Commissione parlamentare per l'infanzia
Capo IV
Forma ed esecuzione dei provvedimenti
291. Procedimento applicativo.
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice
competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore
dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate (1).
[1-bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre misure meno gravi
solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente
in ordine alle misure indicate] (2).
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne
ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari
previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il
quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni
dell'articolo 27.
2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice,
nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui
all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia
successivamente revocata (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 8 agosto 1995, n. 332. Il testo precedente
così disponeva: «1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che
presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda».
(2) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni
integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa
collegate e poi abrogato dall'art. 8, L. 8 agosto 1995, n. 332. La Corte costituzionale,
con sentenza 20-22 gennaio 1992, n. 4 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1992, n. 5 - Prima serie
speciale), aveva, in precedenza, dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità
dell'art. 291, comma 1-bis, c.p.p., inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n.
12, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 13, secondo comma, 24, secondo
comma, 31, secondo comma, 70, 76, 111 e 112, primo comma Cost.; b) inammissibile la
questione di legittimità dell'art. 291, comma 1-bis, c.p.p.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 4 aprile 2001, n. 154.