Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

REGOLAMENTO PER L'ESAME DELLE RICHIESTE D'ACCESSO AL MEZZO RADIOTELEVISIVO

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai termini dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 10 del proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 17 novembre 1975, ha approvato nella seduta del 30 aprile 1976, il seguente "Regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo".

Art. 1

La richiesta di accesso deve essere indirizzata alla sottocommissione permanente per l'accesso.La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la sottoscrizione autenticata dei suoi rappresentanti;

b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonché l'accettazione da parte della medesima con sottoscrizione autenticata;

c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto;

d) l'indicazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza, dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;

e) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;

f) il contenuto in sintesi del programma di accesso proposto e la sua durata presumibile con riferimento alle modalità di realizzazione.

Art. 2

Le richieste di accesso pervenute alla sottocommissione, una volta riscontrata la loro regolarità sotto il controllo del presidente, sono inserite con numerazione progressiva nell'apposito protocollo pubblico. Il presidente comunica alla sottocommissione nella seduta successiva l'elenco delle richieste di cui sia stata riscontrata l'irregolarità.

Ai fini delle deliberazioni previste dall'art. 5, un collegio di relatori, composto dal presidente e da due commissari, determinati secondo appositi turni mensili, procede all'istruzione delle singole richieste pervenute, riferendo sulle proposte con relazione motivata (1).

Art. 3

La relazione deve essere presentata al presidente della sottocommissione che la iscrive nell'ordine del giorno della prima delle sedute di cui al comma seguente.

La sottocommissione, convocata in apposite sedute, procede all'esame, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle richieste di accesso sulla base della relazione che è distribuita ai membri della sottocommissione di norma almeno sette giorni prima della riunione (1).

Per ogni richiesta di accesso viene messo ai voti il testo della decisione con la relativa motivazione e con l'indicazione delle modalità di programmazione. Di esso è pubblicato un estratto negli atti parlamentari.

Art. 4

I ricorsi di cui al secondo comma e le richieste di cui al terzo comma dell'art. 9 del regolamento della Commissione devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano. Con essi non possono proporsi nuove richieste di accesso.

I ricorsi e le richieste sono ricevuti dalla segreteria della sottocommissione e possono essere altresì inoltrati col mezzo di raccomandata o del telegrafo alla segreteria predetta. In tal caso fa fede della data il timbro dell'ufficio postale di inoltro.

I ricorsi di cui al secondo comma del citato art. 9 devono contenere la sottoscrizione autenticata dei rappresentanti del soggetto richiedente. Nella discussione per la sottocommissione interviene il suo presidente o altro membro da questa designato.

I ricorsi e le richieste di cui al primo comma del presente articolo non sospendono la esecuzione dei piani di programmazione trimestrale ai quali si riferiscono.

Art. 5

Ai fini degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la sottocommissione procede alla comparazione delle richieste di accesso. Suddivide le richieste in categorie e delibera quindi su ciascuna di esse, secondo il disposto del quarto comma dell'art. 3, dando la preferenza alle richieste che, quanto ai soggetti e ai contenuti, non abbiano già costituito o non stiano per costituire oggetto delle tribune o dell'informazione complessivamente resa dalla concessionaria. La sottocommissione determina altresì i tempi minimi di trasmissione per i soggetti ammessi all'accesso in sede locale.

Gli atti relativi sono trasmessi alla concessionaria.

Art. 6

La sottocommissione, preliminarmente alle sedute di cui al terzo comma dell'art. 3, indica ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della L. 14 aprile 1975, n. 103, le modalità di programmazione delle trasmissioni dell'accesso, sentita la concessionaria.

L'ammissione all'accesso non esonera la persona responsabile, agli effetti civili e penali, dal rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti.

La sottocommissione vigila sul rispetto degli impegni derivanti dall'ammissione all'accesso nonché delle disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 6 della citata legge n. 103 del 1975.

La sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fisserà appositi spazi nelle trasmissioni dell'accesso.

Gli accedenti organizzano autonomamente il proprio programma ed hanno facoltà di avvalersi della collaborazione tecnica e redazionale della concessionaria (2).

Qualora i programmi presentino caratteristiche che possano apparire non corrispondenti a quelle indicate nel sesto comma dell'art. 6 della L. 14 aprile 1975, n. 103, la concessionaria informa immediatamente la sottocommissione la quale adotta, entro la data fissata per la diffusione di essi, le decisioni del caso (2).

Art. 7(3)

I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi procedono, ai sensi del precedente art. 5, all'esame delle richieste di accesso in sede locale, deliberano su di esse e provvedono alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi, formulando il piano trimestrale delle trasmissioni.

L'accertamento positivo, operato in sede nazionale, della specificazione sociale o culturale o politica e della consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti l'accesso in sede nazionale vale anche in sede locale.

I comitati comunicano le proprie deliberazioni ai richiedenti i quali possono avanzare ricorso entro dieci giorni al competente Comitato, il quale decide in via definitiva sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Il Comitato, definiti i ricorsi presentati, approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette alla sottocommissione permanente per l'accesso congiuntamente ai ricorsi non accolti.

Il piano diventa esecutivo se la sottocommissione non formula al riguardo osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti relativi.

Ove la sottocommissione formuli osservazioni, il comitato adegua ad esse il piano, ovvero avanza ricorso alla Commissione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del regolamento della Commissione parlamentare.

I soggetti, i cui programmi di accesso già ammessi risultino, in conseguenza delle osservazioni della sottocommissione ovvero della decisione della Commissione, esclusi ad opera del comitato dal piano trimestrale, possono avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al comitato stesso il quale decide ai sensi del precedente terzo comma.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale.

Art. 8

I Comitati regionali regolano l'accesso alle trasmissioni regionali sulla base della legge 14 aprile 1975, n. 103, del regolamento della Commissione e del presente regolamento.

A tal fine provvedono alla definizione di un proprio regolamento che diventa esecutivo se la Sottocommissione, nel termine di sessanta giorni dalla sua trasmissione, non formula osservazioni

Art. 9

In coincidenza dell'avvio delle trasmissioni dell'accesso la Commissione provvederà a fissare le norme ed i limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della L. 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Commissione parlamentare. Esso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(1) Comma così sostituito con determinazione dei Presidenti delle due Camere 19 aprile 1977 (Gazz. Uff. 26 aprile 1977, n. 111).

(2) Comma aggiunto dalla determinazione delle due Camere pubblicate nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1982, n. 23.

(3) Articolo modificato il 14 aprile 1994.