Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807
Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive
(convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10. La legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 1985. Il testo riportato è quello attualmente vigente in base a successive modifiche, ed è aggiornato al 7 settembre 2000)
Art. 1
Disposizioni generali
1. La diffusione sonora e televisiva sullintero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale ed è riservata allo Stato.
2. Nellordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata.
3. Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è esercitato dallo Stato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica di interesse nazionale ai sensi dellarticolo 2461 del codice civile.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul sistema radiotelevisivo, il servizio pubblico nazionale è regolato dalle disposizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103, che non siano abrogate dal presente decreto o risultino con questo incompatibili.
5. La disciplina dellattività di radiodiffusione sonora e televisiva dellemittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, nonché le norme volte a regolare la pubblicità nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo.
(Artt. 2, 3)
Art. 3-bis
Pubblicità
(...)
2. La Commissione parlamentare per
lindirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla
determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui allarticolo 21
della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale
massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione.
(Il presente comma dovrebbe intendersi disapplicato per effetto di norme
posteriori)
(Artt. 4, 5, 6)
(Art. 7)
(Art. 8)
Art. 9
Organizzazione della società concessionaria
1. La società concessionaria pone in essere lorganizzazione interna più idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali anche attraverso unarticolazione in reti e testate.
2. La società concessionaria è impegnata ad operare affinchè: siano garantite la completezza e limparzialità dellinformazione e il rispetto della pluralità delle opinioni politiche, sociali e culturali; sia promosso, anche attraverso il decentramento, un efficace rapporto con le diverse realtà socio-culturali della comunità nazionale; sia valorizzata la professionalità di quanti, a qualsiasi titolo, operano nel servizio pubblico radiotelevisivo.
3. Le attività commerciali, editoriali, audiovisive, discografiche e simili, comunque connesse alloggetto sociale della società, sono effettuate direttamente o attraverso società collegate.
4. Larticolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.
(Artt. 9-bis, 10)