Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
TRIBUNE PER IL REFERENDUM
(Testo approvato dalla Commissione, con gli emendamenti accolti)
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
a) visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del medesimo giorno, con il quale è stato indetto, per il giorno 18 aprile 1999, un referendum abrogativo di norme della legge elettorale per la Camera dei Deputati relative alla quota proporzionale;
b) visto larticolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le trasmissioni di Tribuna;
c) considerata la costante prassi di trasmettere cicli di Tribune in occasione di referendum, e lopportunità di prevedere un ulteriore ciclo riferito alla prossima consultazione referendaria;
d) visto larticolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dallarticolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, che per le campagne referendarie attribuiscono ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori dei referendum, alcune facoltà riconosciute in favore dei soggetti che partecipano ad elezioni; considerata la prassi di ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione, applicabili per analogia anche alle Tribune;
e) considerati inoltre i criteri contenuti nellarticolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante indizione di un referendum di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda relativa a tale referendum, faceva riferimento anche ad enti o associazioni di particolare rilevanza;
f) considerati in particolare i contenuti delle sue ultime delibere in materia di consultazioni referendarie della Commissione o del suo Ufficio di presidenza del 9 maggio 1995, del 10 marzo-1°aprile 1993, e del 10 maggio 1990; considerata specificamente la deliberazione del 20 maggio 1997, relativa alle consultazioni referendarie del 15 giugno successivo, nonchè la sentenza della Corte costituzionale 9-12 marzo 1998, n. 49, che vi si riferisce;
g) visto inoltre il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;
h) visto altresì il primo capoverso del primo comma del citato articolo 4 della legge n. 103/1975, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
i) considerata lopportunità di dettare indicazioni relative alle trasmissioni della concessionaria pubblica che non rientrano nella tipologia delle Tribune per il periodo della campagna referendaria, al fine di garantire agli elettori il massimo di informazione e conoscenza sul contenuto del quesito;
l) ritenuta inoltre lopportunità specifica di indicare le fascie orarie nelle quali trasmettere le Tribune, con particolare riferimento a quelle riservate ai Comitati per il SI e per il NO, e di esplicitare che i programmi dellAccesso possono essere proseguiti anche nellimminenza delle votazioni;
dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:
Art. 1
(Tipologia delle Tribune)
1. In occasione della consultazione referendaria del 18 aprile 1999 sono trasmesse, su rete nazionale, secondo un criterio di rigorosa equiparazione dei tempi tra le opposte indicazioni di voto, le seguenti Tribune:
a) un ciclo di confronti riservati al comitato promotore ed ai comitati per il NO di cui ai successivi punti b) e c) dellarticolo 2, comma 1, da trasmettere anche per radio. Ciascun confronto può essere suddiviso in più trasmissioni per consentire la più agevole partecipazione di tutti gli aventi diritto; ove occorra, si procede a sorteggio. Per ciascun confronto, il tempo a disposizione è ripartito in parti uguali tra i sostenitori del SI e quelli del NO;
b) un appello ai votanti, da trasmettere per televisione e per radio in orario serale nella giornata di venerdì 16 aprile. Lappello consiste in due trasmissioni di tre minuti ciascuna, riservate luna ai sostenitori del SI e laltra a quelli del NO. Gli aventi diritto sono per il SI il comitato promotore del referendum, per il NO gli eventuali comitati per il NO.
2. Leventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni è fatta menzione della rinuncia.
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, di regola in diretta. Se ricorrono particolari esigenze possono essere registrate, purché la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti linizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna.
Art. 2
(Soggetti legittimati ad accedere alle Tribune)
1. Hanno diritto di partecipare alle Tribune:
a) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento. Essi hanno la facoltà di beneficiare di un ciclo di "faccia a faccia", ove il tempo è ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di voto. Ciascun dibattito è trasmesso anche per radio. Lindividuazione delle persone che intervengono per i singoli gruppi in ciascuna Tribuna, le quali devono rivestire la qualifica di parlamentare, è effettuata dal Presidente del gruppo, ovvero dai due Presidenti di concerto tra loro, ove un gruppo riferibile alla medesima identità politica sia presente sia alla Camera sia al Senato. Data l'attuale eccezionale composizione dei gruppi Misti dei due rami del Parlamento, tali gruppi hanno diritto complessivamente ad una presenza pari a due gruppi parlamentari; ai loro presidenti è richiesta un'equilibrata designazione delle diverse componenti politiche riconosciute;
b) il comitato promotore del referendum, quanto alle trasmissioni di cui ai punti a) e b) dellarticolo 1, comma 1;
c) gli eventuali Comitati per il NO già costituiti alla data di approvazione della presente delibera. Ulteriori Comitati per il NO, costituitisi entro tre giorni da tale data, possono essere ammessi a prender parte alle trasmissioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), utilizzando parte del tempo riservato al NO, determinando il tempo stesso in rapporto alla loro diversa rappresentatività. Essi sono inseriti nel calendario delle trasmissioni a cura della RAI, a partire dall'apposita domanda di partecipazione avanzata entro tre giorni dalla loro costituzione. Per gli appelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), tutti i Comitati per il NO devono esprimere una rappresentanza comune.
2. I soggetti di cui ai punti a) e b) del comma 1 sono invitati dalla RAI a partecipare alle Tribune.
3. LUfficio di presidenza della Commissione può chiamare a prender parte alle Tribune anche soggetti che non abbiano avanzato la relativa richiesta, quando ciò appaia utile a garantire la completezza dellinformazione sul quesito referendario, nonché la parità di chance tra le due opposte indicazioni di voto.
4. Con avvisi trasmessi nel corso dei principali notiziari, immediatamente dopo lapprovazione della presente delibera, la Rai dà notizia della possibilità prevista dal comma 1, lettera c).
Art. 3
(Ulteriori modalità di svolgimento)
1. I confronti di cui al punto a) dellart. 1, comma 1, cui prendano parte il Comitato promotore e gli eventuali Comitati per il NO di cui ai punti b) e c) dellarticolo 2, comma 1, sono programmati sulle tre reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di largo ascolto, anche a ridosso dei principali appuntamenti informativi della giornata.
2. Le Tribune trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune.
3. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. I calendari delle Tribune sono comunicati anticipatamente alla Commissione.
4. Lattività della direzione delle Tribune si ispira ai criteri della scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza dellinformazione, e, nel rispetto della professionalità degli operatori, non si discosta dalla linea di una corretta e paritaria rappresentazione delle diverse indicazioni di voto.
Art. 4
(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)
1. La direzione delle Tribune cura, dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, la redazione e la diffusione nazionale di spot televisivi e radiofonici che espongano il quesito referendario in modo chiaro e comprensibile, illustrando le modalità di votazione e che informino sulla data e gli orari della consultazione referendaria nonché sui certificati elettorali.
2. La direzione delle Tribune cura altresì la redazione di schede informative, televisive e radiofoniche, che espongono, più ampiamente degli spot di cui al comma 1, il contenuto del quesito, e le caratteristiche delle norme da abrogare.
3. Gli spot e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono preventivamente sottoposti alla Commissione; gli spot di cui al comma 1 sono trasmessi di norma prima o dopo le Tribune ed i notiziari principali, e le schede di cui al comma 2 sono trasmesse nella terzultima settimana prima del voto, di norma in orario pomeridiano immediatamente dopo i notiziari principali.
Art. 5
(Trasmissioni per non udenti)
1. La direzione delle Tribune cura che, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste dalla presente delibera siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
Art. 6
(Altre trasmissioni della RAI)
1. Lintera programmazione della RAI tiene conto dellesigenza di non influenzare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento della consultazione referendaria.
2. Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, i temi oggetto del referendum sono trattati esclusivamente nelle trasmissioni che secondo la tipologia individuata dallOsservatorio di Pavia rientrano nei generi "informazione", "notiziari", ed "informazione parlamentare", salvo quanto prevede il successivo comma 4.
3. Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, e fino al termine della campagna referendaria, i telegiornali della concessionaria pubblica e le trasmissioni riferibili alla responsabilità di una testata giornalistica assicurano una corretta informazione sulla campagna referendaria.
4. Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, la Rai sceglie uno o più programmi di talk-show imperniati sui referendum invitando il Comitato promotore del SI e i Comitati del NO.
5. La RAI non trasmette inserzioni pubblicitarie riferite al quesito referendario.
6. Dal quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, non sono resi noti nelle trasmissioni i risultati di sondaggi demoscopici sullesito della votazione referendaria e sugli orientamenti dei votanti.
Art. 7
(Trasmissioni dellAccesso e Tribune tematiche)
1. Nei trenta giorni che precedono la celebrazione del referendum è consentita la prosecuzione dei programmi dellAccesso sia in sede nazionale sia in sede locale, purché quelli trasmessi sino a tutta la giornata di votazione non contengano riferimenti ai temi relativi alla campagna referendaria, non prevedano la presenza di persone in essa pubblicamente e notoriamente impegnate, e non realizzino comunque forme surrettizie di propaganda.
2. Nei trenta giorni che precedono la celebrazione del referendum, e sino a tutta la giornata delle votazioni, è sospeso il ciclo di Tribune politiche tematiche di cui alla delibera della Commissione del 25 marzo 1998, modificata il 22 luglio successivo.
Art. 8
(Applicazione ed interpretazione della presente delibera)
1. Il Consiglio damministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nellambito delle rispettive competenze, ad assicurare losservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente deliberazione, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le Tribune, essi sono sostituiti dal Direttore competente.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere i contatti con la RAI che si dovessero rendere necessari per lattuazione della presente delibera, sentito, anche ai fini previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, lUfficio di presidenza della Commissione.