Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi
Premesso che:
- il comma 2 dell'articolo 41 del Contratto di servizio, da cui deriva il Protocollo, è stato inserito a seguito del parere reso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sullo schema di Contratto di servizio 1997/1999, nella seduta del 2 luglio 1997. Come si può evincere dalla lettura degli atti relativi, la Commissione intendeva con tale inserimento valorizzare i contenuti della risoluzione approvata nella seduta del 13 febbraio 1997 che si riferivano al pluralismo associativo;
- tale orientamento veniva poi ulteriormente specificato nella discussione e approvazione dell'"atto di indirizzo delle pari opportunità nei mass media", approvata nella Commissione del 30 luglio 1997;
- peraltro, anche recentemente, il Consigliere di Amministrazione della Rai Giampiero Gamaleri, riferendo nella seduta del 9 dicembre 1999 sul cosiddetto palinsesto sociale, citava l'ampio spettro di tematiche prese in considerazione dalla Rai come risposta agli indirizzi della Commissione di vigilanza;
- si può quindi desumere che la volontà ripetutamente espressa, sia come indirizzo della Commissione di vigilanza sia come pratica della Rai, sia quella di dare vita ad un rapporto con la pluralità delle espressioni del mondo associativo sui vari terreni d'interesse;
- per questo si ritiene opportuno che la sede di confronto prevista dall'articolo 41 del Contratto di servizio sia finalizzata a mettere in contatto la Rai con espressioni diversificate del mondo associativo;
- per questo si reputa opportuno, nell'esprimere un parere positivo sulla proposta di Protocollo, ridisegnare la composizione dell'organismo, inserendovi rappresentanze diversificate che facciano riferimento alle numerose espressioni associative della società, più volte richiamate negli atti di indirizzo;
- in ragione del carattere consultivo di questa struttura, che peraltro si riunisce solo tre volte all'anno, si ritiene superfluo operare una distinzione tra partecipanti ed invitati;
- si esprimono perplessità sulla partecipazione dei sindacati a tale organismo, anche in ragione del fatto che il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, esclude esplicitamente che le organizzazioni sindacali possano essere considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
esaminata la bozza di protocollo tra Ministero delle Comunicazioni e RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Contratto di servizio approvato con D.P.R. 29 ottobre 1997
esprime PARERE FAVOREVOLE
con i seguenti indirizzi:
"Partecipano ai lavori della sede permanente di confronto:
3. al punto 7, aggiungere dopo le parole "Ministero delle Comunicazioni" le parole "e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi".