Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE
Testo della delibera del 25 marzo 1998, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera del 22 luglio successivo.
"La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
premesso:
che l'articolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le rubriche delle "Tribune" trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, e tale circostanza integra la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
che, nel passato, in occasione di avvenimenti politici di rilievo è stato frequentemente predisposto un calendario di Tribune;
che appare opportuno prevedere la programmazione di cicli di Tribune politiche, i quali facciano riferimento sistematico ad avvenimenti di rilievo della vita politica nazionale, con particolare riferimento alle scelte da assumere in sede parlamentare;
che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti di ascolto;
che ugualmente in via sperimentale, ed al fine di garantire la massima celerità nella scelta dell'argomento cui ciascuna Tribuna potrebbe di volta in volta riferirsi, è opportuno definire preventivamente le modalità e le caratteristiche delle trasmissioni, demandando ad una decisione assunta di volta in volta la scelta dell'argomento da trattare;
dispone:
nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito.
Art. 1
(Tribune politiche tematiche sperimentali)
1. La Rai predispone e trasmette in rete televisiva nazionale un ciclo di Tribune politiche dedicate ciascuna all'argomento individuato con le modalità di cui al successivo articolo 3, comma 5. Il ciclo comincerà nel mese di ottobre 1998 e si concluderà con la convocazione dei comizi elettorali per il Parlamento europeo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 (1)[ (1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della delibera del 22 luglio 1998.].
2. Ai fini dell'applicazione della presente delibera, si intende per "Tribuna" ogni singolo programma dedicato ad uno specifico argomento, cui hanno diritto di prender parte tutti i soggetti politici individuati ai sensi del successivo articolo 2; si intende per "trasmissione" ciascuna delle due parti nelle quali si divide ogni Tribuna, ai sensi del successivo articolo 3.
Art. 2
(Individuazione del partecipanti alle Tribune tematiche)
1. Alle Tribune di cui all'articolo 1 prendono parte un rappresentante di ciascun gruppo parlamentare, individuato dai presidenti dei rispettivi gruppi, e scelto di preferenza, salvo che per il gruppo Misto, tra i parlamentari che fanno parte delle Commissioni competenti sull'argomento oggetto di ciascuna Tribuna (2)[ (2) Periodo così modificato dall'articolo 2, comma 1, della delibera del 22 luglio 1998.]. Il gruppo Misto della Camera e quello del Senato esprimono ciascuno un rappresentante, ma nella ripartizione del tempo disponibile essi sono considerati come un gruppo unico; gli altri gruppi esprimono ciascuno un rappresentante unico, anche ove costituiti in entrambi i rami del Parlamento.
2. Ogni rappresentante deve avere la qualifica di parlamentare nazionale in carica, e non deve risultare candidato in elezioni anche parziali.
Art. 3
(Modalità delle Tribune tematiche)
1. Le Tribune di cui all'articolo 1 sono trasmesse a settimane alterne. Ciascuna di esse si suddivide in due trasmissioni di durata tra i trenta e i quaranta minuti, trasmesse in due giornate consecutive (3)[ (3) Periodo così sostituito dall'articolo 3, comma 1, della delibera del 22 luglio 1998.]. La RAI determina sulla base di criteri di interesse informativo e di equilibrio politico la partecipazione di ciascun rappresentante di gruppo a ciascuna trasmissione, curando che i due rappresentanti del gruppo Misto non intervengano entrambi nella medesima.
2. Durante le Tribune il tempo è ripartito in parti uguali tra tutti gli aventi diritto.
3. Le ulteriori modalità di svolgimento sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.
4. Il Presidente della Commissione è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera, ed in particolare per quanto disposto dal precedente comma 1, salvo quanto previsto al successivo articolo 4.
5. L'argomento oggetto di ciascuna Tribuna tematica è determinato, di volta in volta, dall'Ufficio di presidenza della Commissione. Su richiesta di un gruppo, il Presidente può convocare sull'argomento l'Ufficio di presidenza nella composizione integrata dai rappresentanti dei gruppi.
Art. 4
(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune tematiche)
1. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 4 e 5, ed 8, commi 2 e 3, della risoluzione approvata dalla Commissione il 9 ottobre 1997, relativa a Tribune per elezioni amministrative e suppletive (4)[ (4) Si riportano di seguito le norme richiamate della delibera 9.10.97. Articolo 1, comma 4: "Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche"; comma 5: "Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonchè le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte"; articolo 8, comma 2: "Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione"; comma 3: "L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia".].
2. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può disporre in qualsiasi momento la sospensione del ciclo di Tribune, eventualmente indicando il momento nel quale la sospensione stessa cesserà di operare. La decisione può essere assunta nelle forme di composizione integrata eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Se tuttavia la sospensione è disposta nel momento in cui ha avuto luogo solo una delle due trasmissioni in cui si riparte una Tribuna, anche la seconda trasmissione deve essere mandata in onda (5)[ (5) Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, della delibera del 22 luglio 1998.].
3. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Essi possono essere sostituiti dal Direttore delle Tribune.
4. La Rai riferisce mensilmente sulle presenze nominative nelle trasmissioni (6)[ (6) Comma introdotto dall'articolo 4, comma 2, della delibera del 22 luglio 1998.].