Commissione
parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 12 maggio 1998,
sul disegno di legge S. 3015, recante "Misure per la prevenzione dei fenomeni di
corruzione"
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 3015, recante "Misure per la
prevenzione dei fenomeni di corruzione";
ritenuto che per combattere tali fenomeni è indispensabile una
strategia complessiva, nel cui ambito una normativa che assicuri la trasparenza
dell'attività politica e di quella amministrativa costituisce uno strumento necessario ma
non sufficiente, dovendosi affiancare all'intervento legislativo ulteriori azioni e
strumenti da rendere operativi nel breve, medio e lungo periodo;
rilevata, altresì, l'opportunità di procedere ad un
"inventario" delle numerose norme attualmente vigenti in materia, valutando le
ragioni della loro scarsa efficacia nel prevenire i fatti di corruzione,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 2, il regolamento ivi previsto, in una materia
coperta da riserva di legge, anziché avere carattere esecutivo o attuativo della legge,
appare del tutto indipendente da qualsiasi limite sostanziale di ordine legislativo;
con riferimento agli articoli 10, 11 e 12, deve esserne attentamente valutata la
compatibilità con l'articolo 64, primo comma della Costituzione;
con riferimento all'articolo 20, il primo periodo va inteso nel senso che solo i
principi desumibili dalle disposizioni della legge (e non già tutte le sue disposizioni)
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi fondamentali
della legislazione dello Stato. Ciò detto, però, perde di significato il secondo
periodo, in quanto le norme di riforma costituiscono limite invalicabile per l'autonomia
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Inoltre, non sembra
chiaramente definita la categoria di soggetti di cui all'articolo 9, primo comma, lettera
c), su cui la Commissione di garanzia esercita il potere di verifica delle dichiarazioni
patrimoniali. In particolare, non si comprende se si intenda fare riferimento ai soli
dirigenti dello Stato o anche ai dirigenti di enti pubblici autarchici e territoriali. In
quest'ultimo caso andrebbe attentamente valutato se non vi sia una illegittima o
inopportuna lesione della sfera di autorganizzazione degli enti medesimi".

