Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
Modifica della delibera della
Commissione del 27 aprile 1999, relativamente alle Tribune per le elezioni regionali sarde
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi
delibera
Sono ammesse alle Tribune riservate alle liste concorrenti all'elezione del Consiglio regionale sardo, di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) della delibera della Commissione del 27 aprile 1999, anche le liste non presentate nella circoscrizione regionale di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, purchè tali liste siano presentate, con lo stesso simbolo, in ciascuna delle circoscrizioni provinciali previste dall'art. 1, comma 2, della stessa legge.
Sono ammesse alle Tribune di cui alla lettera b) dell'art. 14, comma 1, della delibera del 27 aprile 1999, riservate alle coalizioni previste dall'art. 1, comma 4, della legge regionale sarda 6 marzo 1979, n. 7, anche le liste che, pur non coalizzate con altra lista, abbiano tuttavia redatto un autonomo documento recante i punti essenziali del programma di governo, ed indicato un proprio candidato per la carica di Presidente della Giunta regionale.