Comitato parlamentare Schengen-Europol
Art. 1
Norme applicabili
Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attribuzioni conferite dalla legge di ratifica della Convenzione EUROPOL 23 marzo 1998, n. 93 al Comitato Parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, di cui allarticolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388.
Art. 2
Nuova denominazione
Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 1 assume la nuova denominazione: "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol".
Art. 3
Ufficio di Presidenza
LUfficio di Presidenza è composto dal Presidente del Comitato, che lo presiede, da un Vicepresidente e da un Segretario.
Il Presidente può invitare alle riunioni dellUfficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi.
LUfficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è sempre convocato quando si tratta di decidere lorganizzazione ed il calendario dei lavori.
Nei casi di motivata necessità ed urgenza il Presidente esercita i poteri spettanti allUfficio di Presidenza, a cui riferisce nella seduta successiva.
Art. 4
Organizzazione dei lavori
Il Comitato può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più sottocomitati, nominati dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, tenendo conto della rappresentatività dei gruppi in seno al Comitato.
Art. 5
Attività del Comitato
Il Comitato esamina le relazioni presentate dal Governo ai sensi dellarticolo 6, comma 2 della legge di ratifica 23 marzo 1998, n. 93.
Può procedere ad audizioni di Ministri, dirigenti e rappresentanti di organismi, amministrazioni pubbliche e autorità indipendenti in relazione alle materie di propria competenza.
Ha inoltre facoltà di chiedere, informato il Ministro competente, lintervento dei dirigenti assegnati allUnità nazionale EUROPOL, nonché degli ufficiali di collegamento di cui allarticolo 5 della Convenzione EUROPOL al fine di acquisire informazioni e chiarimenti sulla loro attività.
Può altresì promuovere, informandone i Presidenti delle Camere, incontri con i componenti del Consiglio di amministrazione, con il direttore, con il controllore finanziario e con i componenti del Comitato finanziario di cui all'articolo 27 della Convenzione EUROPOL.
Può promuovere, informandone i Presidenti delle Camere, incontri con le competenti Commissioni del Parlamento europeo ovvero con suoi singoli componenti.
Art. 6
Svolgimento e pubblicità dei lavori
Delle sedute del Comitato si redige il processo verbale. E pubblicato altresì un resoconto sommario. Il Presidente può disporre, su richiesta dellUfficio di Presidenza, che per determinate sedute sia redatto e pubblicato il resoconto stenografico.
Il Comitato può disporre che la stampa e il pubblico possano essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Art. 7
Segretezza dei lavori
Art. 8
Relazioni al Parlamento
Il Comitato riferisce al Parlamento ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Art. 9
Nomine di consulenti ed esperti
Nelle materie che hanno uno specifico contenuto tecnico, in particolare sotto il profilo informatico e di sicurezza, il Comitato può avvalersi, per il migliore espletamento della sua attività, di consulenti tecnici sempre che tali competenze non siano reperibili presso le amministrazioni parlamentari ovvero di collaborazioni a tempo determinato su progetti mirati. A tal fine, il Presidente, d'intesa con i componenti dellUfficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, li designa, ne stabilisce il compenso e ne dà immediata comunicazione ai Presidenti delle Camere.
I consulenti di cui al comma 1 si impegnano ad osservare il segreto in relazione a documenti, informazioni e notizie per i quali il Comitato abbia deciso in tal senso.
I consulenti di cui al comma 1 possono altresì, su disposizione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, assistere alle sedute.
Art. 10
Modifiche al regolamento del Comitato
Le modifiche al presente regolamento possono essere sottoposte da almeno tre componenti attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo delle modifiche è approvato a maggioranza assoluta.