Comitato parlamentare Schengen-Europol
Decreto Istitutivo
dell'Unità Nazionale Europol
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
VISTA la legge 1 aprile 1981, n.121 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il proprio decreto del 16 ottobre 1984 - e successive modificazioni ed integrazioni - con cui, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stati determinati il numero e le competenze degli Uffici, dei servizi e delle Divisioni in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché i relativi livelli dirigenziali.
VISTO il proprio decreto di concerto con il Ministro del Tesoro in data 22 marzo 1994, con il quale si istituisce, tra laltro nellambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Divisione SIRENE quale struttura nazionale di collegamento nellambito del sistema di cooperazione Schengen;
VISTO larticolo 4, comma 6, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, che demanda al Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale, la funzione di collegamento tra la Direzione Investigativa Antimafia e le altre strutture investigative delle Forze di Polizia.
VISTI gli art 4,comma 6, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, che demanda al Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza . Direttore Centrale della Polizia Criminale, la funzione di collegamento tra la Direzione Investigativa Antimafia e le altre strutture investigative delle Forze di Polizia;
VISTI gli articoli K.1.9 e K.3, paragrafo 2 del titolo VI del trattato sullUnione europea del 7 febbraio 1992;
VISTA lAzione Comune, relativa allUnità Droghe di Europol, adottata dal Consiglio dellUnione europea il 10 marzo 1995;
VISTI, in particolare, gli articoli 2 e 3, comma 2 della citata Azione Comune concernenti, rispettivamente, gli obiettivi e l'estensione dei settori di cooperazione della menzionata Unità Droghe di Europol e la previsione di autorità centrali nazionali negli Stati membri;
VISTI gli articoli 1 e 4 della Convenzione Europol, basata sullarticolo K.3 del titolo VI del trattato sullUnione europea, firmata il 26 luglio 1995, che prevedono la costituzione, in ciascuno Stato membro, di una Unità nazionale incaricata di gestire i collegamenti tra Europol ed i servizi nazionali competenti;
VISTO l'articolo 45, comma 6, della Convenzione Europol che prevede, in attesa dell'entrata in vigore della stessa, l'adozione, da parte degli Stati membri, nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali, di tutte le misure preparatorie necessarie allavvio delle attività di Europol;
RITENUTA, pertanto la necessità di costituire una Unità nazionale per lo svolgimento dei compiti a questa devoluti dallAzione Comune e dalla Convenzione;
SENTITI i Ministri della Difesa e delle Finanze;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo 1
Presso lUfficio del Vice Direttore della Pubblica Sicurezza-Direttore Centrale della Polizia Criminale è istituita lUnità Nazionale Europol.
Articolo 2
L'Unità nazionale di cui all'articolo 1 è l'unico organo di collegamento tra Europol e le competenti strutture italiane di polizia, per la gestione dei reciproci flussi informativi secondo la legislazione nazionale.
Articolo 3
L'Unità Nazionale Europol provvede ad esercitare i compiti individuati dall'articolo 3 dell'Azione Comune, nonché dalla Convenzione Europol ed in particolare, dall'articolo 4 di tale Convenzione.
Articolo 4
L'Unità Nazionale - Europol, articolata in sezioni, è di 1ivello divisionale. A questa è preposto, con possibilità di alternanza nell'Incarico, un Primo Dirigente della Polizia di Stato o un Ufficiale di grado equivalente dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza, in possesso di adeguati requisiti professionali riferiti ai settori della cooperazione internazionale di polizia nonché alla conoscenza di lingue estere e delle applicazioni informatiche.
Articolo 5
All'Unità Nazionale Europol sono assegnati, in prima attuazione secondo i contingenti indicati nella tabella allegata, Funzionari del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato ed Ufficiali di grado non superiore a Tenente Colonnello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo dello Guardia di Finanza, non è personale di tali Forze di polizia di qualifica e gradi non direttivi. Alla stessa Unità può essere assegnato personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione Civile dellInterno.
Articolo 6
Al fine di assicurare i1 costante collegamento con Europol oltre il limite dellorario di ufficio, dovranno essere previsti turni di reperibilità del personale assegnato all'Unità Nazionale Europol.
Articolo 7
Attese le previsioni recate dall'Azione Comune e dalla Convenzione Europol circa la responsabilità di ciascuno Stato membro in materia di controllo dei propri Ufficiali di collegamento ed il legame operativo tra gli stessi e le Unità nazionali, gli Ufficiali di collegamento italiani. inviati allAja presso Europol operano alle dipendenze dell'Unità Nazionale Europol.
Articolo 8
Per agevolare l'espletamento dei suoi compiti assicurando, nel contempo, la rapidità dei flussi informativi, l'Unita Nazionale Europol è collegata con il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno.
Articolo 9
L'Unità Nazionale Europol è dotata dei mezzi tecnici ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività di sua competenza.
Articolo 10
Un consigliere ministeriale aggiunto presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale assicura il coordinamento l'Unità Nazionale Europol e la Divisione SIRENE, istituita con il decreto interministeriale de1 22 marzo 1994- citato in premessa. A tal fine sovrintende sull'organizzazione e sull'attività dei suddetti uffici, formulando proposte per il migliore assolvimento dei compiti da parte degli stessi.
Articolo 11
Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è incaricato dell'attuazione del presente decreto, che sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo.