Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

DELIBERA SULLA TORNATA ELETTORALE DELL'AUTUNNO 1998

(Testo approvato dalla Commissione con gli emendamenti accolti)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso

a) che con decreto del ministro dell'interno dell'11 settembre 1998 sono state fissate al 29 novembre 1998, ed al successivo 13 dicembre per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

b) che nelle stesse date si svolgeranno elezioni in alcuni comuni della Regione siciliana;

c) che con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali 9 settembre 1998, n. 35, nella regione Friuli-Venezia Giulia sono state fissate al 15 novembre 1998, ed al 29 novembre per l'eventuale turno di ballottaggio, elezioni amministrative in sei comuni;

d) che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i princìpi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

e) che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

f) che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

g) che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate "Tribune" è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

h) che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune elettorali regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione; che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale consigliano la predisposizione di un calendario di Tribune elettorali regionali;

i) che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale, nonchè l'urgenza di dar corso al calendario già deliberato delle trasmissioni televisive nazionali dell'Accesso, consigliano inoltre di limitare ai programmi regionali la sospensione delle trasmissioni dell'Accesso, prevista dalla prassi nei casi di consultazioni politiche o amministrative specialmente rilevanti; che in ogni caso l'ufficio della RAI competente in materia di Accesso ha natura di testata giornalistica registrata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

visti

j) i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 2 aprile 1998, relativi alle consultazioni del 24, 31 maggio e 14 giugno successivi; del 9 ottobre 1997, relativi alle consultazioni del 16 e 30 novembre 1997; 13 marzo e 4 aprile 1997, relativi alle consultazioni del 27 aprile successivo;

k) il provvedimento di disciplina della campagna elettorale amministrativa nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato il 22 settembre 1998 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 6 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e 1, comma 6, lettera b), numero 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1998; l'analogo provvedimento di disciplina delle campagne elettorali comunali e provinciali nel territorio nazionale del 22 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.228 del 30 settembre successivo;

l) il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

tenuto conto

m) della legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

n) della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

o) della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

I - DISPOSIZIONI RIFERITE ALLE TRIBUNE

Art. 1
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. In occasione della tornata elettorale amministrativa dell'autunno 1998, la Direzione di "Tribune e Servizi parlamentari" della Rai cura la redazione e la diffusione regionale di spot televisivi e radiofonici che illustrino le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonchè agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Gli spot di cui al comma 1 saranno sottoposti preventivamente alla Commissione, e saranno trasmessi negli spazi regionali in base al tipo di consultazione che si svolge nella singola regione.

Art. 2
(Tribune a diffusione regionale per elezioni provinciali e comunali)

1. In occasione della tornata elettorale amministrativa dell'autunno 1998, la Direzione di "Tribune e Servizi parlamentari" della Rai organizza Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, a diffusione regionale, riferite alle elezioni provinciali, ed alle elezioni comunali nei centri con popolazione legale superiore ai 40 mila abitanti, ovvero che siano capoluoghi di provincia.

2. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune è proporzionato alla percentuale di elettori interessata rispetto al loro totale. Il numero delle Tribune dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione, e della circostanza che il comune interessato sia un capoluogo.

3. Ogni Tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. A ciascuna Tribuna prendono parte, oltre ai conduttori:

a) tutti i candidati a presidente della provincia, o a sindaco;

b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio provinciale o comunale.

4. Durante le Tribune il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, ovvero presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

5. Se il numero degli aventi diritto a partecipare ad alcuna delle Tribune risulta eccessivo, la Rai può ripartirla in più trasmissioni distinte, preferibilmente prevedendone una per i candidati a sindaco o presidente della provincia, ed una, o più di una, per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia. In ogni caso deve curare che ciascuna trasmissione abbia le medesime opportunità di ascolto. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. La Commissione decide in proposito con le modalità di cui all'art. 5, comma 2.

6. Le Tribune sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale turno di ballottaggio. Alle Tribune riferite alle fasi di ballottaggio prendono parte i candidati a sindaco o a presidente della provincia rimasti in lizza.

Art. 3
(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune)

1. La RAI cura che alcune Tribune e, per quanto possibile, alcune delle altre trasmissioni che facciano riferimento alle elezioni, siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte di non udenti.

2. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

3. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune, anche quelle regionali, saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale o provinciale della RAI.

6. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni potranno non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, anche in ambiti territoriali specifici, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

Art. 4
(Programmi dell'Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso in sede locale. Le trasmissioni in sede nazionale sono consentite, purchè quelle mandate in onda sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio non contengano riferimenti alle forze politiche impegnate nelle campagne elettorali, nè realizzino forme surrettizie di campagna elettorale.

2. L'ufficio della RAI competente per l'Accesso sottopone i casi controversi alla Sottocommissione permanente per l'Accesso, ai sensi dei punti 7 ed 8 della delibera della Sottocommissione del 18 marzo 1998; la Sottocommissione decide tenendo inoltre conto dei criteri generali ricavabili dalla presente delibera.

Art. 5
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle trasmissioni, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera.

II - DISPOSIZIONI RIFERITE ALL'INTERA
PROGRAMMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA

Art. 6
(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario)

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

2. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'"Osservatorio di Pavia", rientrano nel genere dell'"intrattenimento e programmi di servizio", e nel genere "altro", la presenza di uno o più esponenti politici, nei programmi dedicati a elezioni amministrative, è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente comma 1.

3. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 2 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

4. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

5. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonchè le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

Art. 7
(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi)

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'"Osservatorio di Pavia", rientrano nel genere dei "notiziari", dell'"informazione" e dell'"informazione parlamentare", sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 6.

Art. 8
("Monitoraggio" delle trasmissioni)

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

Art. 9
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.