Commissione parlamentare per l'infanzia

Risoluzione 7-00349 Capitelli ed altri: lavoro minorile

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premesso che:

secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel mondo sono almeno 246 milioni di minori vittime di sfruttamento economico, di cui almeno 186 milioni di età compresa tra i 5 e i 14 anni;

l'1 per cento dei minori sfruttati si trova nei Paesi industrializzati, tra i quali l'Italia;

i dati dell'ISTAT pubblicati nel 2002 e relativi all'impiego economico dei minori in Italia, sottolineano che su circa 144.285 minori impiegati economicamente, 31.500 sarebbero da considerarsi sfruttati a tempo pieno;

i dati disponibili in merito alle forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile nel nostro Paese sono insufficienti a tracciare un quadro della situazione. In base al Rapporto "Out of the shadows 2002" edito da Global March against Child Labour - la più vasta alleanza della società civile contro lo sfruttamento del lavoro minorile, coordinata per l'Europa dall'ONG Mani Tese - le forme peggiori di sfruttamento nel nostro Paese sono in drammatico aumento. In particolare:

l'accattonaggio nelle città italiane, molto diffuso anche nelle comunità nomadi, coinvolgerebbe almeno 3.000 bambini albanesi, oggetto di traffico internazionale e ridotti in stato di schiavitù;

il traffico internazionale dall'ex Jugoslavia, per venire poi sfruttati in Italia soprattutto nelle attività criminali. Inoltre, è in drammatico aumento il traffico internazionale di bambine e ragazze a scopo di prostituzione: esse provengono principalmente dall'Albania, dalla Nigeria, dalla Russia e dall'Europa dell'Est;

per quanto riguarda i minori coinvolti nelle attività criminali, il crimine organizzato addestra i minori, sin da età molto precoci, all'uso, smistamento e traffico di stupefacenti;

vi sono migliaia di bambini coinvolti in attività pericolose: basti pensare che più di 30.000 bambini cinesi sarebbero sfruttati solamente nell'area intorno a Firenze;

l'Italia gioca un ruolo di grande rilevanza nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

il nostro Paese ha ratificato, con legge n. 148 del 25 maggio 2000, la Convenzione OIL n. 182 sulle Forme Peggiori di Lavoro Minorile che chiede l'adozione da parte degli Stati membri (articolo 1) di "misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d'urgenza". Tali forme includono: a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato od obbligatorio, compreso il reclutamento forzato od obbligatorio di minori ai fini del loro impiego nei conflitti armati; b) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione del materiale pornografico o di spettacoli pornografici; c) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e traffico di stupefacenti; d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore;

impegna il Governo:

a predisporre e adottare, a cura del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Commissione bicamerale per l'infanzia, un piano di azione in applicazione della convenzione Oil n. 182 e raccomandazione n. 190 allegata, che prevede tra l'altro il coinvolgimento a forme di consultazione con i soggetti interessati;

a finalizzare il piano ai seguenti direttivi:

  1. individuare e denunciare le forme peggiori di lavoro minorile;

  2. impedire che i minori intraprendano le forme peggiori di lavoro minorile o sottrarli ad esse, proteggerli dalle rappresaglie, garantire la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale mediante provvedimenti che tengano conto delle loro esigenze formative, fisiche e psicologiche;

  3. prendere in particolare considerazione: I) i minori di più tenera età; II) i minori di sesso femminile; III) il problema del lavoro svolto in situazioni che sfuggono agli sguardi di terzi, in cui le ragazze sono esposte a rischi particolari; IV) altri gruppi di minori con specifiche vulnerabilità o esigenze;

  4. individuare le comunità nelle quali i minori sono esposti a rischi particolari, entrare in contatto diretto e lavorare con esse;

  5. informare, sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica ed i gruppi interessati, compresi i minori e le loro famiglie.

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