SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 463 , CONCERNENTI L'UTILIZZAZIONE DI PROCEDURE TELEMATICHE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DEGLI ATTI RELATIVI A DIRITTI SUGLI IMMOBILI".
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 134, lettera g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così sostituita dall'articolo 7, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante delega al Governo per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e unificare tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, le modalità di pagamento nonché per l'armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati;
Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 462 concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 463 concernente la disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
Visto il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 che approva il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 recante disposizioni di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 che approva il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante disposizioni di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni entegrative o correttive con uno o più decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalla riunione del ;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n.662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalla riunione del ;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Giustizia;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Utilizzazione di procedure telematiche e gli adempimenti in materia di
registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili)
Art. 3-bis
(Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione)
Art. 3-ter
(Procedure di controllo sulle autoliquidazioni)
Art. 3-quater
(Modifica alla normativa in materia di imposta di registro)
Art. 3-quinquies
(Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo)
- Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da esse dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: lire 320.000".
- Nelle note, è aggiunta, infine, la seguente: "1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa all'atto della richiesta di formalità mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica".
Art. 3-sexies
(Disposizioni di attuazione)
- Imposta di registro di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- Imposte ipotecarie e catastali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- Perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
- Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;
- Imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.