Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE
(Testo approvato dalla Commissione, come modificato dagli emendamenti accolti)
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
premesso
a) che larticolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le "Tribune" trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
b) che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, richiede la disponibilità di spazi di comunicazione politica sulle reti della concessionaria pubblica riferiti anche a periodi non interessati da specifiche campagne elettorali;
c) che il provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000, in attuazione della legge n. 28/2000, relativo ai periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, prevede che la Commissione gestisca direttamente Tribune trasmesse in sede nazionale e regionale, aventi natura di trasmissioni di comunicazione politica ed una durata minima settimanale;
d) che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti di ascolto;
e) che analoga, positiva sperimentazione è stata condotta nella stagione 1998-99;
f) che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, e tale circostanza integra la previsione di cui allarticolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;
g) che le prime applicazioni della legge n. 28/2000 e del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000 rivestono necessariamente carattere sperimentale;
h) che le Tribune a diffusione regionale sono oggetto di disciplina specifica per effetto del provvedimento approvato dalla Commissione il 26 luglio 2000,
dispone
nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito
Art. 1
(Tribune politiche tematiche)
1. La Rai predispone e trasmette in rete televisiva nazionale un ciclo di Tribune politiche tematiche, dedicate ciascuna all'argomento individuato con le modalità di cui al successivo articolo 3.
2. Il ciclo ha inizio entro il 16 ottobre 2000 e si conclude entro il successivo mese di dicembre.
3. Ulteriori cicli di Tribune, ciascuno avente una durata predeterminata, possono essere programmati su disposizione dell' Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
4. La durata minima settimanale delle Tribune di cui al presente provvedimento è pari a 60 minuti.
Art. 2
(Soggetti partecipanti)
1. Alle Tribune di cui alla presente deliberazione prendono parte i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000. I partecipanti a ciascuna Tribuna, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del medesimo provvedimento, devono avere la qualifica di parlamentare nazionale o europeo in carica, non possono essere candidati in elezioni anche parziali, e sono scelti di preferenza tra i parlamentari che fanno parte delle Commissioni competenti sull'argomento oggetto di ciascuna Tribuna.
2. Alcuni dei soggetti aventi diritto possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad un rappresentante comune o di coalizione.
Art. 3
(Individuazione dell'argomento di ciascuna Tribuna)
1. La Rai comunica tempestivamente l'argomento di ciascuna Tribuna tematica al Presidente della Commissione, il quale ha facoltà di disporre la trattazione di un altro tema, con il consenso unanime dell'Ufficio di Presidenza. Su richiesta di un gruppo, il Presidente può convocare sullargomento lUfficio di presidenza nella composizione integrata dai rappresentanti dei gruppi.
2. La Rai predispone una scheda illustrativa del tema proprio di ciascuna Tribuna, e la mette in onda all'inizio della relativa trasmissione.
Art. 4
(Ripartizione del tempo nelle Tribune)
1. Limitatamente alla programmazione di cui al presente provvedimento, ciascun soggetto può rinunciare a prendere parte a talune Tribune, al fine di cumulare il tempo cui avrebbe avuto diritto in esse a quello attribuitogli in altre trasmissioni. In ciascuna trasmissione, tuttavia, il tempo così cumulato dal soggetto che si avvale di tale facoltà non può superare quello spettante al soggetto politico che nella stessa trasmissione beneficia della maggiore quantità di tempo.
Art. 5
(Ulteriori disposizioni relative alle Tribune)
1. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano, per quanto non è da essa diversamente disciplinato, le disposizioni del provvedimento della Commissione approvato il 21 giugno 2000.
2. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari della Rai, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.
3. Il Presidente della Commissione, con il consenso dellUfficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per lattuazione della presente delibera.
4. La Rai riferisce mensilmente sui tempi e sulle presenze nominative nelle trasmissioni.
Art. 6
(Messaggi politici autogestiti)