Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

Legge 21 marzo 1990, n. 53
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienzaal procedimento elettorale

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990, ed entrata in vigore il giorno successivo)

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Art. 19

1. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica "Tribuna elettorale".

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