Commissione parlamentare per l'infanzia

Capo IV
Forma ed esecuzione dei provvedimenti

291. Procedimento applicativo.
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate (1).
[1-bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate] (2).
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.
2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 8 agosto 1995, n. 332. Il testo precedente così disponeva: «1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda».
(2) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate e poi abrogato dall'art. 8, L. 8 agosto 1995, n. 332. La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 gennaio 1992, n. 4 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1992, n. 5 - Prima serie speciale), aveva, in precedenza, dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità dell'art. 291, comma 1-bis, c.p.p., inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 13, secondo comma, 24, secondo comma, 31, secondo comma, 70, 76, 111 e 112, primo comma Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 291, comma 1-bis, c.p.p.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 4 aprile 2001, n. 154.

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