SCHEMA DI DPCM RECANTE CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE INDIVIDUATE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI IN MATERIA DI CATASTO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche recante "Delega al Governo per il conferimento di finzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO, in particolare, larticolo 66 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio, n. 300 emanato in attuazione della delega contenuta nellart. 12 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 recante norme in materia dellorganizzazione del Governo;
VISTO laccordo generale quadro sancito, ai sensi dellarticolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dellarticolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti lattuazione della legge n. 59 del 1997;
CONSIDERATI i risultati dellistruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo ed enti locali in merito al riparto delle risorse in materia di catasto, sulla base dei criteri definiti dallaccordo quadro generale;
VISTO il DPCM, in data 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dellart. 7 del D. lgs. n. 112/98 per lindividuazione dei quantitativi delle risorse finanziarie e la determinazione del contingente necessario allesercizio delle funzioni di cui allart. 66 del medesimo provvedimento;
ACQUISITO, in data 3 agosto 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;
CONSIDERATO che con il citato DPCM è stata individuata nellentità di 4000 unità il contingente di personale necessario per lerogazione dei servizi catastali;
CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento sono state definite le risorse di bilancio da trasferire agli enti locali (comuni e comunità montane) nella misura di lire 58.707.542.000 per spese di funzionamento e di lire 21.292.458.000 per spese di investimento, per complessive lire 80 miliardi;
CONSIDERATO che ai sensi dellart. 6 del citato DPCM è fatto carico al Dipartimento del Territorio, ed allAgenzia del Territorio dal momento della sua costituzione ed operatività, di definire e promuovere le condizioni tecnico-operative ed i requisiti per il trasferimento alle realtà locali delle funzioni e dei servizi catastali, nonché di concordare la pianificazione delle risorse, dei tempi e delle attività necessarie per completare le procedure richiamate nel punto 3.4 dellaccordo sancito in materia di catasto nella Conferenza unificata del 1° giugno 2000;
CONSIDERATO che ai sensi del medesimo articolo tale percorso procedurale dovrà completarsi entro tre anni dalla data di pubblicazione del più volte citato DPCM, al fine di regolare i rapporti finanziari tra Stato, Agenzia del Territorio ed enti locali interessati.
CONSIDERATO che, per quanto sopra, è stata condotta con il concorso di organi tecnici costituiti ed operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, lanalisi per unattenta e corretta individuazione delle risorse umane e finanziarie, che saranno trasferite a quei comuni che, non ricorrendo alle convenzioni previste dallart. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999, eserciteranno direttamente la funzione catastale;
VISTI i risultati dellistruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica sulla base dei criteri definiti dallaccordo quadro generale, in merito alla distribuzione delle risorse in materia di catasto per lorganizzazione e lavviamento delle nuove strutture presso i comuni, forme associative di comuni e comunità montane, che hanno consentito prime valutazioni sulla distribuzione delle risorse umane e finanziarie di gestione corrente, a livello provinciale, determinate sulla base dei carichi di lavoro delle attività gestionali relative allanno 1999, riferite alle funzioni ed ai servizi conferiti;
CONSIDERATO, infine, che le risorse finanziarie, per la parte inerente le spese di investimento, sono state parimenti distribuite, con riferimento allinsieme dei comuni di ciascuna provincia, sulla base degli indici di "popolazione" e di "superficie territoriale" ritenuti rappresentativi delle esigenze di sviluppo e di decentramento sul territorio dei servizi catastali;
ACQUISITO, in data...., il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine allattuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dellart. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
SENTITE organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
SENTITI il Dipartimento del Territorio, il Ministro della funzione Pubblica, il Ministro delle Finanze, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
DECRETA
Articolo 1
(ambito operativo)
1. Il presente decreto determina la ripartizione su base provinciale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per lesercizio di finzioni catastali da parte dei comuni, forme associative di comuni e comunità montane.
Articolo 2
(risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie, pari complessivamente a lire 80 miliardi, sono ripartite con riferimento ai comuni di ciascuna provincia in ragione dellentità delle funzioni e servizi conferiti, nelle misure indicate nel prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. Con successivi DPCM verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, delle risorse finanziarie necessarie per lesercizio delle funzioni ad essi conferite dal decreto legislativo 112/98.
3. Nel triennio successivo alla pubblicazione del DPCM di individuazione delle risorse da trasferire ai comuni per lesercizio delle funzioni in materia di catasto, si procede alla verifica del riparto delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento, a seguito di monitoraggio dei carichi di lavoro.
Articolo 3
(riparto delle risorse umane)
1. Le risorse umane, individuate dal primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di approvazione presso i competenti organi, nel numero di 4000 unità, sono ripartite con riferimento ai comuni di ciascuna provincia in rapporto direttamente proporzionale ai carichi di lavoro, secondo le entità indicate nel prospetto allegato che forma parte integrante del presente decreto.
2. Con successivi DPCM verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, delle risorse umane necessarie per lesercizio diretto o in forma associata, anche attraverso le comunità montane, delle funzioni ad essi conferite dal decreto legislativo 112/98.
3. Le unità di personale da trasferire con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma 2, sono ripartite tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia secondo una distribuzione delle professionalità per aree di inquadramento e di qualificazione mirata a garantire loperatività delle strutture catastali comunali e sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato.
Articolo 4
(riparto beni)
1. Con successivi DPCM verranno individuati i riparti, tra i singoli comuni, dei beni necessari per lesercizio diretto o in forma associata, anche attraverso le comunità montane, delle funzioni ad esso direttamente conferite dal decreto legislativo 112/98, individuati ai sensi dellart. 5 del DPCM del 19 dicembre 2000.
Articolo 5
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alla tabella allegata al presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.
Articolo 6
(continuità del servizio catastale)
1. I criteri di riparto individuati con i provvedimenti richiamati ai precedenti articoli 2 (comma 2), 3 (comma 2), e 4 terranno conto dei casi nei quali il trasferimento delle risorse interesserà solo una parte limitata dei comuni e non la totalità degli stessi, nonché della fase transitoria nella quale il trasferimento potrà variare nel tempo, con un progressivo incremento delle effettive assunzioni delle funzioni da parte degli enti locali.
2. In entrambi i casi è fatto obbligo allAgenzia del Territorio di garantire la continuità del servizio catastale, fornendo unorganizzazione adeguata anche in relazione ai compiti che Comuni, forme associative dei comuni e Comunità montane chiederanno che vengano svolte dal medesimo Organismo tecnico conformemente alle previsioni normative dei decreti legislativi 112/98 e 300/99.