Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso

che con decreto del ministro dell'interno del 27 settembre 1997 sono state fissate al 16 novembre 1997, ed al successivo 30 per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale; che in altri comuni, tutti siti nella regione siciliana, sono previste le elezioni del sindaco e del consiglio per il 30 novembre ed il 14 dicembre 1997;

che, con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997, sono state indette per il 9 novembre successivo elezioni politiche suppletive per l'elezione di un senatore nel collegio "Toscana 3 (Mugello)", ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica;

che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate "Tribune" è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune elettorali regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione;

che, in particolare, in occasione della prima tornata di consultazioni amministrative del 1997, che si valuta di rilievo comparabile a quello dell'attuale, la Commissione, con delibere approvate il 13 marzo ed il 4 aprile, ha regolamentato la programmazione radiotelevisiva della concessionaria pubblica nel periodo antecedente la consultazione, ed ha disposto la trasmissione di Tribune elettorali; che, parimenti, la Commissione ha disposto la messa in onda delle Tribune anche nazionali in occasione delle tornate amministrative del giugno e dell'ottobre 1993, riguardanti queste ultime ambiti territoriali quasi del tutto coincidenti con quelli interessati dalle attuali elezioni; che analoga opportunità si ravvisa oggi;

che l'elezione suppletiva di un senatore indetta nel Mugello riveste un peculiare e specifico rilievo politico,

visti

i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 21 e 27 aprile 1993, relativi alle consultazioni del 6 giugno successivo; del 14 ottobre 1993, relativi alle consultazioni del 21 novembre successivo; del 13 marzo e 4 aprile 1997, relativi alle consultazioni del 27 aprile successivo;

il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997, e quello in materia di donne e trasmissioni radiotelevisive, approvato nella seduta del 30 luglio successivo;

la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, nonchè il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

I - DISPOSIZIONI RIFERITE ALL'INTERA PROGRAMMAZIONE

Art. 1
(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario)

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

2. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'"Osservatorio di Pavia", rientrano nel genere dell'"intrattenimento e programmi di servizio", e nel genere "altro", la presenza di uno o più esponenti politici, nei programmi dedicati a elezioni amministrative, è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente comma 1.

3. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 2 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

4. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

5. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonchè le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

Art. 2
(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi)

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'"Osservatorio di Pavia", rientrano nel genere dei "notiziari", dell'"informazione" e dell'"informazione parlamentare", sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 1.

Art. 3
("Monitoraggio" delle trasmissioni)

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE TRIBUNE POLITICHE
ED ELETTORALI RIFERITE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 4
(Tipologia delle Tribune)

1. In occasione delle elezioni amministrative indette per il novembre 1997, la Direzione di "Tribune e Servizi parlamentari" della Rai organizza trasmissioni di "Tribune" secondo la seguente tipologia:

a) Tribune politiche a diffusione nazionale, cui prendono parte rappresentanti dei gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, con le modalità di cui al successivo articolo 5;

b) Tribune elettorali a diffusione regionale, cui prendono parte i candidati a presidente di provincia ed i candidati a sindaco dei comuni con popolazione legale superiore a 40 mila abitanti, ovvero che siano capoluoghi di provincia, nonchè i rappresentanti delle liste concorrenti alle elezioni dei relativi consigli comunali e provinciali;

c) Tribune elettorali nazionali, cui prendono parte i candidati a sindaco nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

Art. 5
(Modalità delle Tribune politiche)

1. Le Tribune di cui al punto a) del precedente articolo 4 hanno per oggetto i temi generali della consultazione. Esse sono trasmesse entro il giorno antecedente il termine di presentazione delle candidature per la consultazione del 16 novembre.

2. Le persone che prendono parte alle Tribune politiche nazionali devono avere la qualifica di parlamentare nazionale, e sono individuate dai presidenti dei rispettivi gruppi, interpellati a tale scopo dalla RAI.

3. Durante le Tribune di cui al presente articolo il tempo è ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti politici aventi diritto. La RAI può tuttavia disporre che la partecipazione di tutti gli aventi diritto si realizzi anche in un ciclo di due o più trasmissioni: in questo caso cura che tutte le trasmissioni del ciclo siano almeno tendenzialmente equivalenti quanto all'opportunità di ascolto, e determina la partecipazione dei gruppi a ciascuna di esse mediante sorteggio, per il quale può proporre alla Commissione, che decide con le forme di cui al successivo articolo 15, comma 2, criteri di ponderazione.

Art. 6
(Modalità delle Tribune elettorali a diffusione regionale)

1. Le Tribune di cui al punto b) del precedente articolo 4 sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale ballottaggio.

2. La RAI organizza le trasmissioni di cui al presente articolo curando che ad ogni singola trasmissione prendano parte candidati relativi ad una sola provincia o ad un solo comune. In ogni caso, a ciascuna trasmissione devono prendere parte tutti i candidati a sindaco o a presidente, ovvero i rappresentanti di tutte le liste, presentatisi in riferimento a quella provincia o quel comune. È comunque facoltà della RAI prevedere trasmissioni distinte, per i candidati a sindaco o presidente della provincia, e per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia.

3. In ciascuna Regione il numero complessivo di trasmissioni è proporzionato alla percentuale interessata sul totale degli elettori. Il numero delle trasmissioni dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione. Il numero delle Tribune relative ad elezioni comunali in città capoluogo di provincia, o con popolazione superiore a 100 mila abitanti, deve essere in ciascuna Regione almeno doppio rispetto a quello previsto per il più piccolo comune per il quale sono programmate Tribune.

4. Durante le Tribune, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, o a presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione. Le Tribune riferite alle fasi di ballottaggio sono riservate ai candidati a sindaco o presidente della provincia.

5. Ove la RAI reputi opportuna l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, interpella la Commissione, che decide con le modalità ivi previste.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

Art. 7
(Modalità delle Tribune a diffusione nazionale)

1. Le Tribune di cui al punto c) dell'articolo 4 sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale ballottaggio. A tali trasmissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 6.

2. Le trasmissioni di cui al presente articolo possono essere registrate e trasmesse o dalla sede nazionale, o dalla sede regionale della Rai di volta in volta competente sul territorio del comune cui ciascuna Tribuna si riferisce.

Art. 8
(Disposizioni comuni a tutte le Tribune)

1. Le Tribune previste nel presente atto sono ritrasmesse anche per radio. La RAI determina l'orario della messa in onda radiofonica di ciascuna trasmissione in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto della corrispondente trasmissione televisiva.

2. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

3. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune, anche quelle regionali, saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione nazionale di uno spot televisivo e di uno radiofonico che illustri le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonchè agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Lo spot di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione, e sarà trasmesso, in un testo identico per tutte le reti e le fascie orarie, più volte al giorno, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 10
(Disposizioni relative a tutte le trasmissioni Rai)

1. Il servizio pubblico è tenuto a rappresentare con equilibrio le posizioni della maggioranza e delle opposizioni, delle coalizioni e delle diverse forze politiche, anche in riferimento alla loro presenza nella programmazione. L'informazione istituzionale e quella relativa all'attività di Governo devono tenere anch'esse conto della necessità di assicurare il rispetto dei principi della completezza e dell'obiettività dell'informazione. I conduttori di tutti i programmi devono curare che gli ascoltatori non possano desumere, dai loro interventi, dai loro commenti e dal loro comportamento, opinioni di parte. Deve essere altresì garantito l'equilibrio nella scelta degli ospiti. Nelle trasmissioni che sono attribuite anche temporaneamente alla responsabilità di un direttore di una testata registrata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è limitata all'esigenza di assicurare completezza ed imparzialità all'informazione, onde evitare che il genere dell'approfondimento informativo copra surrettiziamente forme di propaganda politica.

Art. 11
(Programmi dell'Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso, sia in sede nazionale, sia in sede locale.

Art. 12
(Possibilità di deroghe per il periodo successivo al primo turno)

1. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni possano non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, in tutto o in parte del territorio nazionale, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

Art. 13
(Trasmissioni per non udenti)

1. La RAI cura che alcune Tribune e, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste negli articoli 1 e 2 siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte di non udenti.

Art. 14
(Ambiti territoriali e temporali di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente testo si applicano a tutte le trasmissioni RAI, sia televisive sia radiofoniche, diffuse sul territorio nazionale.

Art. 15
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

IV - DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DI UN SENATORE

Art. 16
(Disposizioni specifiche per l'elezione suppletiva di un senatore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14 e 15 sono riferite, in quanto applicabili, anche all'elezione suppletiva di un senatore indetta per il 9 novembre 1997 nel collegio elettorale "Toscana 3". Lo spot di cui all'articolo 9 sarà trasmesso su rete a diffusione regionale.

2. In occasione dell'elezione di cui al comma 1, la RAI predispone una Tribuna elettorale diffusa su rete nazionale, cui prendono parte i candidati nel collegio di riferimento. La trasmissione avrà luogo, in orario serale, in un giorno compreso tra lunedì 20 e venerdì 31 ottobre 1997, che, assieme alle modalità di svolgimento della trasmissione, sarà comunicato con congruo anticipo alla Commissione.

3. Alla Tribuna di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, nonchè dell'intero articolo 8. Il tempo disponibile è ripartito paritariamente tra gli aventi diritto.