente (capitolo 2102).
Tab. C. 160. (Nuova formulazione).
Il relatore.
Alla tabella D, inserire la voce: Legge 203/95 (D.L. 97/95, articolo 1) - Riqualificazione dell'offerta turistica:
1998: + 20 miliardi.
Conseguentemente alla stessa tabella D, alla voce: Legge 358/91 - Ristrutturazione edilizia Ministero finanze:
1998: - 20 miliardi.
Tab. D. 20.
X Commissione.
Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio, alla unità previsionale di base 1.1.2.1., Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, variare gli importi come segue:
CP - 335 milioni;
CS - 335 milioni.
Conseguentemente, alla medesima tabella 1/A, alla unità previsionale di base 18.1.1.0, Funzionamento (Italiani nel mondo), variare gli importi come segue:
CP + 335 milioni;
CS + 335 milioni.
Tab. 1/A. 132.
III Commissione.
Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale di base 5.1.2.1, Promozione ed attività culturali, variare gli importi come segue:
CP + 4 miliardi;
CS + 4 miliardi.
Conseguentemente, alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio, alla unità previsionale di base 1.1.2.1., Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, variare gli importi come segue:
CP - 4 miliardi;
CS - 4 miliardi.
Tab. B. 1/A.
III Commissione.
Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale di base 8.1.1.0, Funzionamento istituti diplomatici, variare gli importi come segue:
CP + 1 miliardo;
CS + 1 miliardo.
Conseguentemente, alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio, alla unità previsionale di base 1.1.2.1., Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, variare gli importi come segue:
CP - 1 miliardo;
CS - 1 miliardo.
Tab. 1/A. 134.
III Commissione.
Alla Tabella 1/A della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: n. 1. 1. 2. 1 Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza:
CP: - 5 miliardi;
CS: - 5 miliardi.
Conseguentemente alla tabella 18 del Ministero per i beni culturali e ambientali, all'unità previsionale sottoelencata, apportare
Pag. 70
le seguenti variazioni: n. 4. 1. 2. 1 Patrimonio culturale non statale:
CP: + 5 miliardi;
CS: + 5 miliardi.
Tab. 1/A. 135.
VII Commissione.
Alla Tabella 1/A della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: n. 1. 1. 2. 1 Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza:
CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.
Conseguentemente alla tabella 18 del Ministero per i beni culturali e ambientali, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: n. 4. 1. 2. 1 Enti ed attività culturali:
CP: + 2 miliardi;
CS: + 2 miliardi.
Tab. 1/A. 136.
VII Commissione.
Alla tabella n. 5, all'unità previsionale di base 1.1.1.1 Gabinetto ed altri uffici variare gli importi come segue:
CP: - 3.500.000
CS: - 3.500.000
Conseguentemente all'unità previsionale di base 5.1.2.1 «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» variare gli importi come segue:
CP + 3.500.000
CS + 3.500.000.
Tab. 5. 2.
II Commissione.
Alla tabella n. 5, Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, (UPB 3.1.1.0) modificare gli importi come segue:
CP: - 8.978.500;
CS: - 8.978.500;
Conseguentemente, al (UPB 5.1.1.0) del medesimo stato di previsione, modificare gli importi come segue:
CP + 8.978.500
CS + 8.978.500.
Tab. 5. 3.
II Commissione.
Alla tabella 5 all'unità previsionale di base 4.1.2.1. «Spese di giustizia», variare gli importi come segue:
CP - 15.000.000;
CS - 15.000.000.
Conseguentemente, alla unità previsionali di base 5.1.2.1 «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti», variare gli importi come segue:
CP + 15.000.000;
CS + 15.000.000.
Tab. 5. 4.
II Commissione.
.
Alla tabella n. 5, Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, UPB 5.1.2.1 (interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti), modificare gli importi come segue:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
Conseguentemente al UPB 4.1.2.1 del medesimo stato di previsione, modificare gli importi come segue:
CP: -2.000.000;
CS: -2.000.000.
Tab. 5. 5.
II Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Pag. 71
Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1998, alla tabella 5, apportare le seguenti variazioni:
N. 6.1.1.0.: Servizio ispettivo - funzionamento:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;
N. 5.1.2.2.: Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;
Tab. 5. 6.
II Commissione.
Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale di base 3.1.1.0., Funzionamento (Cooperazione allo sviluppo), variare gli importi come segue:
CP - 400.000.000;
CS - 400.000.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella 6, alla unità previsionale di base 6.1.2.1, Solidarietà internazionale (Affari politici), variare gli importi come segue:
CP + 400.000.000;
CS + 400.000.000.
Tab. 6. 131.
III Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale di base 3.1.2.1., Paesi in via di sviluppo, variare gli importi come segue:
CP + 3 miliardi;
CS + 3 miliardi.
Alla medesima tabella 6, alla unità previsionale di base 6.1.2.1, Solidarietà internazionale, variare gli importi come segue:
CP + 2 miliardi;
CS + 2 miliardi.
Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero della difesa, alla unità previsionale di base 9.1.1.3, Ammodernamento e rinnovamento, variare gli importi come segue:
CP - 5 miliardi;
CS - 5 miliardi.
Tab. 6. 132.
III Commissione.
Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: N. 5.2.1.3. - Ente nazionale per le strade:
CP: - 5 miliardi;
CS: - 5 miliardi.
Alla tabella 18 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: N. 4.2.1.3. - Patrimonio culturale statale:
CP: + 5 miliardi;
CS: + 5 miliardi.
Tab. 9. 60.
VII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Nella tabella 12, Stato di previsione del Ministero della Difesa, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di lire):
Ufficiali esercito:
2.1.1.1. - Spese generali di funzionamento:
CP: + 1.863.610.000;
CS: + 1.863.610.000.
2.1.1.2. - Leva, formazione e addestramento:
CP: + 1.227.717.000;
CS: + 1.227.717.000.
Sottufficiali esercito: 3.1.1.2. - Leva, formazione e addestramento:
CP: - 12.340.582.000;
CS: - 12.340.582.000.
Pag. 72
Personale militare marina:
4.1.1.1. - Spese generali di funzionamento:
CP: + 412.151.000;
CS: + 412.151.000.
4.1.1.2. - Leva, formazione e addestramento:
CP: - 2.214.445.000;
CS: - 2.214.445.000.
Personale militare aeronautica: 5.1.1.1. - Spese generali di funzionamento:
CP: - 2.275.761.000;
CS: - 2.275.761.000.
5.1.1.2. - Leva, formazione e addestramento:
CP: + 986.728.000;
CS: + 986.728.000.
Armi, munizioni e armamenti terrestri: 9.1.1.3. - Ammodernamento e rinnovamento:
CP: - 144.540.315.000;
CS: - 144.540.315.000.
Costruzioni, armi e armamenti navali: 10.1.1.4. - Ammodernamento e rinnovamento:
CP: - 14.558.563.000;
CS: - 14.558.563.000.
Costruzioni, armi e armamenti aeronautici e spaziali: 11.1.1.3. - Ammodernamento e rinnovamento:
CP: + 85.857.341.000;
CS: + 85.857.341.000.
Assistenza al volo difesa aerea e telecomunicazioni: 12.1.1.3. - Ammodernamento e rinnovamento:
CP: - 45.677.917.000;
CS: - 45.677.917.000.
Motorizzazione e combustibili: 13.1.1.3. - Ammodernamento e rinnovamento:
CP: + 136.726.782.000;
CS: + 136.726.782.000.
Lavori demanio e materiali del genio: 15.1.1.3. - Ammodernamento e rinnovamento:
CP: - 17.807.328.000;
CS: - 17.807.328.000.
Servizi generali: 20.1.1.4. - Leva, formazione e addestramento:
CP: + 12.340.582.000;
CS: + 12.340.582.000.
Tab. 12. 353.
IV Commissione.
Alla tabella 12, nello stato di previsione del Ministero delle Difesa, alle unità previsionali sottoindicate, apportare le seguenti modifiche:
N. 8.1.2.1.
CP: + 7.000.000.000;
CS: + 7.000.000.000;
N. 20.1.2.1.
CP: - 7.000.000.000;
CS: - 7.000.000.000.
Tab. 12. 354.
IV Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla Tabella 12, Ministero Difesa, modificare gli importi per competenza e cassa U.P.B. 9.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovo:
1998: - 30 miliardi;
1999: - 30 miliardi;
2000: - 30 miliardi.
Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero della sanità, a modificare gli importi per competenza e cassa:
U.P.B. 3.1.2.1 - AIDS:
1998: + 15 miliardi;
1999: + 15 miliardi;
2000: + 15 miliardi.
Pag. 73
U.P.B. 3.1.2.3 - (Prevenzione sanitaria interventi diversi):
1998: + 15 miliardi;
1999: + 15 miliardi;
2000: + 15 miliardi.
Tab. 12. 355.
XII Commissione.
Alla tabella 18, Ministero per i beni culturali e ambientali, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni: N. 4.1.1.0. - funzionamento:
+ 11.000.000;
Conseguentemente, alla unità previsionale di base: N. 4.1.2.1:
- 11.000.000.
Tab. 18. 32.
VII Commissione.
Alla Tabella 20, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:
N. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali:
CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi;
N. 3.1.2.4 - Altri interventi per le università statali:
CP: + 2 miliardi;
CS: + 2 miliardi;
Tab. 20. 28.
VII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:
Amministrazione del Tesoro.
N. 3.1.2.22 (modificata la denominazione) - Garante per la radiodiffusione e l'editoria:
capitolo n. 4795 (modificata la denominazione) Spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Tab. 2. 44.
Il Governo.
Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:
N. 7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale (Cap. n. 5941 - Fondo sanitario nazionale):
CP: - 60.000.000.000;
CS: - 60.000.000.000.
N. 7.1.3.1 - Fondo di riserva (Cap. n. 5941 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine):
CP: + 60.000.000.000;
CS: + 60.000.000.000.
Tab. 2. 43.
Il Governo.
Nell'articolo 24 sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94 e successivi provvedimenti di attuazione il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, le somme occorrenti per gli acquisti di beni, forniture e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, dall'unità previsionale di base «Beni e servizi per le Amministrazioni dello Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Provveditorato generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle unità previsionali di base, anche di conto capitale,
Pag. 74
concernenti spese per acquisti di beni, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni medesime.
24. 3.
Il Governo.
Al comma 9, dell'articolo 24, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di quelli connessi alla realizzazione della rete unitaria della pubblica amministrazione.
24. 2.
Il Governo.
Alla tabella 12, Ministero della difesa, alla unità previsionale sottoelencata apportare la seguente variazione:
11.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:
CP: - 30.000;
CS: - 30.000.
Conseguentemente, alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sottoelencata apportare le seguenti modifiche:
6.1.1.2 - Formazione e addestramento:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.
Tab. 12. 83.
Volontè, Marinacci.
Alla tabella 12, Ministero della difesa, alla unità previsionale sottoelencata apportare la seguente variazione:
11.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000.
Conseguentemente, alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sottoelencata apportare le seguenti modifiche:
6.1.2.1 - Parchi nazionali e aree protette:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.
Tab. 12. 84.
Volontè, Marinacci.
Alla tabella 12, Ministero della difesa, alla unità previsionale sottoelencata, apportare la seguente variazione:
10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000.
Conseguentemente, alla tabella 14, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:
3.2.1.1 - Ricerca scientifica:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
Tab. 12. 95.
Volontè, Marinacci.
Alla tabella 12, Ministero della difesa, alla unità previsionale sottoelencata, apportare la seguente variazione:
11.1.1.1 - Spese generali di funzionamento:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000.
Conseguentemente, alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti modifiche:
3.1.2.3 - Associazioni venatorie:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.
Tab. 12. 86.
Volontè, Marinacci.
Pag. 75
Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, all'unità previsionale di base, apportare le seguenti variazioni: 2.1.2.3 - Autorità informatica P.A.:
CP: - 50.000;
CS: - 50.000.
Nello stato di previsione del Ministero della difesa, all'untà previsionale di base, apportare la seguente variazione: 11.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali:
CP: - 50.000;
CS: - 50.000.
Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla unità previsionale di base sottoelencata apportare la seguente variazione: 3.2.1.26 - Artigiancassa:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
Tab. 1/A. 127.
Teresio Delfino, Volontè, Marinacci, Sanza, Tassone, Grillo, Carmelo Carrara.
Nell'atto Camera 4355, introdurre le seguenti modifiche;
Alla tabella A (in milioni di lire):
Presidenza del Consiglio dei ministri:
1998: + 5.000;
1999: -;
2000: + 150.000.
Ministero dei lavori pubblici:
1998: -;
1999: + 52.000;
2000: + 54.000.
Ministero dei trasporti:
1998: + 40.000;
1999: -;
2000: -.
Alla tabella B:
Ministero del bilancio e della programmazione economica:
1998: -;
1999: + 50.000;
2000: + 50.000.
Ministero dei lavori pubblici (limite impegno):
1998: -;
1999: + 30.000;
2000: + 30.000.
Ministero della difesa:
1998: + 4.000;
1999: + 4.000;
2000: + 4.000.
Alla tabella C:
Ministero dell'interno, decreto legislativo 504/92, articolo 94, comma 3:
1998: + 60.000;
1999: -;
2000: -.
Alla tabella D:
Legge 266/97: Interventi urgenti per l'economia - articolo 6, comma 1 (Industria: 6.2.1.9 - Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile - cap. 7076):
+ 15.000.
Conseguentemente, nell'Atto Camera 4355 ridurre le nuove finalizzazioni, ivi compresi i limiti di impegno, degli accantonamenti previsti nella Tabella A e B per gli anni 1998, 1999 e 2000, per gli importi, rispettivamente, specificati per ministeri nel prospetto allegato.
TABELLA A
(in milioni di lire)
Presidenza del Consiglio dei ministri:
1998: 7.000;
1999: 4.700;
2000: 3.700.
Pag. 76
Ministero del tesoro:
1998: 2.200;
1999: 1.800;
2000: 4.600.
Ministero di grazia e giustizia:
1998: 8.800;
1999: 5.200;
2000: 6.600.
Ministero degli affari esteri:
1998: 4.200;
1999:-;
2000:-.
Ministero della pubblica istruzione:
1998: -;
1999: -;
2000: 32.800.
Ministero della difesa:
1998: 3.500;
1999: 2.100;
2000: 2.600.
Ministero delle politiche agricole:
1998: 1.800;
1999: 5.900;
2000: 8.600.Ministero del commercio con l'estero:
1998: 1.800;
1999: 1.300;
2000: 1.600.
Ministero della sanità:
1998: 5.700;
1999: 3.400;
2000: 4.200.
Ministero dei beni culturali:
1998: 3.800;
1999: 2.300;
2000: 2.800.
Ministero dell'ambiente:
1998: 1.200;
1999: 600;
2000: 900.
Ministero dell'università:
1998: 2.700;
1999: 5.200;
2000: 6.600.
Totale Tabella A:
1998: 42.700;
1999: 32.500;
2000: 75.000.
TABELLA B
Presidenza del Consiglio dei ministri:
1998: 4.900;
1999: 2.900;
2000: 3.600.
Ministero del tesoro:
1998: -;
1999: 5.600;
2000: 13.500;
di cui limiti impegno:
1999: 700;
2000: 700.
Ministero delle finanze:
1998:-;
1999: 11.600;
2000: 21.300;
di cui limiti impegno:
1999: 5.200;
2000: 13.100.
Ministero di grazia e giustizia:
1998: 5.000;
1999: 2.600;
2000: 3.300.
Ministero degli affari esteri:
1998: 2.000;
1999: 1.500;
2000: 2.000.
Pag. 77
Ministero della pubblica istruzione:
1998: 4.000;
1999: 4.000;
2000: 4.000;
di cui limiti impegno:
1998: 4.000;
1999: 4.000;
2000: 4.000.
Ministero dell'interno:
1998: 5.000;
1999: 5.200;
2000: 13.100;
di cui limiti impegno:
1998: 5.000;
1999: 5.200;
2000: 13.100.
Ministero dei lavori pubblici:
1998: 2.600;
1999: 7.600;
2000: 15.400;
di cui limiti impegno:
1999: 3.700;
2000: 9.600.
Ministero dei trasporti:
1998: 15.500;
1999: 16.400;
2000: 64.700;
di cui limiti impegno:
1998: 13.500;
1999: 16.000;
2000: 63.500.
Ministero delle politiche agricole:
1998: 5.000;
1999: 6.200;
2000: 9.800;
di cui limiti impegno:
1998: 5.000;
1999: 2.600;
2000: 3.300.
Ministero dell'industria:
1998: -;
1999: 17.100;
2000: 34.800;
di cui limiti impegno:
1999: 12.200;
2000: 28.600.
Ministero della sanità:
1998: 20.500;
1999: 10.400;
2000: 13.100.
Ministero dei beni culturali:
1998: 9.200;
1999: 7.300;
2000: 9.200;
di cui limiti impegno:
1999: 2.100;
2000: 2.400.
Ministero dell'ambiente:
1998: 3.000;
1999: 2.600;
2000: 4.600;
di cui limiti impegno:
1998: 3.000;
1999: 2.600;
2000: 4.600.
Ministero dell'università:
1998: 5.300;
1999: 10.600;
2000: 13.400.
Totale Tabella B:
1998: 82.000;
1999: 111.600;
2000: 225.800.
Totale Tab. A+Tab. B:
1998: 124.700;
1999: 144.100;
2000: 300.800.
Tab. A. 128.
Il Governo.
Pag. 78
Alla Tabella A, voce Ministero dei trasporti, interventi vari:
1998: + 109.000;
1999: -;
2000: -.
Alla Tabella C, voce Ministero dei trasporti, U.P. 2.2.1.3. - Legge n. 67 del 1988:
1998: - 109.000;
1999: -;
2000: -.
Tab. A. 130.
Il Governo.
Nella Tabella D apportare la seguente variazione:
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - Articolo 3, comma 9, e articolo 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro: 7.2.1.12. - Interventi straordinari per la Calabria - Cap. 8789):
1998: 146.000;
1999: -;
2000: -.
Conseguentemente, nella Tabella B apportare la seguente variazione:
Ministero del tesoro:
1998: - 146.000;
1999: -;
2000: -.
Tab. B. 137.
Il Governo.
Nella Tabella C, sotto il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica modificare la voce: Legge 147 del 1992 come segue:
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.2. Diritto allo studio - Cap. 1527).
Tab. C 159.
Il Governo.