Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari - Resoconto di marted́ 20 maggio 1997


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Martedì 20 maggio 1997. - Presidenza del Presidente DEL TURCO e del Vicepresidente VENDOLA.

La seduta comincia alle 9,45.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica il programma e i partecipanti al sopralluogo a Caserta in data 22 e 23 maggio prossimi. Il Presidente rende noto altresì l'elenco dei collaboratori a tempo pieno e a tempo parziale della Commissione deliberati nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 15 maggio 1997. Il Presidente conclude informando che l'Ufficio di Presidenza della Commissione sarà ricevuto dal Presidente della Camera dei deputati in data 27 maggio 1997, alle ore 17.

Audizione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, prefetto Luigi Rossi.

Il PRESIDENTE ringrazia il Prefetto Rossi per la sua partecipazione all'audizione e gli dà la parola per la relazione introduttiva.

Il Prefetto ROSSI afferma anzitutto che estorsione ed usura sono forme di violenza, di prevaricazione, di sottomissione, di disprezzo dell'uomo, della sua libertà di scelta e di decisione.
Non si puo accettare questa forma di schiavitù che umilia, mortifica fino ad arrivare all'annientamento con i casi eclatanti che la cronaca, purtroppo, sempre più spesso evidenzia.
Nell'ambito di questi due fenomeni operano essenzialmente norme specifiche sull'usura, sul sistema creditizio, sulla lotta alla criminalità organizzata, la stessa nomina di un commissario straordinario testimonia la ferma volontà dello Stato di contrastare, anche con iniziative di prevenzione, le predette patologie criminose.
Il fenomeno racket estorsivo costituisce, al pari dell'usura, espressione soprattutto della criminalità organizzata e va inquadrato, quindi, in una strategia interconnessa di prevenzione e di repressione, che faccia capo alle iniziative e alle misure che si sono intese adottare in sede legislativa ed operativa per contrastare il crimine mafioso.
Ciò non esclude che per l'usura, come per l'estorsione, specie nelle regioni non a rischio, si abbiano situazioni meno articolate di malavita, ma che sono certamente espressione di aggregazione delinquenziale che mira ad inserirsi nel tessuto sociale ed economico, profittando di stati di disagio dovuti a concomitanti vari fattori recessivi e di malessere sociale


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nelle sue varie articolazioni, per trasformare l'economia illegale, riciclaggio, tangenti ed altro, in economia legale.
L'estorsione, nel quadro generale della criminalità organizzata, era già emersa come strumento di pressione della malavita mafiosa e come mezzo per riscuotere il pizzo, necessario alle organizzazioni criminose per finanziare le proprie attività illecite e per imporre il controllo del territorio.
Il legislatore del 1991, di fronte al moltiplicarsi di episodi criminosi, intimidatori e dannosi, aveva adottato una normativa che, superando la difficoltà di un'assicurazione obbligatoria degli esposti al rischio del rifiuto di accettare il pagamento del pizzo, aveva disegnato un sistema di ristoro dei danni materiali subìti per tale diniego.
Il disegno prevedeva la costituzione di un fondo, amministrato dall'INA, ora Consap, già esperta in tema di risarcimento delle vittime di incidenti stradali attribuiti a pirati della strada, fondo affidato, per le proposte di ristoro, ad un articolato comitato di funzionari di vari Ministeri e di rappresentanti delle categorie imprenditoriali designati dal CNEL.
Dal decreto-legge del 1991 si è passati alla legge del 1992 ed alle modifiche del 1993, senza con ciò raggiungere quel vero obiettivo che il legislatore si proponeva, ossia di ristorare in tempi ragionevoli ed in modo concreto le vittime degli esattori del pizzo che esercitassero attività d'impresa. La complessità dei procedimenti e la difficile interpretazione delle norme hanno sempre più rallentato l'iter istruttorio delle richieste che si sono rivelate, nella massima parte, inaccettabili. Sono rimaste escluse situazioni davvero tristi e dolorose, il che mortifica lo scopo della legge e rende impotenti le iniziative anche umanitarie di istituzioni ed associazioni che vorrebbero venire incontro alle vittime dell'estorsione. Certamente, risultava del tutto insufficiente ristorare il solo danno materiale, dal momento che il maggiore nocumento all'attività imprenditoriale spesso è rappresentato dal lucro cessante.
A ciò si è posto rimedio, poi, con la legge n.108 del 1996 sull'usura.
Ma le difficoltà di applicare questa normativa rimangono evidenti e diffuse, tanto che l'attuale Presidente della Consap e, quindi, del comitato, che sarà ascoltato dalla commissione, ha elaborato una relazione, dalla quale si ricavano in dettaglio i principali, gravi inconvenienti del non adeguato funzionamento del fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione.
Fa presente quindi, di aver esposto tale situazione al Presidente del Consiglio ed ai Ministri più direttamente interessati (interno, grazia e giustizia, tesoro, industria), al fine di attivare i rispettivi uffici legislativi per l'esame di norme nuove, primarie e regolamentari, intese a superare gli sbarramenti e le difficoltà non solo delle procedure.
Sensibile a tale riferimento, la Presidenza del Consiglio ha subito avviato un tavolo di incontro, nell'ambito del quale si sono svolte varie riunioni per redigere due bozze di proposte di modifiche normative.
Infatti, in data 16 corrente mese il Governo ha varato un disegno di legge di modifica della normativa del fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, di cui gli aspetti salienti sono la risarcibilità del danno anche nell'ipotesi di aggressione del racket contro la persona che vi si oppone, provocandone il ferimento o la morte, semprechè la vittima abbia preventivamente presentato la domanda per la concessione degli emolumenti di cui alla legge n.302 del 1990 (a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata); la risarcibilità del danno, determinato per effetto della situazione di intimidazione o di condizionamento ambientale, che comporti un progressivo allontanamento della clientela ed il conseguente crollo della capacità reddituale; la risarcibilità dei danni subìti dai terzi a beni di loro proprietà, in conseguenza di fatti delittuosi rivolti contro le vittime delle richieste estorsive; la risarcibilità del danno anche nel caso in cui la mancata adesione alle richieste estorsive non sia originaria, ma faccia seguito ad una precedente acquiescenza; la risarcibilità del


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danno anche nell'ipotesi in cui, seppure la denuncia non sia stata immediata e completa la vittima abbia comunque fornito all'autorità giudiziaria un contributo di particolare rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'individuazione o della cattura dei loro autori.
L'altro provvedimento attiene, invece, alla normazione secondaria: si tratta di modifiche, volte a rendere più celere l'iter istruttorio delle pratiche. Gli aggiornamenti legislativi e regolamentari offriranno, nel loro insieme, un concreto segnale di solidarietà e di sostegno a chi affronta la vendetta della malavita col rifiuto di aderire all'estorsione, specie nelle zone a rischio, dove l'omertà è diffusa e radicata ed il coraggio di reagire va, comunque, premiato almeno con il ristoro dei danni subìti.
Il Prefetto Rossi afferma quindi che è solo il caso di ricordare come, mentre il fondo di solidarietà di 150 miliardi, incrementato da contributi ricavati dalla percentuale dell'1 per mille sulle assicurazioni auto, come prevede la legge, abbia raggiunto la cifra di 165 miliardi, meno di 7 sono i miliardi finora utilizzati, ivi compresi le spese di gestione del fondo ed i compensi previsti per i componenti del comitato. Come è stato autorevolmente affermato dall'attuale Presidente della Camera, «si è assistito negli ultimi anni ad uno scollamento tra i bisogni di credito maturati nella società e l'offerta espressa dal sistema creditizio legale». Ciò in quanto la carenza di garanzie a sostegno delle sempre più frequenti richieste di finanziamenti ha determinato il mancato accoglimento delle stesse da parte degli istituti bancari. Tale situazione non poteva non costituire terreno più che fertile per l'attecchimento del mercato clandestino del denaro, di cui si è prontamente impadronita la criminalità organizzata, come evidenziato dalla recente recrudescenza dell'estorsione e dell'usura, con riflessi negativi su vari settori economici nell'ambito nazionale. In siffano contesto i due fenomeni criminosi appaiono spesso strettamente correlati fra loro, ed anzi costituiscono, a ben vedere, due manifestazioni speculari della medesima realtà, in quanto rappresentano lo strumento attraverso cui le organizzazioni delinquenziali conseguono l'obiettivo del riciclaggio del denaro sporco e concorrono al controllo del territorio nelle regioni a rischio.
Si tratta di un sistema tristemente sperimentato e sofferto da molti imprenditori ed operatori economici. A quanti di essi si trovano in crisi di liquidità viene garantita un'apertura di credito, non sempre subìto, a tasso di interesse insostenibile (e, quindi, usurario) che, tuttavia, i predetti sono costretti ad accettare per l'impellente necessità di disporre di denaro liquido. Non sono appunto mancati casi di offerta di credito a tassi inizialmente non usurari, proprio per investire denaro sporco e per agganciare operatori economici a circuiti del credito illegale. Allorquando poi gli operatori economici non sono più in grado di onorare i debiti, vengono allora costretti, con violenza o minaccia, a cedere le proprie attività commerciali. Da qui la constatazione di come il fenomeno sia divenuto, nelle sue complesse articolazioni, un vero e proprio strumento di controllo economico-sociale del territorio, da parte delle organizzazioni criminose, e costituisca una minaccia grave per il corretto sviluppo dei mercato.
Alla preoccupante situazione sopradescritta il legislatore ha fornito tutta una serie di risposte, ad iniziare dalla legge n.197 del 1991, meglio nota come legge antiriciclaggio, con la quale si è cercato di fronteggiare il fenomello del sistema finanziario sommerso, eliminando dal mercato quei soggetti privi dei requisiti di professionalità ed onorabilità. Con il decreto legislativo n.385 del 1993 (legge bancaria) è stata prescritta, invece, l'iscrizione in appositi elenchi presso l'Ufficio italiano dei cambi delle società che esercitano in via esclusiva verso il pubblico attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti, di gestione di servizio di pagamento e di intermediazioni in cambi e si è sanzionato penalmente l'esercizio di attività finanziaria


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abusiva. Con la legge n.172 del 1992 si è istituito un apposito fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, allo scopo di fornire un concreto aiuto. consistente in un'elargizione, a quanti, operatori economici, fossero rimasti vittime del suddetto fenomeno criminoso.
La legge 7 marzo 1996, n.108, ha, infine, ridisegnato il reato di usura, ha istituito il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e quello di prevenzione del fenomeno dell'usura, ha disciplinato l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia ed ha previsto, per il debitore protestato, la possibilità di ottenere la riabilitazione nonchè la sospensione o la cancellazione del protesto elevato, nel caso in cui lo stesso sia parte offesa del delitto di usura.
Oltre alle rilevanti innovazioni introdotte sotto il profilo penale, la legge n.108 del 1996 ha apportato altresì significative modifiche di carattere civilistico: si colloca in tale ottica il disposto dell'articolo 1815 del codice civile, concernente la possibilità per la vittima di opporre il diniego al pagamento di qualsiasi tipo di interesse.
Si ritiene, inoltre, di ricordare che le disposizioni del codice di rito civile attinenti alle procedure fallimentari ed a quelle esecutive in genere risultano purtroppo applicabili anche alle vittime dell'usura, con conseguenti gravi ripercussioni sul piano personale, nonchè sull'attività lavorativa delle stesse. A tal proposito è stata ripetutamente invocata, da parte delle vittime dell'usura, l'estensione del beneficio della sospensione dei termini, già prevista per l'estorsione dalla legge 18 novembre 1993 n.468, delle procedure esecutive a favore di tutti coloro che risultino parti lese in processi penali per usura.
Gli aspetti normativi esposti hanno indubbiamente rafforzato l'impianto generale antiracket ed antiusura, ma l'Esecutivo, nell'autunno 1994, ha ritenuto di far ricorso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988 n.400, ad un commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket, incarico ricoperto dall'oratore dal maggio dello scorso anno.
Con tale iniziativa il legislatore si è proposto di conseguire determinati obiettivi, che possono essere così sintetizzati: promuovere e coordinare, su tutto il territorio nazionale, le iniziative e ogni altra attività svolta in materia di estorsione e d'usura dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti, compreso il fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, nonchè dalle associazioni interessate.
Con provvedimento 31 ottobre del 1996 della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata attribuita al commissario straordinario la competenza a predisporre i provvedimenti di accoglimento e di reiezione delle istanze presentate dalle vittime di richieste estorsive, ai sensi della legge n.172 del 1992.
La volontà politica ha inteso affermare il principio che determinati obiettivi, di preminente interesse per la collettività, possano essere efficacemente conseguiti solo attraverso l'azione sinergica dei vari organi interessati, opportunamente raccordati nel superamento di quella logica degli individualismi di settore o dell'esasperata concezione delle «proprie» competenze che, come l'esperienza insegna, appare alla fine più di ostacolo che di utile collaborazione.
La legge n.108 del 1996, attribuendo la gestione del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura all'ufficio del commissario straordinario, ha di fatto istituzionalizzato tale figura; il che potrebbe non apparire perfettamente in sintonia con il carattere di temporaneità delle funzioni attribuite dall'articolo 11 della legge n.400 del 1988.
L'istituzione di tale organo risulta coeva alla presentazione del disegno di legge, da parte del Ministro di grazia e giustizia dell'epoca, contenente norme sull'usura.
Al fine dell'espletamento dei compiti attribuiti dal decreto istitutivo del 2 novembre del 1994, sono state assunte valide ed approfondite intese con alcune direzioni generali del Ministero dell'interno.
A tal proposito è stata curata un'opera di raccordo, con rapporti sempre più intensificati, con il dipartimento di Pubblica


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sicurezza, per la conoscenza dei dati relativi all'andamento dell'estorsione e dell'usura, sia sotto l'aspetto della quantificazione dei fenomeni che sotto quello dell'incidenza dell'azione operativa delle Forze di Polizia; con la Direzione centrale per la documentazione, per la lettera integrata delle risultanze relative agli indicatori prescelti per il monitoraggio; con la Direzione generale dei servizi civili, al fine dell'espletamento delle procedure afferenti alla parte contabile per la concessione del mutuo senza interesse a favore delle vittime dell'usura. Sempre nella medesima ottica va inquadrato il proficuo rapporto di collaborazione instaurato con l'A.B.I., la Banca d'Italia e l'U.I.C. che hanno sempre assicurato risposte qualificate e puntuali alle richieste di volta in volta avanzate dall'ufficio cui sono preposto. Allo stato attuale il commissario straordinario, con le competenze attribuitegli dal decreto di nomina, dalla legge n.108 e dall'atto di delega del 31 ottobre del 1996 del Presidente del Consiglio dei ministri, tratta gli aspetti delle problematiche sull'usura e sul racket di seguito esposti. La difficoltà di osservazione esplicita dei fenomeni dell'estorsione e dell'usura impone l'acquisizione di informazioni mediante fonti indirette, focalizzando l'attenzione su aspetti e variabili aventi un nesso, anche soltanto presunto, con le manifestazioni dei fenomeni stessi, in modo da individuare segnali ed utili indicatori per valutare i loro andamenti evolutivi. Si sta, pertanto, procedendo alla raccolta dei dati relativi ai protesti, ai fallimenti, alle sofferenze bancarie, alla disoccupazione, al reddito procapite, che verranno elaborati dal Ministero dell'interno, Direzione centrale per la documentazione, ai fini di un monitoraggio, secondo un progetto da tempo predisposto e già avviato dai commissari straordinari precedenti, che vede impegnato. con piena collaborazione, un apposito gruppo di lavoro (che si avvale dell'esperienza di qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Banca d'Italia, dell'ISTAT, dell'Ufficio italiano dei cambi e delle Forze dell'ordine); i relativi risultati saranno esaminati e verificati in sede provinciale, nell'ambito di comitati tenuti presso le prefetture. Verranno richiesti, inoltre, pareri alle amministrazioni ed agli enti locali per le opportune valutazioni, volte alla conoscenza dei fenomeni ed all'adozione di proposte con eventuali modifiche legislative che si rendessero necessarie per adeguare la normativa primaria e secondaria o per assumere altre iniziative, anche non contemplate nel decreto istitutivo del commissario straordinario.
A causa della non adeguata conoscenza dei fenomeni è stata avvertita la necessità di istituire un osservatorio permanente: infatti, gli unici dati certi, attualmente disponibili, attengono, per il racket, al numero delle estorsioni denunciate e degli incendi o danneggiamenti verificatisi e, per l'usura, al numero dei soggetti denunciati per tale delitto. Quindi, l'analisi in ordine alla consistenza dei fenomeni va orientata verso quei dati che indirettamente facciano comprendere il livello effettivo di diffusione e di sviluppo degli stessi.
Occorre, peraltro, precisare che, allo stato, non è disponibile un generalizzato monitoraggio sul rifiuto del credito, atteso che gli Istituti bancari non hanno l'obbligo di riferire all'Organo di controllo della Banca d'Italia sui rigetti formalizzati nè tanto meno su quelli opposti nel corso di colloqui; tutto ciò vale anche per le finanziarie.
Vero è che varie iniziative di monitoraggio sono state avviate e realizzate anche da parte di altri enti (regioni, comuni, università, associazioni, etc.) sulla base di ipotesi scientifiche o para-scientifiche che traggono avvio da una pluralità di valutazioni, a conferma delle difficoltà della ricerca. Certamente sarebbe auspicabile che, in parallelo al monitoraggio nazionale, ogni Regione, attraverso il competente assessorato, promuovesse una ricerca in maniera diretta, ovvero tramite organismi possibilmente universitari specializzati,


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sia sul fenomeno dell'usura che su quello dell'estorsione nell'ambito della propria regione.
Il predetto monitoraggio, oltre ad integrare quello nazionale, consentirebbe alle Regioni di conoscere l'andamento dei fenomeni e di intraprendere iniziative specifiche in tema di prevenzione degli stessi, iniziative peraltro in varie sedi già attivate.
Di scarso rilievo si sono rivelate le iniziative dei numeri verdi per segnalare, sia pure anonimamente, estorsori ed usurai, altrettanto dicasi per la distribuzione di apposite schede anonime, sull'adesione al pizzo ed il ricorso al prestito illegale ed usurario. Indubbiamente la mancata accettazione di tale iniziativa è determinata dal timore delle vittime di poter essere individuate, oltre che dalla paura di rimanere esposte al pericolo di ritorsioni. In attesa della compiuta realizzazione del monitoraggio, di cui si è detto innanzi, ed ai fini dell'espletamento di quei compiti di coordinamento e promozione attribuiti al commissario straordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1994, giusto quanto statuito con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996 - l'ufficio cui è preposto il Prefetto Rossi, ha ritenuto di fondamentale importanza l'approfondimento delle tematiche di maggiore interesse per la conoscenza dei fenomeni delittuosi dell'estorsione e dell'usura. A tal fine si è avvalso del supporto di studio e di ricerca offerto dalle relazioni svolte durante i convegni, le giornate di studio e i seminari, cui si è intervenuti in varie qualificate sedi.
In riferimento al fenomeno dell'usura, il patrimonio conoscitivo dell'ufficio ha trovato un valido supporto nei positivi contributi derivanti dall'attività di studio e di ricerca di qualificate facoltà universitarie. In tale ottica si colloca anche l'invio di copie di tesi svolte sull'argomento e per la cui elaborazione l'ufficio ha fornito materiale di studio.
Ma se l'attività di ricerca si è dimostrata pienamente appagante in relazione all'individuazione delle cause dei fenomeni, all'enucleazione dei soggetti più esposti a rischio dell'usura e alla loro classificazione, non ha fornito, però, riscontri concordi ed univoci per quanto attiene alle dimensioni degli stessi.
Ed invero, a fronte dei dati certi ed incontrovertibili sull'estorsione e sui soggetti denunciati per usura, che ci vengono dalla Direzione centrale della polizia criminale, ma che forniscono una quantificazione parziale e non esaustiva della realtà dei fenomeni, i risultati ottenuti dall'attività di ricerca sono quanto mai discordanti.
Infatti, rispetto alla stima del giro d'affari dell'usura, operata dal sociologo professor Maurizio Fiasco, che lo quantifica in circa 103.000 miliardi annui, con riferimento a 40.700 usurai, l'economista professor Guiso ha fissato il fatturato dell'usura in circa 4.000 miliardi mentre il professor Guido Maria Rey lo ha determinato in oltre i 26.000 miliardi, il CENSIS in 20.000 miliardi, la FIPE in 109.000 miliardi, in 200.000 il professor Mario Centorrino; l'economista, professor Donato Masciandaro, sulla scorta di vari indicatori, ha individuato le regioni più esposte al rischio di usura (Campania, Sicilia, Molise e Calabria).
Uno studio, condotto dal colonnello Angelo Cardile della Guardia di finanza, riferendosi ai segmenti del modello usurario individuati dal professor Maurizio Fiasco, ha quantificato «in circa 5.000 le persone che in Italia parassitariamente ricavano un reddito» dall»'usura di vicinato», in 6.600 gli «usurai di quartiere», in 9.000 le persone che praticano usura «tra colleghi», in 15.000 i soggetti che praticano l'usura «tra commercianti», in 1.200 gli addetti al prestito che fanno parte della «criminalità organizzata locale», in oltre 20.000 gli usurai che praticano lo strozzinaggio «su immigrati e prostitute».
La quantificazione delle vittime dell'usura, secondo recenti analisi, risulta pari a 878.000 unità (Presidente del Comitato antiriciclaggio, dottor Costantino Lauria), di cui almeno 120.000 imprenditori e circa 340.000 famiglie e singoli (Confesercenti), mentre il 40 per cento


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delle vittime, circa 15.000, vivrebbe a Roma (Procura di Roma e Guardia di finanza).
Secondo il rapporto 1997 dell'Eurispes, istituito specializzato in indagini statistiche, il giro dell'usura dei commercianti è stimato in 1.080 miliardi, mentre oltre 100.000 famiglie ricorrono al prestito usurario a brevissima scadenza.
Dalla «Attività anno 1996» del Ministero dell'interno si evince che «contro la pratica delle estorsioni, alla quale hanno dimostrato rinnovato interesse elementi del crimine organizzato, sono risultati incrementati i positivi riscontri delle indagini, che hanno portato ad oltre 3.600 arresti e denunce in tutta Italia».
In relazione all'odierna audizione dichiara di aver ritenuto di richiedere ai Prefetti un giudizio di sintesi sull'andamento dei fenomeni dell'estorsione e dell'usura nelle province di competanza per l'anno 1996 e per il primo trimestre del 1997: al riguardo fornisce il relativo prospetto e le rappresentazioni grafiche realizzate, su richiesta, dal Ministero dell'interno, Direzione centrale per la documentazione.

La Commissione procede nell'audizione in seduta segreta.

La Commissione riprende l'audizione in seduta pubblica.

È stata inoltre avviata con i procuratori generali una ricerca volta a valutare la consistenza del fenomeno dell'usura sotto l'aspetto processuale, per conoscere il numero dei procedimenti pendenti sia in pretura che in tribunale e di quelli definiti negli ultimi tre anni.
Analoga iniziativa è stata intrapresa con il Procuratore nazionale antimafia allo scopo di conoscere quanti dei procedimenti relativi a fatti di estorsione ed usura risultino riconducibili ad organizzazioni crimi-nose.
Per quanto attiene invece all'usura, i dati raccolti sono poco probanti del fenomeno, come è stato già detto, e peraltro in diminuzione. Infatti si è passati dagli oltre 3.000 soggetti denunciati per l'usura nel 1995 a 2.364 persone denunciate nel 1996. Ma a fronte di dati quantitativamente in diminuzione per l'usura si deve registrare un rilevante numero di operazioni di polizia qualitativamente ad altissimo livello sotto l'aspetto operativo, riferendosi per lo più a programmi delittuosi realizzati dalla criminalità organizzata, sintomatiche in proposito sono le recenti operazioni condotte a Catania, Sorrento, Cuneo, Taranto, Campobasso, Frosinone, Brescia, Barletta, Crotone e Napoli.
Il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, che è quello più direttamente gestito dal Commissario straordinario, è istituito dall'articolo 14 della legge n.108 presso l'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Con il decreto-legge n.67 del 25 marzo 1997, articolo 7, lettera c), tuttora in conversione, in materia di occupazione, è stata ampliata la sfera di possibili beneficiari del mutuo senza interessi, ricomprendendo anche i casi in cui le vittime risultino parti lese in procedimenti penali in primo grado in corso successivamente all'entrata in vigore della legge n.108, ancorchè riferiti a fatti verificatisi anteriormente al 1o gennaio 1996.
Il regolamento di attuazione previsto dal comma 13 dell'articolo 14 è stato realizzato sia pure in termini non brevissimi in quanto ha richiesta una serie di valutazioni da parte di uffici legislativi di Ministeri, il parere del Consiglio di Stato e la registrazione alla Corte dei conti.
È stato comunque approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.58 dell'11 marzo scorso. Nel regolamento sono previste tutte le norme che prevedono come bisogna procedere con la richiesta del mutuo senza interesse, con la documentazione, presentare l'istanza al comitato presso la CONSAP e quindi adempiere a tutti i provvedimenti successivi che riguardano il deposito di questa somma da dare in prestito presso le dieci banche che attualmente hanno firmato presso l'ABI una convenzione per dare a tutti i creditori


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dell'usurato quello che è previsto nel contratto che viene poi stipulato con l'usurato e con l'amministrazione.
Fondo di prevenzione dell'usura: è quello previsto dall'articolo 15, ed il regolamento relativo ha avuto delle vicende di rallentamento non solo nella predisposizione, ma anche nella possibilità di essere poi applicato. Per ultimo la Corte dei Conti ha mosso delle osservazioni all'atto della registrazione, modifiche che sono state apportate dal Ministero del Tesoro che aveva predisposto il testo e ora, a giorni, dovrebbe essere recepito e quindi pubblicato. Questo fondo della prevenzione è molto interessante perchè prevede la possibilità di erogare i 300 miliardi che erano stati stanziati in tre anni, 1996, 1997 e 1998 ai confidi al 70 per cento e alle associazioni e fondazioni al 30 per cento. Occorre dire che per quanto riguarda gli interventi per l'usura mentre il fondo di solidarietà, quello gestito dal Commissario, si riferisce solo a operatori economici il fondo di prevenzione dando queste somme ai confidi e alle associazioni e fondazioni, mentre per i primi interviene in settori di carattere economico e strutturale, per le seconde si tratta dell'unico settore che consente un intervento nei confronti delle famiglie e dei singoli al di fuori del mondo economico. Quindi la possibilità di avere questo finanziamento per le associazioni e fondazioni è essenziale per poter intervenire.
La situazione delle associazioni e delle fondazioni va indubbiamente stimolata perchè è ancora carente: sono ancora poche le fondazioni e per le associazioni non c'è ancora disponibilità per quanto riguarda l'usura mentre c è una disponibilità e positivi risultati per quanto riguarda il racket. Si tratta di un mondo che va rivisto e indubbiamente incoraggiato anche con le modifiche introdotte con il disegno di legge citato.
L'attività di mediazione creditizia (articolo 16 della legge n.108) ha un suo regolamento che sta anche per essere varato a breve. Predisposizione della redazione dei provvedimenti antiracket sulla base della proposta del Comitato e quindi per delega del Presidente, alla quale ho già accennato. Per quanto riguarda il Comitato ne parlerà dettagliatamente l'avvocato Pallesi; per le problematiche che attengono al funzionamento del Comitato stesso e della segreteria tecnica così come è composta potrete poi vedere nella relazione scritta. Analogamente per i problemi per i quali è previsto prima ancora dell'approvazione del disegno di legge anche un regolamento nuovo che il Ministero dell'Industria con una serie di modifiche ha già predisposto e potrebbe fra breve uscire con la possibilità di migliorare e di velocizzare l'attività sia del Comitato che della segreteria tecnica.
Iniziative antiracket a antiusura sono sintetizzate e esposte in questa parte della relazione.
A conclusione dell'odierna audizione ritiene di dover sinteticamente individuare le possibili strategie per il contrasto dell'estorsione e dell'usura, fatte salve le auspicabili modifiche della normativa primaria e secondaria in materia di estorsione il cui iter, come si è riferito, è in fase di avanzata realizzazione.
Sul piano repressivo, sia pure in assenza di attribuzioni specifiche di competenza poi della pubblica sicurezza sottolinea come le possibilità di conseguire positivi risultati saranno maggiori ove all'attività di indagine vengano preposti appositi pool di magistrati e squadre di polizia giudiziaria organizzati secondo criteri di professionalità e di specifica competenza, considerata la peculiarità della materia.
Per quanto attiene alla prevenzione sarà necessario intanto realizzare un adeguato monitoraggio dei fenomeni su scala nazionale che consenta l'individuazione delle aree di maggiore esposizione al rischio, senza tralasciare il raccordo con analoghe iniziative assunte in ambito locale.
È quanto mai auspicabile che vengano incrementate le iniziative per costituire nuove associazioni e fondazioni, confidi specie nelle zone del territorio nazionale che ne risultano sguarnite. Tutti possono assicurare in quell'ottica solidaristica che


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determina la nuova normativa un prezioso contributo di consulenza, assistenza e, più in generale, sostegno morale oltre che economico ai soggetti maggiormente a rischio.
Sarebbe opportuno che le Associazioni di categoria tentassero, avvalendosi della posizione di osservatori privilegiati nei confronti dei propri associati, di percepire quelle eventuali situazioni di disagio e malessere che spesso vengono taciute per comprensibili ragioni di naturalezza, riservatezza e vergogna ma che possono costituire l'antecedente logico di scelte sconsiderate.
È altresì evidente che molto è lecito attendersi non solo dall'opera dei summenzionati organismi ma anche dagli autorevoli interventi che potranno essere svolti in materia dalle regioni e dalle provincie e soprattutto dai sindaci, non potendosi negare l'indiscutibile valenza dei suddetti enti territoriali che costituiscono un prezioso punto di riferimento per tutte le componenti sociali ed economiche delle collettività rispettivamente rappresentate.
Un valido supporto potrà inoltre essere fornito dal mondo della scuola, atteso l'innegabile contributo che lo stesso può garantire sul piano educativo e della formazione delle coscienze in un'azione sinergica quale è quella della famiglia. Tutto ciò senza dimenticare comunque che si potrà uscire dalla situazione di emergenza venutasi a creare solo nel concorso di determinate condizioni quale è l'affermazione della legalità, di una nuova cultura del credito alla stregua dei più avanzati modelli europei. La riscoperta di determinati valori e principi, non ultimo quello di solidarietà solennemente affermato dalla Carta costituzionale.
Espressa gratitudine alla Commissione per aver offerto l'opportunità di riferire sull'attività svolta dal Commissario straordinario nell'opera di contrasto ai fenomeni dell'estorsione e dell'usura in riferimento alla quale assicura costante e massimo impegno.

Il deputato VENDOLA, ricordato il ritardo culturale con il quale è stata affrontata l'usura, in un primo tempo considerata come semplice attività esagerata di prestito e solo successivamente colta come anello di congiunzione fra economia legale ed economia illegale, chiede se l'usura possa essere definita come fenomeno unitario. Denuncia quindi il caso di imprenditori - ad esempio i coniugi Bisconti di Catania - che, vittime dell'estorsione hanno subìto anche il taglio del credito da parte delle banche e, a fronte di tale situazione, prospetta l'ipotesi che lo Stato possa procedere con maggiore elasticità e rapidità così da dare concretezza ad una legge che evoca le vie di soluzione, ma consegna alla solitudine dei tempi burocratici imprenditori che sono nella impossibilità di essere ristorati del danno subìto.

Il senatore CURTO, dopo aver rammentato anche la sua iniziativa a favore dei coniugi Bisconti, chiede se siano disponibili i dati relativi alle dimensioni quantitative del racket, quali iniziative debbano essere assunte nel controllo del territorio e sottolinea altresì l'importanza del ruolo dell'ABI e delle banche per stroncare il fenomeno dell'usura: non è più tollerabile - osserva - che le banche si rifiutino di erogare credito non per mancanza di merito creditizio individuale, ma per la discrezionalità di funzionari degli istituti di credito sulla cui scelte dovrebbe essere immaginato un incisivo ruolo del prefetto. Il senatore Curto rileva poi che i collaboratori di giustizia spesso forniscono notizie sui soggetti mafiosi, ma dalle loro rivelazioni non emergono indicazioni relative al racket dell'estorsione.

La Commissione procede nell'audizione in seduta segreta

La Commissione riprende l'audizione in seduta pubblica.

Il deputato LUMIA, dopo aver notato che l'attuale legislazione antiracket ed antiusura si è sostanzialmente rivelata


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inefficace, sottolinea l'esigenza che dallo studio del fenomeno, già ampiamente sviluppato, si passi ad una fase operativa e domanda se l'Ufficio del prefetto Rossi sia adeguatamente attrezzato per tale nuova fase. È altresì necessaria - rileva - che sia consentita una attività utilmente discrezionale e, al riguardo, domanda se il Commissario disponga di tale indispensabile strumento per effetto dei regolamenti in vigore. Segnala altresì come sia indispensabile un intervento dello Stato a favore delle vittime dell'estorsione prima che si giunga alla sentenza di primo grado poichè, nelle more del processo, qualora il soggetto passivo dell'estorsione non sia assistito dallo Stato, ha già ricevuto un danno irrimediabile. Il deputato Lumia osserva altresì che è un errore assicurare il medesimo trattamento ai testimoni ed ai collaboratori di giustizia.

Notato che le diverse mafie, colpite dallo Stato, hanno dovuto ridurre il giro di affari ed hanno conseguentemente ampliato l'attività di estorsione, il senatore DIANA avverte che vi è una diffusa sfiducia verso la Stato che non riesce a reprimere il fenomeno dell'imposizione fiscale da parte della mafia. Paradossalmente si è determinata la conseguenza, per le imprese vittime che, intimorite, non hanno proceduto a denunciare l'attività criminale, di essere private della certificazione antimafia. - necessario - prosegue il senatore Diana - coordinare nel territorio l'azione investigativa, colpire i fenomeni estorsivi nonchè l'attività dell'usura che, per sua natura, è conosciuta e dunque può essere repressa, in modo intelligente, prima ancora che le vittime la denuncino.

Il prefetto ROSSI, osservato in primo luogo che il fenomeno dell'usura è ormai sostanzialmente egemonizzato dalla criminalità organizzata, raccoglie la segnalazione dell'onorevole Vendola e del senatore Curto sul caso di Catania. Rilevato poi che il comportamento del sistema bancario è determinato dalla necessità di autotutelare l'attività, secondo una logica commerciale, condivide la necessità che si possa porre rimedio, con interventi del fondo di prevenzione, a quelle situazioni nelle quali è negato, per scelta discrezionale inappellabile, il credito.
Ribadito che saranno svolti approfondimenti sul caso dei coniugi Bisconti, avverte tuttavia che, sul piano generale, quando una istituzione non ha una disponibilità diretta, è nelle condizioni di non poter operare. Dichiarato inoltre di non disporre dei dati quantitativi relativi al fenomeno del racket, non avendo compiuto il Commissario un monitoraggio specifico, ricorda che le iniziative in tema di controllo del territorio sono di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e indica nel potenziamento e nella specializzazione delle squadre di polizia giudiziaria e dei pool di magistrati la risposta mirata ed adeguata sul piano investigativo e repressivo.
Definito inaccettabile il fenomeno dei tassi di interesse differenziati tra Nord e Sud ed indicato, al riguardo, l'importanza del ruolo dell'ABI nella elaborazione di un codice di comportamento indirizzato agli istituti bancari, dichiara di condividere l'esigenza che i collaboratori di giustizia forniscano rivelazioni anche sulla provenienza dei beni dei soggetti mafiosi. Osservato poi che la zona di Brindisi è un territorio particolarmente a rischio, dove occorre potenziare l'azione investigativa, fa presente che il Commissariato è ufficio di promozione di attività di alti organismi, raccoglie indicazioni dalle altre strutture dello Stato e può stimolare ad intervenire laddove sono segnalate situazioni di particolare sofferenza. Se è auspicabile una maggiore discrezionalità di intervento, capace di porre rimedio a situazioni di disagio, rileva tuttavia la delicatezza delle decisioni da assumere che comportano una verifica collegiale della credibilità dei soggetti da proteggere. Osservato che i tempi di erogazione dei fondi devono necessariamente seguire le regole previste dalla normativa vigente, ricorda che nel disegno di legge all'esame del Parlamento è prevista, opportunamente, una differenziazione tra la figura del testimone e quella del collaboratore di giustizia.


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Dichiarato poi di conoscere la particolare virulenza della mafia nel casertano e la diffusione dell'estorsione che colpisce ormai tutti i settori produttivi, afferma che la sfiducia nei confronti dello Stato dev'essere contrastata da parte di tutti e segnala, al riguardo, l'importanza del ruolo svolto dall'associazionismo.

Il senatore CENTARO, premesso che i reati di estorsione e di usura possono definirsi come reati silenziosi, non avendo una immediata risonanza all'esterno se non quando interviene la denuncia da parte della vittima che rifiuta di sottostare al ricatto criminale, segnala la necessità di una presenza dello Stato che si concreti in una assistenza pronta e continua a favore delle vittime dell'estorsione. A tale scopo indica nel coinvolgimento delle prefetture uno strumento adeguato capace di conferire immediatezza all'azione dello Stato. Inoltre potrebbe prevedersi l'obbligo degli enti pubblici di prestare assistenza logistica alle associazioni antiracket che sono in prima linea contro la criminalità organizzata. Il senatore Centaro chiede altresì di conoscere l'incidenza, sui sette miliardi erogati, della cifra spesa per i collaboratori e, inoltre, domanda secondo quali tempi e modalità sarà possibile rendere più rapide le procedure, in attesa dell'approvazione delle nuove norme.

Il senatore BATTAFARANO, sottolineata la particolare diffusione del fenomeno dell'usura, nell'area di Taranto, dove è sotto il controllo della criminalità organizzata, sollecita notizie in ordine ai tempi di attuazione della legge n.108 che ha suscitato grandi speranze e chiede quali iniziative si preveda di assumere a sostegno delle associazioni antiusura e in tema di assegnazione dei fondi al fine di rendere sempre più efficace la normativa vigente.

Il deputato MANCUSO fa presente che l'articolo 1815 del codice civile, modificato per effetto dell'approvazione della legge n.108 del 1996, prevede la clausola di nullità assoluta per gli interessi usurari e dunque deve essere coordinata con la modifica dell'articolo 1284 del codice civile, che presuppone l'esistenza della figura degli interessi usurari, così da porre fine ad una specifica incongruenza, e, più in generale, allo scopo di difendere il bene dell'armonia dell'ordinamento. Rileva altresì che il riferimento, presente nella relazione del prefetto Rossi, all'utilizzo delle delazioni anonime è in contrasto con quanto dispone il codice di procedura penale che vieta l'utilizzazione delle notizie provenienti da fonti anonime: su tali incongruenza legislative deve essere richiamata l'attenzione del Ministro di grazie e giustizia.

Dopo aver denunciato il caso del panificatore di Reggio Calabria, Giuseppe Verbaro che, vittima dell'estorsione, è stato costretto ad abbandonare la città per continuare a lavorare ed a vivere, la deputata NAPOLI richiama l'attenzione del prefetto Rossi e della Commissione sulla necessità di dare, prima ancora dell'adozione di nuove norme, una risposta immediata a tali situazioni, poichè, in caso contrario, aumenterebbe la sfiducia verso la Stato e la criminalità organizzata continuerebbe ad alimentarsi con l'estorsione e l'usura.

La senatrice DE ZULUETA rinuncia ad intervenire avendo il quesito che si era riproposta di formulare già ottenuto risposta nel precedente intervento del prefetto Rossi.

Il deputato CARRARA, segnalato il rischio che la mafia, qualora non si ponga fine alla discriminazione fra Nord e Sud nella gestione dei tassi d'interesse, possa finire con l'impadronirsi del controllo degli istituti di credito e rilevato che si registra una recrudescenza delle estorsioni proprio dove è più efficace l'azione di repressione dello Stato nei confronti delle attività della criminalità organizzata, chiede quale tipo di assistenza processuale e personale possa immaginarsi a favore del soggetto passivo dell'estorsione e se sia stato effettuato un monitoraggio delle


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spese legali sostenute dai familiari dei mafiosi durante il periodo di detenzione dei loro congiunti.

Espresso il dubbio che il Commissariato, al di là dei risultati positivi ottenuti dal prefetto Rossi, possa essere considerato una sorta di corpo separato, il senatore FIGURELLI esprime l'avviso che estorsione e racket, pur nella loro specificità, non sono fatti criminali separati come mostrano molti dati concreti. Ricordato che gli estortori a Niscemi avranno vita più o meno facile a seconda che si riesca, o meno, a riaprire il cantiere per la costruzione della scuola, dichiara di condividere quanto sostenuto dal deputato Lumia allorchè ha indicato l'esigenza di una svolta, sul piano operativo, imposta dalla gravità della situazione confermata recentemente dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Partinico, a seguito dell'attentato verificatosi nella notte scorsa, e da quanto avvenuto a Lampedusa, come segnalato in una precedente circostanza. Si registra - prosegue il senatore Figurelli - una deplorevole contraddizione tra la normativa vigente e la condizione delle vittime dell'estorsione. Occorre dunque, con maggiore decisione, contrastare il fenomeno dell'imposizione mafiosa, dell'efficienza capillare delle esattorie mafiose. Ricordato quindi il sacrificio di Libero Grassi, avverte che alla recente sentenza dovrà seguire la ripresa della fabbrica Sigma: solo a tale condizione si potrà parlare di vittoria dello Stato sulla criminalità.

Il prefetto ROSSI, dichiarato di condividere l'opportunità di rafforzare la presenza dello Stato coinvolgendo, nel settore di competenza del suo Ufficio, i prefetti, pur avvertendo che si tratta di una scelta legislativa, ritiene che, essendo le strutture dello Stato disponibili, il problema debba essere risolto individuando il modo migliore di utilizzare quelle strutture. Assicurato poi di aver ben presente la situazione di Taranto, dà conto dei tempi di emanazione, ormai alla fase finale, dei regolamenti attuativi delle legge n.108. Rilevato inoltre che molte domande di erogazione, indirizzate al fondo, risultano incomplete, e dunque necessitano di ulteriori esami, fa presente che il prestito è concesso in funzione della ripresa dell'attività. Raccolte quindi le indicazioni del deputato Mancuso e precisato di non aver inteso sollecitare le denuncie anonime, ma piuttosto dare conto alla Commissione dello scarso funzionamento del cosiddetto numero verde, si augura che al caso segnalato dalla deputata Napoli, lo Stato possa corrispondere adeguatamente. Osservato successivamente come la discriminazione fra Nord e Sud in tema di gestione dei tassi d'interesse sia argomento da affrontare in sede politica e dichiarato altresì di condividere l'esigenza di migliorare il sistema di contrasto al fenomeno delle estorsioni, sempre più diffuso e generalizzato, conclude notando che è prerogativa della Commissione e del Parlamento compiere una valutazione dell'utilità dell'Ufficio da lui diretto.

Il Presidente, ringraziato il prefetto Rossi, dichiara conclusa l'audizione.

Sulla partecipazione ai sopralluoghi della Commissione.

Il deputato LUMIA, afferma che la partecipazione ai sopralluoghi brevi della Commissione dovrebbe essere liberalizzata per consentire la partecipazione almeno dei parlamentari della regione interessata dal sopralluogo.

Il presidente DEL TURCO ritiene che non sia possibile formare delegazioni aventi lo stesso numero di partecipanti per sopralluoghi di ambito regionale e di ambito più ristretto.
Per i sopralluoghi brevi e circoscritti quindi si potrà usare in futuro il criterio di privilegiare la partecipazione dei parlamentari della regione interessata e di integrare la delegazione con i rappresentanti dei Gruppi politici che rimarrebbero


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esclusi in base a questo criterio pratico che purtuttavia suscita motivi di riflessione e di perplessità.
Per il sopralluogo a Caserta sarà consentita la partecipazione dei parlamentari campani membri della Commissione in aggiunta alla delegazione già deliberata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Audizione del Presidente del comitato del Fondo di solidarietà per le vittime delle estorsioni, avvocato Lorenzo Pallesi.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Pallesi per la sua partecipazione all'audizione e gli dà la parola per la relazione introduttiva.

L'avvocato PALLESI afferma anzitutto che il Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione nasce da una normativa adottata con carattere d'urgenza.
Infatti la prima stesura della legge a favore delle vittime dell'estorsione è contenuta nel decreto-legge n.346 del 29 ottobre 1991 non convertito in legge; successivamente, e con modifiche, il testo è stato riprodotto nel decreto-legge n.419, del 31 dicembre 1991, questa volta convertito in legge n.172 del 18 febbraio 1992.
Appare chiaro come, per risolvere la pressione che nasceva dalle istanze sociali, che chiedevano interventi governativi seri in tema di lotta alla criminalità organizzata, l'Esecutivo si sia affidato ad un decreto nell'ambito dei «collegati» alla finanziaria '92.
Tale iter, connaturato alla necessità ed urgenza dei provvedimenti, ha evidentemente comportato un non sufficiente approfondimento di tutte le tematiche investite da una norma di per sè molto innovativa, in quanto per la prima volta la collettività si faceva carico dei problemi finanziari degli imprenditori che coraggiosamente si opponevano al racket del «pizzo».
Alla assicurazione contro i danni in regime privatistico, insufficiente a garantire la copertura nei casi dolosi, si sostituiva una protezione pubblica, sostenuta da un contributo coattivo parafiscale a carico di tutti.
È qui evidente che, sia per la novità, sia per la delicatezza dei casi legati a complessi fenomeni oggetto di indagini giudiziarie, sia per la indispensabile attenzione connaturata alla erogazione di denaro pubblico, si siano elaborati meccanismi complessi per dar corso alle elargizioni finanziarie, meccanismi forse non sufficientemente confrontati con la realtà operativa.
Fatto sta che, da subito sono state evidenziate incongruenze, le quali, considerati i tempi tecnici (non si dimentichi che il Fondo è divenuto pienamente operativo solo alla fine del 1992) hanno portato alla immediata stesura di un altro decreto-legge, n.382 del 27 settembre 1993, che pone rimedio ad alcune eclatanti manchevolezze del testo originario (il n.382/93 è stato convertito in legge n.468 del 18 novembre 1993).
A questa normativa originaria si aggiunge quella derivata, un decreto ministeriale regolamentare di laboriosa elaborazione (n.396 del 12 agosto 1992) con successive modificazioni (decreto ministeriale n.431 del 19 aprile 1994).
Da ultimo sono giunte le modifiche in tema di estorsione, introdotte nell'ambito della creazione del Fondo per le vittime dell'usura, legge n.108 del 7 marzo 1996, che sono venute a toccare aspetti anche sostanziali del sistema, riaprendo ed ampliando altresì i termini di presentazione della domanda di accesso ai benefici.
Da un quadro legislativo e regolamentare così farraginoso e confuso non potevano non derivare gravi difficoltà operative; si tenga conto in proposito che le fattispecie previste dalla legge sono individuate con precisione mentre la realtà dell'estorsione posta in essere dalla criminalità organizzata è molto più articolata.
La valutazione delle istanze è effettuata dal Comitato che ho l'onore di presiedere per disposizioni di legge e che


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è stato istituito e regolato dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito nella legge 18 febbraio 1992, n.172.
Il Comitato è composto (articolo 5, comma 3 della legge citata) oltre che dal Presidente dell'INA - oggi CONSAP - «da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonchè da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categorie in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione».
Le attribuzioni del Comitato e le modalità dell'istruttoria sono disciplinate dai Regolamenti sopra citati (decreto ministeriale 10 agosto 1992, n.396, coordinato con il decreto ministeriale 19 aprile 1994, n.431).
L'oratore riepiloga quindi di seguito i dati principali relativi all'attività del Fondo aggiornati al 9 maggio 1997.
Circa le funzioni del Comitato, in linea di principio ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che il Comitato stesso, nella configurazione che gli deriva dalle norme di legge e di regolamento, appare quale organo tecnico, non discrezionale, la cui istruttoria si conclude con un parere-proposta, obbligatorio, ma non vincolante e dal quale perciò l'organo decidente - il Presidente del Consiglio - può discostarsi come e quando ritiene.
Il Comitato pertanto è tenuto ad applicare le norme che ne regolano la funzione in base ad un'interpretazione che non può estendersi a fattispecie non strettamente previste nè, per conseguenza, venire incontro ad aspettative dei richiedenti, magari più che giustificate, ma non contemplate dalla norma.
Una risposta a tali aspettative potrà invece essere data dall'organo decidente cui compete la valutazione più generale - e quindi anche politica - dell'interesse comune e della scelta dei modi per soddisfarlo.
Allo stato attuale l'attività del Comitato è fortemente influenzata da due ordini di fattori negativi la cui correzione migliorerebbe molto la trasparenza e l'efficienza dell'attività stessa, consentendo di raggiungere meglio ed in minor tempo gli obiettivi che le leggi regolanti il Fondo si sono proposte. Sotto il profilo della trasparenza e della certezza del diritto occorre eliminare talune lacune ed incertezze delle norme che scaturiscono dall'accavallarsi di tre disposizioni di legge e di due regolamenti che, nel lodevole intento di includere fattispecie prima non previste o mal disciplinate, hanno finito per produrre un sistema normativo spesso incongruente e di incerta applicazione. Sotto il profilo procedurale, e quindi in ordine alla efficienza, appare necessario uno snellimento dell'attività ed una sua configurazione in modo meno rigido e burocratico; mentre va necessariamente rivista la struttura della Segreteria Tecnica che, al di là dell'impegno profuso dalle persone non appare in grado, per ragioni obbiettive, di espletare al meglio le funzioni che la legge gli attribuisce. Si richiamano le specifiche condizioni alle quali le legge subordina il risarcimento e si segnalano nel contempo alcune delle fattispecie che necessitano di un intervento chiarificatore di tipo normativo o regolamentare. Com'è noto la legge istitutiva del Fondo citato dispone che «a titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-bis del codice penale».
L'elargizione è corrisposta (comma 2 articolo citato) a condizioni che a) si tratti di un danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto alle richieste di natura estorsiva


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avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo; b) che il rifiuto di cui alla lettera a) o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3; c) che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; d) che la vittima al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-quater, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; e) che il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa; f) che il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorità giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
In ordine alla rigida previsione di cui alle lettere a) e b) sopra riportate si è dato il caso di imprenditori che, dopo un certo periodo di acquiescenza alle richieste estorsive, hanno in seguito manifestato una aperta opposizione collaborando fattivamente con le forze dell'ordine e con la Magistratura.
Il Comitato ritiene che questo atteggiamento di collaborazione sia proprio quello che lo spirito della legge intende incoraggiare e sostenere e che il fatto che tale atteggiamento si manifesti solo tardivamente non dovrebbe precludere l'applicabilità del beneficio, a pena di compromettere, se non altro a livello locale, la credibilità dell'impegno delle istituzioni nella lotta contro il crimine dell'estorsione.
Poiché il Comitato effettua l'istruttoria attraverso i Prefetti, ne consegue che fattispecie analoghe possono ricevere valutazioni diverse da parte delle singole prefetture, che non sempre il Comitato è, di fatto, in condizione di modificare.
Il problema è molto spesso connesso con quello della denuncia tardiva di cui in seguito si richiede una chiarificazione normativa che elimini discrezionalità nelle interpretazioni.
Una fattispecie analoga si presenta con riferimento alla condizione prevista dalla lettera f) dell'articolo 1, comma 2, della legge sopracitata, che recita testualmente «il fatto estorsivo sia stato denunziato all'autorità giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza».
Il Comitato si è trovato di fronte a casi in cui il soggetto istante, dopo una prima denuncia reticente se non addirittura mendace, abbia successivamente provveduto a denunciare gli estorsori collaborando fattivamente alle indagini, tanto che i risultati conseguiti dalle medesime attività investigative hanno portato il Prefetto e le autorità di polizia a pronunciarsi, senza alcuna perplessità, per il positivo decorso dell'istanza al Fondo.
Va in effetti sottolineato come la realtà di alcune zone del nostro Paese, con una radicata pressione della malavita sul territorio, porti naturalmente ad una ritrosia dei cittadini ad esporsi e che solo un'attività «sommersa», posta in essere dagli inquirenti, possa portare però ad esiti positivi: questa attività viene accompagnata dalla formale denunzia talvolta solo quando si è certi di conseguire le prove di quanto si sta investigando.
L'ammissibilità di tali casi appare in contrasto con la lettera della legge. Esistono d'altronde ovvi motivi di opportunità ed equità. Da ciò è conseguita una valutazione spesso diversa di fattispecie analoghe fra le prefetture - alle quali il Comitato deve far riferimento - e quindi un'applicazione della normativa non omogenea.


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La possibilità di indennizzare anche per il mancato guadagno è stata introdotta dall'articolo 12 della legge n. 108 del 1996 ed è quindi recentissima.
Dal combinato disposto dagli articoli 1 e 4 della legge n. 172 del 1992 e dall'articolo 2-bis legge 108 si desume che l'indennizzo del mancato guadagno non può prescindere dall'esistenza di un danno patrimoniale a beni mobili o immobili. Da tali disposizioni possono scaturire situazioni palesemente assurde: il caso limite è quello del mancato guadagno conseguente alla chiusura di una piccola impresa, un commercio o un'attività artigianale, in seguito all'uccisione del suo titolare da parte della criminalità organizzata senza che vi sia stato un danno materiale a beni mobili o immobili: da ciò consegue l'impossibilità dell'erogazione del contributo. Non solo, occorre tener presente che il contributo è finalizzato al ripristino dell'attività danneggiata (ripristino che il Comitato è tenuto a controllare entro tre anni dall'erogazione del contributo stesso), ed è evidente che in casi del genere il ripristino e la prosecuzione dell'attività possono avvenire solo attraverso soggetti diversi dalla vittima. - facile immaginare i problemi relativi e le conseguenti discriminazioni. Sembra di poter concludere che la norma appare chiaramente inadeguata allo scopo che il legislatore si prefiggeva.
Il Comitato ha potuto rilevare come siano state presentate nel corso del 1996 alcune istanze che traggono motivazione anche dall'appartenenza dei soggetti ad una associazione di commercianti, assertivamente rispondente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n.468 del 1993. Si tratta di una disposizione - così come è formulata - che non consente in realtà il risarcimento del mancato guadagno, se non in presenza anche di un danno materiale a beni mobili o immobili. Infatti anche questa fattispecie è soggetta a tutta la normativa e alle procedure previste dalla legge e dal regolamento, in particolare alla prova del nesso di causalità. In ogni caso «provare il danno subito in conseguenza dell'appartenenza ad una associazione» è, in termini di solo lucro cessante, difficilissimo. Così com'è la norma è di efficacia assai dubbia e ciò scoraggia l'azione altamente meritoria di quei cittadini che si oppongono alla criminalità organizzata.
Le norme non menzionano la risarcibilità di danni subiti da beni non di proprietà dell'imprenditore oggetto dell'attività estorsiva, quali, ad esempio, le lesioni subite dagli appartamenti sovrastanti un negozio fatto segno ad attentato da parte della criminalità organizzata oppure all'abitazione dell'imprenditore che la detenga a titolo di locazione.
In genere sono esclusi dal risarcimento tutti i danni a beni mobili (ad esempio autoveicoli) o immobili di terzi in conseguenza di attentati dinamitardi contro beni dell'imprenditore.
Si tratta di situazioni che frustrano gli scopi della legge, che intende combattere la criminalità organizzata attraverso il ripristino delle attività economiche danneggiate ed il reinserimento sociale delle vittime.
Queste ultime, al contrario, incontrano notevoli difficoltà perchè i danni provocati indirettamente a terzi da eventuali attentati non sono risarcibili e ciò fatalmente spinge tutti i terzi ad allontanarsi dal soggetto a rischio.
La norma di cui all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 468 (la seconda legge sul Fondo) dispone che prima della definizione del procedimento di elargizione può essere disposta, in una o più soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4 (decreto-legge n.382 del 1993 coordinato con la legge di conversione n.468 del 1993).
Le modalità applicative sono rinviate al Regolamento. Questo ha disposto (articolo 3, comma 2) che prima dell'esito del procedimento penale - con decreto di archiviazione o con sentenza di primo


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grado - possa essere disposta esclusivamente una provvisionale pari al 50 per cento dell'importo erogabile. Appare evidente che laddove la legge stabiliva - con l'evidente intento di soccorrere la vittima con immediatezza - la concessione della provvisionale del 50 per cento «prima della definizione del procedimento di elargizione, il Regolamento nel definire le modalità» ha obbligato alla concessione della sola provvisionale fino al termine del procedimento penale di primo grado.
Considerati i tempi della giustizia - particolarmente nelle zone a più alto inquinamento mafioso, notoriamente carenti di strutture e di personale - il risultato è che la vittima non può ricevere più del 50 per cento - e cioè il 35 per cento del danno che è ammesso solo per il 70 per cento del totale - fino al termine del procedimento penale. Ma vi è di più. Questa disposizione, purtroppo, in molti casi porta a conseguenze penalizzanti proprio per coloro che di più hanno collaborato alle indagini, facendo conseguire positivi risultati nella lotta alla criminalità organizzata.
Infatti, nei casi in cui, grazie alla collaborazione dei cittadini oggetto di richieste estorsive, si giunge ad assicurare alla giustizia gli autori delle attività illecite, si ha l'instaurazione di un procedimento penale spesso con una pluralità di imputati con conseguenze negative per la rapida definizione del procedimento stesso e quindi per l'altrettanto rapida corresponsione dell'intera elargizione del Fondo anti-racket.
Nei casi invece in cui, forse anche per scarsa collaborazione dei danneggiati, gli autori del fatto restano ignoti il procedimento si conclude con rapidità ed è quindi possibile disporre subito l'erogazione totale del beneficio.
La liquidazione dell'elargizione, ai sensi di legge, è sottoposta alla condizione della produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte non siano state impiegate per finalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo.
A tale proposito dall'esame del dettato normativo non risulta chiaro se la somma elargita debba essere investita per ripristinare la stessa attività lesa o distrutta da attentati a scopo estorsivo ed in quegli stessi luoghi ove veniva precedentemente svolta, ovvero se l'importo riconosciuto alle vittime possa essere impiegato dalle stesse per reimpiantare una qualsiasi attività economica, anche in una zona diversa del Paese.
Un intervento normativo si appalesa necessario, anche in considerazione del fatto che in taluni casi le vittime, a causa del concreto pericolo di subire conseguenze irreparabili in seguito alla collaborazione prestata agli organi di polizia, si vedono costrette ad abbandonare i luoghi ove svolgevano la propria attività economica.
L'efficacia della legge, cioè la capacità di dare risposte tempestive ai cittadini e quindi di costituire un effettivo argine all'attività estorsiva della criminalità organizzata, è fortemente limitata dalla struttura del procedimento amministrativo che appare inidoneo ad assicurare il raggiungimento dei fini previsti dalla legge. E ciò, principalmente, per due ragioni, la prima delle quali è la mancanza di autonomia funzionale nell'attività del Comitato.
Il Comitato, in teoria, dovrebbe basare la sua istruttoria «anche» sull'attività dei Prefetti, potendo quindi, come si evince non solo dall'inciso sopra riportato, ma da tutte le norme regolamentari che disciplinano la procedura, effettuare indagini ed acquisire elementi conoscitivi al di fuori di essa. Ciò è in pratica impossibile, per la mancanza di autonomia funzionale sopra menzionata. Il Comitato non può, in base alle norme vigenti, disporre sopralluoghi, inviare suoi esperti, svolgere quelle attività che le circostanze - ovviamente diverse da caso a caso - possono richiedere.
Il Comitato deve invece agire sempre attraverso gli organi dello Stato, che di fatto sono solo i Prefetti perchè gli altri, ad esempio la Magistratura, non lo riconoscono come proprio interlocutore; ne


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discende la conseguenza che in effetti l'ammissibilità o la non ammissibilità di un'istanza dipende in maniera decisiva, dall'opinione del Prefetto competente. Ciò comporta, a tacer d'altre conseguenze, la non omogeneità dell'azione del Comitato e la trattazione di casi analoghi, da parte di Prefetture differenti, in maniera anche radicalmente diversa.
La mancanza di autonomia funzionale in conseguenza delle precise ed inderogabili disposizioni di legge o di regolamento, ha comportato ad esempio l'impossibilità per il Comitato di predisporre opuscoli informativi, depliant, schemi di domanda, un numero «verde», in altre parole un'attività di informazione e documentazione ai cittadini che avrebbe evitato negative illusioni o infondate aspettative circa i risarcimenti spettanti. Ed è chiaro che tutto ciò si è ripercosso in una sensazione di inefficienza dell'intervento dello Stato.
Il secondo limite attiene alla funzionalità dell'Ufficio di segreteria tecnica.
Il decreto-legge n.419 del 1991, istitutivo del Fondo, non ha, invero, previsto uno specifico organo di supporto operativo per il Comitato. In forza del regolamento di attuazione n.396 del 1992, adottato con decreto del Ministro dell'industria di concerto con le altre Arnministrazioni interessate, è stato istituito uno specifico «Ufficio di segreteria tecnica» del Comitato. Il predetto Ufficio è composto da tre funzionari, provenienti dai Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria e la norma prevede che esso sia logisticamente ubicato presso una direzione generale di quest'ultima Amministrazione. Le ragioni di tali scelte si possono sostanzialmente ricondurre al desiderio di creare un organo tecnico dotato di una certa autonomia e specifiche competenze; alla volontà di far confluire nella struttura le specifiche professionalità portate dai funzionari preposti dai diversi Ministeri e alla volontà di considerare preminenti le esigenze di riservatezza della procedura, assicurate attraverso l'utilizzo di personale ministeriale.
La pratica attuazione di quanto previsto in sede normativa non ha però fornito positivi risultati.
Infatti, si è dovuto constatare che soltanto il funzionario designato dal Ministero dell'industria si dedica effettivamente con continuità all'attività della Segreteria Tecnica, mentre gli altri due non sono stati distaccati dai Ministeri di provenienza e svolgono pertanto un'attività necessariamente residuale.
Da ciò consegue che il basilare supporto operativo, a cui si deve ricondurre quindi l'attività della Segreteria, non può essere assicurato dall'attuale struttura, poichè 2 su 3 dei suoi componenti svolgono la loro attività in tale organo, oltretutto a struttura collegiale, solo a tempo parziale, avendo conservato l'ufficio e i compiti dell'Amministrazione di provenienza. Giova ricordare che, a tale proposito, nulla hanno sortito il richiamo normativo (decreto ministeriale n.431/1994, articolo 1, comma 1, lettera c) e le direttive della Presidenza del Consiglio, formulate fin dal 1994, perchè venisse operato un effettivo distacco presso l'Ufficio di Segreteria dei funzionari ad esso preposti.
A ciò si aggiunge la concreta impossibilità di assicurare l'apporto di personale ministeriale per i compiti di Segreteria, riconosciuta in sede di modifica regolamentare dallo stesso Ministero dell'industria, che ha previsto a tale scopo l'utilizzo fino a quattro unità estranee all'Amministrazione (decreto ministeriale n.431/1994, articolo 1, comma 1, lettera b). Vengono così a cadere i presupposti di specificità dell'organo, apporto professionale e tutela ministeriale della riservatezza, che erano alla base delle iniziali scelte normative. Restano, purtroppo, le serie difficoltà operative che discendono da tale struttura. In proposito, si ricorda come il legislatore successivo abbia posto l'accento in maniera particolare sulla speditezza del procedimento, al fine di dare pronta risposta alle legittime istanze dei cittadini colpiti dal fenomeno estorsivo e che il Consiglio di Stato, sempre ai medesimi fini, abbia disposto l'accentramento


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presso le strutture del Comitato anche dell'attività relativa alla ricezione e istruzione delle pratiche del Fondo vittime dell'usura. Invero tutto ciò mal si concilia con la circostanza, di per sè paradossale, che la Segreteria Tecnica, organo operativo del Comitato, cui sono preposte tutte le attività connesse al suo funzionamento, si trovi ubicata presso una struttura di fatto completamente estranea alla procedura del Fondo; procedura che, oltre al Comitato stesso, coinvolge prevalentemente l'Amministrazione dell'Interno o la Presidenza del Consiglio.
Appare immediatamente evidente come possano nascere gravi difficoltà logistiche connesse al trasferimento dei documenti, sottoposti al vincolo di riservatezza previsto dalla legge, tra la Segreteria e la sede del Comitato.
Altrettanto gravi difficoltà di funzionamento scaturiscono dal fatto che la Segreteria Tecnica costituisce l'«ufficio» del Comitato e cioè l'organo che tiene il protocollo, custodisce gli atti, sbriga la corrispondenza con gli istanti, con le Prefetture, con il Commissario di Govemo, redige i verbali delle riunioni del Comitato, predispone i procedimenti, lavora a stretto contatto con il Presidente cui compete la firma della corrispondenza e di tutti gli atti del Comitato.
Tali incombenze non possono essere svolte da un organo collegiale, che non lavora a tempo pieno, che non dispone di personale d'ordine e dei necessari spazi ed attrezzature.
Il tutto aggravato dagli intuibili impedimenti dovuti alla struttura burocratica ministeriale.
Per formulare una proposta di riforma della Segreteria, occorre anzitutto tener presente che il legislatore (decreto legge n.419/91) ha voluto costituire il Comitato del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione presso un ente (I.N.A. ora Consap S.p.A.) al di fuori della Pubblica amministrazione in senso stretto, ma che tuttavia può offrire, per il connaturato carattere pubblicistico, ogni idonea garanzia.
La scelta appare d'altra parte motivata dall'opportunità di dare alla struttura la snellezza e l'operatività proprie del settore privato e questo assunto è ulteriormente suffragato dal fatto che la previsione normativa attribuisce al Presidente della Consap la rappresentatività del Comitato stesso.
È logico quindi proporre l'accorpamento dell'Ufficio di segreteria presso la Consap, in modo che questo costituisca l'autentico aspetto operativo del Comitato che, non si dimentichi, è un organo collegiale che si esprime attraverso la propria Presidenza.
Al Comitato stesso verrà demandato di regolare la struttura e l'organizzazione della propria Segreteria, al fine di modellarne l'operatività con il mutare delle diverse esigenze.
Con questa scelta si verrebbe largamente ad accentuare l'efficienza nell'espletamento delle incombenze delegate al Comitato, le cui esigenze funzionali, alla luce delle crescenti problematiche dianzi rappresentate, delle nuove e gravose attribuzioni stabilite dalle norme nonchè dalle richieste esigenze di speditezza della procedura, devono al più presto trovare adeguata soluzione.
La sollecita approvazione della normativa secondaria (Regolamento) che consenta al Comitato di organizzare la propria attività è divenuta poi di urgenza indilazionabile, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n.108 e, ancor più del Regolamento di attuazione di detta legge decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997 n. 51. La norma primaria infatti, nell'attribuire al Comitato cosiddetto antiracket funzioni istruttorie anche nel campo dell'usura, nulla ha detto circa le modalità operative, non menzionando neppure la Segreteria Tecnica. Tali modalità sono disciplinate invece nel Regolamento sopracitato, ma in maniera visibilmente confusa e contraddittoria e di difficile attuazione, tanto che il Commissario di Governo, pur sollecitato dal Comitato con lettere in data 7 marzo 1997, 16 aprile 1997 e 12 maggio 1997 non ha ritenuto di poter provvedere alle


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dotazioni organizzative indispensabili per il funzionamento del Comitato e della Segreteria Tecnica e quindi alla piena attuazione del dettato normativo.
È stato così deciso, nel Gruppo di lavoro del quale si dirà più avanti, di accogliere in sede regolamentare una proposta avanzata dal Presidente del Comitato, che valga a rimuovere le difficoltà e gli ostacoli normativi che si frappongono ad una sua efficace organizzazione sia per l'attività antiestorsione sia per quella relativa all'usura che si preannuncia di ben maggiore volume e difficoltà tecnica.
L'oratore afferma quindi di aver partecipato a suo tempo, in qualità di Presidente dell'INA alla stesura e predisposizione delle bozze di legge e di regolamento sull'estorsione conoscendone pertanto finalità e strumenti originari. All'atto del suo insediamento alla Presidenza della Consap, resosi immediatamente conto della situazione nella quale versava l'attività del Comitato, afferma di aver redatto una relazione per il Commissario di Governo ponendo in evidenza le manchevolezze e le disfunzioni così come rappresentate nella presente relazione.
L'avvocato Pallesi informa poi di aver chiesto una udienza al Presidente del Consiglio che con grande sensibilità ha immediatamente attivato i Ministri competenti, tutti successivamente incontrati.
Il Presidente del Consiglio ha altresì disposto la immediata creazione di un Gruppo di lavoro presso la stessa Presidenza al fine di mettere a punto le necessarie modifiche regolamentari per permettere con immediatezza un migliore funzionamento del Comitato e della Segreteria Tecnica (in particolare anche alla luce delle nuove funzioni ad essi attribuite dalla Legge n.108 e dal decreto del Presidente della Repubblica n.51); ed allo stesso tempo per predisporre un nuovo testo di legge sull'argomento che meglio disciplinando le fattispecie normative, consenta di eliminare le gravi disfunzioni qui segnalate.
Entrambi i lavori sono stati terminati ed in questi giorni è stato predisposto per la firma dei Ministri competenti il testo del nuovo Regolamento, mentre il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare, in una delle prossime sedute, un disegno di legge che, recependo i risultati del Gruppo di lavoro, apporti alla normativa primaria vigente le innovazioni e i completamenti atti a renderlo effettivamente rispondente agli scopi per i quali è stata emanata.
Ad ulteriore chiarimento ed integrazione dei contenuti della sua relazione, l'avvocato Pallesi afferma di voler sottolineare che la esposizione da lui predisposta è incentrata su un solo scopo, quello di dimostrare alla Commissione le ragioni per le quali il sistema non ha funzionato.
Il sistema non può funzionare ed in particolare il Fondo di solidarietà sull'usura nelle attuali condizioni non può funzionare nel modo più totale e radicale.
Si chiede quindi perchè la legge antierosione non ha funzionato. I dati sono ancora peggiori rispetto a quelli che sono stati detti; il Comitato non ha erogato 6 miliardi e 800 milioni, ne ha erogati poco più di 5 e ne ha stanziata la differenza perchè ci sono molti provvedimenti in attesa di emanazione da parte della Presidenza del Consiglio. Intanto il sistema impiantato non prevedeva il Commissario di Governo. Quindi molte delle domande relative al fatto se il Commissario di Governo ha o non ha autonomia e strutture e quali funzioni ha, vanno viste alla luce di questo fatto: il sistema è stato impiantato nel 1992 e il Commissario di Governo è stato creato nel 1995 e quindi tutto il sistema non prevede il Commissario di Governo. La legge nasce per motivi di urgenza, come sapete; ha avuto una entrata in vigore molto lenta per l'emanazione del Regolamento che è avvenuta otto mesi dopo. Comunque noi abbiamo una prima legge, un Regolamento di attuazione, una seconda legge, un secondo Regolamento di attuazione ed una terza normativa sull'antiracket contenuta negli articoli 12 e 13 della legge n.108. Tutto questo ha costruito un sistema farraginoso, necessariamente lacunoso, difficile da interpretare e che ha


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scoraggiato i cittadini. Il prefetto Rossi ha illustrato alcune delle lacune maggiori della legge diffuse nella relazione esposta alla Commissione. Come Presidente del Comitato e della Consap nel novembre del 1996, dichiara di essersi reso conto della situazione drammatica ed aver chiesto udienza al prefetto Rossi e di avergli esposto la situazione. Afferma di aver chiesto anche al Presidente del Consiglio di riceverlo e di essere stato ricevuto con grande sensibilità, attivando altresì presso la Presidenza del Consiglio un tavolo di studio per riformare la legge ed il Regolamento. I lavori si sono conclusi ed il nuovo disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì e il nuovo testo di Regolamento è in via di firma da parte dei Ministri interessati.
L'avvocato Pallesi attira poi l'attenzione della Commissione sui difetti della legge che sono anzitutto di merito e di sostanza, nel senso che essa è relativa a fattispecie troppo esigue e rigide che non riflettono la realtà del fenomeno mafioso. Inoltre la legge e il Regolamento hanno dei drammatici difetti procedurali per cui il Comitato deve servirsi per l'istruttoria dei prefetti; naturalmente questi ultimi sono tanti e ognuno vede le cose a modo suo e ha una sua interpretazione della legge. Questo già di per sè significa una possibilità di valutazione diversa di casi analoghi, fatto che spesso si verifica. Successivamente il Comitato assume la sua valutazione e manda la proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale decide di solito a due o tre mesi dal ricevimento di essa. Il suo provvedimento viene mandato alla Segreteria tecnica, la quale lo dà al Comitato che lo trasmette ai prefetti. Questi ultimi chiamano l'interessato il quale va alla banca indicata dalla Consap e riscuote. Questo è il sistema.
La legge ha istituito il Comitato, ma nulla ha detto su come questo Comitato doveva funzionare, rinviandone l'organizzazione al Regolamento.
Il Regolamento e non la legge ha istituito la Segreteria tecnica (l'organo al quale si riferiva il senatore Centaro: al Ministero dell'industria c'è la Segreteria tecnica), quindi il Regolamento e non la legge mette questa pastoia, perchè ha impedito al Comitato di organizzarsi in maniera efficiente: ha istituito questa Segreteria tecnica che è formato da tre funzionari di tre diversi Ministeri che devono sempre lavorare collegialmente. In quattro anni questo non è mai successo: c'è stato soltanto il funzionario del Ministero dell'industria, mentre quelli del Ministero dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia non sono mai stati nè distaccati, nè comandati. L'avvocato Pallesi ricorda quindi una seconda questione che attiene a problemi ancor più gravi di funzionamento, quella della provvisionale, già menzionata. Il risarcimento sul quale il Comitato esprime un parere è limitato al 70 e non al 100 per cento del danno. La legge prevede una provvisionale del 50 per cento (cioè il 35 per cento del totale) e dice che può essere concessa prima della fine del procedimento di elargizione, rimandando le modalità al Regolamento. Quest'ultimo ha imposto che l'elargizione non possa superare il 50 per cento prima della fine del procedimento penale. Si comprende che c'è una certa differenza tra la possibilità di dare il 50 per cento prima della fine del procedimento di elargizione, che vuol dire anche dopo tre giorni, o dare il 50 per cento prima della fine del procedimento penale, il che comporta uno degli inconvenienti più gravi segnalati nella relazione: laddove la persona è coraggiosa e fa i nomi, il processo penale dura di più, mentre laddove la persona si limita al minimo indispensabile e non fa nomi, il processo si conclude spesso per archiviazione in tempi rapidi. Quindi, più il cittadino si impegna in difesa delle istituzioni, più è penalizzato.
Per quanto riguarda il fondo di solidarietà per l'usura, si dice che il Commissario deve sentire il parere del Comitato di cui all'articolo della legge e nient'altro. Il Regolamento, emanato nove mesi dopo, parla del funzionamento di questo Comitato e gli attribuisce una serie di competenze, prevedendo che sia il prefetto ad autorizzare le spese relative.


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Nulla di questo è accaduto: il prefetto non ha autorizzato le spese per tre volte (ed ha dei motivi validi che attengono al funzionamento della macchina dello Stato, alle autorizzazioni ed altro) ed il comitato è nella totale impossibilità di funzionare: non si può spendere neanche una lira.
In questa situazione è venuta l'idea, che è stata approvata dal tavolo di studio della Presidenza del Consiglio, di modificare quanto meno il regolamento, perchè è questo che prevede le suddette norme. Siccome la fortuna vuole che la legge sull'antiracket prevede che il regolamento relativo non vada al Consiglio di Stato mentre la legge sull'usura prevede che vada, si è deciso di modificare la prima in modo da non mandare il regolamento al Consiglio di Stato e consentire alla Consap, che esercita questa funzione in maniera privatistica come concessionaria, di attrezzare l'ufficio. Per cui la firma di questo regolamento, il cui testo è stato definito la scorsa settimana, che Palazzo Chigi sta predisponendo e che deve essere firmato dai cinque ministri interessati è condizione indispensabile per un minimo di funzionamento della normativa antiusura.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Pallesi per la chiarezza della sua esposizione a cui seguirà il dibattito in una prossima seduta.
A proposito di quanto affermato dal senatore Figurelli informa quindi di aver parlato con il Sindaco di Partinico e invita tutti i membri della Commissione presenti venerdì prossimo alle celebrazioni per l'anniversario della morte del giudice Falcone ad accompagnarlo a visitare il sindaco nel Palazzo comunale.

La seduta termina alle 12,35.