Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

    Modifica della delibera della Commissione del 27 aprile 1999, relativamente alle Tribune per le elezioni regionali sarde


La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

  1. considerato che l'art. 14, comma 2, della propria delibera del 27 aprile 1999, in materia di elezioni europee, amministrative e regionali, prevede che fruiscano delle Tribune per l'elezione del consiglio regionale sardo le liste presentate "anche nella circoscrizione regionale", prevista dall'art. 1 della legge regionale sarda 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni, recante norme per l'elezione del locale Consiglio regionale;
  2. considerato che, ai sensi della medesima legge, possono essere presentate in tale circoscrizione regionale solo le liste presenti anche in ciascuna delle quattro circoscrizioni provinciali esistenti nell'Isola; di talchè, la rilevanza politica e la diffusione territoriale delle liste presenti nella circoscrizione regionale può senz'altro considerarsi equivalente a quella delle liste presenti in tutte le circoscrizioni provinciali;
  3. considerato che, per ragioni non prevedibili al momento dell'approvazione della delibera, alcune liste, presenti in tutte le circoscrizioni provinciali, hanno scelto, pur avendone la possibilità, di non presentarsi in quella regionale; ritenuta l'opportunità di assicurare a tali liste parità di trattamento;
  4. visto inoltre il comma 3 del medesimo art. 14 della delibera della Commissione, che riserva alle "coalizioni" ulteriori Tribune elettorali; e ritenuta l'opportunità di precisare che possono considerarsi alla stregua di coalizioni anche le liste singole che, essendosi presentate nella circoscrizione elettorale regionale, hanno accompagnato le relative candidature con un autonomo programma di governo ed una propria designazione alla carica di Presidente della Giunta regionale;

delibera

  1. Sono ammesse alle Tribune riservate alle liste concorrenti all'elezione del Consiglio regionale sardo, di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) della delibera della Commissione del 27 aprile 1999, anche le liste non presentate nella circoscrizione regionale di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, purchè tali liste siano presentate, con lo stesso simbolo, in ciascuna delle circoscrizioni provinciali previste dall'art. 1, comma 2, della stessa legge.

  2. Sono ammesse alle Tribune di cui alla lettera b) dell'art. 14, comma 1, della delibera del 27 aprile 1999, riservate alle coalizioni previste dall'art. 1, comma 4, della legge regionale sarda 6 marzo 1979, n. 7, anche le liste che, pur non coalizzate con altra lista, abbiano tuttavia redatto un autonomo documento recante i punti essenziali del programma di governo, ed indicato un proprio candidato per la carica di Presidente della Giunta regionale.