Scheda di sintesi
Accordo
di Schengen
Il 14 giugno 1985 la Francia, la Germania ed i tre Paesi del Benelux hanno concluso
l'Accordo di Schengen, relativo alla creazione di uno spazio comune, attraverso la
progressiva eliminazione dei controlli, al passaggio delle loro frontiere comuni, sia
delle merci che delle persone. L'Accordo è stato poi firmato da Italia, Spagna,
Portogallo, Grecia, Austria e, nel dicembre 1996 da Danimarca, Finlandia e Svezia. Nel
dicembre 1996 la Norvegia e l'Islanda hanno firmato un Accordo di cooperazione che ha
conferito a questi due paesi lo status di membri associati (tali Stati non fanno infatti
parte dell'Unione europea). Non hanno aderito all'Accordo di Schengen il Regno unito e
l'Irlanda. A partire dal 26 marzo 1995 l'accordo di Schengen è diventato operativo
in sette paesi dell'Unione europea: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda,
Spagna, e Portogallo. Per quanto attiene l'Italia e l'Austria, la Convenzione è stata
messa in applicazione a partire dal 26 ottobre 1997 mentre la Grecia è ancora in una
situazione di "parziale operatività" (vedi quadro riassuntivo).
L'Accordo prevede misure a breve termine e misure a lungo termine.
Le prime hanno carattere amministrativo-organizzativo e non comportano modifiche alle
leggi nazionali, le seconde sono dirette ad introdurre innovazioni di maggior rilievo a
livello nazionale. Tra le misure a breve termine, sono comprese le modalità da applicare
per un alleggerimento dei controlli alle frontiere, per la semplificazione dello
scorrimento del traffico frontaliero, per l'unificazione dei controlli da parte di due
Stati confinanti, per la facilitazione del sistema dei trasporti di merci alle frontiere
stesse.
Le seconde sono dirette a consentire la creazione di un'area omogenea, delimitata verso
l'esterno anzitutto da condizioni omogenee di sicurezza, come presupposto per l'abolizione
interna dei controlli. Tali obiettivi devono essere perseguiti attraverso una serie di
impegni tra i Paesi firmatari, che, per la realizzazione dell'Accordo, hanno pertanto
approvato anche una Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen.
-
- Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen
- La Convenzione, firmata il 19 giugno 1990, si compone di 142 articoli, che riguardano
sostanzialmente i seguenti settori:
- 1. soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone;
- 2. cooperazione tra polizie e cooperazione giudiziaria in materia penale e di
estradizione;
- 3. creazione di un sistema di scambio di informazioni denominato SIS (Sistema
informativo Schengen) e protezione di dati personali;
- 4. trasporto e circolazione di merci.
- L'intervento dei singoli Paesi firmatari in questi settori è richiesto dalla natura
stessa dell'Accordo di Schengen, in quanto è chiaro che la libera circolazione delle
persone e delle merci non può basarsi solamente sulla soppressione dei controlli alle
frontiere, che ancora oggi costituiscono un filtro efficace contro il traffico di droga,
l'immigrazione illegale, la grande criminalità e il terrorismo. Per questi motivi, gli
Stati di Schengen si impegnano, con la Convenzione applicativa, ad adottare una serie di
"misure di accompagnamento", necessarie per giungere a conciliare libertà e
mantenimento della sicurezza dei cittadini.
- La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen è entrata in vigore il 1°
settembre 1993 ed è stata messa in applicazione il 26 marzo 1995.
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- Posizione dell'Italia: entrata in vigore dei principi di
Schengen
- Come è noto, l'Italia, pur avendo ratificato già dal 1993 (legge 30 settembre 1993, n. 388) l'Accordo e la
Convenzione, non poteva ancora far parte, a livello operativo, del sistema di Schengen,
(entrato in vigore il 26 marzo 1995). A tale riguardo l'Italia presentava infatti ancora
problemi di natura sia politica sia organizzativa:
1. Anzitutto, la mancata approvazione, da parte del Parlamento, di una legge sulla
protezione dei dati personali. La Convenzione applicativa dell'Accordo prevede infatti
all'articolo 117 che ogni
Paese firmatario si impegni a introdurre al proprio interno delle disposizioni necessarie
per raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale almeno uguale a
quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio
1981. Tale Convenzione, la cui ratifica è stata autorizzata dalle Camere ormai dal 1989,
con la legge n. 98/1989, non aveva ancora completato il proprio iter di deposito degli
strumenti di ratifica, poiché l'Italia non aveva ancora adempiuto all'impegno, previsto
inderogabilmente dalla stessa Convenzione, di adottare una disciplina nazionale sulla
tutela dei dati informatici; con l'approvazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675
recante Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, questo ostacolo è stato rimosso.
2. La seconda debolezza italiana riguardava la partecipazione al sistema d'informazione
Schengen (SIS). L'articolo 92
della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen prevede infatti che sia creato
un sistema comune d'informazione costituito da una Sezione nazionale, istituita presso
ciascun Stato e incaricata di istituire e gestire una archivio di dati su base nazionale,
e da una Unità di supporto tecnico con sede a Strasburgo e con il compito di gestire un
archivio di dati con il quale sia garantita l'identità e quindi l'omogeneità degli
archivi nazionali mediante la trasmissione in linea delle informazioni. Il SIS ha
l'obiettivo di garantire, grazie ai dati disponibili per il suo tramite, la sicurezza e
l'ordine pubblico ed altresì l'attuazione delle disposizioni della Convenzione
nell'ambito della circolazione delle persone; Per quanto riguarda l'Italia, terminata una
prima fase di sperimentazione denominata "data loading test" per
verificare la congruità e la compatibilità del sistema nazionale con quello centrale di
Strasburgo sul piano esclusivamente tecnico, è stata completata la fase di caricamento
dei dati dei paesi tra i quali gli accordi di Schengen sono già operativi nel SIS
nazionale.
- Lo sforzo compiuto dall'Italia per adeguarsi alle condizioni imposte da Schengen venne
riconosciuto a Lisbona nella riunione del Comitato esecutivo del 24 giugno 1997, durante
la quale fu confermata come data per l'integrazione piena dell'Italia nel Sistema di
informazione Schengen quella del 26 ottobre 1997.
- Aderendo ad una richiesta degli altri Stati, l'Italia aveva acconsentito nella riunione
dello stesso Comitato esecutivo tenutasi nel Lussemburgo nel dicembre 1996 ad integrarsi
nel Sistema Schengen insieme all'Austria e alla Grecia. In tale occasione fu però
precisato - e successivamente confermato a Lisbona nell'aprile 1997 - che l'Italia sarebbe
entrata improrogabilmente nell'area Schengen il 26 ottobre 1997, anche in via prioritaria
rispetto ad Austria e Grecia, prescindendo così dalle eventuali difficoltà che si
fossero presentate per l'integrazione di questi altri due Paesi.
- Nella riunione del Comitato esecutivo del 24 giugno 1997, la Presidenza portoghese
riconobbe - come già precisato - il processo di adeguamento compiuto dall'Italia
confermando così l'ingresso della stessa nel Sistema Schengen a partire dal 26 ottobre
sotto il profilo dell'integrazione nel SIS.
- Dubbi, invece, emersero da parte delle delegazioni degli altri Stati (soprattutto
tedesca e olandese) sul rispetto delle condizioni relative ad un controllo e ad una
sorveglianza efficaci alle frontiere esterne in Italia. Si giunse così ad una soluzione
di compromesso rinviando ad una successiva riunione del Comitato esecutivo (prevista per
il 7 ottobre 1997) la decisione del Comitato sull'ingresso dell'Italia nel Sistema
Schengen a partire dal 26 ottobre, anche sotto l'aspetto delle infrastrutture aeroportuali
e del controllo delle frontiere esterne. Al fine di poter rispettare la scadenza
prefissata (26 ottobre) il 17 luglio 1997 si è tenuto ad Innsbruck un vertice dei Capi di
Governo dell'Italia, della Germania e dell'Austria per predisporre le modalità definitive
dell'abolizione dei controlli di frontiera.
- Nella riunione del 7 ottobre 1997
il Comitato esecutivo, prendendo atto degli ulteriori progressi compiuti, ha deliberato
l'ingresso dell'Italia nello spazio Schengen per il 26 ottobre dello stesso anno. A
decorrere da tale data l'Italia partecipa pienamente all'intera normativa Schengen e, in
conformità di singole intese bilaterali, non vengono più effettuati negli aeroporti i
controlli dei passaporti per i voli in provenienza e a destinazione dell'Italia. La
soppressione dei controlli alle frontiere terrestri e marittime, iniziata il 26 ottobre
1997, si è conclusa il 31 marzo 1998, di comune accordo tra gli Stati confinanti
interessati, a seguito di una fase iniziale di transizione.
- Nel frattempo, il 1° settembre 1997, è entrata in vigore la Convenzione tra i quindici
paesi membri della UE relativa alla determinaziome dello Stato responsabile dell'esame di
una richiesta d'asilo. Tale Convenzione, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, sostituisce la normativa Schengen per
quanto riguarda le richieste d'asilo.
- Strutture di controllo
Situazione precedente all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam
Per dare seguito alle misure previste dalla Convenzione di applicazione, gli Stati
firmatari avevano dato vita, secondo quanto previsto dagli articoli 131-133 della Convenzione, ad un Comitato
esecutivo, all'interno del quale ogni Paese ha diritto ad un seggio. Il Comitato,
composto, a seconda della volontà degli Stati, da un rappresentante dei Ministeri degli
Esteri, Interno o Giustizia, si riuniva generalmente due volte ogni sei mesi. La
Presidenza era esercitata a rotazione per un periodo di sei mesi, anche se, sulla base di
accordi tra Stati, era possibile che essa durasse anche un anno. Il Comitato esecutivo,
sulla base di un proprio regolamento interno, decideva all'unanimità e, su richiesta del
rappresentante di una parte contraente, poteva rinviare la decisione definitiva
riguardante un progetto di decisione.
Esisteva, inoltre, un Gruppo centrale, formato da rappresentanti degli Stati
membri, che teneva riunioni mensili, con il compito di preparare i lavori del Comitato
esecutivo e dal quale dipendeva un apposito Comitato di orientamento SIS.
Infine, il Comitato esecutivo aveva creato una serie di Gruppi di lavoro, composti
da rappresentanti delle amministrazioni delle Parti contraenti, per facilitare ed
istruire, da un punto di vista tecnico, le decisioni del Comitato nei diversi settori
strategici dell'Accordo (Gruppo Stupefacenti, Gruppo Trattati, Gruppo SIS, Gruppo Asili e
Gruppo Visti).
Con il compito di verificare la corretta esecuzione delle disposizioni della Convenzione
per quanto riguarda l'unità di supporto tecnico del sistema informativo Schengen (SIS)
era stata inoltre istituita l'Autorità di controllo comune, con competenze
più generali anche in materia di protezione dei dati. Tale organo si compone di due
rappresentanti di ogni singola autorità di controllo nazionale. L'Autorità di controllo
comune è stata insediata a partire dal 26 marzo 1995, data a partire dalla quale la
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ha avuto applicazione. Occorre
peraltro ricordare che, al fine di creare un centro di coordinamento che garantisse
l'osservanza delle regole in materia di protezione dei dati in occasione del loro
progressivo inserimento nel SIS da parte di alcuni Stati, un'Autorità di
controllo comune provvisoria era stata insediata già a partire dal 1992. Tale organo
di carattere provvisorio ha svolto delle funzioni preparatorie a quelle attribuite
all'Autorità di controllo comune ufficiale. L'Autorità di controllo comune oltre al
compito di sorveglianza sull'Unità di supporto tecnico, svolge un ruolo di consulenza e
di armonizzazione delle prassi e delle dottrine nazionali nell'ambito del funzionamento
del Sistema informativo Schengen. L'Autorità di controllo comune è dotata di un proprio
regolamento interno ed elegge al suo interno un Presidente e un vicepresidente.
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- Situazione successiva all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam
Con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam ed in particolare dell'allegato Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen
nell'ambito dell'Unione Europea, le disposizioni dell'acquis di Schengen sono state
ripartite tra il primo ed il terzo pilastro, e sono intervenuti anche alcuni mutamenti
nelle strutture che erano nate con la cooperazione Schengen.
In particolare il Comitato esecutivo è stato sostituito dal Consiglio ed i gruppi di
lavoro Schengen sono divenuti gruppi di lavoro interni al Consiglio.
La stessa Autorità Comune di Controllo continua ad esistere come "autorità
indipendente", ma è di fatto alle dipendenze del Consiglio.
- Comitato parlamentare di controllo
- Il Comitato parlamentare di controllo è stato istituito con L. 30 settembre 1993, n. 388,
che ha ratificato l'accordo di Schengen, nonché la Convenzione di applicazione
dell'accordo medesimo. Esso è composto da 10 deputati e 10 senatori nominati dai
Presidente delle due Camere, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari, ed ha il compito generale di "esaminare l'attuazione ed il
funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen".
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- Compito consultivo ex art. 18 della Legge istitutiva
- Il compito essenziale del Comitato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 18, è
tuttavia quello di esaminare i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti
innanzi al Comitato esecutivo. A tal fine, per il tramite del rappresentante italiano, che
chiede il rinvio della decisione ex articolo 132 della Convenzione, il Comitato esamina il progetto di decisione ed
esprime, entro quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio parere vincolante. Tali
attribuzioni consentono pertanto al Parlamento, per il tramite del Comitato parlamentare,
di intervenire nei processi decisionali di Schengen che riguardino espressamente l'Italia
e favoriscono un controllo specifico dell'organo sui provvedimenti adottati dal Comitato
esecutivo, nella fase ascendente del processo decisionale.
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- Relazione annuale del Governo
- Oltre a questo compito, la legge istitutiva del Comitato parlamentare prevede l'obbligo
per il Governo di riferire annualmente al Comitato stesso sull'attuazione della
Convenzione. Anche tale previsione normativa si inserisce nei generali poteri ispettivi
del Comitato e costituisce un punto di riferimento importante dell'attività del Comitato
stesso.
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- Funzioni conoscitive (audizioni e richiesta di informazioni)
- Altri compiti, pur non espressamente previsti dalla L. 388/1993, possono essere
attribuiti al Comitato. In primo luogo, non si può non considerare la possibilità, per
il Comitato, di procedere all'acquisizione di notizie, informazioni e documenti dalle
Amministrazioni dello Stato (ex art. 143, comma 1-2-3 del regolamento della Camera),
concernenti gli argomenti collegati al processo di Schengen. In tal senso, il Comitato
potrà non soltanto richiedere atti ai Ministri competenti, ma anche chiedere l'intervento
dei Ministri o dei dirigenti preposti a settori di pubblica amministrazione, per avere
chiarimenti "su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia
di loro singola competenza" (art. 143, comma 2, reg. Camera).
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- Funzioni conoscitive (indagini conoscitive)
- L'articolo 144 del regolamento della Camera consente poi al Comitato di disporre, nelle
materie di sua competenza, "indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie,
informazioni e documenti". L'importanza e la delicatezza della funzione riconosciuta
al Comitato spiegano la decisione di avviare, con deliberazione del 17 aprile 1997,
un'indagine conoscitiva sullo stato di applicazione in Italia della Convenzione di
Schengen, e, in data 7 ottobre 1998, un'indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis
di Schengen nell'Unione europea.
Funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità
Nazionale EUROPOL
- Il 17 marzo 1998 la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge
di ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia
(EUROPOL) e del Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale,
della medesima Convenzione, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee (legge n. 93 del 23/3/98). L'articolo 6 del provvedimento ha attribuito al
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, le funzioni di vigilanza
sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL. La determinazione delle modalità concrete
di esercizio di questa funzione di vigilanza è demandata al regolamento interno del
Comitato. E' altresì previsto che al Comitato Schengen sia trasmessa annualmente dal
Governo una relazione sull'attuazione della Convenzione.