VIII Commissione - Resoconto di marted́ 24 settembre 1996


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SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Martedì 24 settembre 1996. - Presidenza del Vicepresidente Roberto Maria RADICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Valerio Calzolaio.

La seduta comincia alle 10,15.

5-00144 Stradella e Armosino: Localizzazione discarica Cerro Tanaro (Asti) (2 luglio 1996).

Il sottosegretario Valerio CALZOLAIO coglie anzitutto l'occasione per segnalare che il Consiglio dei ministri nella seduta del 20 settembre 1996 ha approvato lo schema di decreto legislativo che dovrà dare attuazione alle direttive comunitarie 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CEE.
Il provvedimento, in particolare, intende contrastare lo smaltimento dei rifiuti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento attribuendo finalmente un ruolo centrale ad una gestione dei rifiuti da attivare attraverso la raccolta differenziata e quindi il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materie prime ed energia.
In tale prospettiva il grave problema delle discariche che attualmente, anche in considerazione della particolare situazione orografica del paese, certamente assilla pesantemente tutta la cittadinanza, tanto che in qualsiasi luogo si preveda di insediarne una sorge immediatamente il malcontento più generalizzato, è destinato ad attenuarsi anche se sarà necessario ancora del tempo per la completa attuazione delle direttive comunitarie sopra richiamate.
Ancora in via preliminare precisa che lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e delle leggi n. 441 del 1987 e n. 475 del 1988 è di competenza delle amministrazioni regionali e provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha soltanto funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinati, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle amministrazioni suddette.
Nel merito dell'interrogazione, precisa che, sulla base delle notizie assunte presso gli enti locali e presso la prefettura di


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Asti, a seguito della chiusura della discarica consorziale di Valle Manina si è determinata una «emergenza rifiuti» che ha assunto aspetti particolarmente preoccupanti in occasione degli eventi alluvionali del novembre 1994, allorquando per far fronte alle gravissime difficoltà di smaltimento dei rifiuti alluvionali, si è reso necessario l'utilizzo di discariche fuori provincia con costi di trasporto e smaltimento superiori a quelli normalmente sostenuti.
Per il periodo fino al 30 settembre 1996, la giunta regionale del Piemonte ha autorizzato lo smaltimento dei rifiuti solidi prodotti dai comuni facenti parte del bacino n. 9 della provincia di Asti presso la discarica AMIAT del comune di Torino.
Il costo sostenuto dai comuni per tale conferimento è di lire 310,4 al Kg., di gran lunga superiore ai normali costi di smaltimento e trasporto (circa lire 200), con pesante aggravio quindi della spesa comunale.
Si rendeva indispensabile pertanto provvedere alla individuazione di nuovi siti dove ubicare nuove discariche che servissero i comuni del bacino astigiano.
A tal fine, la regione Piemonte ha provveduto, nel febbraio 1995, a nominare un Commissario straordinario con l'incarico di individuare le località più idonee per l'ubicazione delle discariche stesse, effettuare gli studi geologici e redigere la progettazione.
Nel gennaio 1996 il Commissario straordinario ha ultimato il suo incarico ed ha presentato alla regione Piemonte i relativi progetti, dai quali è risultato che i siti individuati sono quelli di località Lapaudin del Comune di Villanova d'Asti e Cascina Boschetto del comune di Cerro Tanaro.
Sulla base delle previsioni di tali progetti dovrebbe essere attivato per primo, nel mese di giugno 1997, l'impianto di Villanova d'Asti, che funzionerà fino ai primi mesi dell'anno 2001, quando, prima del suo esaurimento, sarà attivata la discarica di Cerro Tanaro.
Nel frattempo, il consorzio smaltimento rifiuti dovrà provvedere ad avviare la realizzazione, entro l'anno 1997, dell'impianto di trattamento dei rifiuti in località Valterza del comune di Asti.
La regione Piemonte con delibera della giunta n. 102 del 3 aprile 1996, ha approvato il progetto presentato dal Commissario straordinario stabilendo precise prescrizioni in ordine alla realizzazione dell'impianto sia di ordine tecnico che di difesa ambientale.
Gli abitanti del comune di Cerro Tanaro già all'atto del diffondersi delle prime notizie, nell'anno 1995, circa i sondaggi geologici che sarebbero stati effettuati nel territorio del comune avevano manifestato in diverse occasioni una precisa opposizione alla costruzione della discarica nel territorio comunale.
Il comune di Cerro Tanaro è stato uno dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali nel novembre 1994 e le opere di ricostruzione e di ripristino sono tuttora in corso. La cittadinanza si è sentita penalizzata dalla ubicazione della discarica nel territorio comunale già duramente colpito nella sua integrità ambientale dalla esondazione del 1994 ed ha manifestato in diverse occasioni il proprio motivato dissenso.
Il comune di Cerro Tanaro inoltre confina con il comune di Quattordio, comune caratterizzato da un ingente numero di attività industriali, fonti di un elevato tasso di inquinamento. Il comune di Quattordio, pertanto, verrebbe ulteriormente penalizzato dall'ubicazione della discarica, progettata proprio al confine, la quale determinerebbe un incremento dell'inquinamento da tutti i punti di vista (acustico, atmosferico, aumento del flusso del traffico, etc.).
In particolare, la richiesta più pressante avanzata dalla cittadinanza e dalla amministrazione comunale è stata quella di portare a termine l'opera di ricostruzione prima di poter valutare l'opportunità di ubicare una discarica in territorio comunale, considerata anche la limitata estensione dello stesso (ettari 469) e la natura prevalentemente agricola della zona.
Ritiene opportuno aggiungere che taluni dei quesiti posti nell'interrogazione


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trovano la loro risposta nella parte relativa alle «prescrizioni» allegata alla delibera della giunta regionale n. 102 del 3 aprile 1996, in particolare per quanto attiene:
alla rilevazione circa la direzione e l'intensità dei venti;
alla viabilità e rumorosità dei mezzi di trasporto;
ai rilievi piezometrici;
all'analisi delle acque captate dai piezometri;
all'estrazione e combustione del biogas;
alla canalizzazione delle acque meteoriche;
allo smaltimento del percolato;
ai locali di servizio per gli operatori;
alla cinturazione con doppia fila di alberi.

Nella stessa delibera della giunta regionale è stato previsto inoltre che il comune di Cerro Tanaro dovrà provvedere ad individuare un tecnico laureato di propria fiducia, esperto in impianti di smaltimento dei rifiuti, che possa riferire periodicamente al comune stesso sull'andamento dei lavori e sulla successiva gestione. I costi della consulenza sono a carico del consorzio.
Per quanto riguarda il ruolo assunto dalla provincia di Asti nell'ambito dell'iter che ha portato all'approvazione del progetto della discarica in questione, la stessa precisa che la condizione connessa al commissariamento non ha consentito di svolgere una più ampia valutazione dei possibili siti sull'intero territorio di competenza.
In merito, però, giova sottolineare quanto riferito dalla provincia nella relazione tecnica dove si evidenziano carenze di pianificazione e di azioni intese alla riduzione dei rifiuti da avviare a discarica.
Al riguardo, ricorda che la pianificazione sul territorio dei servizi di smaltimento dei rifiuti è compito demandato, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, alle regioni che possono a loro volta demandarlo alle province.
L'amministrazione dell'ambiente ha invece il compito di verificare l'adempimento delle funzioni proprie delle regioni tra cui quella sopra citata: in tal senso ha più volte rivolto solleciti, anche alla amministrazione regionale interessata, senza ottenere ad oggi adeguato riscontro.
Inoltre, è fatto obbligo al consorzio, sia nella fase di realizzazione dell'impianto che in quella successiva della gestione, di garantire sempre il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici, nonché realizzare ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controllo ritengano necessari sia durante la realizzazione della discarica che durante il periodo di gestione.
Comunque, al fine di ovviare a future eventuali proteste, l'amministrazione provinciale dovrà provvedere alla preventiva individuazione dei siti dove ubicare nuove discariche da utilizzare allo scadere del funzionamento di quelle attualmente previste.

Franco STRADELLA (gruppo forza Italia), intervenendo per la replica, evidenzia che quanto affermato nella risposta all'interrogazione conferma le perplessità e le preoccupazioni delle popolazioni interessate. Evidentemente, nella individuazione del sito in cui far sorgere la discarica non si è tenuto conto del fatto che l'area è stata per metà interessata dall'alluvione.
Ciò è tanto più incomprensibile ove si consideri che vi sarebbero stati molti altri siti in posizione migliore.

5-00222 Foti: Depuratore Fiorenzuola d'Arda (11 luglio 1996).

5-00443 Migliavacca: Sospensione lavori preliminari per la realizzazione del sistema depurativo a Fiorenzuola d'Arda (1o agosto 1996).

Il sottosegretario Valerio Calzolaio, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni


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in titolo, evidenzia che i fatti denunciati sono venuti a conoscenza del competente Servizio del Ministero dell'ambiente al ricevimento della nota del comune di Fiorenzuola d'Arda n. 20554 in data 13 luglio 1996.
In ogni caso, l'opera di cui trattasi, che ha per oggetto la ristrutturazione del sistema fognario e depurativo di Fiorenzuola d'Arda, risulta essere stata inserita nel documento regionale di programmazione presentato dalla regione Emilia-Romagna (scheda n. 92) al fine di accedere ai finanziamenti del Piano triennale per la tutela ambientale 1994/96. Detto documento ha avuto l'approvazione ministeriale con le procedure indicate nelle delibere CIPE 21 dicembre 1993, 3 agosto 1994 e 21 dicembre 1995.
Le ricordate procedure non prevedono in capo al Ministero dell'ambiente alcuna competenza nelle scelte di priorità degli interventi e nelle localizzazioni degli impianti che vengono proposti dagli enti locali ed approvati dalle regioni.
Da quanto sin qui detto deriva che la problematica sollevata nell'interrogazioni rientra prettamente nella competenza della regione Emilia Romagna.
Circa, poi, i provvedimenti che il Ministero intende adottare in ordine alle lamentate irregolarità che sarebbero state commesse dall'amministrazione comunale nell'individuare e scegliere l'area per la costruzione dell'impianto in questione, irregolarità che consisterebbero nella violazione delle norme urbanistiche (in particolare l'area individuata dal comune non possederebbe i requisiti previsti dalla legge in quanto destinata nel PRG a verde agricolo) fa presente che le delibere richiamate, al punto 5.5, delegano alle singole regioni un «generale onere di vigilanza»; peraltro, a seguito della segnalazione della regione Emilia Romagna pervenuta al servizio competente il 29 agosto 1996, è già stata inviata al comune di Fiorenzuola d'Arda nota del 18 settembre 1996, n. 18382 a firma del Direttore Generale con la quale si è rappresentato che il documento di programma regionale presentato ai fini del Programma triennale per la tutela ambientale 1994/96 non costituisce e non può essere interpretato come intesa tra Stato e regione ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non essendo il frutto di attività amministrativa che si sia svolta secondo il particolare iter che la norma citata prevede per i casi in cui si debba procedere in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Con la stessa nota si è sollecitata la regione Emilia Romagna a svolgere l'attività di vigilanza di propria competenza sollecitando l'ente locale interessato ad eseguire i lavori nel pieno rispetto della vigente normativa urbanistica.

Maurizio MIGLIAVACCA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), intervenendo per la replica, evidenzia che finalmente con la risposta fornita si produce un elemento di chiarezza, dal momento che il Ministero attribuisce la responsabilità del controllo e della vigilanza alla regione. Ritiene che, facendo leva su tale interpretazione, sarà possibile intervenire. È pertanto soddisfatto della risposta fornita.

Tommaso FOTI (gruppo alleanza nazionale), intervenendo per la replica, si dichiara parzialmente insoddisfatto in quanto ritiene contraddittorio che, a fronte della comunicazione al Ministero, da parte della regione, dell'esistenza di una situazione anomala, il Ministero ribadisca la competenza della regione. Ricordato che nella interrogazione si faceva riferimento anche alla posizione in cui si vorrebbe localizzare il depuratore, vicino ad una zona abitata, evidenzia che, dopo la presentazione della stessa, la regione aveva fatto presente al Ministero la veridicità degli elementi riportati e aveva manifestato le sue perplessità sulla localizzazione stessa. Ci si aspettava, quindi, che il Ministero esercitasse altro tipo di controllo sui danni che la localizzazione individuata poteva provocare.

5-00315 Muzio: Infrastrutture Erg e Libarna Petroli nel territorio del comune di Arquata (Alessandria) (22 luglio 1996).

Il sottosegretario Valerio CALZOLAIO, evidenziato preliminarmente che i contenuti


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dell'interrogazione riguardano anche i Ministeri dell'interno e della sanità ma che, per fornire una risposta celere, si è ritenuto intanto di rispondere per le parti di competenza del Ministero dell'ambiente, rileva che, quanto al primo e al terzo quesito, strettamente interrelati, giova in primo luogo ricordare che la Spa ERG (ora COLISA spa del gruppo ERG), proprietaria del deposito di Arquata Scrivia (AL), risulta fra quelle che hanno a suo tempo notificato la propria attività a rischio di incidente rilevante a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.
Invece, la società Libama Petroli, quanto meno dagli atti in possesso del Servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, non ha provveduto ad effettuare analoga notifica, né la dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.
Per quel che concerne lo stabilimento Colisa - ERG non risulta che allo stato attuale sia stata completata l'istruttoria da parte del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.
Quanto, poi, alla pianificazione di emergenza esterna per il caso di incidenti di rilevante entità, fa presente che la Prefettura di Alessandria, sin dal 1993, sulla scorta delle notizie fornite dal titolare degli impianti e nell'attesa del completamento dell'istruttoria, ha predisposto un piano provvisorio di emergenza esterno.
Non risulta che sia stata fornita dal sindaco di Arquata Scrivia la relativa informazione alla popolazione così come previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 e successive modificazioni secondo le specifiche linee guida diramate nel gennaio 1995 dal Dipartimento della Protezione Civile. Al riguardo sono stati acquisiti elementi di informazione presso l'ente locale interessato; l'amministrazione comunale ha comunicato che al momento sarebbe in corso di distribuzione presso la popolazione un opuscolo contenente informazioni ai cittadini per il caso di incidente comportante gli effetti considerati dal piano provvisorio di emergenza esterno redatto dalla Prefettura e che, in ogni caso, il piano di protezione civile comunale, per essere ultimato, attende che la Prefettura di Alessandria provveda agli aggiornamenti del Piano da essa redatto alla luce delle nuove disposizioni.
Fra le iniziative intraprese vanno menzionate le visite organizzate di scolaresche, particolarmente indicate per informare, anche se con un relativo quadro di approfondimento, la popolazione.
Quanto al secondo quesito, fa presente che il competente Servizio non si è pronunciato; ritiene pertanto che l'impatto di un eventuale incidente sul territorio circostante non sia stato delineato.
Relativamente al quarto e quinto quesito, evidenzia che ad essi ha dato parzialmente risposta nell'affrontare il primo ed il terzo quesito; non sono stati forniti elementi ulteriori per quel che riguarda gli altri profili evidenziati nella domanda.
Anche sull'argomento oggetto del sesto quesito non sono stati forniti elementi utili di risposta.
Infine, merita di essere evidenziato il seguente punto. Secondo quanto comunicato dal Sindaco di Arquata Scrivia, il deposito della spa Colisa è utilizzato al 50 per cento della sua capienza, così come il personale dipendente della Società è ridotto del 50 per cento; ciò in considerazione dello stato di crisi dell'azienda. Tale stato di crisi ed il fine di approfondire le problematiche legate all'occupazione (e non, quindi, il ritorno «ad un ruolo importante nelle strategie industriali di Colisa ed ERG») sarebbero alla base degli incontri - e giustificherebbero gli incontri - tenutisi in passato tra i dirigenti dell'azienda e l'amministrazione comunale.

Angelo MUZIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), intervenendo per la replica, si dichiara parzialmente insoddisfatto, in quanto, a fronte degli elementi di risposta forniti, per la parte di competenza, dal Ministero dell'ambiente, mancano


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ancora le garanzie che devono essere date dal Ministero dell'interno per gli aspetti relativi alla protezione civile e dal Ministero della sanità per quanto concerne i possibili rischi.
Evidenziato come l'informazione sui rischi che potrebbero occorrere alla popolazione non possa essere fornita con la semplice divulgazione di opuscoli, evidenzia anche come le informazioni sulla capacità produttiva e sull'occupazione debbano essere riscontrate nel merito.
Da ultimo, auspica che il Ministero dell'ambiente voglia rendersi interprete di una iniziativa di coordinamento nei confronti degli altri due Ministeri interessati.

5-00364 Russo e Cosentino: Discarica Piedimonte Matese (Caserta) (25 luglio 1996).

Il sottosegretario Valerio CALZOLAIO, ricordata l'iniziativa assunta dal Consiglio dei ministri per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, soffermandosi sul primo quesito fa presente che nell'area interessata, e più in generale nella regione Campania, sussiste uno stato di emergenza in ordine all'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, più volte segnalato con viva preoccupazione dal Ministero dell'ambiente, stato di emergenza che il Prefetto di Napoli è stato delegato a fronteggiare con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1996. In tale contesto è inserita la realizzazione della discarica che interessa, il cui progetto esecutivo, redatto da una struttura tecnica di emergenza operante nel territorio della provincia di Caserta, è stato approvato dal Prefetto di Napoli con provvedimento del 21 giugno 1996, avente ad oggetto i lavori di realizzazione della discarica di prima categoria in località Strada vicinale della Pesca in agro del comune di Piedimonte Matese.
Non crede che le strutture della Prefettura di Napoli, nell'esplicazione dei poteri di emergenza non abbiano istruito la pratica con competenza e completezza e ritiene che al riguardo non si siano prospettate soluzioni diverse da quelle adottate che presentassero un grado di maggiore praticabilità.
Quanto al secondo quesito, evidenzia che sul punto la prefettura di Caserta non ha fornito elementi precisi, né il Ministero dell'ambiente è a conoscenza della documentazione utilizzata per l'istruttoria con particolare riferimento a quella planimetrica. Deve comunque ribadire che non vi è motivo di dubitare della completezza dell'istruttoria effettuata dagli organi competenti.
Quanto al terzo quesito, evidenzia che il Prefetto di Napoli ha agito in conformità ai poteri delegatigli dal Presidente del Consiglio dei ministri con propria ordinanza del marzo 1996 e non risulta che i limiti di quei poteri siano stati in qualche modo varcati.
Quanto al quarto quesito ritiene poter dare risposta negativa e tranquillizzante sul punto. Non deve dimenticarsi che è espressamente previsto che la discarica in parola dovrà contenere un quantitativo di mc 60.000 di rifiuti solidi urbani, sicché la stabilità dell'ecosistema della zona al momento non pare essere in pericolo.
Non sono mancati i vari tipi di sondaggio nell'area interessata e la sottoposizione dei risultati al Servizio Geologico Nazionale che ha confermato la fattibilità dell'opera pur se con alcune precisazioni.
Giova ancora aggiungere che la discarica sarà utilizzata per la raccolta dei rifiuti solidi di circa 40.000 cittadini (una quindicina di comuni), posto che ben venti comuni del bacino CE-I versano i propri rifiuti in discariche comunali già in esercizio.
Al quinto quesito ha già avuto modo di rispondere prima.
Sembra ovvio che ogni prospettiva o proposta alternativa che si sia presentata sia stata vagliata con particolare attenzione e competenza dagli organi preposti. In ogni caso, nulla di preciso sul punto è stato comunicato dalla Prefettura di Caserta.
Quanto, infine, al sesto quesito, sembra agevole ed intuitivo rispondere al riguardo che la discarica in via di insediamento


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dovrà avere la precipua funzione di attenuare fortemente, se non risolvere, la grave emergenza verificatasi nella zona, con particolare riguardo ai gravi problemi che la mancata o irregolare raccolta di rifiuti solidi urbani ha ingenerato per i cittadini.

Paolo RUSSO (gruppo forza Italia), intervenendo per la replica, si dichiara paradossalmente soddisfatto perché nella sostanza il Governo ha dato ragione a tutti gli interrogativi posti. Tuttavia, vi sono delle perplessità: infatti, quanto al primo quesito non è stata fornita risposta precisa, quanto al secondo il Governo ha affermato di non aver ricevuto notizie precise dalla prefettura, quanto al terzo non si sa quale sia la localizzazione precisa della discarica e, quanto al quarto, si dice solo che si ritiene di poter dare risposta negativa. Da tutta la vicenda emerge l'esistenza di una gestione frammentaria ed emergenziale dei rifiuti in Campania, la cui responsabilità si riconduce alla prefettura.
Evidenzia, da ultimo, che si fornirà al Ministero dell'ambiente un video che dimostra come la zona interessata dalla discarica sia circondata da insediamenti vari tra cui un mattatoio, un impianto sportivo e la sede dello IACP.

La seduta termina alle 10,50.

IN SEDE REFERENTE

Martedì 24 settembre 1996. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Gianni Mattioli.

La seduta comincia alle 11.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani (2164).
(Parere della I, II, VI, VI, VII, IX, X, XIII Commissione e della Commissione politiche dell'Unione europea).
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 18 settembre scorso la Commissione aveva esaminato gli articoli da 1 a 3 e gli emendamenti ad essi riferiti. Peraltro, il relatore e il Governo avevano già espresso il proprio parere sugli emendamenti riferiti agli ulteriori articoli del decreto, pubblicati in allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della stessa giornata.
Avverte quindi che l'esame riprenderà oggi dall'articolo 6 e dagli emendamenti ad esso riferiti.

Sauro TURRONI (gruppo misto), intervenendo sul suo emendamento 6.2, evidenzia che l'articolo 6 del decreto detta procedure che in qualche misura interferiscono con un diritto costituzionalmente tutelato, quello di proprietà, prevedendo che con ordinanza del sindaco, che equivale a dichiarazione di pubblica urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere, siano individuati gli edifici che costituiscono fonte di pericolo. In tal modo, il sindaco si sostituisce al privato, il che non è possibile a meno che non si preveda di procedere ad un esproprio. Che la procedura comporti la sottrazione del bene al privato è peraltro confermato dal comma 3 del medesimo articolo. Ritiene invece corretta la procedura prevista dalla legge n. 457 del 1978, che tutela sia l'interesse della pubblica amministrazione sia quello del privato.

Dopo che Primo GALDELLI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ha chiesto a chi spetti il canone degli alloggi


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recuperati e che Domenico IZZO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, ha fatto presente che il canone spetta al comune fino a che non siano rifuse le spese da questo sostenute e, dopo, spetta proprietario, Sauro TURRONI (gruppo misto) evidenzia che dalla lettera delle norme non si deduce questo. Ritenendo che con la disciplina dell'articolo 6 si interferisca su normative importanti quali quelle recate dalle leggi n. 142 del 1990 e n. 457 del 1978, riterrebbe opportuno che la questione fosse affrontata organicamente, limitandosi, per il momento, a riferire le procedure particolari alla città di Napoli.

Alfredo ZAGATTI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) rileva che rispetto all'articolo 6 la vera obiezione concerne il comma 3. Quanto al comma 1, pur comprendendo le obiezioni del deputato Turroni, evidenzia che il ricorso all'ordinanza genera una accelerazione delle procedure di cui all'articolo 28 della legge n. 457 del 1978. Ritiene quindi che sia opportuno sopprimere il comma 3, non avendo senso assoggettare i canoni di locazione ad un regime speciale: al riguardo, peraltro, evidenzia come non si riesca a leggere l'intento esplicitato dal relatore di considerare transitoriamente parte dei canoni di affitto come ristoro degli investimenti pubblici. In subordine, le norme dell'articolo 6 dovrebbero essere limitate alle esigenze della città di Napoli.

Lucio TESTA (gruppo rinnovamento italiano) evidenzia che sembra che l'eccezionalità della norma per Napoli sia l'unica possibilità di mantenere in vita, sia pur con modifiche, l'articolo 6, attualmente riferito a tutto il territorio nazionale. La necessità di modifiche deriva da un'esigenza di raccordo con quanto previsto dalla legge n. 457 del 1978, che prevede che l'ordinanza del sindaco sia preceduta dalla comprovata latitanza da parte del privato, che porta all'esproprio. Ritiene che anche nel caso oggetto del decreto in esame sia necessario far salva la possibilità per il privato che intenda intervenire, di farlo, previa stipula di una convenzione con il comune.

Sauro TURRONI (gruppo misto) evidenzia che la norma non esclude il ricorso alla convenzione cui faceva riferimento il deputato Testa.

Cesidio CASINELLI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) evidenzia che l'articolo 6 è uno dei più bizzarri che abbia mai letto ed è anche un articolo inattuabile, che genererà solo contenzioso e dispendio di denaro. Nel comma 1 dello stesso si prevede l'ordinanza del sindaco, salvaguardando però la valenza dell'articolo 28 della legge n. 457 i cui commi quinto e seguenti descrivono proprio le modalità con cui possono essere fatti i piani di recupero. Con il comma in questione si dà quindi ai comuni la possibilità di fare un piano di recupero avulso dal contesto generale e riferito ad un singolo edificio. Successivamente, con la delibera consiliare vengano determinati i canoni, nel presupposto - si interpreta - che il comune recuperi poi dal proprietario le somme spese. Ritiene che questo sia inattuabile e susciti anche dubbi di costituzionalità. D'altronde, non ritiene neanche che la normativa di cui all'articolo 6 possa essere riferita esclusivamente alla città di Napoli, la quale deve attenersi alle previsioni generali della legge n. 457 del 1978. È quindi favorevole alla soppressione dell'articolo 6 e al mantenimento dell'articolo 7 per la parte in cui consente al comune di Napoli di utilizzare i 25 miliardi derivati dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE.

Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania), evidenziato come non esista solo il comune di Napoli e come la sede in cui si discute non sia la succursale del consiglio comunale di quella città, fa presente che il problema dei centri storici riguarda tutta l'Italia. Ritiene peraltro che non abbia senso affermare che, poiché la normativa dell'articolo 6 non è chiara, la stessa deve applicarsi a Napoli. Se la stessa non è


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attuabile, non lo sarà neanche in quella città. Da parte sua ritiene che l'articolo 6 debba essere mantenuto, senza trincerarsi dietro i problemi applicativi che lo stesso potrebbe comportare, problemi che sono poi propri della maggior parte delle norme. Con quell'articolo si opera infatti uno snellimento delle procedure che permetterà ai sindaci di intervenire, cosa che attualmente è molto difficile. D'altro canto, esiste la possibilità per il cittadino di ricorrere ai competenti organi amministrativi qualora il sindaco incorra in qualche reato. Semmai, visto che è insorto il dubbio, si potrebbe specificare che l'ordinanza del sindaco deve essere preceduta dalla diffida formale nei confronti del proprietario.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, precisa che questo viene già fatto ai sensi della normativa vigente.

Luisa DE BIASIO CALIMANI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene che le disposizioni degli articoli 6 e 7 debbano essere riportate alle esigenze per cui sono state concepite. Infatti, l'articolo 7 consente al comune di Napoli di utilizzare disponibilità residue derivanti da pregresse assegnazioni. Per far ciò sono già state utilizzate le procedure di cui al primo comma dell'articolo 6, procedendosi alla individuazione e allo sgombero degli edifici pericolanti. Gli abitanti di quegli edifici sono in condizioni economiche talmente precarie che, una volta rientrati negli alloggi, non sarebbero in grado neanche di pagare l'equo canone. Considerando che la finalità è quella di favorire la permanenza degli inquilini negli alloggi, ritiene debba farsi particolare attenzione a questo aspetto. Peraltro, è necessario tener presente che parte degli alloggi sono abitati dai proprietari e parte sono invece affittati: da questo punto di vista, se il comune chiedesse un risarcimento delle spese sostenute all'inquilino, per equità dovrebbe chiedere un canone anche al proprietario dello stesso, il che però sarebbe paradossale.
Sintetizzando, è contraria a che il canone degli alloggi recuperati sia fissato a livello dell'equo canone, ritiene necessario rispettare le previsioni della lettera b) dell'articolo 28 della legge n. 457 del 1978 senza introdurre complicazioni e, fermo restando l'articolo 7, ritiene che nell'ambito di tale articolo debba essere riportato solo il comma 1 dell'articolo 6.

Walter DE CESARIS (gruppo rifondazione comunista-progressisti) concorda con il deputato Turroni. Il dispositivo dell'articolo 6 ha un senso solo se inserito nell'articolo 7: viceversa, si darebbe vita ad una grossa confusione interpretativa. Evidenzia quindi che l'articolo 7 non stanzia nuovi finanziamenti per Napoli, ma consente di utilizzare le disponibilità residue di precedenti assegnazioni.

Domenico IZZO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, non concorda con quanto osservato dal deputato Parolo in relazione all'articolo 7: infatti, quell'articolo fa riferimento alle assegnazioni effettuate sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 che ha tra le finalità anche quella del consolidamento finalizzato ad evitare ulteriori rischi in una zona sismica quale quella del comune di Napoli: quindi, la previsione dell'articolo in questione non è un segno di preferenza del Governo nei confronti di una città, ma deriva dall'essere stato il comune di Napoli interessato dal fenomeno sismico.
Evidenzia quindi che per poter «salvare» l'articolo 7 riteneva necessario prevedere che i sindaci utilizzassero o l'esproprio o uno strumento diverso che permettesse loro di sostituirsi momentaneamente al proprietario per restaurare l'immobile e quindi assegnarlo ad un canone non inferiore a quello determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978. Si rende conto che probabilmente non si è nella sede più opportuna per affrontare la questione, ma ritiene che in qualche modo debba essere consentita la sostituzione del comune al privato che con la sua latitanza concorre al degrado urbanistico della città.


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Il sottosegretario Gianni Mattioli evidenzia di aver già esplicitato nelle precedenti sedute la genesi degli articoli 6 e 7.
Evidenzia quindi che il Governo è disponibile ad ascoltare ragionevolmente le proposte dei gruppi, purché non si faccia della Commissione una sede in cui si fanno dichiarazioni di facciata. Nello specifico, ritiene non si possa dire che è solo Napoli ad usufruire di finanziamenti: infatti, dei 411 miliardi disponibili per il recupero urbano, al sud è stato destinato solo un miliardo e settecento milioni. Ritiene quindi essenziale riportare al suo intendimento iniziale l'obiettivo di recupero dei 25 miliardi previsto da una legge adottata a seguito del terremoto del 1981. Ritiene che ci si debba mantenere su questo binario, riservandosi gli interventi di carattere generale al decreto-legge sull'edilizia residenziale, in discussione al Senato, che aggiorna le previsioni della legge n. 457 del 1978. In questa ottica, è necessario mantenere le disposizioni dell'articolo 7, con quel tanto di prescrizioni dell'articolo 6 che sono necessarie. Più specificamente, il Governo ritiene che sia assolutamente necessario mantenere il comma 1 dell'articolo in questione, in quanto la legge n. 457 prevede interventi nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, caso diverso da quello in cui si versa. Il comma 2 fornisce poi un contesto giuridico chiaro. Quanto al comma 3, evidenziato che la legge n. 457 permette la scelta tra l'esproprio e il mantenimento della proprietà e disciplina la rivalsa del comune nel secondo caso, rileva che nelle ipotesi in cui vi sia l'esproprio operano le norme del comma in esame. Il combinato disposto delle norme in questione fornisce quindi un contesto normativo chiaro.

Sauro TURRONI (gruppo misto), evidenziato che, rispetto alle norme che attualmente disciplinano le modalità con cui si formano le graduatorie, il comma 3 introduce solo la priorità per chi vi abita, elimina dal suo emendamento 6.2 il comma 1-quater.

Fabio CIANI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ritiene che il discorso relativo all'utilizzo dei finanziamenti da parte del comune di Napoli debba essere distinto da quello relativo alla normativa sostanziale concernente il recupero edilizio nei contri urbani. Da questo punto di vista non comprende perché al comune che abbia proprie disponibilità per il recupero si debba impedire di utilizzare procedure che si vorrebbe limitare al comune di Napoli.

Dopo che il sottosegretario Gianni MATTIOLI ha fatto presente che i 25 miliardi di cui all'articolo 7 riguardano solo le esigenze connesse al terremoto, Fabio CIANI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) evidenzia che non crede che quando si parla di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità, tali espressioni possano essere riferite solo al terremoto.

Sauro TURRONI (gruppo misto) rileva che l'igiene, la pubblica sicurezza e l'incolumità sono i principi che giustificano l'ordinanza ai sensi della legge n. 142 del 1990. La necessità di tener ferme le disposizioni dell'articolo 6 per Napoli deriva dal fatto che in quel comune le procedure sono già state avviate, procedendosi all'individuazione di circa 20 edifici che costituiscono fonte di pericolo.

Dopo che Fabio CIANI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ha fatto presente che non si può essere sicuri che nessun comune al di fuori di Napoli abbia già utilizzato le procedure di cui all'articolo 6, e che Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) ha fatto presente che in qualità di sindaco è stato sul punto di attuare le procedure in questione, Luisa DE BIASIO CALIMANI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) fa presente che a questo punto converrebbe mantenere i commi 1 e 2 dell'articolo 6, nella loro attuale collocazione, sopprimendo invece il comma 3.

Sauro TURRONI (gruppo misto) non è d'accordo con quanto proposto, ritenendo che si debba smettere di apportare modifiche


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a normative generali attraverso decreti-legge. D'altro canto, se l'articolo 6 ha già prodotto effetti, si può prevedere la sanatoria delle procedure avviate.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, evidenzia che, poiché l'articolo 7 fa riferimento alle procedure del comma 1 dell'articolo 6, si potrebbe mantenere lo stesso con riferimento a tutto il territorio nazionale. Se peraltro sono state utilizzate le procedure dei commi 2 e 3, la legge di conversione farà salvi gli effetti esplicati.

Luisa DE BIASIO CALIMANI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) precisa che il comune di Napoli ha utilizzato solo le procedure del comma 1 dell'articolo 6; quelle di cui al comma 2 non sono state utilizzate; infine, si preferirebbe che quelle di cui al comma 3 non venissero proposte.

Paolo RUSSO (gruppo forza Italia) ritiene che un'esigenza nazionale non possa essere letta attraverso quella che è un'esigenza specifica della città di Napoli. Più di un comune ha sicuramente attivato le procedure dell'articolo 6: da questo punto di vista, se deve ritenersi deprecabile il sistema di intervento con decreto-legge, altrettanto perverso è apportare modifiche alla normativa in corso d'opera. Ove si procedesse in tal senso si determinerebbe infatti una sperequazione tra il comune di Napoli, che oltre a procedure agevolate disporrebbe anche di finanziamenti, e gli altri comuni. Conclusivamente, ritiene necessario verificare, tramite l'ANCI, quanti comuni siano interessati alla procedura dell'articolo 6, sopprimendo per il momento il comma 3 dello stesso.

Sauro TURRONI (gruppo misto) ritiene che il comma 2 dell'articolo 6 tratti il piano di recupero come una concessione edilizia accelerata, facendo venir meno le garanzie previste dalla legge n. 457. Allora, ammesso anche che si voglia permettere al sindaco di procedere con ordinanza all'individuazione delle zone di recupero, ciò che è più grave è che, ai sensi del comma 2, ai cittadini non sia permesso di intervenire sulla approvazione dei progetti. Ribadisce che la legge n. 457 aveva identificato uno strumento che permetteva la salvaguardia di tutti gli interessi in campo.

Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) comprende le perplessità manifestate, ma non può non ribadire che, se esse valgono per la generalità dei comuni, devono valere anche per il comune di Napoli la cui situazione, pur particolare, non è tale da giustificare deroghe. Per altro, non ritiene che così facendo si modifichi la legge n. 142 del 1990: semmai, si individua una procedura che ne permette l'applicazione.

Tommaso FOTI (gruppo alleanza nazionale) evidenzia che, se è vero che l'articolo 7 si collega all'articolo 6, è anche vero che quest'ultimo ha una sua ratio. Peraltro, la formulazione dello stesso rileva una certa leggerezza: come si fa, infatti, a prevedere il potere di ordinanza, che di per sé è contingibile e motivato, se poi si richiama la procedura dell'articolo 28 della legge n. 457 del 1978 che può durare fino a tre anni? Quindi, se si vuole conservare l'articolo in questione, lo si deve riscrivere in maniera fattibile. Da parte sua, ritiene che sia opportuno sopprimerlo ed eventualmente riferire le sue disposizioni all'articolo 7.

Alfredo ZAGATTI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) è aperto all'idea di riferire le disposizioni dell'articolo 6 solo al comune di Napoli: tuttavia, la considerazione che anche altri comuni possano aver applicato quelle procedure lo induce a ritenere opportuno, per il momento, limitarsi solo alla soppressione del suo comma 3. Comprende le perplessità del deputato Turroni, pur facendo notare che si parla solo di edifici pericolosi e non di interventi di recupero generale nei centri storici.

Sauro TURRONI (gruppo misto) riformula il proprio emendamento 6.2, limitandolo alla soppressione dell'articolo 6.


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Previo parere contrario del relatore e del Governo, la Commissione respinge l'emendamento Turroni 6.2 nella nuova formulazione approvando, di seguito, l'emendamento Calimani 6.1: sono pertanto preclusi gli emendamenti Parolo 6.3 e 6.4.

Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) invita all'approvazione del suo articolo aggiuntivo 6.02.

Alfredo ZAGATTI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) preannuncia il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo Parolo 6.02, ritenendo che debbano essere le regioni a decidere quali sono le priorità.

Domenico IZZO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, fa presente che il parere favorevole espresso nella scorsa seduta era supportato dalla considerazione che non sembra opportuno prevedere norme di finanziamento solo in relazione agli interventi da realizzare nella città di Napoli.

Dopo che Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) ha fatto presente che nell'articolo aggiuntivo le parole: «mettono a disposizione dei» potrebbero essere sostituite dalle parole: «possono destinare ai», Alfredo ZAGATTI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) fa rilevare che questa possibilità già esiste.

Lucio TESTA (gruppo rinnovamento italiano) fa presente che la programmazione dei finanziamenti pubblici ha diversi passaggi, tra cui quello decisivo della regione. Si potrebbe allora solo individuare un criterio di priorità per il recupero degli edifici preesistenti.

Roberto Maria RADICE (gruppo forza Italia) evidenzia che il suo gruppo è favorevole all'articolo aggiuntivo Parolo 6.02 in quanto l'indirizzo nazionale deve essere di programmazione e in questo senso si muove l'articolo aggiuntivo in questione.

Fabio CIANI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) condivide la ratio del recupero dei centri storici ma non ritiene condivisibile che si dia la priorità assoluta agli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, discriminando così i comuni che hanno seguito la procedura ordinaria.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, evidenziato che la materia è delegata alle regioni, fa presente che, se si fa riferimento solo agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, ai quali peraltro si dà priorità rispetto agli altri interventi, si contraddice l'esigenza di recupero generale. Si potrebbero allora sopprimere, nel primo comma, le parole da: «Ai fini» fino a «articolo 6, comma 1», nonché l'ultimo periodo.

Domenico IZZO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, ritiene che, ferma restando la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1, le parole «degli edifici individuati con le modalità di cui» potrebbero essere sostituite dalle seguenti: «degli edifici dei centri storici individuati anche con le modalità di cui».

Lucio TESTA (gruppo rinnovamento italiano) è contrario a che norme così importanti, riferite all'utilizzo di finanziamenti pubblici per il recupero del preesistente, possano «attaccarsi» a norme specifiche.

Luisa DE BIASIO CALIMANI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) evidenzia che, se le regioni possono già destinare i fondi relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica al recupero di edifici, l'articolo aggiuntivo in esame non serve. Se, invece, ciò non è già contemplato, si deve ragionare in termini di possibilità e non di obbligo per le regioni; deve essere altresì soppresso l'ultimo periodo del comma 1.


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Cesidio CASINELLI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), ricordando la sua contrarietà sull'articolo 6, che non tutela i diritti dei proprietari, ritiene non accettabile che con l'articolo aggiuntivo in esame si dia la possibilità alle ordinanze del sindaco di usufruire di finanziamenti regionali. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Walter DE CESARIS (gruppo rifondazione comunista-progressisti), ritenendo che già con l'articolo 6 si sia già fatta una operazione non congrua, preannuncia il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo Parolo 6.02, motivato dal fatto che non si ritiene condivisibile che temi di grande complessità si affrontino in contesti non adeguati.

Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) accetta le modifiche proposte dal relatore, riformulando conseguentemente il proprio articolo aggiuntivo 6.02.

Alfredo ZAGATTI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) preannuncia il voto contrario sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo.

Il sottosegretario Gianni MATTIOLI ritiene che l'articolo aggiuntivo Parolo 6.02 abbia un senso solo se non si apportano modifiche. Le correzioni proposte lo rendono infatti di difficile comprensione. Dal momento che si tratta di una materia affrontata dal decreto-legge concernente l'edilizia residenziale, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo stesso.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Parolo 6.02 nella nuova formulazione.

Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) ritira il proprio emendamento 7.1. Intervenendo quindi sul proprio emendamento 8.1, invita alla approvazione dello stesso che prevede la soppressione dell'articolo 8, necessitata dall'esigenza di non provocare ulteriori disastri finanziari. L'articolo propone infatti la proroga del commissario ad acta nominato per la definizione delle controversie insorte in ordine ai progetti speciali e alle opere trasferite a seguito della soppressione dell'Agenzia per il Mezzogiorno. Ricordato che nella XII legislatura era stata presentata una proposta di inchiesta parlamentare sulla questione, volta ad accertare tra l'altro l'entità del contenzioso, che sembrerebbe ammontare a più 20 mila miliardi, fa presente che il commissario non deve produrre alcuna documentazione contabile se non alla fine del mandato, che potrebbe avvenire molto in là del tempo. Peraltro, costui agisce in piena discrezionalità, secondo una procedura non degna di uno Stato che intende esercitare il controllo sull'utilizzo dei fondi.

Dopo che il sottosegretario Gianni MATTIOLI ha ribadito il parere contrario del Governo sull'emendamento Parolo 8.1, la Commissione respinge l'emendamento stesso e, di seguito, l'emendamento Parolo 8.2.

Domenico IZZO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento Parolo 8.3, che genererebbe un appesantimento procedurale.

Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) ritiene che, non condividendo l'esigenza di far presentare al commissario rendiconti semestrali, la maggioranza si assume una grave responsabilità.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, rilevato che l'operatività del commissario è prorogata dal decreto in esame al 31 dicembre 1996 evidenzia che l'emendamento Parolo 8.3 avrebbe senso solo se il Governo intendesse differire ulteriormente tale termine.

Il sottosegretario Gianni MATTIOLI, fatto presente che il Governo non ha alcuna intenzione di prevedere ulteriori


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proroghe, rileva che il parere favorevole espresso nella scorsa seduta derivava alla volontà, manifestata anche in sede di esame del decreto concernenti interventi di protezione civile, di garantire la massima trasparenza. Tuttavia, considerato che, fermo il termine del 31 dicembre 1996, l'emendamento non avrebbe più senso, invita al ritiro dello stesso.

Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) non accede all'invito al ritiro, ritenendo che l'emendamento proponga una disposizione di principio.

La Commissione respinge l'emendamento Parolo 8.3.

Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) ritira il proprio emendamento 8.11.

Il sottosegretario Gianni MATTIOLI, intervenendo sull'emendamento relatore 8.9, fa presente che le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8 sono state proposte dal Ministero dell'industria. Sull'emendamento proposto dal relatore, che ad esse fa riferimento, occorre pertanto il parere delle Commissioni industria e bilancio.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, fa presente che prima dell'esame da parte dell'Assemblea la Commissione bilancio esprime il proprio parere sul testo come modificato dagli emendamenti approvati. Chiede quindi al rappresentante del Governo quale sarebbe la sua posizione ove il parere della Commissione bilancio fosse favorevole.

Domenico IZZO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, evidenziato che ha già accertato la disponibilità di fondi ex legge n. 341 del 1985, fa presente che l'aumento proposto servirebbe al completamento della superstrada Nerico-Baraggiana-Basentana, per la quale sono già stati spesi 300 miliardi e che necessita ancora di un limitato intervento per poter essere utilizzata. Invita quindi all'approvazione del proprio emendamento.

Il sottosegretario Gianni MATTIOLI evidenzia che è in corso l'acquisizione dei pareri da parte dei Ministeri dell'industria e del tesoro. Invita quindi al ritiro dell'emendamento, esprimendo viceversa parere contrario.

Domenico IZZO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, ritira il proprio emendamento 8.9.
Intervenendo quindi sull'emendamento Turroni 8.8, chiede al Governo di fornire i chiarimenti richiesti nella precedente seduta.

Il sottosegretario Gianni MATTIOLI, fatto presente che non si è stati in grado di effettuare la richiesta ricognizione, propone, al posto della soppressione delle parole «in regime di concessione», la loro sostituzione con le parole «anche in regime di concessione, qualora le stesse siano previste nella relativa convenzione in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Sauro TURRONI (gruppo misto) evidenzia che la volontà sottesa all'emendamento è quella di non concedere nuove concessioni.
Peraltro, ove l'emendamento venisse approvato, non si pregiudicherebbe tutto ciò che è stato affidato. Viceversa, con la modifica proposta dal sottosegretario si verificherebbe la situazione, già verificatasi per gli interventi a Venezia, di concessioni affidate le opere relative alle quali non sono mai partite.

Lucio TESTA (gruppo rinnovamento italiano) ritiene che per ciò che è stato affidato si debba procedere, indipendentemente dalla modalità di affidamento.

Fabio CIANI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) fa presente che la soppressione proposta dall'emendamento Turroni 8.8 non esclude il regime di concessione:


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semplicemente, non si obbliga a ricorrere allo stesso.

Dopo che Domenico IZZO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, si è espresso favorevolmente sull'emendamento Turroni 8.8, e che il sottosegretario Gianni MATTIOLI ha espresso parere contrario, la Commissione approva l'emendamento stesso.
È pertanto precluso l'emendamento Parolo 8.4.

Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) invita all'approvazione del proprio emendamento 8.5, ritenendo perlomeno doveroso fornire una conoscenza dello stato di attuazione degli interventi prima di erogare nuovi finanziamenti. Viceversa, non si garantirebbe la trasparenza.

Domenico IZZO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, ritiene che l'emendamento comporti valutazioni talmente lunghe che difficilmente i fondi potrebbero venire erogati. Ritiene peraltro difficile procedere ad una analisi dello stato analitico di tutti gli interventi realizzati.

Lucio TESTA (gruppo rinnovamento italiano) ritiene che, allo scopo, l'assistenza potrebbe essere fornita dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) è disponibile a prevedere un termine più ampio per la ricognizione richiesta dall'emendamento.

Cesidio CASINELLI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ritiene che, ove una procedura di tal genere venisse prevista per il caso in esame, la stessa dovrebbe essere prevista in tutti i casi similari.

Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) fa presente di aver acquisito proprio questa mattina la relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 102 del 1990 per la Valtellina, legge peraltro mai rifinanziata. Ritiene quindi che non si possano usare due pesi e due misure.

Alfredo ZAGATTI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) fa presente che un conto è predisporre una relazione svincolata da ulteriori adempimenti, altro subordinare gli adempimenti stessi alla predisposizione di una relazione. Ove il Governo fosse in grado di farlo non avrebbe peraltro alcuna obiezione, purché la norma fosse prevista in generale per tutti i tipi di intervento.

Lucio TESTA (gruppo rinnovamento italiano) ritiene che l'elenco di cui all'emendamento 8.5 potrebbe essere «asciugato», per non penalizzare la realizzazione degli interventi.

Sauro TURRONI (gruppo misto) condividendo la sostanza dell'emendamento 8.5, ritiene che lo stesso possa essere modificato prevedendo che la pubblicazione dello stato di fatto degli interventi realizzati non sia condizione per l'erogazione dei fondi.

Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) non accoglie le proposta di modifica avanzata.

Il sottosegretario Gianni MATTIOLI ritiene ragionevole la proposta avanzata dal deputato Testa.

Domenico IZZO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), relatore, evidenzia che per tutta una serie di casi esaminati dal decreto la Commissione si è ispirata al principio di non definire norme di carattere generale legandole a esigenze di carattere specifico. Ritenendo che la questione debba essere affrontata con un disegno di legge ad hoc, per noii penalizzare la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto, invita il Governo a rivedere il parere espresso.


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Paolo RUSSO (gruppo forza Italia) concorda con il relatore. Il principio sotteso all'emendamento è infatti giusto, ma deve valere in linea generale. Ritiene opera proditoria da parte del Governo esprimere un parere favorevole che forse tende in realtà a bloccare la realizzazione di ogni opera.

Il sottosegretario Gianni MATTIOLI non capisce come si possa giudicare proditoria una posizione favorevole a che si richieda alla pubblica amministrazione un minimo di limpidezza.

Dopo che vari deputati hanno fatto presente che appare difficile pensare che si possa predisporre la relazione richiesta dall'emendamento quando, per esempio, non si è stati in grado di operare la richiesta ricognizione sullo stato delle concessioni, il sottosegretario Gianni MATTIOLI fa presente che sarà sua cura adoperarsi per garantire nel futuro il migliore funzionamento della Amministrazione dei lavori pubblici.

Ugo PAROLO (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) procede quindi al ritiro del proprio emendamento 8.5.

La Commissione respinge l'emendamento Parolo 8.6, approva l'emendamento relatore 8.10 e respinge l'emendamento Parolo 8.7.
Delibera quindi di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento come modificato, deliberando altresì di richiedere che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente.

Il PRESIDENTE si riserva la nomina dei componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13,50.