Comitato parlamentare Schengen-Europol

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL FUNZIONAMENTO E
LAVVENIRE DI SCHENGEN (A4-0014/97, PUNTO 50)
Il futuro di Schengen
Il Parlamento europeo,
- visto il trattato sull'Unione europea, e più in particolare il titolo VI e gli articoli
7A, 100A, 100C del trattato CE,
- visti l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e la Convenzione di applicazione degli
accordi di Schengen (CAAS) del 19 giugno 1990,
- vista la relazione annuale concernente il funzionamento della CAAS nel periodo 26 marzo
1995 - 25 marzo 1996,
- viste le proprie risoluzioni sulla libera circolazione delle persone, il terzo pilastro
e gli Accordi di Schengen,
- viste le proprie risoluzioni sulla Conferenza intergovernativa del 1996
- viste le discussioni nei parlamenti nazionali dei futuri paesi del gruppo Schengen e dei
paesi nordici dell'Unione dei passaporti,
- visto l'articolo 148 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni
(A4-0000/96),
- considerando che l'articolo 7 A del trattato CE, che prevede l'abolizione delle
frontiere interne e l'instaurazione della libera circolazione delle persone nell'UE entro
il 1° gennaio 1993, non è ancora entrato in vigore ed esprimendo preoccupazione per il
fatto che le misure di accompagnamento stanno diventando, per quanto riguarda il
Consiglio, prerequisiti essenziali per l'entrata in vigore dell'articolo 7 A,
- considerando che la maggioranza dei paesi dell'Unione europea hanno deciso in linea di
principio di abolire i controlli alle proprie frontiere interne e di adottare le
cosiddette "misure di accompagnamento" nel quadro della Convenzione di
applicazione degli accordi di Schengen,
- considerando che la Francia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della CAAS, ha
mantenuto i controlli alle frontiere interne con il Belgio e il Lussemburgo,
- considerando che è stato raggiunto un accordo sull'adesione di Danimarca, Svezia e
Finlandia all'Accordo di Schengen e che è stato concluso un accordo di cooperazione con
la Norvegia e l'Islanda,
- considerando che l'Unione dei passaporti dei paesi nordici (UNP), che è entrata in
vigore nel 1957, assicura la libera circolazione delle persone fra Danimarca, Svezia,
Norvegia, Finlandia, Islanda e le Isole Faerøer; che l'UNP si propone di abolire i
controlli di identità alle frontiere interne dei paesi nordici e disciplina alcune delle
principali questioni connesse alla libertà di circolazione e di soggiorno,
- considerando che la CAAS non contiene sufficienti garanzie in materia di controllo
parlamentare e giudiziario,
- considerando che gli Accordi di Schengen hanno durata limitata e devono essere
sostituiti da una legislazione comunitaria,
- considerando che alla Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato
sull'Unione europea non esiste un consenso per una sostanziale democratizzazione dell'iter
decisionale relativo alla realizzazione della libertà di circolazione delle persone e
alla cooperazione nei settori degli affari interni e della giustizia,
- Il funzionamento di Schengen:
- constata che i paesi del gruppo di Schengen hanno compiuto passi per garantire ai propri
abitanti sia il diritto alla libera circolazione, sia il diritto alla sicurezza; osserva
tuttavia che, a norma dell'articolo 7 A del trattato CE, la libertà di circolazione delle
persone fa parte integrante del mercato interno e delle finalità dell'Unione europea;
invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione a realizzare, tramite
metodi comunitari, la libertà di circolazione per tutti i cittadini dell'Unione e quelli
di paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione; deplora che a causa degli accordi di
Schengen vengano a crearsi nuove discriminazioni, da una parte, tra i cittadini
dell'Unione a causa della loro nazionalità e, dall'altra, nei confronti di quelli dei
paesi terzi che soggiornano legalmente sul suo territorio;
- rileva che alcuni dei più importanti aspetti dell'attuazione della CAAS riguardano
l'instaurazione di una frontiera sottoposta a controlli particolarmente accurati
nell'ambito dell'UE e l'introduzione di una serie di misure giuridiche e di polizia col
pretesto di un rafforzamento della sicurezza;
- deplora che gli accordi di Schengen abbiano creato uno squilibrio ponendo eccessivamente
l'accento sulla politica restrittiva della migrazione e sul mantenimento dell'ordine;
- critica la mancanza di trasparenza e di controllo democratico della Convenzione di
Schengen; rileva che il controllo della sua applicazione e la tutela giuridica delle
persone non sono adeguati;
- deplora il fatto che il governo francese continui a subordinare l'abolizione dei
controlli alle frontiere interne a nuove "misure di compensazione";
- ritiene che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne non possa costituire un
alibi per l'introduzione di controlli sistematici nelle aree di frontiera (commissariati
misti, zona dei 20 km) o per la chiusura ermetica delle frontiere esterne ("fortezza
Europa"); sottolinea nondimeno che gli Stati membri mantengono il diritto di fermare
i sospetti criminali alle frontiere, in particolare laddove i confini naturali offrono
agevoli punti di controllo;
- rileva che all'abolizione dei controlli alle frontiere interne non deve far riscontro
l'introduzione di nuovi controlli amministrativi lesivi dei diritti dell'uomo;
- ha preso atto che il Comitato esecutivo ha definito una procedura di consultazione in
ordine all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della CAAS; sollecita, in fase di
ulteriore concretamento, un richiamo alle disposizioni contenute nella proposta della
Commissione in materia di abolizione dei controlli alle frontiere interne e chiede che, in
ogni modo, tali controlli possano essere ripristinati per motivi di ordine pubblico e di
sicurezza interna solo previa consultazione delle parti e per un periodo limitato;
- invita la Commissione europea ad assolvere al suo compito di custode dei trattati e di
osservatrice delle attività del gruppo di Schengen nonché ad informare il Parlamento
europeo delle misure e delle decisioni previste sia nel quadro del terzo pilastro del
trattato sull'Unione europea, sia nel contesto del funzionamento di Schengen;
- chiede con insistenza una maggiore trasparenza delle disposizioni di Schengen,
attraverso l'impostazione di una regolamentazione di Schengen coordinata e l'istituzione
di un pubblico registro delle relazioni del comitato esecutivo; chiede che tutti i
documenti utili siano trasmessi al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali; chiede
altresì che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali possano ricevere per tempo
l'ordine del giorno e i progetti dei testi per il comitato esecutivo e, successivamente,
una relazione esaustiva delle riunioni del comitato esecutivo e del gruppo centrale di
lavoro;
- invita il gruppo centrale a fornire attraverso la relazione annuale maggiori e migliori
informazioni sull'applicazione della CAAS e sulle conseguenze risultanti dall'attuazione
di detti accordi, più in particolare sull'uso e le eventuali modifiche dei diversi
manuali, sull'efficacia e i problemi dei controlli alle frontiere esterne, sulla
attuazione delle disposizioni in materia di politica di asilo, sull'attuazione dell'aiuto
reciproco in materia di diritto penale e attività di polizia nonché sulla istituzione di
agenti di controllo e di collegamento;
- invita i parlamenti nazionali a vigilare affinché l'adeguamento del diritto nazionale
agli accordi di Schengen avvenga nel pieno rispetto degli strumenti giuridici
internazionali in materia di asilo, di tutela della sfera privata dell'individuo e dei
diritti dell'uomo;
L'attività del Sistema di informazione Schengen (SIS) e la tutela
della sfera privata:
- è preoccupato del fatto che il SIS sia utilizzato soprattutto come base di dati per
"stranieri indesiderati", compresi gli stranieri senza precedenti penali e
quelli senza mezzi di ricorso;
- chiede che l'inserimento dei dati negli archivi della polizia sia limitato alla
prevenzione di un pericolo reale o di uno specifico comportamento criminale conformemente
alle norme del diritto internazionale nel quadro del Consiglio d'Europa; rileva che la
schedatura degli stranieri con l'obiettivo di non ammetterli sul territorio non risponde a
questo criterio e che quindi un intero gruppo di persone viene criminalizzato e resta
senza mezzi di ricorso;
- rileva l'esistenza di notevoli disparità fra i paesi aderenti agli accordi di Schengen
per quanto riguarda l'introduzione di dati nel SIS, ritiene pertanto che l'efficacia del
sistema sia ridotta e invita detti paesi ad armonizzare la loro politica in materia;
- ritiene che l'istituzione di diversi sistemi di elaborazione dei dati (sistema
d'informazione Schengen, Europol, EIS, sistema d'informazione doganale) sia necessaria per
assicurare la protezione dei dati e la loro utilizzazione solo per i fini indicati, ma che
sia auspicabile intensificare il coordinamento tenendo conto dei principi alla base della
protezione dei dati e mirare ad una cooperazione fra i rispettivi uffici nazionali di
Europol e Sirene;
- chiede che nell'utilizzazione di dati personali nel settore di polizia sia garantito un
livello di protezione dei dati almeno corrispondente a quello previsto dalla Convenzione
del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e dalla raccomandazione R(87) 15 del Comitato
dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987;
- chiede che l'inserimento dei dati negli archivi della polizia sia limitato a
informazioni oggettive con esclusione dei dati personali (quali l'orientamento sessuale,
le convinzioni politiche e religiose, informazioni sulla salute, la "razza",
ecc.) conformemente alle norme del diritto internazionale nel quadro del Consiglio
d'Europa;
- constata che l'autorità comune di controllo sulla tutela della sfera privata ha reso
noto l'arresto di persone ingiustamente inserite nel SIS e chiede che siano adottate
misure definitive per ovviare a tale situazione;
- chiede che siano adottate senza indugi misure atte a garantire un efficace funzionamento
dell'autorità comune di controllo sulla tutela della sfera privata (art. 115 della CAAS);
chiede altresì che l'opinione pubblica sia informata sulla regolamentazione e sollecita
infine la presenza di rappresentanti delle organizzazioni per la tutela dei diritti umani
in seno all'autorità comune di controllo;
- rileva che l'attuazione concreta della cooperazione fra gli organi di polizia tramite
accordi bilaterali oltreché compromettere la certezza del diritto e la trasparenza
comporta pratiche incontrollabili in loco;
La cooperazione tra le polizie e nel settore della giustizia:
- chiede che il gruppo centrale di lavoro elabori una comunicazione sulle esperienze in
materia di cooperazione transfrontaliera tra le polizie, in particolare per quanto
riguarda la vigilanza, l'inseguimento e la comunicazione transfrontaliera;
- chiede che sia redatta una comunicazione sul contenuto delle dichiarazioni di cui
all'articolo 41 della CAAS sul diritto di inseguimento e quali Stati membri hanno
modificato la propria dichiarazione;
- invita i governi dei paesi aderenti agli accordi di Schengen ad armonizzare meglio la
sfera di applicazione di una serie di provvedimenti trasfrontalieri onde ridurre al minimo
le dichiarazioni previste nell'accordo;
- si attende che siano avviati con urgenza i lavori per l'armonizzazione delle definizioni
e dei concetti in materia di assistenza legale, qualificazione dei reati e cooperazione
tra le polizie, di modo che i dati trasmessi a Schengen risultino maggiormente comparabili
e interpretabili;
- chiede d'intavolare urgentemente un dialogo strutturale tra il gruppo di Schengen e
Interpol e auspica che ne sia data comunicazione al Parlamento europeo e ai parlamenti
nazionali;
- invita i paesi del gruppo di Schengen a procedere a un riepilogo della giurisprudenza di
Schengen sulla base delle "pratiche migliori" al fine di stabilire la pratica
giurisprudenziale ottimale;
I controlli alle frontiere esterne:
- chiede una relazione esaustiva sui controlli alle frontiere esterne corredata di
un'analisi di tutti i problemi che vi si manifestano;
- chiede che siano messi in opera i provvedimenti necessari a garantire il diritto di
risarcimento per la non-ammissione sul territorio a coloro che vengono respinti alle
frontiere esterne;
- sollecita l'armonizzazione della politica dei visti e dell'elenco dei paesi del gruppo
di Schengen per i quali è obbligatorio il visto; chiede urgentemente una regolamentazione
sul reciproco riconoscimento dei documenti di viaggio e di soggiorno dei paesi del gruppo
di Schengen;
La lotta contro gli stupefacenti:
- ha preso atto con attenzione delle proposte della presidenza olandese sulla lotta al
turismo collegato agli stupefacenti e alle correnti internazionali di droga; constata che
le autorità amministrative e giudiziarie delle aree di frontiera hanno istituito un
sistema di cooperazione e che le autorità dei Paesi Bassi e del Belgio collaborano per
limitare il turismo collegato agli stupefacenti; chiede al governo francese di abolire
definitivamente anche i controlli alle frontiere interne con il Belgio e il Lussemburgo;
- deplora vivamente il fatto che il ricorso da parte del governo francese all'articolo 2,
paragrafo 2 della CAAS abbia potuto trasformarsi in un mezzo di pressione teso a imporre
ad altri Stati membri, all'infuori di un qualsiasi dibattito democratico, la politica di
uno Stato membro in materia di supefacenti;
La politica di asilo:
- chiede ai paesi firmatari degli accordi di Schengen una maggiore trasparenza per quanto
concerne l'iter e i criteri seguiti per fissare le competenze relative all'esame delle
domande di asilo; sollecita una tempestiva quanto inequivocabile informazione dei
richiedenti l'asilo sui dispositivi di Schengen onde consentir loro di recarsi
volontariamente nello Stato aderente agli accordi di Schengen preposto all'esame della
richiesta;
- rileva che i requisiti per ottenere il visto e le disposizioni relative ai controlli
alle frontiere debbono essere conformi con il diritto degli individui di chiedere l'asilo
e con l'obbligo dello Stato di rispettare il principio della "non-espulsione";
- esprime la sua preoccupazione per il fatto che - ad onta delle posizioni comuni e delle
risoluzioni nell'ambito del trattato sull'Unione - le disparità esegetiche tra i paesi
aderenti all'accordo di Schengen in ordine alla definizione di "profughi", alla
procedura per determinare lo status oltreché ai diritti dei richiedenti l'asilo in attesa
di una decisione da parte dello Stato preposto all'esame della loro richiesta, possono
comportare disparità e incertezza del diritto;
- chiede ai paesi del gruppo di Schengen di elaborare delle linee-guida affinché le
disposizioni dell'articolo 29 (4) e dell'articolo 36 della CAAS vengano applicate
esclusivamente nell'interesse di coloro che presentano richiesta di asilo; ritiene che la
consegna, a norma di detti articoli , ad un altro paese del gruppo di Schengen della
persona che ha presentato richiesta di asilo possa avvenire soltanto con il consenso
dell'interessato; preme sui paesi aderenti agli accordi di Schengen affinché riconoscano
ai richedenti l'asilo il diritto di appello, con effetto sospensivo, contro la decisione
di consegnarli a un altro Stato;
- chiede ai paesi del gruppo di Schengen di applicare l'articolo 36 della CAAS in maniera
tale che i membri del medesimo nucleo familiare, che risultano separati nell'ambito
dell'area Schengen possano riunirsi, in linea con i criteri di Schengen, e vedere
esaminata nello stesso paese la loro richiesta di asilo; chiede che sia applicato il
principio dell'"unità del nucleo familiare" allorquando si dovrà decidere
sull'ammissibilità della richiesta di asilo; sollecita un'ampia interpretazione del
concetto di "nucleo familiare" che includa tutti i membri della famiglia che
vivono insieme a norma dell'articolo 185 della Carta dell'Alto Commissariato per i
profughi dell'ONU; chiede che si proceda nello stesso modo nel quadro della Convenzione di
Dublino;
- sollecita, soprattutto in vista del futuro ampliamento dell'UE, una stretta cooperazione
con i paesi dell'Europa centrorientale nel campo della legislazione e della prassi in
materia di asilo;
- osserva che l'applicazione del principio di "paese terzo sicuro" e di
"semplice transito" può comportare delle deportazioni a catena e persino la
violazione del diritto alla "non espulsione"; esprime la sua inquietudine per il
contenuto della raccomandazione del Consiglio concernente un accordo bilaterale tipo sulla
riammissione degli stranieri "indesiderati" fra uno Stato membro dell'UE e un
paese terzo, nonché per la conclusione di siffatti accordi; chiede insistentemente agli
Stati Schengen di non respingere un richiedente asilo verso un altro Stato prima di aver
accertato che:
- lo Stato ospitante è Parte contraente della Convenzione di Ginevra del 1951 e del
Protocollo del 1967 e rispetta le Conclusioni del Comitato esecutivo dell'UNHCR;
- il richiedente asilo sarà ammesso nello Stato ospitante in condizioni di sicurezza e di
rispetto della persona;
- il richiedente asilo sarà tutelato nello Stato ospitante dal "respingimento"
ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951;
- il richiedente asilo otterrà nello Stato ospitante pieno accesso ad una procedura equa
ed efficiente per la determinazione dello status di rifugiato;
- il richiedente asilo riceverà nello Stato ospitante un trattamento conforme alle norme
sui diritti umani e ai principi internazionali in materia di protezione dei rifugiati;
chiede che sia istituita una procedura di ricorso, con effetto
sospensivo, che consenta ai richiedenti asilo di confutare la presunta sicurezza del paese
terzo;
- chiede ai paesi Schengen di applicare sanzioni nei confronti dei vettori solo
compatibilmente con i principi alla base della protezione dei rifugiati e di accompagnare
tali sanzioni con apposite salvaguardie per non ostacolare l'accesso alle procedure di
determinazione dello status da parte delle persone bisognose di protezione;
II. L'estensione di Schengen
- esorta il Comitato esecutivo di Schengen ad assicurare che venga compiuto ogni sforzo
per consentire l'integrazione simultanea di Italia, Grecia e Austria entro il mese di
ottobre 1997;
- si attende che, contestualmente all'adesione di paesi alla Convenzione di Schengen,
siano adottati tutti i provvedimenti tecnici sia nel settore del Sistema di controllo che
in quello del SIS, in modo da evitare ritardi nell'entrata in vigore della Convenzione di
Schengen per tali paesi;
- ritiene che l'esperienza più che quarantennale dell'Unione dei passaporti dei paesi
nordici dimostri che l'effettiva libertà di circolazione delle persone può essere
assicurata senza ricorrere ad uno strumentario di leggi col pretesto delle misure di
sicurezza; ritiene che tale "acquis" debba essere mantenuto;
- si compiace dell'inserimento dei paesi nordici nell'area Schengen pur garantendo
l'integrità sia dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici sia dell'area Schengen;
ritiene tuttavia che l'accoglimento nell'area Schengen dei paesi membri dell'Unione
nordica dei passaporti potrebbe costituire un ostacolo alla futura comunitarizzazione
dell'acquis di Schengen e insiste quindi sulla conclusione di precisi accordi giuridici
tali da eliminare le riserve istituzionali;
- ritiene che l'inclusione della Norvegia e dell'Islanda non possa costituire un
precedente per l'ampliamento di Schengen ad altri paesi non membri dell'UE; deplora
l'assenza nell'accordo di cooperazione di una congrua disposizione per un'eventuale
soppressione della cooperazione;
- si augura che i parlamenti dei paesi dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici
provederanno a garantire, in sede di ratifica, i loro diritti democratici in materia
d'informazione, di controllo e d'intervento;
Il futuro di Schengen
- ribadisce la sua posizione in ordine alle priorità per la CIG di cui nelle risoluzioni
del 17 maggio 1995 e del 13 marzo 1996 e chiede altresì la soppressione del principio
dell'unanimità per le decisioni del Consiglio relative alla realizzazione della libertà
di circolazione delle persone, alla comunitarizzazione della politica in materia di asilo,
frontiere esterne, migrazioni, lotta contro il traffico di stupefacenti, frode
internazionale e crimine organizzato e cooperazione giudiziaria in materia di diritto
civile, nonché il ricorso alle procedure e istituzioni comunitarie nell'ambito del terzo
pilastro;
- ribadisce la sua posizione, secondo cui la libera circolazione delle persone è une
delle quattro libertà che devono essere realizzate nell'ambito del trattato CE con il
controllo giudiziario della Corte di giustizia europea e il controllo democratico del
Parlamento europeo;
- deplora l'assenza nel testo del progetto di revisione dei trattati, sottoposto al
Consiglio europeo di Dublino, di chiare scelte in ordine alla comunitarizzazione della
politica in materia di attraversamento delle frontiere esterne, di asilo, di migrazione e
dei visti oltreché della politica nei confronti dei cittadini di paesi terzi; si oppone a
qualsiasi ulteriore rinvio dell'attuazione della libertà di circolazione delle persone e
a qualsiasi forma di discriminazione tra i cittadini dell'UE e quelli di paesi terzi
residenti legalmente nell'Unione per quanto riguarda il diritto alla libera circolazione
di persone; ribadisce il proprio convincimento che la libera circolazione delle persone
debba applicarsi a tutte le persone legalmente residenti nell'UE e non possa, in alcun
caso, essere limitata ai soli cittadini UE; deplora altresì la mancanza - sia nel nuovo
titolo sulla libera circolazione di persone, sull'asilo e sulla migrazione, sia nelle
restanti materie contestuali al terzo pilastro - di proposte concrete concernenti il
rafforzamento del diritto d'iniziativa della Commissione, il coinvolgimento del Parlamento
europeo nel processo decisionale, i controlli democratici e giudiziari sulla politica
perseguita, le competenze della Corte di giustizia e/o l'introduzione delle decisioni a
maggioranza al livello del Consiglio;
- ritiene che sia il Parlamento europeo sia i parlamenti nazionali debbano poter vigilare
sul funziamento della CAAS;
- ritiene che i parlamenti nazionali dei paesi del gruppo di Schengen e il Parlamento
europeo possano migliorare il controllo democratico sul funzionamento della CAAS mediante
un'azione coordinata;
- incarica la sua commissione competente di procedere alla costituzione di un gruppo di
concertazione permanente con i parlamenti nazionali di tutti i paesi del gruppo di
Schengen, inclusi quelli dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici, sul monitoraggio
delle attività di Schengen;
- ribadisce la sua richiesta perché la Corte di giustizia sia dichiarata competente per
l'appianamento delle controversie relative all'interpretazione degli accordi di Schengen e
per tutti gli altri strumenti creati nel quadro del terzo pilastro;
- propone che il segretariato di Schengen rientri tra i servizi della Commissione europea
nell'attesa della necessaria integrazione di Schengen nell'attività dell'Unione europea;
- ribadisce che la libera circolazione delle persone nell'UE rientra nella sfera
dell'articolo 7 A del trattato CE e invita la Commissione e il Consiglio a promuovere con
la massima tempestività le necessarie iniziative perché l'articolo 7 A sia posto
pienamente in atto senza ulteriori indugi;
- ritiene che un'eventuale integrazione di Schengen nel quadro comunitario - sia mediante
un protocollo al trattato sull'UE, sia mediante l'inserimento nel cosiddetto terzo
pilastro - sia accettabile solamente se detta integrazione costituisce un progresso
significativo per l'applicazione delle procedure comunitarie, garantendo il diritto di
iniziativa della Commissione, una maggiore partecipazione del Parlamento alla
realizzazione del quadro legislativo e all'espletamento dei controlli in ordine
all'attuazione, e il controllo giudiziario da parte della Corte di giustizia delle
Comunità europee;
- incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, al Comitato esecutivo di Schengen nonché ai governi e ai parlamenti degli
Stati membri dell'Unione e ai governi e ai parlamenti della Norvegia e dell'Islanda.
indice dei documenti di interesse

