Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE N. 28/2000
CIRCA LA COMUNICAZIONE POLITICA,
I MESSAGGI AUTOGESTITI E L'INFORMAZIONE
DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO
NEL PERIODO ELETTORALE
(Testo approvato dalla Commissione, come modificato dagli emendamenti accolti)
La Commissione parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:
Art. 1
Ambito di applicazione
e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che nel presente provvedimento sono definite elezioni politiche, senza specificazione ulteriore, nonché alle elezioni del sindaco, del presidente della provincia e dei relativi consigli comunali e provinciali programmate nella primavera 2001 in varie provincie e comuni, che nel presente provvedimento sono definite elezioni amministrative, senza specificazione ulteriore.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle elezioni amministrative. Successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative la Commissione può, con le modalità di cui allarticolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali lefficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.
3. Le trasmissioni di cui al presente provvedimento riferite alle elezioni politiche sono programmate sulle reti nazionali della concessionaria pubblica; quelle riferite alle elezioni amministrative, sulle reti regionali, salvo quanto previsto all'articolo 9, commi 7 ed 11.
4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.
5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.
6. La designazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene per quanto possibile conto dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne. Le trasmissioni di comunicazione politica irradiate successivamente alla data di presentazione delle candidature sono precedute da una scheda che informa sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati.
7. Nel presente provvedimento, ogni riferimento ai Corerat si intende espresso nei confronti dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), nelle Regioni ove essi sono già istituiti.
Art. 2
Tipologia della programmazione Rai
in periodo elettorale
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui agli articoli 5 e 9 del presente provvedimento, e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, anche in sede regionale;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dallassenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 6;
c) linformazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dagli articoli 3 e 7;
d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.
2. L'eventuale assenza delle Tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la Rai l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 3
Responsabilità delle trasmissioni
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali.
2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.
Art. 4
Trasmissioni di comunicazione politica
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai può programmare trasmissioni di comunicazione politica. In quelle nazionali, nel periodo sino al termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei seguenti soggetti:
a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo;
d) limitatamente alle Tribune nazionali di cui all'articolo 5, il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.
2. Alle eventuali trasmissioni di comunicazione politica in sede regionale prendono parte, nel periodo sino al termine per la presentazione delle candidature, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché quelli di cui alla lettera c), se i relativi rappresentanti sono eletti nella Regione interessata.
3. Nel periodo compreso tra il termine di presentazione delle candidature ed il penultimo giorno precedente la consultazione, gli spazi di comunicazione politica nelle trasmissioni nazionali sono garantiti nei confronti di ogni soggetto politico che abbia validamente presentato, con il medesimo contrassegno, candidature o liste in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale.
4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate prima del termine per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche, la ripartizione del tempo disponibile tra gli aventi diritto è effettuata in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento.
5. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate successivamente al termine per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche, gli spazi sono ripartiti paritariamente tra i soggetti politici di cui al comma 3.
6. La ripartizione degli spazi di comunicazione politica tra tutti gli aventi diritto è effettuata, di norma, su base settimanale.
7. In ogni trasmissione il conduttore garantisce l'imparzialità e le pari opportunità tra le forze politiche.
Art. 5
Tribune nazionali e regionali
1. Le Tribune di cui al presente articolo hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica e rientrano tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). La loro programmazione da parte della Rai costituisce, ove non diversamente specificato dal presente provvedimento, un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Le Tribune, disciplinate direttamente dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge n. 103/1975, sono organizzate dall'apposita testata della Rai, con formule e criteri preventivamente comunicati alla Commissione.
3. Le Tribune sono di regola programmate prima o dopo i principali telegiornali, garantendo buoni ascolti; quelle nazionali sono trasmesse con inizio nella fascia oraria tra le 13 e le 14, ed in quella tra le 22 e le 23,15.
4. Salva diversa disposizione della Commissione, nelle Tribune:
a) il tempo è ripartito con criteri conformi a quelli di cui all'articolo 4;
b) i calendari delle trasmissioni sono preventivamente comunicati alla Commissione, o, per le Tribune regionali, al relativo Corerat;
c) il conduttore garantisce l'imparzialità e le pari opportunità tra le forze politiche;
d) ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione;
e) la trasmissione ha luogo di regola in diretta; l'eventuale registrazione deve essere effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;
f) l'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia;
g) l'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive; l'orario è determinato in modo da garantire una fascia di ascolto analoga a quella oraria delle corrispondenti televisive;
h) salvo diverso accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi nazionali sono effettuati e trasmessi dalla sede Rai di Saxa Rubra in Roma.
5. Per quanto non è diversamente disciplinato dal presente articolo, alle Tribune si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, in quanto compatibili.
Art. 6
Messaggi autogestiti
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ha luogo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento alle candidature per le elezioni politiche, o delle elezioni amministrative. I relativi spazi sono ripartiti tra i soggetti politici di cui all'articolo 4, comma 3, e di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), del presente provvedimento.
2. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.
3. I soggetti politici di cui all'articolo 4, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:
a) è presentata alla sede nazionale della Rai entro il quinto giorno successivo alla data corrispondente al termine per la presentazione delle candidature;
b) dichiara l'avvenuta presentazione delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare i requisiti indicati dall'articolo 4, comma 3;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.
4. La Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla Rai, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo loro originariamente assegnato.
5. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 7
Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri dell'indipendenza, obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, nonché della tutela del pluralismo e della apertura alle diverse forze politiche.
2. Al fine di garantire in ogni circostanza l'effettiva attuazione dei criteri di cui al comma 1, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di notori esponenti politici.
Art. 8
Illustrazione, in sede nazionale e regionale, delle modalità di voto
e di presentazione delle liste
1. La Rai predispone e trasmette su rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti il voto la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.
2. Le schede di cui al presente articolo saranno trasmesse anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o Tribune.
3. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla convocazione dei relativi comizi elettorali, i notiziari trasmessi in ciascuna Regione ove sono programmate consultazioni amministrative informano circa gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste, nonché circa le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto. La frequenza di tali informazioni è proporzionale al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale.
4. La Rai cura che le informazioni di cui al presente articolo siano rese con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte dei non udenti.
Art. 9
Trasmissioni regionali
1. La comunicazione politica, che include le Tribune, ed i messaggi autogestiti riferiti alla consultazione amministrativa sono programmati sulla rete locale delle Regioni interessate, salvo quanto previsto ai commi 7 e 11. In ciascuna Regione il numero delle Tribune è proporzionale al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale. I relativi programmi regionali sono realizzati e trasmessi dalla locale sede della Rai.
2. Si considerano Regioni interessate, ai sensi del presente articolo, quelle nelle quali sono previste elezioni provinciali, o comunali nei capoluoghi di provincia: le relative Tribune sono riferite a tali consultazioni.
3. Ogni Tribuna regionale è riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. Le Tribune programmate nel periodo che precede la presentazione delle candidature per la consultazione amministrativa sono riservate ai gruppi del Consiglio uscente. Alle Tribune programmate nel periodo successivo alla presentazione delle candidature prendono parte:
a) tutti i candidati a presidente della provincia o a sindaco;
b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti allelezione del relativo consiglio provinciale o comunale.
4. Il tempo delle Tribune è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a presidente della provincia o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste.
5. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto deve avere luogo contestualmente nella medesima trasmissione.
6. Le Tribune regionali riferite ad elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono trasmesse anche nel periodo compreso tra il primo turno e la seconda votazione. Alle Tribune regionali riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste, ed il tempo è ripartito in parti uguali tra i due candidati.
7. Le Tribune relative agli eventuali ballottaggi nell'elezione del sindaco dei comuni con popolazione legale superiore agli 500 mila residenti sono trasmesse su rete nazionale, con la formula del "faccia a faccia".
8. I Corerat delle regioni ove sono in vigore leggi elettorali differenti dalla legislazione nazionale che disciplina le elezioni amministrative, e comunque quelli delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, possono stabilire, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, criteri per adattare le Tribune alle caratteristiche specifiche di tali leggi o a situazioni particolari.
9. Se nel periodo di vigenza del presente provvedimento sono convocati i comizi elettorali per il rinnovo di uno o più Consigli regionali, le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche a tale consultazione, intendendosi attribuiti al locale Corerat i compiti della Commissione parlamentare.
10. Alle eventuali ulteriori trasmissioni regionali di comunicazione politica si applicano le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili. Ai messaggi autogestiti regionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, in quanto compatibili, intendendosi attribuiti ai Corerat i compiti della Commissione parlamentare. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente articolo trovano applicazione le restanti disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili.
11. Le trasmissioni irradiate nella Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano garantiscono spazi nelle lingue, rispettivamente, italiana e francese, ed italiana, tedesca e ladina. In tali ambiti territoriali possono essere programmate Tribune regionali e messaggi autogestiti riferiti alle elezioni politiche, secondo le indicazioni dei locali Corerat: nelle trasmissioni che non costituiscono confronti i soggetti aventi diritto possono scegliere tra tali lingue l'idioma nel quale esprimersi.
Art. 10
Programmi dellAccesso
e Tribune tematiche regionali
1. I programmi nazionali e regionali dellAccesso sono sospesi nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale, ed il secondo lunedì successivo alla data delle relative votazioni.
2. Nelle Regioni ove, successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative, sono programmate altre votazioni, la programmazione locale dell'Accesso resta sospesa sino al secondo lunedì successivo a tali votazioni o turni di ballottaggio.
3. A far luogo dalla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono sospese le Tribune tematiche regionali sperimentali delle quali sia stata eventualmente disposta la prosecuzione, ai sensi del provvedimento approvato dalla Commissione il 26 luglio 2000.
Art. 11
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. Le funzioni attuative attribuite alla Commissione parlamentare ai sensi del presente provvedimento, ed in particolare l'approvazione dei calendari e delle modalità delle Tribune, sono definiti dal Presidente, sentito lUfficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Egli può definire, sentito l'Ufficio di Presidenza, le ulteriori questioni attuative o interpretative o comunque controverse che non ritiene di rimettere, secondo il suo prudente apprezzamento, alla Commissione plenaria, e tiene i necessari contatti con la Rai.
Art. 12
Unità di garanzia, e responsabilità del Consiglio damministrazione e del
Direttore generale