Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi
"La Sottocommissione permanente per lAccesso,
organo della Commissione parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi:
visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
visto il Regolamento per lesame delle richieste di accesso al
mezzo radiotelevisivo;
considerati i contenuti della propria delibera approvata il 10 dicembre
1997;
viste le domande dAccesso pendenti, e quelle per le quali è
pervenuta unapposita istanza per la priorità nellesame ai sensi
dellarticolo 3 della delibera 10 dicembre 1997;
udita la relazione del collegio previsto dallarticolo 2, secondo
comma, del Regolamento per lesame delle richieste di Accesso;
valutata lesigenza di garantire a ciascun richiedente parità di
condizioni, sia per quanto concerne la rete, sia per quanto concerne lorario di
trasmissione;
sentita la Rai;
dispone
nei confronti della Rai-Radiotelevisione italiana, società concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:
- Le trasmissioni televisive dellAccesso andranno in onda tutti i giorni, dal
lunedì al venerdì, sulla Rete 1 nazionale della Rai, dopo la conclusione del programma
"Unomattina" alle 9,30 circa.
- Ciascuna delle trasmissioni quotidianamente mandate in onda ai sensi del precedente
punto 1 consiste in un programma di dieci minuti, riferito ad una sola richiesta di
Accesso. Tale programma sarà condotto con i criteri risultanti dallarticolo 2,
comma 1, della deliberazione del 10 dicembre 1997.
- La Rai può, col consenso degli accedenti, integrare ciascuna trasmissione con la messa
in onda di una scheda informativa riferita al richiedente stesso ed alle sue attività,
nonchè con riprese realizzate in esterni, relative ai contenuti del programma proposto.
Ove la Rai decida di avvalersi di tale facoltà, deve garantire a tutti gli accedenti le
medesime condizioni. Il rifiuto manifestato da un accedente di accogliere le integrazioni
di cui al presente punto non impedisce tuttavia che esse siano applicate alle altre
trasmissioni.
- Limitatamente alla durata del calendario di cui al successivo punto 4, non trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 2 della
deliberazione del 10 dicembre 1997.
- Il calendario delle trasmissioni di cui al punto 1 per il periodo dal 4 maggio al 10
luglio e dal 5 ottobre ad esaurimento domande è il seguente: (Calendario
aggiornato)
- E ammesso lo scambio consensuale di turno tra due o più accedenti.
- La Direzione dellAccesso può proporre in qualsiasi momento alla Sottocommissione
motivate proposte di modifica al calendario di cui al punto 5. Il Presidente della
Sottocommissione provvede in merito, sentita, se lo ritiene, la Sottocommissione.
- La Direzione per lAccesso provvede a registrare e trasmettere i programmi, curando
che, per quanto possibile, la registrazione non abbia luogo molto tempo prima della
trasmissione. Essa informa senza indugio il Presidente della Sottocommissione il
quale provvede ai sensi del precedente punto 7 di ogni questione insorta prima
della trasmissione.
- Le trasmissioni dellAccesso radiofonico saranno oggetto di una successiva deliberazione.
Per tutto quanto non è espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla delibera del 10 dicembre 1997.