Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE REGIONALI
(Testo approvato dalla Commissione, come modificato dagli emendamenti accolti).
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
premesso
a) che l'articolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n.103, attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le «Tribune» trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
b) che la legge 22 febbraio 2000, n.28, richiede la disponibilità di spazi di comunicazione politica sulle reti della concessionaria pubblica riferiti anche a periodi non interessati da specifiche campagne elettorali;
c) che il provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000, in attuazione della legge n.28/2000, relativo ai periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, prevede che la Commissione gestisca direttamente Tribune trasmesse anche in sede regionale, aventi natura di trasmissioni di comunicazione politica ed una durata minima settimanale;
d) che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti di ascolto; che analoga, positiva sperimentazione è stata condotta nella stagione 1998-99,
e) che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, e tale circostanza integra la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n.515, e successive modificazioni;
g) che le prime applicazioni della legge n.28/2000 e del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000 rivestono necessariamente carattere sperimentale;
h) che è opportuno demandare ad un distinto provvedimento la disciplina delle Tribune nazionali,
dispone
nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito
Art. 1.
(Normativa applicabile e definizioni).
1. La presente deliberazione si riferisce alle Tribune politiche a diffusione regionale aventi caratteristiche di comunicazione politica, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n.28, ed ai sensi del provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000. Le disposizioni di tale provvedimento disciplinano le Tribune di cui alla presente delibera, in quanto essa non disponga diversamente.
2. Ai fini dell'applicazione della presente delibera:
a) ogni riferimento al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Corerat)
si intende effettuato al Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) di cui
all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249, nelle regioni ove esso è
già istituito;
b) si intende per «Tribuna» ogni singolo programma dedicato ad uno specifico
argomento, cui hanno diritto di prendere parte tutti i soggetti politici individuati ai
sensi del successivo articolo 3; si intende per «trasmissione» ciascuna delle parti
nelle quali può essere suddivisa ogni Tribuna, ai sensi del successivo articolo 2, comma
4;
c) le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un
ambito regionale distinto.
3. È confermata la potestà dei Corerat di proporre alla Commissione la programmazione
di cicli di Tribune riferiti ad una specifica regione, autonomi rispetto alla
programmazione generale regionale, di cui all'articolo 4, comma 4, del provvedimento
approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000. Tali cicli si intendono aggiuntivi, e non
sostitutivi, rispetto a quello disposto con la presente deliberazione.
4. I messaggi politici autogestiti sono direttamente disciplinati dall'articolo 5 del
provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000.
Art. 2.
(Tribune politiche tematiche sperimentali).
1. In ciascuna regione la Rai predispone e trasmette un ciclo sperimentale di Tribune
politiche, individuando l'argomento cui ciascuna di esse è dedicata, e comunicandolo
tempestivamente al Corerat.
2. Il ciclo di Tribune regionali avrà inizio, in ciascuna regione, entro l'ottobre del
2000, e si concluderà entro il dicembre successivo, salva la facoltà dei Corerat di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. Le Tribune regionali saranno trasmesse, in ciascuna regione, sulla Rete Tre.
4. La tipologia delle Tribune, e l'eventuale articolazione di ciascuna Tribuna in più
trasmissioni è determinata, in ciascuna regione, dalla Rai, sentito il Corerat, avendo
riguardo al numero degli aventi diritto, ed all'esigenza di bilanciare la maggiore
agilità possibile delle trasmissioni con la necessità di approfondimento e chiarezza
nella trattazione delle tematiche.
5. Le trasmissioni hanno una durata settimanale congrua a rappresentare le differenti
posizioni sul tema prescelto.
Art. 3.
(Individuazione del partecipanti alle Tribune tematiche, e ripartizione del tempo
disponibile).
1. Alle Tribune di cui all'articolo 1 prendono parte i soggetti individuati
dall'articolo 2, comma 2, del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000 (1).
2. Il tempo nelle Tribune è ripartito tra tutti gli aventi diritto secondo le indicazioni
di cui all'articolo 3, comma 4, del provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno
2000 (2). Sino al 31 dicembre 2000 è tuttavia possibile, in via sperimentale, disporre la
programmazione di un secondo ciclo di Tribune, autonomo per quanto riguarda la
ripartizione dei tempi, dedicato esclusivamente alle coalizioni di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a) del medesimo provvedimento.
(1) Essi sono: «a) le coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto
rappresentanti in Consiglio regionale; b) le forze politiche costituiscono gruppo
nel Consiglio regionale; c) le forze politiche rappresentate con il medesimo
simbolo in almeno due Consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti
consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almno un quarto della popolazione
complessivamente residente nella regione.»
(2) Si riporta il comma citato: «4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la
ripartizione massima del tempo disponibile tra i soggetti indicati all'articolo 2 è
effettuata dividendo metà del tempo in parti uguali, e l'altra metà in proporzione alla
consistenza di ciascuna forze politica o coalizione nelle assemblee di riferimento.»
Art. 4.
(Funzioni dei Corerat relative alle Tribune regionali).
1. In ciascuna regione, il Corerat:
a) è informato dell'argomento di ciascuna Tribuna tematica, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, ed ha la facoltà di disporre la trattazione di un altro tema, informandone la
Rai in tempo utile;
b) può disporre la prosecuzione del ciclo sperimentale di Tribune di cui alla
presente delibera, tenendo conto delle norme di legge e dei provvedimenti della
Commissione che disciplinano eventuali campagne elettorali o referendarie;
c) è consultato dalla Rai in relazione all'articolazione delle trasmissioni, di
cui all'articolo 2, comma 4, al calendario delle trasmissioni, ed alle questioni
interpretative ed applicative della presente delibera.
2. Nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano i
relativi Corerat, oltre alle facoltà di cui al comma 1, sono consultati dalla Rai circa
le modalità delle Tribune programmate in una lingua diversa dall'italiano.
3. Ciascun Corerat può in qualsiasi momento reinvestire la Commissione parlamentare, ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, del provvedimento da questa approvato il 21 giugno 2000,
di funzioni ad esso attribuite in base a tale provvedimento ed alla presente
deliberazione.
4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere autonomamente esercitate dalla
Commissione, in via temporanea, nelle more del rinnovo del Corerat, qualora tale
circostanza determini l'inattività dell'organo. L'esercizio temporaneo di tali funzioni
termina nel momento in cui è stata portata alla conoscenza della Commissione la volontà
del Corerat di esercitarle.
Art. 5.
(Responsabilità della Rai).
1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati,
nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e
dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla
Commissione. Essi possono essere sostituiti dal Direttore delle Tribune.
2. La Rai riferisce mensilmentealla Commissione parlamentare e, in ciascuna regione, al
Corerat, sui tempiesulle presenze nominative nelle trasmissioni.