IV Commissione - Resoconto di giovedì 2 ottobre 1997


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PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 ottobre 1997. - Presidenza del Presidente Valdo SPINI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Giovanni Rivera.

La seduta comincia alle 9,40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valdo SPINI, presidente, informa che il presidente del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania, onorevole Domenico Comino, ha comunicato che i deputati Simone Gnaga e Cesare Rizzi entrano a far parte della Commissione e che il deputato Davide Caparini cessa di farne parte.

Rivolge quindi ai deputati Gnaga e Rizzi, anche a nome della Commissione, un cordiale benvenuto ed al collega Caparini un ringraziamento per il lavoro svolto.

Schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1997.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo.

Valdo SPINI, presidente, ricorda che il relatore ha presentato nella seduta di ieri una proposta di parere favorevole con condizioni.

Il sottosegretario Giovanni RIVERA ritiene inopportuna la seconda condizione apposta al parere dal momento che non risultano procedure di sfratto.

Roberto LAVAGNINI (gruppo forza Italia), relatore, fa presente che è in suo possesso copia di una notifica dell'ordine di rilascio di un alloggio ASI assegnato ad un sottufficiale della Aeronautica militare, poi sospeso dal TAR.

Elvio RUFFINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) precisa di essere a conoscenza di almeno tre casi analoghi a quello indicato dal relatore, cosa che dimostra come le informazioni fornite dal rappresentante del Governo siano errate.

Il sottosegretario Giovanni RIVERA precisa che occorre differenziare tra alloggi ASI e AST. I primi sono infatti connessi ad effettive esigenze di servizio. Questo rende impossibile bloccare le procedure di sfratto in quanto la Difesa non ha un numero sufficiente di alloggi ASI


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con i quali fronteggiare le necessità abitative volta per volta prospettate.

Roberto LAVAGNINI (gruppo forza Italia), relatore, ritiene che occorra procedere, prima di votare il parere, all'audizione di un dirigente del Ministero della difesa esperto della materia, al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti. Precisa inoltre che l'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 parla di alloggi di servizio senza fare differenze di tipologia.

Domenico Paolo ROMANO CARRATELLI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) esprime la necessità che emerga con chiarezza la situazione concernente gli sfratti in atto.

Elvio RUFFINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) non può fare a meno di rilevare come in realtà sia in atto una massiccia campagna di sfratti a fronte di una situazione che occorreva gestire per tempo.

Il sottosegretario Giovanni RIVERA, nell'ammettere di non avere ricevuto informazioni complete sull'argomento, è peraltro del parere che sia sufficiente la terza condizione apposta al parere formulato dal relatore.

Pietro LAVAGNINI (gruppo forza Italia) ricorda che sulla materia sono state presentate ben tre risoluzioni ed è all'esame della Commissione una proposta di legge, interrotto in attesa di chiarimenti da parte del Governo in ordine alle procedure di sfratto in essere. Ricorda infatti che, per quanto riguarda gli alloggi di servizio, l'ordine di rilascio è immediatamente esecutivo, rendendo così estremamente problematico per le famiglie interessate procurarsi un nuovo alloggio. Da questo emerge che si tratta di un problema che presenta innegabili risvolti sociali.

Elvio RUFFINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ricorda a titolo di esempio che nella provincia di Udine esiste un gran numero di alloggi di servizio non assegnati mentre nella provincia di Pordenone, anche per la presenza della vicina base militare, non ne esistono di disponibili. Ritiene peraltro possibile affrontare la materia anche in occasione dell'esame del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1998.

Valdo SPINI, presidente, anche allo scopo di approfondire le eventuali iniziative da assumere in ordine alle questioni prospettate, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 10 riprende alle 10,10.

Valdo SPINI, presidente, rilevata la necessità di procedere ad una audizione informale di un dirigente del Ministero della difesa esperto della materia, secondo le modalità che saranno definite nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per oggi, propone di rinviare il seguito dell'esame ed invita il Governo ad attendere in ogni caso l'espressione del parere della Commissione prima di dare esecuzione al piano di gestione in titolo.

Il sottosegretario Giovanni RIVERA rappresenta la disponibilità del Governo in tal senso.

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, concernente approvazione del regolamento di disciplina militare.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Giovanni RIVERA, facendo seguito ad alcune questioni emerse nel corso della seduta di ieri, osserva che il grado di generale d'armata per l'Esercito italiano e i corrispondenti


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gradi, ammiraglio d'armata per la Marina e generale d'armata aerea per l'Aeronautica, sono riportati nel decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, «Regolamento di disciplina militare». I suddetti gradi hanno radici storiche; ad esempio, per quanto concerne la Marina, il grado di ammiraglio d'armata è previsto dalla legge 8 luglio 1926, n. 1178; di fatto, anche se la legge è tuttora in vigore, non vengono più applicati».
Per quanto concerne i caporali, in base al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, questi appartengono al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente articolato nei seguenti gradi: caporal maggiore, caporal maggiore scelto, caporal maggiore capo e caporal maggiore capo scelto. Inoltre i volontari a ferma breve possono conseguire i gradi di caporale e caporal maggiore.
I gradi dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri sono corrispondenti, a meno del generale di corpo d'armata non previsto nell'organico dell'Arma.
Per quanto riguarda infine la successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi del personale del Sovrano Militare Ordine di Malta e della Croce Rossa, conferma quanto riportato nella tabella allegata allo schema in oggetto, a meno del tenente generale della CRI non previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e dovuto ad un probabile refuso di stampa.

Pietro LAVAGNINI (gruppo forza Italia) esprime soddisfazione per le risposte fornite e conferma la proposta di parere favorevole avanzata nella seduta di ieri dal relatore, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 10,15.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 2 ottobre 1997. - Presidenza del Presidente Valdo SPINI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Giovanni Rivera.

La seduta comincia alle 10,15.

Proposta di legge:
GATTO ed altri: Disposizioni per assicurare le prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa (3943).
(Parere delle Commissioni I, V, XI e XII);
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Argia Valeria ALBANESE, (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) relatore, osserva che la proposta di legge in titolo reca modifiche alla vigente normativa che disciplina la materia, allo scopo di meglio garantire al personale interessato il rispetto dei contratti collettivi e di stabilizzarne la posizione nell'ambito del regime convenzionale con l'amministrazione della difesa.
La legge 21 giugno 1986, n. 304, recante «Autorizzazione per l'amministrazione della difesa a stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali ed esperti esterni», ha disposto che il Ministero della difesa può attivare le predette convenzioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, «per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale medico». Analoghe convenzioni possono essere realizzate anche con gli enti indicati dagli articoli 39, 40, 41 e 42 della citata legge n. 833 del 1978: cliniche universitarie, enti di ricerca, istituzioni sanitarie riconosciute, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
La stessa legge n. 304 del 1986 prevede inoltre che ulteriori convenzioni possano essere stipulate - per le predette esigenze - con medici civili e con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, che non siano dipendenti dello


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Stato. Devono in tali casi essere osservate le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di categoria.
In ordine alla natura del rapporto di lavoro posto in essere con queste convenzioni, è sorto nel corso degli anni un contrasto interpretativo. La tesi affermata dal Ministero della difesa, e perseguita nella prassi, per la quale tale rapporto è da intendersi instaurato a tempo determinato, proprio in quanto finalizzato a fronteggiare specifiche e contingenti esigenze, ha di fatto snaturato la ratio della citata legge n. 304, dando luogo ad una serie di contratti a tempo determinato che hanno aumentato le condizioni di precarietà del personale coinvolto, oltre a creare un notevole contenzioso. Inoltre la Corte di cassazione ha avuto modo di sostenere come il rapporto derivante dalle convenzioni in esame - sebbene soggetto al possibile recesso dell'amministrazione per difetto sopravvenuto della causa - debba invece considerarsi privo di limitazioni temporali, e ciò in ragione dell'espresso rinvio, contenuto nell'articolo 1, comma 4, della legge n. 304 del 1986, al contenuto degli accordi nazionali collettivi nel 1986 (Cass. 6 dicembre 1994, n. 10465).
La proposta di legge in esame intende dunque modificare la vigente normativa, confermandone peraltro le finalità di integrazione della sanità militare con l'apporto di professionalità provenienti dal personale medico civile.
Illustrando l'articolato, osserva che l'articolo 1, comma 1, stabilisce - riproponendo per questa parte la formulazione contenuta nell'articolo 1 della legge n. 304, di cui il comma 4 dispone l'abrogazione - che l'amministrazione della difesa può realizzare convenzioni con medici civili, medici veterinari, psicologi, chimici e biologi, nonché con le aziende sanitarie locali la nuova definizione delle ex unità sanitarie locali, secondo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.
L'elemento di novità è costituito dalla norma con cui si prevede che, per i medici specialisti, le convenzioni debbano essere stipulate tramite i comitati consultivi zonali competenti, mentre quelle da realizzarsi con gli altri professionisti sono regolate dai criteri indicati all'articolo 3 della proposta. Tale articolo dispone che i laureati interessati a collaborare con il Ministero della difesa possono inoltrare domanda al proprio ordine professionale, che provvede a formare una apposita graduatoria. Viene attribuito titolo preferenziale a chi abbia già ricoperto precedenti incarichi presso l'amministrazione della difesa.
Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che altre convenzioni possono essere stipulate con gli enti indicati dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 (ospedali, aziende ospedaliere, università) e con i policlinici a gestione diretta.
L'altra importante innovazione recata dalla proposta in esame è quella contenuta all'articolo 2, comma 1, con la quale viene disposto che i contratti già efficaci al momento dell'entrata in vigore della legge e quelli già stipulati devono intendersi a tempo indeterminato, e quindi non soggetti - come avviene attualmente - a rinnovo periodico.
A tutela del personale convenzionato, il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che tanto le modifiche all'orario di lavoro, quanto l'eventuale revoca dell'incarico possono essere disposte solo nei casi previsti dagli accordi collettivi nazionali. In tali casi, l'amministrazione della difesa deve collocare il personale cessato dall'incarico presso enti o ospedali della stessa amministrazione, o, in alternativa, presso altre amministrazioni, secondo i criteri delle procedure di mobilità vigenti per il pubblico impiego.
Il comma 3 prevede inoltre che l'avere già ricoperto un incarico è considerato titolo preferenziale ai fini di un ulteriore conferimento.
Rileva poi che l'articolo 4, comma 1, della proposta prevede che le convenzioni stipulate con medici e laureati devono rispettare le disposizioni dei contratti nazionali che disciplinano il rapporto tra personale medico e servizio sanitario. Tale disposizione è già prevista - come accennato - dalla vigente legge n. 304 del 1986 (articolo 1, comma 4).


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Il comma 2, per i soli casi in cui non sia previsto un accordo collettivo nazionale, stabilisce che i compensi per il personale convenzionato siano fissati annualmente con decreto del Ministero della difesa, emanato di concerto con il Ministero del tesoro (tale ultima previsione è quella contenuta nella normativa vigente, dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 304 del 1986).
Rileva peraltro che presso la Commissione difesa del Senato sono all'esame alcuni progetti di legge per il riordino generale della sanità militare, nell'ambito dei quali è anche affrontata la materia oggetto della proposta di legge in titolo, e risulta in corso di predisposizione anche un disegno di legge di iniziativa del Governo.
Nel precisare come la proposta di legge n. 3943 riguardi una specifica materia, desidera tuttavia conoscere dal Governo eventuali indicazioni in ordine all'esame dei predetti progetti di legge, allo scopo di verificare le modalità attraverso le quali approfondire gli argomenti in oggetto.

Il sottosegretario Giovanni RIVERA precisa che al Senato è all'esame della Commissione difesa la materia del riordino della sanità militare, sulla quale sarà presentato un disegno di legge del Governo. Il relatore sta predisponendo uno schema di testo unificato, nell'ambito del quale sarà presa in considerazione anche la materia trattata dalla proposta di legge in esame. Invita pertanto la Commissione a non proseguire nel relativo esame e ad attendere la definizione della disciplina organica della materia della sanità militare presso l'altro ramo del Parlamento.

Mario GATTO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) non condivide il rilievo del rappresentante del Governo e ricorda che l'Assemblea della Camera ha deliberato l'urgenza della proposta di legge n. 3943, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento, nella seduta del 25 settembre scorso.
Ricorda inoltre che tali esperti esterni non sono tutelati né da organizzazioni sindacali né da associazioni di categoria.
Gli risulta inoltre che per l'anno 1998 sono previste convenzioni per un totale di 250 ore per i medici e 84 ore per gli psicologi sia per i posti coperti sia per quelli da coprire, e che sono pervenute adesioni da parte di varie unità sanitarie locali e ospedali per tutte le specializzazioni richieste. A tal fine il Centro militare di medicina legale ha fatto presente la necessità di sapere se debba procedere alla stipula di convenzioni con tali enti e provvedere alla disdetta di quelle attualmente in essere, oppure procedere al convenzionamento solo per i posti scoperti. Poiché emergono sia l'esigenza di proteggere dei posti di lavoro sia problemi di maggiori oneri finanziari, occorre assumere una posizione chiara rispetto a medici ormai attivi da molti anni, che potrebbero essere sostituiti da sanitari che hanno già rapporti di lavoro con aziende sanitarie locali.

Valdo SPINI, presidente, allo scopo di verificare le modalità di esame della proposta di legge in titolo alla luce della ricordata riforma generale della sanità militare avviata presso la Commissione difesa del Senato, propone, e la Commissione consente, di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge in titolo.

La seduta termina alle 10,30.