Parere espresso, nella seduta del 26 febbraio 1998, sullo schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega conferita dallarticolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1 Larticolo 1, comma 2, qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale i principi desumibili dalle disposizioni recate dal decreto. Ciò pare costituire un eccesso di delega, in quanto la normativa delegante non prevede tale facoltà e non è estesa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto si propone di cancellare la qualificazione di norme fondamentali di riforma economico-sociale recata dallarticolo 1, comma 2, e di esplicitare nel medesimo comma 2 che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvederanno in materia con norme di attuazione, sulla base di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
2 Tra le finalità richiamate dallarticolo 1, comma 3, va richiamata anche quella del contenimento dei prezzi, secondo quanto espressamente prevede la legge delega.
3 Stante la necessità di graduare limpatto della nuova disciplina sulla rete commerciale esistente, andrebbero previste norme più flessibili rispetto a quanto ora prevede larticolo 4, 1° comma. Pertanto si dovrebbe affidare alle regioni ed alle autonomie locali la facoltà di scegliere tra un range di superficie degli esercizi sia per quelli di vicinato, che per le medie e grandi strutture di vendita da correlare alla classe demografica dei comuni interessati.
4 Allarticolo 4, comma 2, lettera f), va previsto che dellattività di vendita ovvero di fornitura da parte degli artigiani sia data comunicazione, da parte degli interessati, al comune nel cui territorio sono ubicati i locali.
5 Nellambito delle modalità di organizzazione dei corsi di aggiornamento previsti dallarticolo 5, comma 6, le regioni potrebbero fare anche riferimento, per il settore non alimentare, a gruppi merceologici omogenei.
6 Allarticolo 5, comma 7, tra i requisiti di accesso allattività commerciale va ricompreso anche il possesso del titolo di studio della scuola dellobbligo.
7 Allarticolo 6, comma 1, andrebbe modificato, prevedendosi, invece del potere delle regioni di "disciplinare" linsediamento delle attività commerciali, quello di "definire indirizzi generali e criteri di programmazione" per il medesimo fine.
8 Allarticolo 6, comma 1, lettera a), si dovrebbero aggiungere in fine le seguenti parole: ", tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei cittadini per raggiungere gli esercizi commerciali;".
9 Allarticolo 6, comma 1, la lettera g) dovrebbe ricomprendere, tra i soggetti di cui le regioni si avvalgono per assicurare un sistema di monitoraggio della rete distributiva, anche i comuni.
10 Allarticolo 6, comma 2, il compito ivi previsto per le regioni di dettare le norme urbanistiche per il settore commerciale andrebbe sostituito, in linea con i principi generali del provvedimento, con il compito di "fissare i criteri di programmazione urbanistica" per il medesimo settore.
11 Allarticolo 6, comma 2, la lettera a) andrebbe riformulata nel modo seguente: "a) le aree da destinare ad insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;".
12 Allarticolo 6, comma 2, la lettera c) andrebbe riformulata come segue: "c) i vincoli di natura urbanistica, ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita".
13 Allarticolo 6, comma 2, la lettera d) sembra di difficile applicabilità, poiché il prevedere il diniego della concessione (o autorizzazione) edilizia in assenza dellautorizzazione della struttura di vendita sembra non tenere conto che le fasi delledificazione e della richiesta di inizio dellattività commerciale, oltre a svolgersi frequentemente in fasi temporali anche molto distanti tra loro, possono far capo a soggetti diversi. La lettera andrebbe pertanto riformulata, onde evitare che da essa, come attualmente scritta, derivi un effetto contraddittorio in base al quale lautorizzazione commerciale non viene rilasciata poiché non esiste limmobile, per la cui concessione ad edificare occorre però lautorizzazione commerciale medesima. Appare a tal fine necessario che il provvedimento della concessione (o autorizzazione) edilizia e quello dellautorizzazione commerciale siano correlati tra loro.
14 Nellambito dellattività di programmazione degli insediamenti commerciali, prevista dallarticolo 6, comma 3, appare necessario che le regioni prevedano il coinvolgimento (in ipotesi mediante la consultazione obbligatoria) del soggetto comunale interessato, vale a dire il comune metropolitano quanto alla lettera a), i comuni contermini per le aree sovracomunali quanto alla lettera b), il comune al cui interno si situa il centro storico per la lettera c) ed, infine, i centri minori quanto alla lettera d).
15 Allarticolo 6, comma 4, le modalità di consultazione ivi previste per lattuazione delle disposizioni dellintero articolo 6 dovrebbero tutte svolgersi in aggiunta a quanto già rilevato nellosservazione che precede mediante il "parere obbligatorio" delle organizzazioni considerate nel comma 4 medesimo.
16 In relazione a quanto prevede larticolo 6, comma 6, si invita il Governo ad adoperarsi affinchè sui piani presentati dai comuni le regioni concludano liter di propria competenza perentoriamente entro i termini stabiliti dalle rispettivi leggi urbanistiche regionali.
17 Allarticolo 7, comma 1, il termine di 30 giorni ivi previsto va sostituito con un termine di 60 giorni.
18 Nelle comunicazioni previste dallarticolo 7, comma 3, lettera c), dallarticolo 8, comma 2, lettera b) (erroneamente indicata, nello schema di decreto, come lettera a), nonché dallarticolo 9, comma 2, lettera b), andrebbe prevista, oltre al settore merceologico ed allubicazione, anche la superficie dellesercizio di vendita.
19 Allarticolo 7, comma 4, la condizione dellesclusione del servizio di somministrazione andrebbe meglio formulata, nei seguenti termini: "a condizione che non siano utilizzati impianti o attrezzature finalizzate al consumo sul posto dei prodotti acquistati".
20 Al fine di chiarire meglio lautomatismo autorizzativo derivante dalla concentrazione dellattività, previsto dallarticolo 8, comma 5, il comma medesimo andrebbe riformulato prevedendosi che in caso di concentrazione dellattività di due o più esercizi di vicinato, operanti nello stesso comune da almeno tre anni ed autorizzati ai sensi dellarticolo 24 della legge n. 426 del 1971, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di beni di largo e generale consumo, non possa essere negata lautorizzazione allapertura di una media struttura di vendita avente una superficie uguale alla somma dei limiti massimi di cui al comma 1, lettera d) dellarticolo 4, tenuto conto del numero degli esercizi accorpati. Deve in ogni caso prevedersi che la nuova struttura sia compatibile con le vigenti disposizioni urbanistiche.
21 Dopo larticolo 8, comma 5, e dopo larticolo 9, comma 4, valuti il Governo linserimento di una apposita disposizione, con numerazione rispettivamente di comma 6 e comma 5, che preveda quanto segue: "Lautorizzazione allampliamento non può essere negata qualora la superficie di vendita aumenti in misura non superiore al 20 per cento rispetto alla superficie originaria. Per tale autorizzazione, che va consentita per un solo ampliamento, deve comunque verificarsi che la nuova struttura sia compatibile con le vigenti disposizioni urbanistiche.".
22 Allarticolo 9, comma 4, lespressione "Il comune delibera" andrebbe sostituita, ai fini del rispetto delle competenze necessarie per le procedure sulle grandi strutture di vendita, con le parole "La regione adotta".
23 Allarticolo 10, comma 1, lettera a), le agevolazioni finanziarie affidate alle regioni andrebbero meglio articolate, in relazione alle competenze proprie anche degli enti locali. Lultimo periodo della lettera a) andrebbe pertanto così riformulato: "Per queste aree le regioni possono prevedere lesenzione di tali attività da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino allesenzione, per i tributi di loro competenza".
24 Occorre riconoscere ai comuni, in base al principio di sussidiarietà, la competenza ad emanare i criteri per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera b), comma 1, dellarticolo 10. Va altresì precisato che per la determinazione dei criteri per valutare limpatto dellapertura degli esercizi di vicinato sulla rete distributiva locale, almeno limitatamente ai generi di largo e generale consumo, deve essere riconosciuta anche ai comuni, con lespressa definizione di quali siano gli effetti di detta valutazione, se sospensivi, inibitivi, etc.
25 Allarticolo 10, comma 1, lettera c), al fine di porre un termine certo al periodo transitorio nel corso del quale persiste un potere autorizzatorio comunale, va stabilito che il periodo di due anni previsto nella lettera c) medesima decorre immediatamente non oltre allo spirare del termine annuale previsto dal 1° comma dellarticolo 6 per la programmazione della rete distributiva.
26 Ferma restando la competenza regionale in ordine ai criteri di determinazione degli orari previsti dallarticolo 11, occorre prevedere comunque una presenza obbligatoria (mediante la consultazione) del sindaco del comune interessato, cui spetta, in base alla normativa vigente sulle autonomie locali, una competenza generale sui tempi e sugli orari comunali. Si segnala pertanto la necessità di modificare conseguentemente i commi 1 e 4 dellarticolo. Per le identiche motivazioni, andrebbe riformulato il comma 5, affidando una funzione programmatoria al sindaco (o ai sindaci, nel caso delle grandi aree metropolitane o nei bacini di utenza sovracomunali) per le deroghe agli orari in esame.
27 Allarticolo 12, comma 3), va previsto che lindividuazione, da parte delle regioni, delle zone o dei comuni ivi indicati avvenga sentiti i rappresentanti dei comuni interessati (anche contermini, ove necessario), delle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative.
28 Allarticolo 13, comma 1, dopo la frase "gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, le stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali", aggiungere le seguenti parole: ",a condizione che, limitatamente agli esercizi di media e grande superficie, da ciò non derivino situazioni di vantaggio concorrenziale nel mercato commerciale rispetto agli altri operatori che effettuano analoghe attività di vendita, secondo una valutazione da effettuarsi da parte della regione, sentito il comune competente per territorio." Al medesimo comma va soppressa la parola "mobili,".
29 Allarticolo 13, comma 1, alle attività cui non si applicano le disposizioni recate dal titolo IV vanno aggiunte quelle effettuate da esercizi posti in aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale.
30 Allarticolo 15 va previsto che le regioni, nel disciplinare le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie sentano obbligatoriamente i comuni.
31 Allarticolo 22, commi 4 e 5, valuti il Governo lopportunità di includere, tra le cause di revoca dellapertura della media o grande struttura di vendita, nonché di chiusura dellesercizio di vicinato, la violazione delle prescrizioni in materia sanitaria per la vendita di beni alimentari .
32 Allarticolo 22, comma 6, occorrerebbe stabilire che lintero ammontare delle sanzioni previste dal medesimo articolo competa al comune in cui hanno luogo le violazioni; analoga modifica andrebbe operata allarticolo 29, comma 5.
33 Valuti il Governo se non sia opportuno aumentare il periodo temporale previsto dallarticolo 25, comma 5, fermo restando che tale aumento dovrà avere efficacia circoscritta al medesimo comma 5.
34 Allarticolo 25, comma 3, occorre precisare che le domande da esaminare e decidere con provvedimento espresso sono solo quelle la cui istruttoria risulta completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento.
35 Allarticolo 28, comma 6, lautorizzazione allesercizio dellattività sulle aree pubbliche andrebbe limitata alle sole regioni contermini a quella cui appartiene il comune che ha rilasciato lautorizzazione medesima.
35 Allarticolo 28, comma 14, la consultazione da parte della regione nei confronti dei rappresentanti degli enti locali va specificamente previsto che avvenga mediante lacquisizione di un parere obbligatorio.
37 Allarticolo 31, primo periodo, va eliminata la parola "amministrative". Nel medesimo periodo, le parole 60 giorni vanno sostituite con le parole 120 giorni."