Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi



Comunicazione politica e messaggi autogestiti
relativi all'elezione suppletiva di un deputato nel collegio "Sardegna 6"

Testo convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 9 maggio 2000

"L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visto l’orientamento manifestato dalla Commissione nella seduta del 9 maggio 2000, previa consultazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente alla disciplina della programmazione Rai in occasione dell’elezione suppletiva del 18 giugno 2000

b) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; ritenuta l'urgenza di dare attuazione alla legge in riferimento all'elezione suppletiva prevista nel collegio elettorale "Sardegna 6";

e) considerato che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;

f) visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e di questo in particolare l'articolo 85, comma 1;

g) visto l'articolo 16 della delibera approvata dalla Commissione il 9 ottobre 1997, che disciplina la propaganda radiotelevisiva per l'elezione suppletiva di un senatore;

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1

1. In occasione dell'elezione suppletiva di un deputato nel collegio "Sardegna 6", la sede Rai di Cagliari predispone e trasmette, a diffusione regionale, in rete televisiva e radiofonica, una o più Tribune elettorali.

2. Alle Tribune di cui al comma 1 prendono parte tutti i candidati nel collegio. Il tempo disponibile è ripartito in parti uguali tra tutti gli aventi diritto.

3. I candidati di cui al comma 2 possono richiedere alla Rai la trasmissione di messaggi autogestiti, ed a tale scopo essi:

a) presentano alla sede regionale della Rai un'apposita domanda, entro i cinque giorni successivi allo scadere del termine per la presentazione delle candidature;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, la sede regionale della Rai:

    informa immediatamente i candidati della facoltà di cui al comma 3, e delle formalità per la presentazione della domanda;

    predispone un calendario delle Tribune e dei contenitori per i messaggi autogestiti;

    riceve le domande e provvede a ripartirle le richieste pervenute nei contenitori

    stabilisce un termine congruo entro il quale devono pervenire alla sede, per la trasmissione, gli eventuali filmati realizzati in proprio.

5. L'approvazione dei calendari di cui al comma 4, lettera b), ed ogni eventuale questione interpretativa ed applicativa della presente delibera, è rimessa al Corerat della regione Sardegna, il quale può investirne la Commissione.

6. Per quanto non è specificamente disciplinato nella presente delibera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del provvedimento della Commissione in materia di elezioni regionali ed amministrative, approvato il 1° marzo 2000."