Commissione
parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 27 maggio 1998,
sul nuovo testo unificato dei disegni di legge S. 1375, 1775, 2129 e 2204, concernenti la
legge quadro sul riordino del sistema fieristico italiano
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali:
esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge S. 1375, 1775,
2129 e 2204,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, 4° comma, appare non corretta la formulazione del primo periodo,
secondo cui "le Regioni [a statuto ordinario] adottano le norme necessarie a dare
attuazione ai principi fissati dalla presente legge". Infatti, la potestà normativa
delle regioni ha rango legislativo e carattere concorrente con quella statale e non già
di attuazione, come impropriamente recita il testo citato. Inoltre, il secondo periodo di
detto comma, ove si prevede che le regioni ad autonomia differenziata e le province
autonome coordinino l'esercizio delle proprie funzioni "con le attribuzioni riservate
allo Stato dalla presente legge", contrasta con una fonte sovraordinata quali sono
gli statuti speciali di autonomia adottati con leggi costituzionali, a cui spetta
stabilire il riparto di competenze tra Stato e regione autonoma. Pertanto, il comma 4,
previo coordinamento con il primo comma, dovrebbe essere più esattamente formulato come
segue: "La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività
fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. Sono fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi Statuti".
- Si condivide l'ispirazione di fondo del provvedimento, secondo cui l'attività
fieristica non ha più carattere pubblicistico (come attualmente accade attraverso la
riserva della stessa a enti pubblici o a istituzioni private senza fine di lucro), ma è
attività privata di interesse pubblico, come tale esercitabile in regime autorizzatorio.
- La disposizione di cui all'articolo 7, che prevede un Comitato tecnico-consultivo di 18
membri, deve essere attentamente valutata, tenuto conto che fra i principi direttivi della
delega per il riassetto delle amministrazioni statali il legislatore ha indicato (articolo
12, comma 1, lettera p) della L. 59 del 1997) il seguente: "razionalizzare gli organi
collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei
componenti". Si ritiene, in altre parole, che tale organo debba avere una
composizione più ristretta, prevedendo però anche una rappresentanza delle regioni e
degli enti locali.
- Quanto al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 8, si rileva che la funzione
normativa di attuazione di leggi statali è affidata, dall'articolo 17, 1° comma, lettera
b) della legge n. 400 del 1988, al Governo ed è esclusa nelle materie di competenza
regionale. Appare, inoltre, assai discutibile che la funzione consultiva sul regolamento
sia attribuita al Comitato tecnico di cui all'articolo 8, anziché al Consiglio di Stato,
e che la preventiva intesa in Conferenza Stato-regioni sia l'intesa "debole"
prevista dall'articolo 3 del decreto n. 281 del 1997, anziché quella prevista
dall'articolo 8 della legge n. 59 del 1997, in cui il potere sostitutivo del Governo passa
attraverso il filtro del parere - in funzione di garanzia e coordinamento costituzionale -
della Commissione per le questioni regionali. Ciò, oltretutto, apparirebbe richiesto
anche dal fatto che l'articolo 12 del progetto di legge qualifica il suddetto regolamento
di attuazione come "atto di indirizzo e coordinamento" ai sensi dell'articolo 8
della legge n. 59 del 1997".

