Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

Tribune regionali per le elezioni nel Trentino-Alto Adige

(testo della proposta approvata dalla Commissione senza modifiche)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso

a) che nella regione Trentino-Alto Adige è prevista per il 22 novembre 1998 l'elezione dei Consigli regionale e provinciali;

b) che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

c) che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonché l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonché la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

d) che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede inoltre che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

e) che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate "Tribune" è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visti

f) i propri provvedimenti, adottati nella sede dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, del 14 ottobre 1993, relativi alla precedente tornata elettorale dei Consigli regionale e provinciali del Trentino-Alto Adige;

g) il provvedimento del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 settembre 1998, recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione del Consiglio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, emanato ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e 1, comma 6, lettera b), numero 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249; pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1998;

h) il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

tenuto conto

i) degli articoli 25 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonchè del decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 29 gennaio 1987, n. 2/L, e successive modificazioni, testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale;

dispone

nei confronti della Rai radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. In occasione delle elezioni regionali e provinciali previste per il 22 novembre 1998 nel Trentino-Alto Adige, la Direzione di "Tribune e Servizi parlamentari" della Rai cura la redazione e la diffusione regionale di spot televisivi e radiofonici che illustrino le principali caratteristiche del sistema di elezione, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonchè agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Gli spot di cui al comma 1 saranno trasmessi in un testo differenziato in ragione delle difformità relative alla due province, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune. Per la provincia di Bolzano saranno realizzati spot in italiano, in tedesco ed in ladino, ciascuno da trasmettere sulle reti e nelle ore che risultano di maggiore ascolto da parte del pubblico della rispettiva madrelingua.

Art. 2
(Tribune per le elezioni nella provincia autonoma di Trento)

1. In occasione delle elezioni regionali e provinciali previste per il 22 novembre 1998 nel Trentino-Alto Adige, la Direzione di "Tribune e Servizi parlamentari" della Rai organizza Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, trasmesse nella provincia autonoma di Trento.

2. Partecipano alle Tribune di cui al presente articolo i rappresentanti di ciascuna delle liste presentate nel collegio elettorale della provincia di Trento, individuati dalla lista stessa. Ogni lista dispone:

a) di quattro interviste televisive della durata di cinque minuti ciascuna, e di due radiofoniche, della durata di sei minuti ciascuna. Esse sono ripartite, rispettivamente, in quattro cicli televisivi e due radiofonici, ciascuno comprendente un'intervista per lista. Ad ogni intervista possono prendere parte uno o due rappresentanti;

b) di un appello televisivo ed uno radiofonico, ciascuno della durata di tre minuti, cui prende parte un solo rappresentante.

3. Nelle interviste di cui al punto a) del comma 2, il rappresentante può esprimersi in una sola delle tre lingue italiana, tedesca o ladina, comunicandolo preventivamente alla Rai. In ciascuno degli appelli di cui al punto b) del comma 2, il rappresentante può esprimersi in una o più delle tre lingue.

4. Le trasmissioni televisive di cui al presente articolo sono trasmesse a partire dalle ore 19,55, sulla medesima rete dalla quale è irradiato il telegiornale locale che inizia alle 19,30 circa. Gli appelli sono programmati nell'imminenza delle consultazioni, dopo l'ultimo ciclo di interviste. Le trasmissioni radiofoniche sono trasmesse su Radio Due, dopo il notiziario regionale che inizia alle 19,15 circa e l'eventuale successivo bollettino "Onda Verde".

Art. 3
(Tribune per le elezioni nella provincia autonoma di Bolzano)

1. In occasione delle elezioni regionali e provinciali previste per il 22 novembre 1998 nel Trentino-Alto Adige, la Direzione di "Tribune e Servizi parlamentari" della Rai organizza Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, trasmesse nella provincia autonoma di Bolzano.

2. Partecipano alle Tribune di cui al presente articolo i rappresentanti di ciascuna delle liste presentate nel collegio elettorale della provincia di Bolzano, individuati dalla lista stessa. Ogni lista dispone:

a) di quattro interviste televisive della durata di cinque minuti ciascuna, e di due radiofoniche, della durata di sei minuti ciascuna. Esse sono ripartite, rispettivamente, in quattro cicli televisivi e due radiofonici, ciascuno comprendente un'intervista per lista. Ad ogni intervista possono prendere parte uno o due rappresentanti;

b) di un appello televisivo ed uno radiofonico, ciascuno della durata di tre minuti, cui prende parte un solo rappresentante.

3. In ciascuna delle interviste di cui al punto a) del comma 2, il rappresentante può esprimersi in una sola delle tre lingue italiana, tedesca o ladina; in ciascuno degli appelli di cui al punto b), il rappresentante può esprimersi in una o più delle tre lingue. La lingua o le lingue utilizzate in ciascuna trasmissione devono essere comunicate preventivamente alla Rai.

4. Le interviste televisive pronunciate in lingua italiana sono trasmesse a partire dalle 19,55 circa sulla rete Rai Tre Bis; le interviste radiofoniche in orario pomeridiano, nell'ambito di programmi informativi in lingua italiana.

5. Le interviste televisive pronunciate in lingua tedesca sono trasmesse a partire dalle 20,30 circa sulla rete Rai Tre, dopo il Tagesschau; le interviste radiofoniche in orario pomeridiano, nel corso o dopo la trasmissione Mittagsmagazin.

6. Le interviste televisive pronunciate in lingua ladina sono trasmesse il giovedì a partire dalle 20,45 circa sulla rete Rai Tre, dopo il programma Paladina; le interviste radiofoniche in orario pomeridiano.

7. Gli appelli sono trasmessi, indipendentemente dalla lingua nella quale sono pronunciati, sia con le modalità previste dal comma 4 sia con quelle previste dal comma 5.

Art. 4
(Disposizioni comuni alle Tribune di entrambe le province)

1. L'ordine di successione delle formazioni politiche nelle varie trasmissioni è stabilito per sorteggio.

2. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia quanto più possibile prossima al momento della messa in onda.

3. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla competente sede provinciale della RAI, tranne che vi ostino ragioni tecniche non altrimenti superabili, e sono mandate in onda esclusivamente nel relativo territorio provinciale.

5. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.