Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
Esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione
(Modifica dell'atto di indirizzo del 2 aprile 1998)
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
a) visto il proprio atto di indirizzo approvato nella seduta del 2 aprile 1998, circa l'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione;
b) tenendo conto dell'esperienza applicativa di tale testo, e ritenendo di dover pervenire, sulla base dell'esperienza, ad alcune modifiche finalizzate a conferire maggiore tempestività ed efficacia all'azione della Commissione;
c) confermando esplicitamente le motivazioni contenute nella premessa dell'atto di indirizzo del 2 aprile 1998, come pure il carattere tuttora sperimentale della procedura,
conviene
di sostituire la parte dispositiva di tale atto di indirizzo con la seguente:
Art. 1
(Ammissibilità e seguito delle segnalazioni rivolte alla Commissione)
1. Il Presidente riceve le comunicazioni e le segnalazioni indirizzate da qualsivoglia soggetto alla Commissione, ed individua tutte quelle alle quali la Commissione può astrattamente riferire la propria attività istituzionale di vigilanza, escludendo:
a) quelle che non sono riferite al servizio pubblico radiotelevisivo;
b) quelle che risultano oggettivamente e palesemente infondate nel merito, quelle anonime, e quelle non aventi forma scritta;
c) quelle che comunque risultano manifestamente al di fuori delle competenze attribuite alla Commissione dalla legge.
2. Il Presidente o l'Ufficio di Presidenza della Commissione, con le modalità previste nel presente atto, possono inoltrare le segnalazioni alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, affinchè la concessionaria, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno della Commissione, risponda alle questioni in esse proposte o ad esse sottese, nonchè agli eventuali ulteriori quesiti o considerazioni dell'organo parlamentare.
3. Le segnalazioni individuate ai sensi del comma 1 sono in ogni caso inoltrate alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e non possono essere accompagnate da specifiche considerazioni dell'organo parlamentare, qualora presentino entrambi i seguenti requisiti:
a) provengano da deputati o senatori in carica;
b) il loro contenuto consista nella semplice domanda, rivolta alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato, sottoposto alla potestà di vigilanza della Commissione, ovvero per sapere in relazione ad esso se e quali provvedimenti la concessionaria abbia adottato o intenda adottare.
4. Quando una segnalazione avente i requisiti di cui al comma 3 assume particolare rilevanza, e vi sia la richiesta del parlamentare, l'Ufficio di Presidenza può decidere che la risposta abbia luogo con l'intervento di un rappresentante della concessionaria nella sede della Commissione plenaria, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del regolamento interno.
Art. 2
(Informazione ai componenti dell'Ufficio di Presidenza circa le segnalazioni)
1. Il Presidente trasmette preventivamente ai vicepresidenti ed ai segretari della Commissione un sunto delle comunicazioni e delle segnalazioni individuate ai sensi dell'articolo 1. Egli indica nel sunto il proprio intendimento circa il seguito da dare alle segnalazioni, ed evidenzia specificamente quelle che, avendo le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 1, dovranno comunque essere inoltrate alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.
2. Ciascuno dei vicepresidenti e dei segretari può chiedere, entro cinque giorni dall'inoltro del sunto di cui al comma 1, la convocazione dell'Ufficio di Presidenza, affinchè deliberi sulle segnalazioni, o su altre questioni che comunque riguardino l'applicazione della presente delibera, ovvero affinchè disponga che la risposta della concessionaria abbia luogo nella Commissione plenaria, nel caso di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 3
(Valutazione delle risposte della società concessionaria)
1. Il Presidente informa i vicepresidenti ed i segretari delle risposte pervenute dalla società concessionaria alle segnalazioni inoltratele, ovvero dell'eventuale evidente ritardo o rifiuto di rispondere. Ciascuno di essi può chiedere che l'Ufficio di presidenza si convochi per disporre iniziative conseguenti, o per devolvere una particolare questione alla Commissione plenaria.
2. Il Presidente riferisce periodicamente alla Commissione plenaria le questioni più rilevanti sulle quali la società concessionaria ha dato una risposta, ovvero, interpellata, non l'ha data.
3. Le risposte alle segnalazioni di cui all'art. 1, comma 3, sono comunque comunicate ai parlamentari che le hanno formulate.
4. Se la società concessionaria è chiamata a dar risposta ad una segnalazione nella sede della Commissione plenaria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, e la segnalazione è stata formulata da un deputato o senatore che non fa parte della Commissione, egli è invitato ad assistere alla relativa seduta, limitatamente alla specifica questione, e può prendervi la parola in sede di replica per una sola volta.
Art. 4
(Vigilanza a carattere generale. Relazione bimestrale sull'attuazione del
Piano editoriale)
1. L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si impegna a calendarizzare tempestivamente l'esame delle relazioni bimestrali sull'attuazione del Piano editoriale della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, che pervengono alla Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, nel testo modificato dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e può prevedere in tali occasioni l'audizione di rappresentanti della concessionaria. Ciascuna relazione bimestrale perverrà alla Commissione nei quindici giorni successivi alla conclusione del bimestre di riferimento.
Art. 5
(Indirizzo alla società concessionaria)
1. La presente deliberazione ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nelle parti in cui impegna la società concessionaria stessa, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.